Art. 16. 1. Il seggio attribuito ai sensi dell'articolo 15 che rimanga vacante, per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, e' attribuito nell'ambito della medesima ripartizione al candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo degli eletti nella graduatoria delle cifre elettorali individuali o, in assenza di questi, nell'ordine della lista.
Articolo 16 della Legge 27 dicembre 2001, n. 459
Articolo 14Articolo 17
Articolo 16 della Legge 27 dicembre 2001, n. 459
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6 gennaio 2002
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