Articolo 420 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 419Articolo 421
Versione
6 maggio 1952
Art. 420.
(Conversazione dei documenti presentati per la trascrizione)


Alla fine di ogni anno l'ufficio d'iscrizione della nave provvede a riunire in volumi, secondo l'ordine del repertorio, i documenti presentati per la trascrizione.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
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