Art. 14.
Docenti ed assistenti del Politecnico di Torino possono svolgere attivita' scientifica e di ricerca valendosi dei mezzi e dei locali dell'Istituto elettrotecnico nazionale, secondo modalita' che verranno stabilite nell'apposito regolamento di cui all'art. 17 della presente legge.
Docenti ed assistenti del Politecnico di Torino possono svolgere attivita' scientifica e di ricerca valendosi dei mezzi e dei locali dell'Istituto elettrotecnico nazionale, secondo modalita' che verranno stabilite nell'apposito regolamento di cui all'art. 17 della presente legge.