Ordinanza collegiale 26 maggio 2025
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. IV, sentenza 05/01/2026, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00021/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00579/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 579 del 2022, proposto da
SA Di CO, PR IC MI ON, rappresentati e difesi dall'avvocato Enrico Querena, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno- Prefettura di Vicenza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata in Venezia, S. Marco,63;
per l'annullamento
del provvedimento dello Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Vicenza in data 10 gennaio 2022 con il quale rigettava l’istanza presentata da SA Di CO in data 31 luglio 2020 per l’emersione dal lavoro irregolare del cittadino extracomunitario MI ON, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno- Prefettura di Vicenza;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 novembre 2025 il dott. AL Di RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti Di CO SA e ON PR IC MI hanno impugnato il provvedimento n. P-VI/L/N/2020/102638 EM-DOM_2020, emesso in data 10 gennaio 2022 dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Vicenza e notificato a mezzo posta il 24/1/2022 a Di CO SA, con il quale veniva rigettata l'istanza dallo stesso presentata telematicamente il 31/7/2020, avente ad oggetto l'emersione dal lavoro irregolare di assistenza alla persona/di sostegno al bisogno familiare, motivato con riferimento alla mancanza di disponibilità economiche del datore di lavoro.
Contro il suddetto atto hanno sollevato i seguenti motivi di ricorso.
1) Violazione di legge: violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 10 bis L. 241/1990.
2) Eccesso di potere per mancanza e/o carenza di motivazione- Violazione dell'art. 3 co. 1 della L. 241/1990.
La difesa dello Stato ha chiesto la reiezione del ricorso.
All’udienza del 11 novembre 2025 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
2. Il primo motivo di ricorso è infondato in quanto risulta che la Prefettura di Vicenza abbia comunicato al datore di lavoro i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, come evincibile dall’avviso di ricevimento della raccomandata n. 12625387162 di Poste Italiane, avvenuto in data 01.12.2021 (cfr. all. 3 documenti resistente, deposito del 18.5.2022).
3. Il secondo motivo di ricorso è infondato in quanto, come emerge dalla documentazione versata in atti, infatti, il rigetto dell’istanza è stato determinato dal mancato possesso di un reddito non inferiore a euro 27.000, senza che il ricorrente abbia in merito dedotto alcunchè, limitandosi a sostenere la lacunosità della motivazione, laddove invece la difesa dello Stato ha approfondito la questione evidenziando le dichiarazioni dei redditi del ricorrente.
A tale motivo di reiezione si aggiunge il fatto che il datore di lavoro ha effettuato un totale di
11 domande di emersione del lavoro irregolare domestico ai sensi dell’art. 103, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 2020, n. 77.
4. In definitiva quindi il ricorso va respinto.
5. Sussistono giustificati motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AL Di RI, Presidente, Estensore
Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere
Nicola Bardino, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| AL Di RI |
IL SEGRETARIO