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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 23/12/2025, n. 1970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1970 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Dott.
Corrado Stumpo, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3323 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, avente ad oggetto OPPOSIZIONE ad Accertamento Tecnico Preventivo vertente:
TRA
(c.f.: - nata il [...] a [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. MELIGENI GABRIELE FRANCESCO c/o il cui studio in Corigliano-
Rossano, AU di Corigliano, al Viale delle Rimembranze - Vico VIII, 18, ha eletto domicilio
RICORRENTE
E
, in p.l.r.p.t. (c.f./p.i: ), rappresentato e difeso dall'Avv. ROBERTO ANNOVAZZI CP_1 P.IVA_1 con domicilio eletto in Castrovillari, al Corso Calabria, presso la Sede dell'Istituto
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo (di seguito per brevità anche
ATP) e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni parte istante ha depositato atto dissenso e quindi, con il rispetto dei termini di rito, l'odierno ricorso, nel quale ha contestato le risultanze della CTU rilevando come fosse da considerare quale soggetto cui andava riconosciuto il beneficio dell'indennità di accompagnamento a causa delle patologie da cui risultava affetta sin dalla data domanda;
richiedeva, conseguentemente, la nomina di altro Consulente allo
1 scopo di accertare il possesso del detto beneficio con detta decorrenza precisando che la Parte era stata già ritenuta meritevole del beneficio di cui all'art. 3, comma 3°, L. 104/92 dallo stesso
Professionista sia pur con decorrenza dalla data della visita peritale.
Si è costituito l' già resistente in ATP, rilevando l'infondatezza delle eccezioni di parte CP_1 ricorrente relative alle conclusioni di cui all'elaborato peritale della fase di ATP meritevole di conferma.
Ancor prima l ha dedotto l'inammissibilità del proposto ricorso anche a Controparte_2 cagione dell'inosservanza del termine per effettuare proficuamente la dichiarazione di dissenso
(30 giorni dalla ricezione del decreto di conclusione delle operazioni peritale), del termine per introdurre il giudizio a seguito della dichiarazione di dissenso (30 giorni) e, ancor prima, ha rilevato la decadenza dall'azione giudiziaria per inosservanza del termine di 6 mesi dalla data di comunicazione del verbale di visita gravato con il ricorso per Accertamento Tecnico Preventivo.
Acquisito il fascicolo del procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo già espletato fra le Parti
e fissata l'udienza odierna ex art. 127 ter CPC parte ricorrente, aderendo a tale modalità di trattazione della causa, ha depositato note scritte chiedendo la rinnovazione della ctu. Parte resistente, pur avendo spiegato costituzione in Giudizio, non ha inteso depositare note.
1. Va previamente vagliata l'eccezione sollevata dal resistente in ATP ed afferente al mancato rispetto dei diversi termini posti a carico della ricorrente.
La questione è infondata in quanto emerge documentalmente come il decreto di conclusione delle operazioni peritali risulti essere stato notificato al procuratore di parte ricorrente in data
03.06.2025 laddove l'atto di dissenso risulta essere stato depositato in Cancelleria il 24.06.2025 ossia entro il 30° giorno per come prescrive la norma (IV comma dell'art. 445 bis CPC).
L'opposizione risulta essere introdotta entro il termine di cui al VI° comma dell'art. 445 bis CPC essendo il ricorso stato iscritto il 02.07.2025.
Va pure disattesa l'eccezione di decadenza dal termine semestrale sollevata dall atteso che le CP_1 visite presso la competente Commissione Medica sono state espletate il 12.03.2024 laddove il ricorso per ATP risulta essere stato iscritto il 06.08.2024.
2. L'opposizione deve ritenersi infondata.
2 L'istante con il ricorso ha chiesto, opponendosi alle risultanze della procedura di ATP avente il n.
3484/24 RG, riconoscersi l'indennità di accompagnamento e l'handicap grave con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
Ai sensi dell'art. 1 della legge n. 18/80, ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie (di cui alla legge 30.3.1971 n.
118) abbiano accertato “...che si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua, è concessa un'indennità di accompagnamento ... [omissis]”
Per consolidato orientamento giurisprudenziale le condizioni previste dall'art. 1 della L. 18/80 per l'attribuzione della indennità in parola consistono, pertanto, alternativamente, nella impossibilità di deambulare autonomamente o nella incapacità di compiere, sempre autonomamente, gli atti quotidiani della vita.
La situazione di non autosufficienza è, dunque, caratterizzata dalla permanenza dell'aiuto fornito dall'accompagnatore per la deambulazione, o dalla quotidianità degli atti che il soggetto non è in grado di compiere da sé; in tale ultimo caso è la cadenza quotidiana che l'atto assume per la propria natura a determinare la permanenza del bisogno, che costituisce la ragione del diritto
(Cassazione, 5027/2003; Cassazione, 13362/2003).
E' stato anche chiarito come non assuma rilevanza ai fini del riconoscimento del beneficio la circostanza che la necessità di un concreto e fattivo aiuto fornito da terzi sia perdurante per l'intera giornata, potendo anche momenti di attesa, qualificabili come assistenza passiva, alternarsi nel corso della giornata a momenti di assistenza attiva, nei quali la prestazione dell'accompagnatore deve concretizzarsi in condotte commissive (Cassazione, 5783/2003).
A sua volta l'art. 3 della L. 104/92 stabilisce che: “1. È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.
3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità”.
3 3. Parte ricorrente ritiene che, a cagione delle diverse patologie che l'affliggono, debbano esserle riconosciuti i benefici richiesti.
A tal riguardo preme evidenziare come il lavoro svolto dal Consulente nella fase di Accertamento
Tecnico Preventivo dott. , non è minimamente scalfito dalle contestazioni Persona_1 mosse all'elaborato da parte ricorrente che, a sostegno della sussistenza dei requisiti sanitari richiesti, pone sostanzialmente in evidenza le diverse patologie che l'affliggono operando il riferimento alla sottovalutazione di alcune patologie distinte per apparato (v. pagg.
3-5 del ricorso), soffermandosi, soprattutto, su quella neoplastica (pagg. 4 e 5) e richiamando alcune
Sentenze in merito.
Le contestazioni svolte non consentono di disattendere le valutazioni espresse dalla dott.
nell'elaborato e nella risposta alle osservazioni proposte dalla Parte e non sono tali da Per_1 rendere necessario un nuovo ed ulteriore accertamento medico-legale.
A tal riguardo mette conto evidenziare come le conclusioni formulate dal CTU nell'elaborato peritale svolto nella pregressa fase di ATP, tratte dall'esame della documentazione allegata agli atti e da accurati accertamenti diagnostici condotti con criteri tecnici consoni ed iter logico ineccepibile, non possono che essere condivise da questo Giudice: esse infatti si presentano precise e persuasive essendo il Consulente trovato al cospetto di un soggetto in “Condizioni generali discrete. Vigile, orientato tempo e spazio, collaborante. Deambulazione e cambi posturali autonomi. Apparato linfoghiandolare indenne” . . . Attività cardiaca ritmica. Controparte_3
M.V. lievemente ridotto in assenza di rumori patologici . . .” ossia di una persona per la quale fanno certamente difetto, tenuto conto della normativa vigente, i presupposti di natura sanitaria suscettibili di condurre al riconoscimento della indennità di accompagnamento.
A conferma ed a riprova della bontà dell'elaborato peritale del dott. soccorre la stessa Per_1 documentazione medica versata agli atti da parte ricorrente ove, proprio con riferimento alla patologia più rilevante ossia a quella neoplastica mammaria, emerge uno stato di salute - ovviamente all'attualità - non certo preoccupante e grave per come palesato in ricorso atteso che nella certificazione (RM mammella bilaterale con contrasto del 16.06.2025 svolta presso Biocontrol di Cosenza – Doc. 12.1 di cui al ricorso proposto) testualmente viene riportato: <allo stato non evidenti focalità di enhabncement natura eteroformativa. assenza linfonodi ascellari>>; analogamente nella ecografia della mammella bilaterale svolta presso l' Controparte_4 del Presidio di Castrovillari in data 23.05.2025 (Doc. 12.1 citato)
[...] testualmente: <esiti chirurgici a destra . non formazioni solide con caratteristiche di
4 sospetto ecograficamente apprezzabili. Si conferma la presenza degli esiti fibrocicatriziali nel QSE della mammella destra, con evidenza di aree iper-anecogene, in rapporto versomilmente ad esiti,
Non linfandenomegalie nel cavo ascellare di destra;
linfonodi di normale aspetto ecografico nel cavo ascellare di sinistra>> consigliandosi solo> il che nulla aggiunge al quadro ben delineato, accertato e riportato dal dott. nell'elaborato. Persona_1
4. Quanto all'accertamento in positivo del requisito sanitario afferente all'handicap grave preliminarmente occorre – allo scopo di fugare ogni dubbio in merito – sottolineare come la diversità dei criteri di valutazione tra l'invalidità civile (parziale e/o totale nonché l'indennità di accompagnamento) e la situazione di handicap è tale per cui, non essendo legati i medesimi in modo “proporzionale” e “conseguenziale” ben può accadere – come spesso accade – che al soggetto valutato dal punto di vista medico-legale può essere riconosciuto uno solo dei benefici o anche entrambi ma con diverse decorrenze e senza che ciò possa tradursi in contraddittorietà e/o errore di valutazione compiuto dall'Ausiliario del Giudice.
Fatta tale doverosa premessa nel caso di specie il ctu, rispondendo alle osservazioni di parte ricorrente e volte ad ottenere la retrodatazione del beneficio, ha condivisibilmente chiarito, confermando la sua precedente valutazione e di cui alla bozza dell'elaborato, come solo in sede di visita ha potuto verificare ed apprezzare la difficoltà motoria certamente aggravatasi rispetto alla CP_ precedente valutazione medica compiuta dalla Commissione Medica un anno prima circa.
5. In buona sostanza le censure sollevate dalla parte ricorrente non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico - peraltro confortato dalla documentazione sanitaria in atti - ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla
Parte.
La domanda deve quindi respingersi.
6. Nulla sulle spese di lite tenuto conto della dichiarazione resa dalla Parte ai sensi dell'art. 152
Dispos. Att. CPC.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta dalla sig.ra
, con ricorso iscritto a seguito di ATP (n. 3484/24) e sulla domanda da questo Parte_1 proposta nei confronti dell' , in p.l.r.p.t., così provvede: CP_1
- Rigetta il ricorso e per l'effetto dichiara in capo a parte ricorrente:
a) l'insussistenza del requisito sanitario afferente alla indennità di accompagnamento;
5 b) la sussistenza del requisito sanitario afferente all'handicap ex art. 3, comma 3°, L.
104/92 con decorrenza dal 13.02.2025.
- Nulla sulle spese di lite.
Castrovillari, 22 Dicembre 2025 Il GOP
Dott. Corrado Stumpo
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Dott.
Corrado Stumpo, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3323 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, avente ad oggetto OPPOSIZIONE ad Accertamento Tecnico Preventivo vertente:
TRA
(c.f.: - nata il [...] a [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. MELIGENI GABRIELE FRANCESCO c/o il cui studio in Corigliano-
Rossano, AU di Corigliano, al Viale delle Rimembranze - Vico VIII, 18, ha eletto domicilio
RICORRENTE
E
, in p.l.r.p.t. (c.f./p.i: ), rappresentato e difeso dall'Avv. ROBERTO ANNOVAZZI CP_1 P.IVA_1 con domicilio eletto in Castrovillari, al Corso Calabria, presso la Sede dell'Istituto
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo (di seguito per brevità anche
ATP) e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni parte istante ha depositato atto dissenso e quindi, con il rispetto dei termini di rito, l'odierno ricorso, nel quale ha contestato le risultanze della CTU rilevando come fosse da considerare quale soggetto cui andava riconosciuto il beneficio dell'indennità di accompagnamento a causa delle patologie da cui risultava affetta sin dalla data domanda;
richiedeva, conseguentemente, la nomina di altro Consulente allo
1 scopo di accertare il possesso del detto beneficio con detta decorrenza precisando che la Parte era stata già ritenuta meritevole del beneficio di cui all'art. 3, comma 3°, L. 104/92 dallo stesso
Professionista sia pur con decorrenza dalla data della visita peritale.
Si è costituito l' già resistente in ATP, rilevando l'infondatezza delle eccezioni di parte CP_1 ricorrente relative alle conclusioni di cui all'elaborato peritale della fase di ATP meritevole di conferma.
Ancor prima l ha dedotto l'inammissibilità del proposto ricorso anche a Controparte_2 cagione dell'inosservanza del termine per effettuare proficuamente la dichiarazione di dissenso
(30 giorni dalla ricezione del decreto di conclusione delle operazioni peritale), del termine per introdurre il giudizio a seguito della dichiarazione di dissenso (30 giorni) e, ancor prima, ha rilevato la decadenza dall'azione giudiziaria per inosservanza del termine di 6 mesi dalla data di comunicazione del verbale di visita gravato con il ricorso per Accertamento Tecnico Preventivo.
Acquisito il fascicolo del procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo già espletato fra le Parti
e fissata l'udienza odierna ex art. 127 ter CPC parte ricorrente, aderendo a tale modalità di trattazione della causa, ha depositato note scritte chiedendo la rinnovazione della ctu. Parte resistente, pur avendo spiegato costituzione in Giudizio, non ha inteso depositare note.
1. Va previamente vagliata l'eccezione sollevata dal resistente in ATP ed afferente al mancato rispetto dei diversi termini posti a carico della ricorrente.
La questione è infondata in quanto emerge documentalmente come il decreto di conclusione delle operazioni peritali risulti essere stato notificato al procuratore di parte ricorrente in data
03.06.2025 laddove l'atto di dissenso risulta essere stato depositato in Cancelleria il 24.06.2025 ossia entro il 30° giorno per come prescrive la norma (IV comma dell'art. 445 bis CPC).
L'opposizione risulta essere introdotta entro il termine di cui al VI° comma dell'art. 445 bis CPC essendo il ricorso stato iscritto il 02.07.2025.
Va pure disattesa l'eccezione di decadenza dal termine semestrale sollevata dall atteso che le CP_1 visite presso la competente Commissione Medica sono state espletate il 12.03.2024 laddove il ricorso per ATP risulta essere stato iscritto il 06.08.2024.
2. L'opposizione deve ritenersi infondata.
2 L'istante con il ricorso ha chiesto, opponendosi alle risultanze della procedura di ATP avente il n.
3484/24 RG, riconoscersi l'indennità di accompagnamento e l'handicap grave con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
Ai sensi dell'art. 1 della legge n. 18/80, ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie (di cui alla legge 30.3.1971 n.
118) abbiano accertato “...che si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua, è concessa un'indennità di accompagnamento ... [omissis]”
Per consolidato orientamento giurisprudenziale le condizioni previste dall'art. 1 della L. 18/80 per l'attribuzione della indennità in parola consistono, pertanto, alternativamente, nella impossibilità di deambulare autonomamente o nella incapacità di compiere, sempre autonomamente, gli atti quotidiani della vita.
La situazione di non autosufficienza è, dunque, caratterizzata dalla permanenza dell'aiuto fornito dall'accompagnatore per la deambulazione, o dalla quotidianità degli atti che il soggetto non è in grado di compiere da sé; in tale ultimo caso è la cadenza quotidiana che l'atto assume per la propria natura a determinare la permanenza del bisogno, che costituisce la ragione del diritto
(Cassazione, 5027/2003; Cassazione, 13362/2003).
E' stato anche chiarito come non assuma rilevanza ai fini del riconoscimento del beneficio la circostanza che la necessità di un concreto e fattivo aiuto fornito da terzi sia perdurante per l'intera giornata, potendo anche momenti di attesa, qualificabili come assistenza passiva, alternarsi nel corso della giornata a momenti di assistenza attiva, nei quali la prestazione dell'accompagnatore deve concretizzarsi in condotte commissive (Cassazione, 5783/2003).
A sua volta l'art. 3 della L. 104/92 stabilisce che: “1. È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.
3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità”.
3 3. Parte ricorrente ritiene che, a cagione delle diverse patologie che l'affliggono, debbano esserle riconosciuti i benefici richiesti.
A tal riguardo preme evidenziare come il lavoro svolto dal Consulente nella fase di Accertamento
Tecnico Preventivo dott. , non è minimamente scalfito dalle contestazioni Persona_1 mosse all'elaborato da parte ricorrente che, a sostegno della sussistenza dei requisiti sanitari richiesti, pone sostanzialmente in evidenza le diverse patologie che l'affliggono operando il riferimento alla sottovalutazione di alcune patologie distinte per apparato (v. pagg.
3-5 del ricorso), soffermandosi, soprattutto, su quella neoplastica (pagg. 4 e 5) e richiamando alcune
Sentenze in merito.
Le contestazioni svolte non consentono di disattendere le valutazioni espresse dalla dott.
nell'elaborato e nella risposta alle osservazioni proposte dalla Parte e non sono tali da Per_1 rendere necessario un nuovo ed ulteriore accertamento medico-legale.
A tal riguardo mette conto evidenziare come le conclusioni formulate dal CTU nell'elaborato peritale svolto nella pregressa fase di ATP, tratte dall'esame della documentazione allegata agli atti e da accurati accertamenti diagnostici condotti con criteri tecnici consoni ed iter logico ineccepibile, non possono che essere condivise da questo Giudice: esse infatti si presentano precise e persuasive essendo il Consulente trovato al cospetto di un soggetto in “Condizioni generali discrete. Vigile, orientato tempo e spazio, collaborante. Deambulazione e cambi posturali autonomi. Apparato linfoghiandolare indenne” . . . Attività cardiaca ritmica. Controparte_3
M.V. lievemente ridotto in assenza di rumori patologici . . .” ossia di una persona per la quale fanno certamente difetto, tenuto conto della normativa vigente, i presupposti di natura sanitaria suscettibili di condurre al riconoscimento della indennità di accompagnamento.
A conferma ed a riprova della bontà dell'elaborato peritale del dott. soccorre la stessa Per_1 documentazione medica versata agli atti da parte ricorrente ove, proprio con riferimento alla patologia più rilevante ossia a quella neoplastica mammaria, emerge uno stato di salute - ovviamente all'attualità - non certo preoccupante e grave per come palesato in ricorso atteso che nella certificazione (RM mammella bilaterale con contrasto del 16.06.2025 svolta presso Biocontrol di Cosenza – Doc. 12.1 di cui al ricorso proposto) testualmente viene riportato: <allo stato non evidenti focalità di enhabncement natura eteroformativa. assenza linfonodi ascellari>>; analogamente nella ecografia della mammella bilaterale svolta presso l' Controparte_4 del Presidio di Castrovillari in data 23.05.2025 (Doc. 12.1 citato)
[...] testualmente: <esiti chirurgici a destra . non formazioni solide con caratteristiche di
4 sospetto ecograficamente apprezzabili. Si conferma la presenza degli esiti fibrocicatriziali nel QSE della mammella destra, con evidenza di aree iper-anecogene, in rapporto versomilmente ad esiti,
Non linfandenomegalie nel cavo ascellare di destra;
linfonodi di normale aspetto ecografico nel cavo ascellare di sinistra>> consigliandosi solo
4. Quanto all'accertamento in positivo del requisito sanitario afferente all'handicap grave preliminarmente occorre – allo scopo di fugare ogni dubbio in merito – sottolineare come la diversità dei criteri di valutazione tra l'invalidità civile (parziale e/o totale nonché l'indennità di accompagnamento) e la situazione di handicap è tale per cui, non essendo legati i medesimi in modo “proporzionale” e “conseguenziale” ben può accadere – come spesso accade – che al soggetto valutato dal punto di vista medico-legale può essere riconosciuto uno solo dei benefici o anche entrambi ma con diverse decorrenze e senza che ciò possa tradursi in contraddittorietà e/o errore di valutazione compiuto dall'Ausiliario del Giudice.
Fatta tale doverosa premessa nel caso di specie il ctu, rispondendo alle osservazioni di parte ricorrente e volte ad ottenere la retrodatazione del beneficio, ha condivisibilmente chiarito, confermando la sua precedente valutazione e di cui alla bozza dell'elaborato, come solo in sede di visita ha potuto verificare ed apprezzare la difficoltà motoria certamente aggravatasi rispetto alla CP_ precedente valutazione medica compiuta dalla Commissione Medica un anno prima circa.
5. In buona sostanza le censure sollevate dalla parte ricorrente non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico - peraltro confortato dalla documentazione sanitaria in atti - ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla
Parte.
La domanda deve quindi respingersi.
6. Nulla sulle spese di lite tenuto conto della dichiarazione resa dalla Parte ai sensi dell'art. 152
Dispos. Att. CPC.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta dalla sig.ra
, con ricorso iscritto a seguito di ATP (n. 3484/24) e sulla domanda da questo Parte_1 proposta nei confronti dell' , in p.l.r.p.t., così provvede: CP_1
- Rigetta il ricorso e per l'effetto dichiara in capo a parte ricorrente:
a) l'insussistenza del requisito sanitario afferente alla indennità di accompagnamento;
5 b) la sussistenza del requisito sanitario afferente all'handicap ex art. 3, comma 3°, L.
104/92 con decorrenza dal 13.02.2025.
- Nulla sulle spese di lite.
Castrovillari, 22 Dicembre 2025 Il GOP
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