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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. V, sentenza 06/02/2026, n. 510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 510 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 510/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 5, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
NOCERINO CARLO, Presidente
BO IA EN, EL
MICELI CONCETTA, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4537/2025 depositato il 03/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 In Qualità Di Liquidatore E Ultimo L.r. Di Società_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820210076256814000 IVA-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820230058527942000 IRAP 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820200024995130000 IRAP 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 214/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Ufficio in data 6 ottobre 2025, prot. n. 330608/2025, il sig. Ricorrente_1, in qualità di liquidatore ed ultimo rappresentante della società Società_1 srl, a mezzo dei suoi legittimi difensori, tutti come sopra identificati, propone ricorso al fine di sentir annullare le cartelle di pagamento nn.
06820210076256814000, 06820230058527942000 e 06820200024995130000 eccependo, preliminarmente, la sua carenza di legittimazione passiva rispetto alla questione insorta come poi specificato nella parte in diritto del presente atto.
Ulteriori motivi di impugnazione erano rappresentati dalla illegittimità delle cartelle di pagamento, essendo state emesse in violazione dell'art. 25 del DPR 602/1973 nonché, altresì, ritenute illegittime per assente o insufficiente motivazione circa le sanzioni e gli interessi pretesi più avanti replicate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio prende atto che la materia del contendere dopo l'annullamento da parte di AD di 2 cartelle, è limitato alla cartella nn.06820210076256814000.
Si ritiene che detta cartella debba essere annullata in quanto 06820210076256814000 quanto relativa alla liquidazione dell'IVA del terzo trimestre dell'anno 2017. In merito a questa, l'Ufficio rappresenta, nella medesima cartella, decadenza al 31 luglio 2018 da rateizzo successivo alla comunicazione di irregolarità;
Di detta rateizzazione non vi è traccia e pertanto i termini decadenziali non sono stati interrotti.
La natura della controversia induce a giustificare in via eccezionale la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di giustizia di primo grado di Milano accoglie il ricorso con compensazione delle spese.
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 5, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
NOCERINO CARLO, Presidente
BO IA EN, EL
MICELI CONCETTA, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4537/2025 depositato il 03/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 In Qualità Di Liquidatore E Ultimo L.r. Di Società_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820210076256814000 IVA-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820230058527942000 IRAP 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820200024995130000 IRAP 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 214/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Ufficio in data 6 ottobre 2025, prot. n. 330608/2025, il sig. Ricorrente_1, in qualità di liquidatore ed ultimo rappresentante della società Società_1 srl, a mezzo dei suoi legittimi difensori, tutti come sopra identificati, propone ricorso al fine di sentir annullare le cartelle di pagamento nn.
06820210076256814000, 06820230058527942000 e 06820200024995130000 eccependo, preliminarmente, la sua carenza di legittimazione passiva rispetto alla questione insorta come poi specificato nella parte in diritto del presente atto.
Ulteriori motivi di impugnazione erano rappresentati dalla illegittimità delle cartelle di pagamento, essendo state emesse in violazione dell'art. 25 del DPR 602/1973 nonché, altresì, ritenute illegittime per assente o insufficiente motivazione circa le sanzioni e gli interessi pretesi più avanti replicate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio prende atto che la materia del contendere dopo l'annullamento da parte di AD di 2 cartelle, è limitato alla cartella nn.06820210076256814000.
Si ritiene che detta cartella debba essere annullata in quanto 06820210076256814000 quanto relativa alla liquidazione dell'IVA del terzo trimestre dell'anno 2017. In merito a questa, l'Ufficio rappresenta, nella medesima cartella, decadenza al 31 luglio 2018 da rateizzo successivo alla comunicazione di irregolarità;
Di detta rateizzazione non vi è traccia e pertanto i termini decadenziali non sono stati interrotti.
La natura della controversia induce a giustificare in via eccezionale la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di giustizia di primo grado di Milano accoglie il ricorso con compensazione delle spese.