Cass. pen., sez. I, sentenza 09/01/2026, n. 867
CASS
Sentenza 9 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Mancanza del requisito sanitario

    Il Tribunale ha ritenuto che le patologie fisiche non presentino connotazioni di particolare gravità, basandosi su diverse relazioni sanitarie. Ha inoltre constatato l'assenza di un imminente pericolo di vita e la possibile gestione del detenuto in ambiente carcerario, nonostante gesti autolesivi.

  • Rigettato
    Valutazione del disturbo della personalità

    Pur prendendo atto delle relazioni psichiatriche e delle successive richieste, il Tribunale ha concluso per la gestibilità in ambiente carcerario.

  • Rigettato
    Pericolosità sociale

    La presenza di precisi indicatori di pericolosità sociale, derivanti da condanne, illeciti disciplinari e possesso di cellulare, è stata ritenuta ostativa al differimento facoltativo.

  • Rigettato
    Omessa valutazione dell'istanza ex art. 146 cod. pen.

    Il ricorso evoca l'omessa pronuncia su un'istanza ai sensi dell'art. 146 cod. pen. che appare generica, in ragione del fatto che l'esclusione delle condizioni per il differimento obbligatorio è sostanzialmente obbligata laddove siano escluse quelle per il differimento facoltativo. Né risulta che sia stata formulata espressamente una richiesta di differimento obbligatorio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 09/01/2026, n. 867
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 867
    Data del deposito : 9 gennaio 2026

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