Versione
15 febbraio 1983
15 febbraio 1983
Art. 3.
Ai soggetti obbligati all'uso degli apparecchi misuratori di cui all'articolo 1 e' concesso un credito di imposta, da far valere ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, nella misura del 40 per cento della parte del prezzo unitario di acquisto degli apparecchi medesimi non eccedente lire due milioni.
Se l'apparecchio misuratore e' acquistato dal soggetto obbligato in locazione finanziaria, il credito d'imposta di cui al precedente comma e commisurato alla parte del prezzo di acquisto non eccedente lire due milioni ed e' liquidato con riferimento ai canoni di locazione pagati in ciascun periodo d'imposta, fino a concorrenza dell'importo complessivo di lire due milioni.
Il credito d'imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativi al periodo d'imposta nel quale il prezzo di acquisto o il canone di locazione sono stati corrisposti ed e' commisurato all'ammontare dei pagamenti effettivamente eseguiti. Alla dichiarazione devono essere allegati, in originale o in copia fotostatica ed a pena di inammissibilita' del credito d'imposta, i documenti probatori degli eseguiti pagamenti del prezzo di acquisto o del canone di locazione. Dai documenti devono risultare le generalita' del soggetto che ha sostenuto il costo, quelle del destinatario del pagamento nonche' l'ammontare del prezzo o canone pagato. Nel caso di locazione finanziaria deve essere allegato alla dichiarazione anche l'originale o la copia fotostatica del contratto di locazione che deve contenere la indicazione del prezzo di acquisto dell'apparecchio misuratore desunto dal listino di vendita vigente alla data di stipula del contratto.
L'ammortamento del costo degli apparecchi misuratori, al netto del credito d'imposta previsto nel primo comma e degli interessi passivi corrisposti per il pagamento differito del prezzo, e' effettuato in ragione del 25 per cento a partire dal periodo d'imposta in cui ciascun apparecchio misuratore e' stato acquistato, ai sensi e con le modalita' di cui all' articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 . Qualora il costo unitario, al netto del credito d'imposta, non superi lire un milione e cinquecentomila ne e' ammessa la deduzione integrale nel periodo d'imposta in cui gli apparecchi misuratori sono stati acquistati.
Ai soggetti obbligati all'uso degli apparecchi misuratori di cui all'articolo 1 e' concesso un credito di imposta, da far valere ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, nella misura del 40 per cento della parte del prezzo unitario di acquisto degli apparecchi medesimi non eccedente lire due milioni.
Se l'apparecchio misuratore e' acquistato dal soggetto obbligato in locazione finanziaria, il credito d'imposta di cui al precedente comma e commisurato alla parte del prezzo di acquisto non eccedente lire due milioni ed e' liquidato con riferimento ai canoni di locazione pagati in ciascun periodo d'imposta, fino a concorrenza dell'importo complessivo di lire due milioni.
Il credito d'imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativi al periodo d'imposta nel quale il prezzo di acquisto o il canone di locazione sono stati corrisposti ed e' commisurato all'ammontare dei pagamenti effettivamente eseguiti. Alla dichiarazione devono essere allegati, in originale o in copia fotostatica ed a pena di inammissibilita' del credito d'imposta, i documenti probatori degli eseguiti pagamenti del prezzo di acquisto o del canone di locazione. Dai documenti devono risultare le generalita' del soggetto che ha sostenuto il costo, quelle del destinatario del pagamento nonche' l'ammontare del prezzo o canone pagato. Nel caso di locazione finanziaria deve essere allegato alla dichiarazione anche l'originale o la copia fotostatica del contratto di locazione che deve contenere la indicazione del prezzo di acquisto dell'apparecchio misuratore desunto dal listino di vendita vigente alla data di stipula del contratto.
L'ammortamento del costo degli apparecchi misuratori, al netto del credito d'imposta previsto nel primo comma e degli interessi passivi corrisposti per il pagamento differito del prezzo, e' effettuato in ragione del 25 per cento a partire dal periodo d'imposta in cui ciascun apparecchio misuratore e' stato acquistato, ai sensi e con le modalita' di cui all' articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 . Qualora il costo unitario, al netto del credito d'imposta, non superi lire un milione e cinquecentomila ne e' ammessa la deduzione integrale nel periodo d'imposta in cui gli apparecchi misuratori sono stati acquistati.
Commentari • 3
- 1. Risoluzione del 06/05/1994 n. 1323 - Min. Finanze - Dip. Entrate Aff. Giuridici Serv. VIMin. Finanze · 6 maggio 1994 · 10.720337
[…] legge 24 dicembre 1993, n. 537. Premesso che la nuova normativa dispone che le agevolazioni previste dall\'articolo 3 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, concernenti la concessione del credito d\'imposta per l\'acquisto degli apparecchi nonche\' la misura e le modalita\' dell\'ammortamento del relativo costo, si applicano fino al 31
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Giurisprudenza • 2
- 1. TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 02/07/2013, n. 622Provvedimento: N. 00268/2009 REG.RIC. N. 00622/2013 REG.PROV.COLL. N. 00268/2009 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 268 del 2009, proposto da: IL Di IO, NI Di IO, rappresentati e difesi dall'avv. Gabriele Rapali, con domicilio eletto presso avv. Valentina Picchioni in L'Aquila, via Salaria Antica Est 86/D; contro Comune di Martinsicuro in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Camillo Orlando, con domicilio eletto presso avv. Stefania Pastore in L'Aquila, via Pescara, 2 - c/o Strinella 88; …Leggi di più...
- sospensione del giudizio·
- difformità edilizie·
- irricevibilità del ricorso·
- ristrutturazione edilizia·
- art. 36 D.P.R. n. 380/2001·
- inammissibilità dei motivi aggiunti·
- compensazione delle spese di giudizio·
- permesso di costruire·
- diniego di sanatoria·
- ordinanza di demolizione·
- eccesso di potere·
- giurisprudenza consolidata del Consiglio di Stato·
- violazione normativa urbanistica·
- difetto di motivazione