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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 17/10/2025, n. 4378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4378 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 17/10/2025 innanzi al Giudice Onorario Dott.ssa RM HI, chiamato il procedimento iscritto al n. 4952/2025 RGL, promosso da
Parte_1 contro
Controparte_1
alle ore 10.48 sono presenti l'avv. MANNINO LORENZO per parte ricorrente nonché l'avv.
Ragusa nell'interesse dell'avv. CERNIGLIARO DELIA per la parte resistente
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
*********************
Successivamente, alle ore 16.22, all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario, Dott.ssa RM HI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4952 / 2025 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, nato a [...] il [...] Cod. Fisc. , residente in Parte_1 C.F._1
Carini in via Monte Cuccio n. 27 rappresentato e difeso dall'avv. Lorenzo Mannino, per mandato in atti
Ricorrente
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Roma, Via Ciro il CP_2
Grande 21, elettivamente domiciliato in Palermo, Via Laurana 59, rappresentato e difeso dall'avv.
IA CE per mandato in atti.
Resistente
oggetto: Indebito conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 17/10/2025
DISPOSITIVO Il Giudice Onorario, definitivamente pronunziando,
ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- Dichiara l'illegittimità del provvedimento di indebito del 18.11.2024 della somma di €.7.777,88, dichiarando altresì che nulla è dovuto dal ricorrente all' a tale titolo;
CP_2
-Condanna l' alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi €.1778,00, oltre CP_2
rimborso spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.3.2025 l'odierno istante, conveniva in giudizio l' chiedendo CP_2
di dichiarare l'irripetibilità della somma di €.7.777,88 richiesta dall' con comunicazione del CP_2
18.11.2024, sulla base dei redditi del 2022, a titolo di indebito maturato nel periodo dal 01.01.2023 a novembre del 2024, sulla pensione categoria INVCIV 044-550007213216 in godimento.
A sostegno dell'opposizione deduceva l'insussistenza del diritto alla ripetizione in assenza di dolo,
avendo assolto a tutti gli obblighi reddituali, richiamava la normativa dell'indebito in materia di prestazioni assistenziali, per cui erano irripetibili i ratei percepiti antecedentemente alla notifica del provvedimento di accertamento, deduceva altresì la sussistenza di un legittimo affidamento sulla correttezza della percezione.
Concludeva chiedendo di “dichiarare l'illegittimità e/o la nullità del provvedimento del 18.11.2024
e conseguentemente annullare l'indebito di € 7.777,88 contestato al , nato a [...]
Carini il 12.01.1974 Cod. Fisc. sulla propria pensione categoria INVCIV n. C.F._1
044-550007213216. - condannare il resistente, al pagamento delle spese, competenze ed onorari del
giudizio, ordinandone la distrazione in favore del difensore sottoscritto che dichiara di
non aver ricevuto alcun compenso e di aver anticipato le spese.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva l' deducendo l'infondatezza del ricorso, CP_2
per carenza di prova dei requisiti di legge per la fruizione della prestazione.
La causa, senza alcuna istruttoria, all'odierna udienza viene decisa.
La domanda è fondata.
Preliminarmente va rilevato che, nel caso in esame, l'asserito indebito scaturisce dal sopravvenuto superamento del limite di reddito stabilito per legge ed afferisce a somme indebitamente percepite sulla pensione INVCIV 044-550007213216 goduta dal ricorrente, pertanto esplicitamente assoggettato alla disciplina propria dell'indebito assistenziale.
Invero, come affermato dalla Corte di Cassazione sez. VI, 30/06/2020, n.13223, in tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. “In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed
incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost.,
quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a
generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue
che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far
tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente
non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di
comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere.”
(Cass. 2020 n. 13223).
Al riguardo la Corte Costituzionale ha pure evidenziato che “il canone dell'art. 38 Cost.,
appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della
soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che
verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già
consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. Cost. n. 39 del
1993; n. 431 del 1993)”.
Ai fini dell'accertamento della buona fede del percettore, la Corte di cassazione fa luce sulle specifiche previsioni di legge che consentono all'ente previdenziale di conoscere i redditi rilevanti ai fini della revoca della prestazione assistenziale.
Nell'ultimo decennio, infatti, si è progressivamente rafforzato lo scambio di dati tra amministrazioni pubbliche sollevando gradualmente i percettori di benefici dall'obbligo di comunicazione all'ente previdenziale di una serie di situazioni che potrebbero dar luogo alla revoca della prestazione assistenziale.
Ciò è avvenuto con l'istituzione del “Casellario dell'Assistenza di cui all'articolo 13 del DL 78/2010
per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale” in base al quale i cittadini devono comunicare all' soltanto i dati della propria situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in CP_2
godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria.
Ne consegue, secondo la Corte, che i cittadini non devono comunicare all' la propria situazione CP_2
reddituale già integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione, ma solo quei redditi non dichiarati (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari,
postali, titoli di Stato, ecc.) giacché il percettore non può essere ritenuto responsabile (e quindi l'istituto previdenziale non può chiedere la ripetizione dell'indebito) per l'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che siano già stati comunicati all'amministrazione finanziaria. ( Corte d'Appello di Palermo sent. N. 459/2023)
Pertanto, l'indebito assistenziale per carenza dei requisiti reddituali, che qui viene in rilievo, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti,
salvo che il percipiente non versi in dolo.
Alla luce dei superiori principi, nel caso di specie, a prescindere da ogni altra considerazione, va escluso il diritto dell'Ente Previdenziale di ripetere le somme richieste dato che, da un lato, le stesse venivano corrisposte prima del provvedimento del dall'altro, mancando qualsiasi prova (neppure di carattere indiziario) circa il dolo del ricorrente se, come dedotto dall'Istituto, il ricalcolo veniva operato sulla base redditi del 2022, regolarmente dichiarati, né l' ha riferito di eventuali carenze CP_2
di dichiarazioni o occultamenti di reddito.
Appare così all'evidenza che, sebbene il reddito percepito dal ricorrente avesse superato il limite di reddito per il godimento della prestazione, la contemporanea erogazione delle somme indebite non sia stata determinata dalla mancata dichiarazione del reddito incidente, ma dal mero errore dell'
[...] che, pur conoscendo (o avendo l'onere di conoscere) la situazione reddituale, erogava CP_3
ugualmente la prestazione poi chiesta in restituzione.
In conclusione, assorbita ogni altra questione, va dichiarata l'illegittimità del provvedimento di indebito di €, 7.777,88 comunicato in data 18.11.2024, dichiarando che nulla deve il ricorrente all' a tale titolo. CP_2
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 17.10.2025
Il Giudice Onorario
RM HI