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Sentenza 9 novembre 2025
Sentenza 9 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 09/11/2025, n. 627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 627 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI GI LI
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 479/2023
Il GOP dott. Enrico Prost, a scioglimento della riserva formulata all'esito dell'udienza del 06/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta dal Sig. Parte_1
( ), in proprio e quale legale rappresentante pro C.F._1
tempore di ), rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1
dall'Avv. CORRADO TARASCONI, ricorrente contro
Controparte_2
), rappresentato e difeso dagli Avv.ti LORENZO
[...] P.IVA_2
FU e BI ZI TO PULVIRENTI, resistente Cont OGGETTO: Opposizione ad ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L.
689/1981, lavoro.
Conclusioni
Per parte ricorrente:
“Voglia il Tribunale di Reggio Emilia, adito in funzione di Giudice del
Lavoro, per le ragioni in fatto e in diritto esposte nella parte narrativa del presente atto:
A) in via preliminare: - disporre la sospensione dell'esecutività dell'ordinanza ingiunzione n. Con 83/2023 della di - di , sede di CP_2 CP_2 CP_2
notificata al Sig. e a Parte_1 Controparte_1
contestualmente all'emissione del decreto ex art. 415 c.p.c, ai sensi dell'art. 6, comma 7 e dell'art. 5 comma 1 e 2 D.lgs. 150/2011, ricorrendo nel caso in esame gravi e circostanziate ragioni per disporre la sospensione della esecutività dell'ordinanzaingiunzione, stante che decorso il termine di trenta giorni dalla notifica, che coincide anche con il termine Con per l'opposizione, l' di già preannuncia un'esecuzione CP_2
forzata sulla base dell'ordinanza ingiunzione (cfr. pag. 3 doc 1 e 1 bis), per un credito che, come sopra dimostrato, non è dovuto;
B) nel merito:
- annullare e/o dichiarare inefficace, revocare l'ordinanza ingiunzione n. Con 83/2023 della di - di , sede di CP_2 CP_2 CP_2
notificata al Sig. e a Parte_1 Controparte_1
dichiarando non dovuto il pagamento della sanzione amministrativa ingiunta con la già menzionata ordinanza ingiunzione tanto nei confronti di quanto di Parte_1 Controparte_1
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
Per parte resistente:
“Voglia codesto Ill.mo Tribunale di Reggio Emilia, in funzione di Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza e deduzione reietta,
- in via pregiudiziale, per tutte le motivazioni in precedenza illustrate da intendersi ivi richiamate, si chiede che codesto Ill.mo Giudice voglia astenersi ex art. 51 ultimo comma c.p.c., in via facoltativa per ragioni di opportunità e convenienza, avendo già deciso sul medesimo accertamento
Pag. 2 di 11 ispettivo come da sentenza n. 176/2022, con rinvio del fascicolo al
Presidente del Tribunale di Reggio Emilia;
- in via principale di merito, previa revoca della sospensione della provvisoria esecuzione del provvedimento impugnato, rigettare
l'opposizione avversaria poiché infondata, e, per l'effetto, confermare
l'ordinanza di in-giunzione n. 83/2023, prot. n. 9756 del 03 aprile 2023, di complessivi euro 50.042,60, per cui è causa, con condanna avversaria al pagamento delle spese di lite del presente giudizio.
- In via del tutto subordinata, nelle denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande avversa-rie, disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il Sig. Presidente del Consiglio di Parte_1
Amministrazione e legale rappresentante pro tempore di ha convenuto innanzi all'intestato Controparte_1
Tribunale l' Controparte_4
chiedendo l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione n.
[...]
83/2023 (prot. 9756) del 03.04.2023, dell'importo di €
50.042,70 (di cui € 50.000,00 per sanzioni amministrative ed €
42,70 per spese di notifica), per violazione delle disposizioni in materia di interposizione illecita da pseudo -appalto.
Con il verbale unico di accertamento e notificazione n. 21196 del 04/07/2019, veniva contestato al Sig. Parte_1
nella sua menzionata qualità, l'aver somministrato, in concorso con Service Enteprise S.r.l. (propria subappaltatrice) e a favore di (propria committente) per il tramite dei Parte_2
Pag. 3 di 11 contratti d'appalto stipulati da tali società con Controparte_1
la mera fornitura di manodopera di n. 6 lavoratori,
[...]
nominativamente individuati negli atti, per un totale di n. 1048 giornate, in violazione dell'art. 29 d.lgs. 276/03.
2. Premesso che il verbale unico alla base del provvedimento opposto era stato a sua volta oggetto di opposizione nei confronti di e innanzi all'intestato Tribunale (R.G. CP_5 CP_6
n. 748/2019) da parte di definita con Parte_2
l'accoglimento del ricorso (sentenza n. 164/2022 del
27/06/2022, passata in giudicato), parte opponente contesta, nel merito, le risultanze dell'accertamento, protestando la legittimità dell'appalto con e del subappalto Parte_2
con Service Enterprise S.r.l. e, in ogni caso, l'estraneità di al rapporto tra la propria committente e la Controparte_1
propria subappaltatrice.
2.1 In particolare, quanto alla premessa e all'onere della prova dei fatti costitutivi della propria pretesa, di cui sottolinea l'onere gravante su parte opposta, parte ricorrente afferma che la sentenza n. 164/2022 possa spiegare quantomeno efficacia riflessa nel presente giudizio, fondato sul medesimo verbale oggetto del procedimento sopra richiamato , evidenziandone in ogni caso la rilevanza da un punto di vista sostanziale.
2.2 Quanto al profilo di merito, l'opponente afferma la genuinità dei contratti d'appalto e, come anticipato, in ogni caso l'estraneità di al rapporto di fatto tra Controparte_1
e Service Enterprise S.r.l. Parte_2
Pag. 4 di 11 In via istruttoria, la difesa di parte ricorrente si è limitata a formulare richiesta – accolta dal Magistrato precedente affidatario della causa – di acquisizione dei verbali della causa
R.G. n. 748/19 e dell'attestazione di passaggio in giudicato della relativa sentenza.
3. Si è costituito l' Controparte_2
che ha chiesto il rigetto dell'opposizione.
[...]
3.1 Quanto alla premessa, l' ha contestato la CP_2
rilevanza e l'efficacia della sentenza n. 164/2022 del Tribunale di Reggio Emilia, sottolineando la piena autonomia tra le pretese creditorie dell' e quelle degli altri Enti. CP_2
3.2 Quanto al merito dell'accertamento, l' ha poi CP_2
esposto che, a seguito della richiesta d'intervento di un dipendente di Service Enterprise S.r.l., che ha riferito di avere sempre svolto, presso lo stabilimento della società committente le medesime mansioni espletate dai Parte_2
dipendenti di e dal personale delle altre società Parte_2
esterne (prima nell'ambito dell'appalto -Elettrica Parte_2
3001, poi come dipendente della subappaltatrice Service
Enterprise), in data 12/09/2018 è stato effettuato un accesso ispettivo presso lo stabilimento in Cadelbosco Sopra Parte_2
(RE), Via Bradolini n. 18/A, con redazione – per quanto qui interessa – di due distinti verbali, l'uno nei confronti di l'altro nei confronti di Service Enterprise Parte_2
S.r.l., con contestuale assunzione di sommarie informazioni testimoniali del Sig. detto , per Testimone_1 Tes_2
Pag. 5 di 11 , e di tutti i dipendenti di Service Enterprise Parte_2
rinvenuti presso lo stabilimento.
Dalle dichiarazioni raccolte e dall'esame della documentazione consegnata dalle società sarebbero emersi, ad avviso dell' , tali e tanti profili di criticità del rapporto CP_2
contrattuale tra ed e tra Parte_2 CP_1 CP_1
quest'ultima e Service Enterprise S.r.l. (quali, innanzitutto: la sottoposizione dei dipendenti della subappaltatrice alla direzione del Sig. l'inesistenza di un Testimone_1
risultato autonomo da conseguire da parte dell'appaltatore e del subappaltatore;
la fatturazione sulla base delle ore lavorate dal personale della subappaltatrice;
la trasmissione settimanale del conteggio delle ore di lavoro del personale delle subappaltatrice al Sig. socio e dipendente di Persona_1 Controparte_1
l'assenza di un qualsiasi rischio d'impresa in carico
[...]
all'appaltatore e al subappaltatore;
l'inesistenza di un potere di direzione e controllo da parte del subappaltatore;
la scarsa chiarezza della lettera dei contratti d'appalto), di rilevanza tale da dover escludere la genuinità tanto dell'appalto, quanto del subappalto.
4. Tanto premesso, espletata l'istruttoria orale, la causa viene decisa all'esito della discussione.
Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
4.1 Innanzitutto, la sentenza n. 164/2022 dell'intestato
Tribunale non ha efficacia di giudicato esterno.
Pag. 6 di 11 Come correttamente rilevato dalla difesa di parte opposta, infatti, tra potestà accertativa dell' ed Controparte_2
obblighi anche contributivi inerenti a un rapporto di lavoro subordinato sussiste un reciproco rapporto di autonomia , che fa qualificare come inter alios acta rispetto a ciascuna delle due posizioni il giudicato intervenuto nel giudizio inerente all'altro rapporto.
Tale principio, enunciato dall'ordinanza della Corte di
Cassazione, Sez. Lav., n. 20395 del 16/07/2021, richiamata dalla difesa dell'Ente, è stato successivamente confermato da
Cass. Civ., Sez. VI, 13/12/2022, n. 36252, e soprattutto (seppur
“mutatis mutandis”) idem, 11/11/2022, n. 33312, per la quale
“Tra il giudizio avente ad oggetto il pagamento di contributi previdenziali e quello avente ad oggetto l'opposizione avverso ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzioni amministrative per violazione delle norme sul collocamento relativamente ai medesimi lavoratori, entrambi presupponen ti l'accertamento della natura subordinata dei rapporti di lavoro, non sussiste rapporto di pregiudizialità, atteso che l'efficacia riflessa del giudicato nei confronti dei terzi rimasti estranei al processo presuppone che tali soggetti non siano titolari di un rapporto autonomo rispetto a quello su cui è intervenuto il giudicato, mentre tra potestà accertativa dell'Ispettorato del lavoro e diritti ed obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato sussiste un reciproco rapporto di autonomia, che fa qualificare come "res inter alios acta", rispetto a ciascuna delle due
Pag. 7 di 11 posizioni, il giudicato intervenuto nel giudizio inerente all'altro rapporto (Cass. n. 23045/2018; Cass. n. 11539/2020)”.
4.2 Passando al merito, l'istruttoria orale ha pienamente confermato la totale mancanza di autonomia organizzativa di
Service Enterprise S.r.l.: è effettivamente il personale di
– e, segnatamente, il Sig. Parte_2 Testimone_1
detto “ ” – a organizzare il lavoro giornaliero a seconda Tes_2
delle necessità e, se del caso, a spostare il personale da una commessa all'altra (testi e in data Tes_3 Tes_4
27/02/2024; teste in data 18/06/2024; teste Tes_5 Tes_6
in data 12/11/2024), ed è il Responsabile di Produzione di
, Ing. a decide il numero di persone, Parte_2 Per_2
non solo “interni” ma anche “esterni”, da adibire ad ogni singola commessa (teste – prima amministratore Tes_7
delegato, da gennaio 2023 legale rappresentante di – Parte_2
in data 01/10/2024).
Quanto alla verifica delle presenze dei dipendenti della subappaltatrice, la stessa avviene tramite compilazione di un apposito foglio che viene trasmesso settimanalmente al Sig. di (teste in data Persona_1 CP_1 CP_1 Tes_8
18/06/2024), che è la stessa persona a cui i dipendenti di
Service Enterprise S.r.l. debbono rivolgersi per concordare le assenze e che si rapporta con il titolare di Service Enteprise
S.r.l. per l'esecuzione dell'appalto (teste in data Tes_6
12/11/2024).
Pag. 8 di 11 Da quanto precede emerge che non è Controparte_1
estranea al rapporto di fatto tra la committente e la subappaltatrice e che, pur non essendo stati individuati propri dipendenti al lavoro nel corso dell'accesso ispettivo,
l'appaltatrice ha permesso a di fruire del Parte_2
mero fattore produttivo costituito dalla forza lavoro dei dipendenti della subappaltatrice Service Enterprise S.r.l. senza che l'attività di quest'ultima sia stata, in alcun modo, autonomamente preordinata all'ottenimento di un autonomo risultato.
Come da programma eloquentemente descritto dal teste in data 01/10/2024, anzi, il “Comitato Esecutivo” della Tes_7
committente aveva semplicemente “deciso di esternalizzare la manodopera” e a ciò erano funzionali i contratti di appalto.
Nel caso di specie manca, comunque, un contributo organizzativo qualificante dell'appaltatore, che si limita a mettere a disposizione le prestazioni lavorative dei dipendenti della subappaltatrice.
Manca, per riprendere le parole di parte opposta, un servizio in sé e per sé autonomo, e cioè un complesso di operazioni costituenti una sezione del processo produttivo esperibile autonomamente dall'appaltatore, nella organizzazione complessa dell'impresa appaltante.
È anzi emersa la sostanziale promiscuità tra i dipendenti della committente e quelli della subappaltatrice e gli altri “esterni”, tutti adibiti alla stessa commessa, nonché la fungibilità di tutti
Pag. 9 di 11 gli esterni, accomunati dal dovere di fare riferimento ai capi - commessa di (così ancora il teste in data Parte_2 Tes_7
01/10/2024).
Quanto precede è sufficiente a concludere per il rigetto de i motivi di merito dell'opposizione, senza necessità di procedere all'esegesi dei testi contrattuali, peraltro largamente disattesi dalla prassi emersa dalle sommarie informazioni e dall'escussione testimoniale.
5. Le spese di causa seguono la soccombenza di parte ricorrente, con riduzione del 20% in ragione del fatto che l' si è difeso per mezzo dei propri funzionari. La CP_2
media complessità della causa comporta l'adozione dei valori medi di cui al D.M. 55/14, all. 1, Tab. 3 (cause di lavoro), scaglione da € 26.000,01 ad € 52.000,00.
P.Q.M.
Nella causa n. 479/2023, definitivamente pronunciando:
1) Rigetta l'opposizione proposta dal Sig. in Parte_1
proprio e quale legale rappresentante pro tempore di CP_7
contro l'ordinanza-ingiunzione n. 83/2023 (prot.
[...]
9756) del 03.04.2023 dell' di Controparte_2
sede di accertando la Controparte_8 CP_2
debenza delle somme recate dall'atto opposto.
2) Condanna parte ricorrente al versamento delle spese di lite a favore dell' opposto, liquidate in € 7.405,60 oltre CP_2
rimborso forfetario 15% ed accessori di legge, se ed in quanto dovuti.
Pag. 10 di 11 Reggio Emilia così deciso il 09/11/2025.
Il GOP
Dott. Enrico Prost
Pag. 11 di 11
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 479/2023
Il GOP dott. Enrico Prost, a scioglimento della riserva formulata all'esito dell'udienza del 06/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta dal Sig. Parte_1
( ), in proprio e quale legale rappresentante pro C.F._1
tempore di ), rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1
dall'Avv. CORRADO TARASCONI, ricorrente contro
Controparte_2
), rappresentato e difeso dagli Avv.ti LORENZO
[...] P.IVA_2
FU e BI ZI TO PULVIRENTI, resistente Cont OGGETTO: Opposizione ad ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L.
689/1981, lavoro.
Conclusioni
Per parte ricorrente:
“Voglia il Tribunale di Reggio Emilia, adito in funzione di Giudice del
Lavoro, per le ragioni in fatto e in diritto esposte nella parte narrativa del presente atto:
A) in via preliminare: - disporre la sospensione dell'esecutività dell'ordinanza ingiunzione n. Con 83/2023 della di - di , sede di CP_2 CP_2 CP_2
notificata al Sig. e a Parte_1 Controparte_1
contestualmente all'emissione del decreto ex art. 415 c.p.c, ai sensi dell'art. 6, comma 7 e dell'art. 5 comma 1 e 2 D.lgs. 150/2011, ricorrendo nel caso in esame gravi e circostanziate ragioni per disporre la sospensione della esecutività dell'ordinanzaingiunzione, stante che decorso il termine di trenta giorni dalla notifica, che coincide anche con il termine Con per l'opposizione, l' di già preannuncia un'esecuzione CP_2
forzata sulla base dell'ordinanza ingiunzione (cfr. pag. 3 doc 1 e 1 bis), per un credito che, come sopra dimostrato, non è dovuto;
B) nel merito:
- annullare e/o dichiarare inefficace, revocare l'ordinanza ingiunzione n. Con 83/2023 della di - di , sede di CP_2 CP_2 CP_2
notificata al Sig. e a Parte_1 Controparte_1
dichiarando non dovuto il pagamento della sanzione amministrativa ingiunta con la già menzionata ordinanza ingiunzione tanto nei confronti di quanto di Parte_1 Controparte_1
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
Per parte resistente:
“Voglia codesto Ill.mo Tribunale di Reggio Emilia, in funzione di Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza e deduzione reietta,
- in via pregiudiziale, per tutte le motivazioni in precedenza illustrate da intendersi ivi richiamate, si chiede che codesto Ill.mo Giudice voglia astenersi ex art. 51 ultimo comma c.p.c., in via facoltativa per ragioni di opportunità e convenienza, avendo già deciso sul medesimo accertamento
Pag. 2 di 11 ispettivo come da sentenza n. 176/2022, con rinvio del fascicolo al
Presidente del Tribunale di Reggio Emilia;
- in via principale di merito, previa revoca della sospensione della provvisoria esecuzione del provvedimento impugnato, rigettare
l'opposizione avversaria poiché infondata, e, per l'effetto, confermare
l'ordinanza di in-giunzione n. 83/2023, prot. n. 9756 del 03 aprile 2023, di complessivi euro 50.042,60, per cui è causa, con condanna avversaria al pagamento delle spese di lite del presente giudizio.
- In via del tutto subordinata, nelle denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande avversa-rie, disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il Sig. Presidente del Consiglio di Parte_1
Amministrazione e legale rappresentante pro tempore di ha convenuto innanzi all'intestato Controparte_1
Tribunale l' Controparte_4
chiedendo l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione n.
[...]
83/2023 (prot. 9756) del 03.04.2023, dell'importo di €
50.042,70 (di cui € 50.000,00 per sanzioni amministrative ed €
42,70 per spese di notifica), per violazione delle disposizioni in materia di interposizione illecita da pseudo -appalto.
Con il verbale unico di accertamento e notificazione n. 21196 del 04/07/2019, veniva contestato al Sig. Parte_1
nella sua menzionata qualità, l'aver somministrato, in concorso con Service Enteprise S.r.l. (propria subappaltatrice) e a favore di (propria committente) per il tramite dei Parte_2
Pag. 3 di 11 contratti d'appalto stipulati da tali società con Controparte_1
la mera fornitura di manodopera di n. 6 lavoratori,
[...]
nominativamente individuati negli atti, per un totale di n. 1048 giornate, in violazione dell'art. 29 d.lgs. 276/03.
2. Premesso che il verbale unico alla base del provvedimento opposto era stato a sua volta oggetto di opposizione nei confronti di e innanzi all'intestato Tribunale (R.G. CP_5 CP_6
n. 748/2019) da parte di definita con Parte_2
l'accoglimento del ricorso (sentenza n. 164/2022 del
27/06/2022, passata in giudicato), parte opponente contesta, nel merito, le risultanze dell'accertamento, protestando la legittimità dell'appalto con e del subappalto Parte_2
con Service Enterprise S.r.l. e, in ogni caso, l'estraneità di al rapporto tra la propria committente e la Controparte_1
propria subappaltatrice.
2.1 In particolare, quanto alla premessa e all'onere della prova dei fatti costitutivi della propria pretesa, di cui sottolinea l'onere gravante su parte opposta, parte ricorrente afferma che la sentenza n. 164/2022 possa spiegare quantomeno efficacia riflessa nel presente giudizio, fondato sul medesimo verbale oggetto del procedimento sopra richiamato , evidenziandone in ogni caso la rilevanza da un punto di vista sostanziale.
2.2 Quanto al profilo di merito, l'opponente afferma la genuinità dei contratti d'appalto e, come anticipato, in ogni caso l'estraneità di al rapporto di fatto tra Controparte_1
e Service Enterprise S.r.l. Parte_2
Pag. 4 di 11 In via istruttoria, la difesa di parte ricorrente si è limitata a formulare richiesta – accolta dal Magistrato precedente affidatario della causa – di acquisizione dei verbali della causa
R.G. n. 748/19 e dell'attestazione di passaggio in giudicato della relativa sentenza.
3. Si è costituito l' Controparte_2
che ha chiesto il rigetto dell'opposizione.
[...]
3.1 Quanto alla premessa, l' ha contestato la CP_2
rilevanza e l'efficacia della sentenza n. 164/2022 del Tribunale di Reggio Emilia, sottolineando la piena autonomia tra le pretese creditorie dell' e quelle degli altri Enti. CP_2
3.2 Quanto al merito dell'accertamento, l' ha poi CP_2
esposto che, a seguito della richiesta d'intervento di un dipendente di Service Enterprise S.r.l., che ha riferito di avere sempre svolto, presso lo stabilimento della società committente le medesime mansioni espletate dai Parte_2
dipendenti di e dal personale delle altre società Parte_2
esterne (prima nell'ambito dell'appalto -Elettrica Parte_2
3001, poi come dipendente della subappaltatrice Service
Enterprise), in data 12/09/2018 è stato effettuato un accesso ispettivo presso lo stabilimento in Cadelbosco Sopra Parte_2
(RE), Via Bradolini n. 18/A, con redazione – per quanto qui interessa – di due distinti verbali, l'uno nei confronti di l'altro nei confronti di Service Enterprise Parte_2
S.r.l., con contestuale assunzione di sommarie informazioni testimoniali del Sig. detto , per Testimone_1 Tes_2
Pag. 5 di 11 , e di tutti i dipendenti di Service Enterprise Parte_2
rinvenuti presso lo stabilimento.
Dalle dichiarazioni raccolte e dall'esame della documentazione consegnata dalle società sarebbero emersi, ad avviso dell' , tali e tanti profili di criticità del rapporto CP_2
contrattuale tra ed e tra Parte_2 CP_1 CP_1
quest'ultima e Service Enterprise S.r.l. (quali, innanzitutto: la sottoposizione dei dipendenti della subappaltatrice alla direzione del Sig. l'inesistenza di un Testimone_1
risultato autonomo da conseguire da parte dell'appaltatore e del subappaltatore;
la fatturazione sulla base delle ore lavorate dal personale della subappaltatrice;
la trasmissione settimanale del conteggio delle ore di lavoro del personale delle subappaltatrice al Sig. socio e dipendente di Persona_1 Controparte_1
l'assenza di un qualsiasi rischio d'impresa in carico
[...]
all'appaltatore e al subappaltatore;
l'inesistenza di un potere di direzione e controllo da parte del subappaltatore;
la scarsa chiarezza della lettera dei contratti d'appalto), di rilevanza tale da dover escludere la genuinità tanto dell'appalto, quanto del subappalto.
4. Tanto premesso, espletata l'istruttoria orale, la causa viene decisa all'esito della discussione.
Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
4.1 Innanzitutto, la sentenza n. 164/2022 dell'intestato
Tribunale non ha efficacia di giudicato esterno.
Pag. 6 di 11 Come correttamente rilevato dalla difesa di parte opposta, infatti, tra potestà accertativa dell' ed Controparte_2
obblighi anche contributivi inerenti a un rapporto di lavoro subordinato sussiste un reciproco rapporto di autonomia , che fa qualificare come inter alios acta rispetto a ciascuna delle due posizioni il giudicato intervenuto nel giudizio inerente all'altro rapporto.
Tale principio, enunciato dall'ordinanza della Corte di
Cassazione, Sez. Lav., n. 20395 del 16/07/2021, richiamata dalla difesa dell'Ente, è stato successivamente confermato da
Cass. Civ., Sez. VI, 13/12/2022, n. 36252, e soprattutto (seppur
“mutatis mutandis”) idem, 11/11/2022, n. 33312, per la quale
“Tra il giudizio avente ad oggetto il pagamento di contributi previdenziali e quello avente ad oggetto l'opposizione avverso ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzioni amministrative per violazione delle norme sul collocamento relativamente ai medesimi lavoratori, entrambi presupponen ti l'accertamento della natura subordinata dei rapporti di lavoro, non sussiste rapporto di pregiudizialità, atteso che l'efficacia riflessa del giudicato nei confronti dei terzi rimasti estranei al processo presuppone che tali soggetti non siano titolari di un rapporto autonomo rispetto a quello su cui è intervenuto il giudicato, mentre tra potestà accertativa dell'Ispettorato del lavoro e diritti ed obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato sussiste un reciproco rapporto di autonomia, che fa qualificare come "res inter alios acta", rispetto a ciascuna delle due
Pag. 7 di 11 posizioni, il giudicato intervenuto nel giudizio inerente all'altro rapporto (Cass. n. 23045/2018; Cass. n. 11539/2020)”.
4.2 Passando al merito, l'istruttoria orale ha pienamente confermato la totale mancanza di autonomia organizzativa di
Service Enterprise S.r.l.: è effettivamente il personale di
– e, segnatamente, il Sig. Parte_2 Testimone_1
detto “ ” – a organizzare il lavoro giornaliero a seconda Tes_2
delle necessità e, se del caso, a spostare il personale da una commessa all'altra (testi e in data Tes_3 Tes_4
27/02/2024; teste in data 18/06/2024; teste Tes_5 Tes_6
in data 12/11/2024), ed è il Responsabile di Produzione di
, Ing. a decide il numero di persone, Parte_2 Per_2
non solo “interni” ma anche “esterni”, da adibire ad ogni singola commessa (teste – prima amministratore Tes_7
delegato, da gennaio 2023 legale rappresentante di – Parte_2
in data 01/10/2024).
Quanto alla verifica delle presenze dei dipendenti della subappaltatrice, la stessa avviene tramite compilazione di un apposito foglio che viene trasmesso settimanalmente al Sig. di (teste in data Persona_1 CP_1 CP_1 Tes_8
18/06/2024), che è la stessa persona a cui i dipendenti di
Service Enterprise S.r.l. debbono rivolgersi per concordare le assenze e che si rapporta con il titolare di Service Enteprise
S.r.l. per l'esecuzione dell'appalto (teste in data Tes_6
12/11/2024).
Pag. 8 di 11 Da quanto precede emerge che non è Controparte_1
estranea al rapporto di fatto tra la committente e la subappaltatrice e che, pur non essendo stati individuati propri dipendenti al lavoro nel corso dell'accesso ispettivo,
l'appaltatrice ha permesso a di fruire del Parte_2
mero fattore produttivo costituito dalla forza lavoro dei dipendenti della subappaltatrice Service Enterprise S.r.l. senza che l'attività di quest'ultima sia stata, in alcun modo, autonomamente preordinata all'ottenimento di un autonomo risultato.
Come da programma eloquentemente descritto dal teste in data 01/10/2024, anzi, il “Comitato Esecutivo” della Tes_7
committente aveva semplicemente “deciso di esternalizzare la manodopera” e a ciò erano funzionali i contratti di appalto.
Nel caso di specie manca, comunque, un contributo organizzativo qualificante dell'appaltatore, che si limita a mettere a disposizione le prestazioni lavorative dei dipendenti della subappaltatrice.
Manca, per riprendere le parole di parte opposta, un servizio in sé e per sé autonomo, e cioè un complesso di operazioni costituenti una sezione del processo produttivo esperibile autonomamente dall'appaltatore, nella organizzazione complessa dell'impresa appaltante.
È anzi emersa la sostanziale promiscuità tra i dipendenti della committente e quelli della subappaltatrice e gli altri “esterni”, tutti adibiti alla stessa commessa, nonché la fungibilità di tutti
Pag. 9 di 11 gli esterni, accomunati dal dovere di fare riferimento ai capi - commessa di (così ancora il teste in data Parte_2 Tes_7
01/10/2024).
Quanto precede è sufficiente a concludere per il rigetto de i motivi di merito dell'opposizione, senza necessità di procedere all'esegesi dei testi contrattuali, peraltro largamente disattesi dalla prassi emersa dalle sommarie informazioni e dall'escussione testimoniale.
5. Le spese di causa seguono la soccombenza di parte ricorrente, con riduzione del 20% in ragione del fatto che l' si è difeso per mezzo dei propri funzionari. La CP_2
media complessità della causa comporta l'adozione dei valori medi di cui al D.M. 55/14, all. 1, Tab. 3 (cause di lavoro), scaglione da € 26.000,01 ad € 52.000,00.
P.Q.M.
Nella causa n. 479/2023, definitivamente pronunciando:
1) Rigetta l'opposizione proposta dal Sig. in Parte_1
proprio e quale legale rappresentante pro tempore di CP_7
contro l'ordinanza-ingiunzione n. 83/2023 (prot.
[...]
9756) del 03.04.2023 dell' di Controparte_2
sede di accertando la Controparte_8 CP_2
debenza delle somme recate dall'atto opposto.
2) Condanna parte ricorrente al versamento delle spese di lite a favore dell' opposto, liquidate in € 7.405,60 oltre CP_2
rimborso forfetario 15% ed accessori di legge, se ed in quanto dovuti.
Pag. 10 di 11 Reggio Emilia così deciso il 09/11/2025.
Il GOP
Dott. Enrico Prost
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