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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 17/11/2025, n. 4954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4954 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice AO IN, nella causa iscritta al N. 13656/2024 R.G..L. promossa
D A
, erede di Parte_1 Persona_1
, rappresentato e difeso dall'avv. VIZZINI PIETRO e dall'avv.
[...]
NO FE ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
ND IC
- ricorrente -
c o n t r o
Controparte_1
, in persona
[...]
del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA DELLO STATO DI PALERMO, elettivamente domiciliato presso i suoi Uffici in VIA V. VILLAREALE 6 PALERMO
- resistente -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 22/10/2025, per la quale si dà atto che ambo le parti hanno tempestivamente ricevuto avviso e parte ricorrente ha depositato note, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La Giudice, definitivamente pronunciando, annulla ingiunzione di pagamento opposta n. 1012 del 22.08.2024, prot. n. 80201 del 5.09.2024. Condanna l'Amministrazione resistente alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 600,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, CPA e IVA, come per legge, disponendone la distrazione in favore dei suoi procuratori antistatari avv. VIZZINI PIETRO e avv. NO FE.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 25/09/2024 parte ricorrente chiedeva annullarsi l'ingiunzione di pagamento opposta, n. 1012 del 22.08.2024, prot.
n. 80201 del 5.09.2024, notificatagli in data successiva al 5.09.2024, emessa dall'Amministrazione per il recupero di aumenti contrattuali ricevuti dal proprio dante causa e asseritamente non dovuti, eccependone la prescrizione quinquennale o decennale, oltre che l'insussistenza dell'indebito e comunque la sua irripetibilità atteso che si trattava di somme che l'Amministrazione aveva corrisposto sulla scorta di un accordo sindacale, che aveva poi manifestato la volontà di non ripetere.
Esponeva che il dante causa di cui il ricorrente è erede è stato dipendente dell'ingiungente fino al pensionamento e che l'amministrazione datrice di lavoro aveva a quest'ultimo corrisposto le somme di cui ora viene ingiunta la restituzione, a titolo di “arretrati contrattuali CCNL 2006/2009”, che solo in data successiva al 5.09.2024 a mezzo posta raccomandata nota prt 80201 del 5.09.2024 il ricorrente – nella qualità di erede di ha Parte_1
ricevuto da parte dell' Controparte_1
, servizio 14 servizio per il territorio di
[...]
Palermo una “ingiunzione fiscale di pagamento ex art. 2 R.D. 639/1910, portante il n. 1012 del 22.08.2024”, senza mai avere prima – né il ricorrente né il suo dante causa - ricevuto alcuna richiesta, in particolare non la nota del 10.07.2020 citata dall'intimante.
Ritualmente citata, l'Amministrazione resistente chiedeva il rigetto dell'opposizione, atteso che le somme erano state indebitamente corrisposte e si trattava di indebito oggettivo, né il 2017 aveva previsto che le Pt_2 stesse non dovessero essere oggetto di ripetizione. Formulava altresì domanda riconvenzionale per il pagamento di altre somme corrisposte per il medesimo titolo in modo indebito.
Sospesa l'efficacia esecutiva dell'ingiunzione di pagamento e dichiarata inammissibile la domanda riconvenzionale – attesa la posizione sostanziale di attore dell'Amministrazione – con provvedimenti che integralmente si richiamano, la causa veniva rinviata per la decisione a udienza sostituita con note scritte.
Esaminati gli atti e le note depositate, la causa viene decisa sulla scorta della documentazione prodotta in atti.
Osserva il Tribunale che l'Amministrazione non ha dimostrato di aver interrotto la prescrizione con la predetta nota del 10.07.2020, atteso che la cartolina prodotta in atti al fine di dimostrare la ricezione della medesima non fa alcun riferimento alla nota predetta, dimostrando così solo che il
21.08.2020 un non meglio identificato dipendente della posta privata Nexive dichiara di non aver rinvenuto presso la Persona_1
sua abitazione in Monreale Via Molara 45 e che costui non ritirava la raccomandata fino al 24.09.2020: vi è da crederci, atteso che il dante causa del ricorrente cui la nota era diretta e al quale la Nexive tentò la consegna era deceduto almeno nel 2019, come dimostra il documento relativo alla dichiarazione di successione medesimo, rilasciato dall'Agenzia delle Entrate in atti. Vi è quindi prova che la prescrizione non venne interrotta con la suddetta diffida, se non altro perché essa venne inviata a una persona premorta, che non la ricevette mai, ove nessun diverso atto interruttivo l'Amministrazione ha dimostrato di avere recapitato né al lavoratore né al suo erede, odierno ricorrente.
Atteso che l'Amministrazione ha dimostrato di aver corrisposto le somme ingiunte fra il 2010 e il 2012, non vi è dubbio che sia maturata integralmente la prescrizione decennale del diritto alla sua restituzione, alla data della ricezione dell'ingiunzione di pagamento qui opposta, successiva al
5.09.2024.
Il ricorso va pertanto accolto, assorbita ogni altra questione, con l'annullamento dell'ingiunzione di pagamento opposta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate e distratte come in parte dispositiva.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, lì 17/11/2025 – a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 22/10/2025.
LA GIUDICE
AO IN
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice AO IN, nella causa iscritta al N. 13656/2024 R.G..L. promossa
D A
, erede di Parte_1 Persona_1
, rappresentato e difeso dall'avv. VIZZINI PIETRO e dall'avv.
[...]
NO FE ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
ND IC
- ricorrente -
c o n t r o
Controparte_1
, in persona
[...]
del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA DELLO STATO DI PALERMO, elettivamente domiciliato presso i suoi Uffici in VIA V. VILLAREALE 6 PALERMO
- resistente -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 22/10/2025, per la quale si dà atto che ambo le parti hanno tempestivamente ricevuto avviso e parte ricorrente ha depositato note, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La Giudice, definitivamente pronunciando, annulla ingiunzione di pagamento opposta n. 1012 del 22.08.2024, prot. n. 80201 del 5.09.2024. Condanna l'Amministrazione resistente alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 600,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, CPA e IVA, come per legge, disponendone la distrazione in favore dei suoi procuratori antistatari avv. VIZZINI PIETRO e avv. NO FE.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 25/09/2024 parte ricorrente chiedeva annullarsi l'ingiunzione di pagamento opposta, n. 1012 del 22.08.2024, prot.
n. 80201 del 5.09.2024, notificatagli in data successiva al 5.09.2024, emessa dall'Amministrazione per il recupero di aumenti contrattuali ricevuti dal proprio dante causa e asseritamente non dovuti, eccependone la prescrizione quinquennale o decennale, oltre che l'insussistenza dell'indebito e comunque la sua irripetibilità atteso che si trattava di somme che l'Amministrazione aveva corrisposto sulla scorta di un accordo sindacale, che aveva poi manifestato la volontà di non ripetere.
Esponeva che il dante causa di cui il ricorrente è erede è stato dipendente dell'ingiungente fino al pensionamento e che l'amministrazione datrice di lavoro aveva a quest'ultimo corrisposto le somme di cui ora viene ingiunta la restituzione, a titolo di “arretrati contrattuali CCNL 2006/2009”, che solo in data successiva al 5.09.2024 a mezzo posta raccomandata nota prt 80201 del 5.09.2024 il ricorrente – nella qualità di erede di ha Parte_1
ricevuto da parte dell' Controparte_1
, servizio 14 servizio per il territorio di
[...]
Palermo una “ingiunzione fiscale di pagamento ex art. 2 R.D. 639/1910, portante il n. 1012 del 22.08.2024”, senza mai avere prima – né il ricorrente né il suo dante causa - ricevuto alcuna richiesta, in particolare non la nota del 10.07.2020 citata dall'intimante.
Ritualmente citata, l'Amministrazione resistente chiedeva il rigetto dell'opposizione, atteso che le somme erano state indebitamente corrisposte e si trattava di indebito oggettivo, né il 2017 aveva previsto che le Pt_2 stesse non dovessero essere oggetto di ripetizione. Formulava altresì domanda riconvenzionale per il pagamento di altre somme corrisposte per il medesimo titolo in modo indebito.
Sospesa l'efficacia esecutiva dell'ingiunzione di pagamento e dichiarata inammissibile la domanda riconvenzionale – attesa la posizione sostanziale di attore dell'Amministrazione – con provvedimenti che integralmente si richiamano, la causa veniva rinviata per la decisione a udienza sostituita con note scritte.
Esaminati gli atti e le note depositate, la causa viene decisa sulla scorta della documentazione prodotta in atti.
Osserva il Tribunale che l'Amministrazione non ha dimostrato di aver interrotto la prescrizione con la predetta nota del 10.07.2020, atteso che la cartolina prodotta in atti al fine di dimostrare la ricezione della medesima non fa alcun riferimento alla nota predetta, dimostrando così solo che il
21.08.2020 un non meglio identificato dipendente della posta privata Nexive dichiara di non aver rinvenuto presso la Persona_1
sua abitazione in Monreale Via Molara 45 e che costui non ritirava la raccomandata fino al 24.09.2020: vi è da crederci, atteso che il dante causa del ricorrente cui la nota era diretta e al quale la Nexive tentò la consegna era deceduto almeno nel 2019, come dimostra il documento relativo alla dichiarazione di successione medesimo, rilasciato dall'Agenzia delle Entrate in atti. Vi è quindi prova che la prescrizione non venne interrotta con la suddetta diffida, se non altro perché essa venne inviata a una persona premorta, che non la ricevette mai, ove nessun diverso atto interruttivo l'Amministrazione ha dimostrato di avere recapitato né al lavoratore né al suo erede, odierno ricorrente.
Atteso che l'Amministrazione ha dimostrato di aver corrisposto le somme ingiunte fra il 2010 e il 2012, non vi è dubbio che sia maturata integralmente la prescrizione decennale del diritto alla sua restituzione, alla data della ricezione dell'ingiunzione di pagamento qui opposta, successiva al
5.09.2024.
Il ricorso va pertanto accolto, assorbita ogni altra questione, con l'annullamento dell'ingiunzione di pagamento opposta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate e distratte come in parte dispositiva.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, lì 17/11/2025 – a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 22/10/2025.
LA GIUDICE
AO IN