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Sentenza 14 settembre 2025
Sentenza 14 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 14/09/2025, n. 1555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1555 |
| Data del deposito : | 14 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5850/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, nelle persone dei Magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli Giudice rel. dott.ssa Stefania Rignanese Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado avente ad oggetto Separazione personale coniugi iscritta al n. R.g.
5850/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 MARSEGLIA GIOVANNI, elettivamente domiciliato in CORSO DEL MEZZOGIORNO, 34/B FOGGIA presso il difensore avv. MARSEGLIA GIOVANNI
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CENSANO CARMELA, elettivamente P_ domiciliato in Via Abate Lucchino n. 3 71016 SAN SEVERO presso il difensore avv. CENSANO CARMELA
RESISTENTE
PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte allegate al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 8 Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 07.10.2021, ha proposto domanda di separazione Parte_1 personale tra coniugi nei confronti di Esponeva: che in data 04.06.2019 aveva contratto P_ in Koplik (Albania) matrimonio civile con il resistente;
che dall'unione era nato il figlio in Per_1 data 09.02.2017; che l'unione coniugale si era rivelata infelice nel tempo sino a degenerare in plurimi episodi di violenza posti in essere anche davanti al figlio minore da parte del marito e dei genitori dello stesso nei suoi confronti;
che nelle dette occasioni aveva riportato lesioni per cui aveva sporto denuncia penale ex art. 572 c.p. ed era scappata dalla casa coniugale dove aveva convissuto anche con i suoceri, trovando rifugio presso una parente;
che il conduceva una vita dissoluta, trascorrendo le sue P_ giornate fuori di casa, intrattenendosi nei bar e con altre donne, senza preoccuparsi della cura e del mantenimento della famiglia;
che il resistente versava in uno stato di disoccupazione colposa, atteso che durante l'unione coniugale neppure aveva mai provato a cercare un'occupazione lavorativa, pur avendo di poi dichiarato nel parallelo giudizio dinanzi al Tribunale per i Minori di essere bracciante agricolo;
che essa ricorrente invece si impegnava in lavori saltuari e nella ricerca di una occupazione stabile;
che per sfuggire alle violenze subite si era dovuta trasferire con il figlio minore in provincia di
Parma.
Concludeva, quindi, chiedendo volersi: pronunziare la separazione personale dei coniugi con addebito al marito;
affidare il figlio minore ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre;
porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire, mediante il versamento di un assegno mensile di €
350,00, al mantenimento del figlio. Con vittoria di spese e competenze di causa.
All'udienza del 06 aprile 2022 compariva dinanzi al Presidente del Tribunale delegato per il tentativo di conciliazione la sola ricorrente. Il Presidente, stante l'impossibilità di espletamento del tentativo di conciliazione a causa della mancata comparizione del marito, ne dichiarava la contumacia ed emetteva i provvedimenti urgenti nell'interesse dei coniugi e della prole, nominando il Giudice
Istruttore dinanzi al quale rimetteva le parti.
Solo successivamente all'udienza presidenziale si costituiva in giudizio il quale, pur P_ non opponendosi alla separazione, replicava assumendo: che l'unica causa della separazione tra i coniugi era da individuarsi nell'atteggiamento tenuto dalla ricorrente di insofferenza nei confronti dei suoceri e del marito. Alla mancanza di cure e attenzioni nei confronti del figlio minore di cui si era occupata la nonna paterna si era aggiunta una freddezza ed un distacco emotivo che avevano fatto venire meno qualsivoglia intimità tra i coniugi, tanto che nell'ultimo anno di convivenza la ricorrente si era rifiutata di intrattenere rapporti sessuali con il marito. Un siffatto atteggiamento, unitamente pagina 2 di 8 all'estraniarsi della moglie da tutto ciò che concerneva l'andamento della vita coniugale, aveva in definitiva determinato l'irreversibile rottura dell'unione coniugale.
Quanto all'aspetto economico, deduceva di essere disoccupato non per una sua libera scelta ma a causa della grave crisi economica che aveva investito il nostro Paese, aggiungendo che, invece, la ricorrente prestava attività lavorativa. Inoltre, nella determinazione dell'assegno, preteso in misura non commisurata alle sue reali possibilità, il resistente chiedeva di tener conto del trasferimento del minore con la madre, per esclusiva scelta di quest'ultima, in Noceto (Parma), a circa 700 Km di distanza dal suo luogo di residenza, e delle prevedibili spese di trasferta necessarie per l'esercizio del diritto di visita del figlio.
Concludeva, quindi, chiedendo volersi: dichiarare la separazione tra i coniugi con addebito alla moglie;
affidare il figlio ad entrambi i genitori, riducendo le pretese economiche della madre con riferimento al mantenimento del figlio minore.
Svolta l'istruttoria, all'esito, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, e riservata in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Veniva, altresì, disposta la trasmissione degli atti al PM per le sue conclusioni.
*****
Domanda di separazione
La domanda di separazione dei coniugi è fondata e, per l'effetto, può trovare accoglimento.
L'allontanamento, materiale ed affettivo, sussistente tra i coniugi già da epoca precedente la proposizione del ricorso per separazione non solo è concordemente ammesso da entrambi i coniugi, ma
è, altresì, evidenziato dalle risultanze processuali. I coniugi, invero, vivono separati di fatto già da epoca di molto precedente la comparizione dinanzi al Presidente;
inoltre, le gravi violazioni dei doveri matrimoniali che i coniugi si rimproverano l'un l'altro, asseritamente perpetrate da entrambi,
l'indifferenza mostrata ad ogni tentativo di riconciliazione, opportunamente dettato soprattutto dall'interesse della prole, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che il rapporto coniugale tra gli odierni coniugi si sia seriamente deteriorato e sia ormai compromessa la volontà di continuare la vita in comune. Né ad oggi tra i coniugi vi è stato alcun riavvicinamento per come è reso evidente dal loro contegno processuale di forte conflittualità sulle questioni attinenti alla separazione.
Tali elementi sono inequivocabilmente sintomatici del fatto che tra gli odierni coniugi deve ritenersi intaccata e seriamente compromessa la comunione spirituale e materiale che connota l'unione coniugale, e si sia creato un distacco tale da rendere intollerabile una eventuale ed improbabile pagina 3 di 8 prosecuzione -o meglio, ripresa- della convivenza. Sussistono, dunque, le condizioni per pronunciare la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 P_
Domanda di addebito
Tanto la ricorrente, quanto il resistente hanno chiesto, reciprocamente, l'addebito della separazione.
La ricorrente, da parte sua, ha allegato fatti di violenza che hanno trovato oggettivo riscontro nella condanna del a quattro anni di reclusione e alla pena accessoria di 5 anni di interdizione P_ dai pubblici uffici per la commissione in danno della moglie ed in concorso con i di lui genitori del reato di cui all'art. 572 c.p., aggravato dalla circostanza di averlo commesso in presenza di un minore
(sentenza del Tribunale di Foggia, n. 4834/2023, depositata in data 12.03.2024).
Sul punto, la Corte di Cassazione ha affermato la sufficienza anche di un singolo, isolato, episodio di violenza domestica a compromettere gravemente la convivenza e il rispetto reciproco all'interno del matrimonio (Cass., sent. n. 3923/2018, n. 14882/2017, n. 2653/2016, n. 7129/2015). A maggior ragione la gravità intrinseca della reiterata violenza domestica subita da da Parte_1 parte del marito e dei suoceri davanti al figlio minore è tale da giustificare l'addebito della separazione a P_
Non è invece fondata e non merita accoglimento la domanda di addebito proposta da P_ la stessa essendo rimasta priva di qualsiasi riscontro probatorio, ove, soprattutto, si consideri che le accuse mosse nei confronti della moglie dal resistente risentono di una visione di rigida divisione dei compiti domestici non più attuale e ingiustificabile nel caso concreto. Si rileva, infatti, che è lo stesso
AN ad aver affermato nella propria comparsa di costituzione e risposta di non lavorare e di P_ essere stato disoccupato anche nel corso dell'unione coniugale, a differenza della moglie che, invece, proprio a suo dire, avrebbe sempre svolto attività lavorativa, ammettendo implicitamente di avere più tempo a disposizione della donna per occuparsi dei compiti domestici e della cura del figlio.
Ciononostante, il resistente ha fondato la propria domanda di addebito sull'accusa rivolta alla ricorrente di mancato assolvimento dei doveri coniugali, consistenti, per l'appunto, in attività casalinghe che, essendo la moglie lavoratrice e lui disoccupato, sarebbe stato naturale ed equo che svolgesse in prima persona, invece di demandarli alla di lui madre convivente in un crescente clima di tensioni favorito anche dalla condizione di coabitazione con i suoceri, da cui la giovane famiglia si sarebbe potuta emancipare ove il si fosse impegnato a cercare un'occupazione lavorativa che, evidentemente, P_ non era impossibile reperire se la moglie vi riusciva.
pagina 4 di 8 La domanda di addebito, pertanto, non solo non è fondata ma è essa stessa, per come articolata, idonea a confermare il clima retrivo e violento da cui la ricorrente è stata costretta a scappare, tanto rafforzando le ragioni di accoglimento della domanda di addebito della separazione al marito.
Affidamento e mantenimento della prole
Ad assumere preminente rilievo nella scelta del regime di affidamento dei figli è l'esclusivo interesse dei minori, affinché possa essere a questi garantito uno sviluppo armonico ed equilibrato della loro personalità.
Nella vigenza della nuova disciplina, il regime di affidamento esclusivo, che assume carattere residuale, è adottabile laddove risulti l'inadeguatezza di uno dei genitori a svolgere il proprio ruolo, con conseguente pregiudizio per la crescita dei figli.
È noto infatti che, ai sensi dell'art. 337 ter c.c., il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, dai quali ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza sia morale che materiale. A tal fine, il giudice è chiamato a adottare nei confronti della prole i provvedimenti richiesti, tenuto conto, prioritariamente, dell'interesse morale e materiale della stessa, valutando di preferenza il regime dell'affidamento condiviso oppure – alternativamente – stabilendo a quale dei genitori i figli debbono essere affidati.
In questo senso, il giudice è dunque chiamato a valutare, prioritariamente, il regime dell'affidamento condiviso (art. 337 ter c.c.) e, solo qualora lo stesso sia in contrasto con l'interesse del minore, opterà per l'affidamento monogenitoriale (art. 337 quater c.c.), che assume carattere residuale.
L'affidamento condiviso presuppone, invero, un comune impegno progettuale in ordine alle scelte relative alla vita della prole nonché in ordine alla cura della prole medesima nell'ambito della gestione dei vari incombenti della vita quotidiana.
Tale regime si pone come regola generale, rispetto alla quale la soluzione dell'affido esclusivo costituisce l'eccezione, derogabile solo laddove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, nel caso di manifesta carenza o inidoneità educativa di un genitore o di sua obiettiva lontananza o di un suo sostanziale disinteresse per il minore.
Solo in quest'ultimo caso, qualora cioè il regime dell'affidamento bigenitoriale si ponga in netto contrasto con l'interesse del minore, è legittima l'applicazione dell'affidamento esclusivo ad uno solo dei genitori, fermo restando che l'altro genitore – di regola – è comunque chiamato a partecipare alle decisioni di maggior interesse per il figlio ed ha il diritto-dovere di vigilare sulla sua istruzione ed educazione, essendo in sua facoltà ricorrere al giudice qualora ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli per il minore. pagina 5 di 8 In buona sostanza, nella scelta del regime di affidamento del minore ci si deve attenere al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo - nei limiti consentiti da una situazione comunque traumatizzante - i danni derivati dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo possibile della personalità del minore stesso (così Cass., n. 20151/2018).
Sul punto la giurisprudenza è assolutamente pacifica nell'affermare che, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli, può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti “pregiudizievole per l'interesse del minore” (cfr., tra le altre, Cass., n. 16593/2008; Cass., n. 24526/2010), il che si verifica nell'ipotesi in cui il genitore non collocatario si palesi inidoneo al ruolo richiesto nell'affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr. Cass., n. 977/2017).
E' stato sostenuto, a questo riguardo, che “l'affido condiviso risulta pregiudizievole per
l'interesse del minore, nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente” (così Cass., n. 26587/2009), apparendo tale comportamento pregiudizievole nei confronti dei figli, in quanto atto ad incidere in senso negativo sulla vita degli stessi non soltanto in senso materiale, impedendo loro di sfruttare le proprie potenzialità formative, ma ancora di più, sotto il profilo morale, essendo sintomatica dell'indisponibilità di tale genitore a soddisfare le esigenze affettive e di vita dei figli (cfr. tra le altre Cass., n. 26587/2009 e
Cass., n. 12308/2010). A patto che la pronunzia con cui si dispone l'eventuale affidamento esclusivo, in deroga al principio generale di bigenitorialità innanzi richiamato, risulti sorretta da una adeguata motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore (in tal senso, Cass., n. 24841/2010).
Orbene, dall'unione delle odierne parti è nato il figlio in data 09.02.2017. Oggi il bambino Per_1 ha 8 anni e vive con la mamma in provincia di Parma, dopo aver convissuto nei primissimi anni di vita con entrambi i genitori presso l'abitazione dei nonni paterni, in un clima di violenza che ha costretto la ricorrente a sporgere denuncia e a scappare via portandolo con sè. Al piccolo purtroppo, a causa Per_1 dei comportamenti violenti del padre e dei nonni paterni non è stata garantita, almeno fino a che la madre non ha posto fine alla convivenza, la necessaria serenità per una crescita armoniosa. Inoltre, il padre, professandosi disoccupato e rinunciando a profondere, come avrebbe dovuto, ogni sforzo per pagina 6 di 8 garantire il suo contributo per la famiglia, non ha mai partecipato al suo mantenimento, esprimendo così indifferenza per le sorti morali e materiali di un bambino, suo figlio, in così tenera età.
In ragione di tanto, ritiene il Tribunale che corrisponda al miglior interesse del piccolo il regime Per_1 dell'affido esclusivo alla madre che può essere disposto d'ufficio ed anche in contrasto con la domanda della genitrice che richieda l'affido congiunto, quando il processo restituisca al Giudicante la conclusione di un atteggiamento di assoluta indifferenza di uno dei genitori da cui derivi una condizione di pregiudizio per la prole, esposta al rischio della paralisi della relativa macchina rappresentativa in caso di disinteresse di cui vi sia già prova oggettiva o al pericolo di esposizione a comportamenti violenti esorbitanti la piccola e fisiologica conflittualità e sfocianti in gravi fatti di reato, così come nel caso di specie.
Il minore va inoltre collocato stabilmente presso la madre, con la quale già convive sin dall'epoca della separazione dei genitori.
Quanto al diritto di visita paterno, confermando quanto già statuito nell'ordinanza presidenziale, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore che risiede in Noceto (PARMA) previa intesa con la madre;
in mancanza di accordo tra le parti, i tempi e le modalità degli incontri padre-figlio vengono così regolamentati: il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore la prima e la terza settimana di ogni mese dalle ore 14:00 del sabato alle ore 21:00 della domenica;
nel periodo delle vacanza natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le festività pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; d) nel periodo estivo per 15 giorni, anche non consecutivi, nei mesi di luglio e/o di agosto.
Quanto, infine, al mantenimento deve porsi a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore, versando alla moglie la somma mensile di € 300,00, entro e non il giorno 27 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT, e concorrendo, inoltre, nella misura del 50%, alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli, così come individuate nel protocollo del 18.3.2016, intercorso tra il
Tribunale di Foggia ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia. È infine opportuno disporre che l'AUU sia percepito per intero dalla madre, atteso l'inadempimento fino all'attualità del padre rispetto al versamento dell'obbligo mantenimentale in favore del figlio e la necessità di garantirgli almeno tale risorsa materiale.
Azione di regresso.
La ricorrente ha domandato anche le rate di mantenimento non versato. Trattandosi di azione di regresso deve essere dichiarata l'inammissibilità della relativa domanda che deve essere introdotta pagina 7 di 8 nell'ambito di un procedimento ordinario, non potendo essere decisa nelle forme del rito camerale.
(Trib. Roma decreto 21.04.2017; Cass. 14/11/2010, n. 22506).
Spese del giudizio
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico del resistente.
P Q M
Il Tribunale di Foggia, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 07.10.2021, da nei confronti di Parte_1 P_
con l'intervento del Pubblico Ministero;
sentiti i procuratori delle parti;
così provvede:
[...]
1) dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 P_
con addebito a quest'ultimo;
[...]
2) rigetta la domanda di addebito proposta dal resistente;
3) affida il figlio minore nato in data [...], in [...] esclusiva alla madre con Per_1 collocamento presso la stessa e diritto del padre di vederlo e tenerlo con sé secondo le modalità indicate in motivazione;
4) pone a carico del padre l'obbligo di versare, in favore della ricorrente, a titolo di concorso nel mantenimento del figlio minore entro il giorno 27 di ogni mese, l'assegno mensile di € 300,00, da aggiornarsi annualmente sulla base degli indici Istat, e l'obbligo di concorrere, nella misura del 50%, alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse del minore, così come individuate nel Protocollo del 18/03/2016 sottoscritto tra il Tribunale di Foggia ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia;
AUU al 100% in favore della madre;
5) condanna il resistente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del giudizio che liquida in complessivi € 5077,00, oltre rimborso spese forfettarie, cpa ed Iva come per legge;
6) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di celebrazione del matrimonio di annotare la presente sentenza, all'atto del passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio.
Foggia, così deciso il 12.09.2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale.
Il Giudice est.
dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli
Il Presidente
dott. Antonio Buccaro
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, nelle persone dei Magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli Giudice rel. dott.ssa Stefania Rignanese Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado avente ad oggetto Separazione personale coniugi iscritta al n. R.g.
5850/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 MARSEGLIA GIOVANNI, elettivamente domiciliato in CORSO DEL MEZZOGIORNO, 34/B FOGGIA presso il difensore avv. MARSEGLIA GIOVANNI
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CENSANO CARMELA, elettivamente P_ domiciliato in Via Abate Lucchino n. 3 71016 SAN SEVERO presso il difensore avv. CENSANO CARMELA
RESISTENTE
PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte allegate al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 8 Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 07.10.2021, ha proposto domanda di separazione Parte_1 personale tra coniugi nei confronti di Esponeva: che in data 04.06.2019 aveva contratto P_ in Koplik (Albania) matrimonio civile con il resistente;
che dall'unione era nato il figlio in Per_1 data 09.02.2017; che l'unione coniugale si era rivelata infelice nel tempo sino a degenerare in plurimi episodi di violenza posti in essere anche davanti al figlio minore da parte del marito e dei genitori dello stesso nei suoi confronti;
che nelle dette occasioni aveva riportato lesioni per cui aveva sporto denuncia penale ex art. 572 c.p. ed era scappata dalla casa coniugale dove aveva convissuto anche con i suoceri, trovando rifugio presso una parente;
che il conduceva una vita dissoluta, trascorrendo le sue P_ giornate fuori di casa, intrattenendosi nei bar e con altre donne, senza preoccuparsi della cura e del mantenimento della famiglia;
che il resistente versava in uno stato di disoccupazione colposa, atteso che durante l'unione coniugale neppure aveva mai provato a cercare un'occupazione lavorativa, pur avendo di poi dichiarato nel parallelo giudizio dinanzi al Tribunale per i Minori di essere bracciante agricolo;
che essa ricorrente invece si impegnava in lavori saltuari e nella ricerca di una occupazione stabile;
che per sfuggire alle violenze subite si era dovuta trasferire con il figlio minore in provincia di
Parma.
Concludeva, quindi, chiedendo volersi: pronunziare la separazione personale dei coniugi con addebito al marito;
affidare il figlio minore ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre;
porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire, mediante il versamento di un assegno mensile di €
350,00, al mantenimento del figlio. Con vittoria di spese e competenze di causa.
All'udienza del 06 aprile 2022 compariva dinanzi al Presidente del Tribunale delegato per il tentativo di conciliazione la sola ricorrente. Il Presidente, stante l'impossibilità di espletamento del tentativo di conciliazione a causa della mancata comparizione del marito, ne dichiarava la contumacia ed emetteva i provvedimenti urgenti nell'interesse dei coniugi e della prole, nominando il Giudice
Istruttore dinanzi al quale rimetteva le parti.
Solo successivamente all'udienza presidenziale si costituiva in giudizio il quale, pur P_ non opponendosi alla separazione, replicava assumendo: che l'unica causa della separazione tra i coniugi era da individuarsi nell'atteggiamento tenuto dalla ricorrente di insofferenza nei confronti dei suoceri e del marito. Alla mancanza di cure e attenzioni nei confronti del figlio minore di cui si era occupata la nonna paterna si era aggiunta una freddezza ed un distacco emotivo che avevano fatto venire meno qualsivoglia intimità tra i coniugi, tanto che nell'ultimo anno di convivenza la ricorrente si era rifiutata di intrattenere rapporti sessuali con il marito. Un siffatto atteggiamento, unitamente pagina 2 di 8 all'estraniarsi della moglie da tutto ciò che concerneva l'andamento della vita coniugale, aveva in definitiva determinato l'irreversibile rottura dell'unione coniugale.
Quanto all'aspetto economico, deduceva di essere disoccupato non per una sua libera scelta ma a causa della grave crisi economica che aveva investito il nostro Paese, aggiungendo che, invece, la ricorrente prestava attività lavorativa. Inoltre, nella determinazione dell'assegno, preteso in misura non commisurata alle sue reali possibilità, il resistente chiedeva di tener conto del trasferimento del minore con la madre, per esclusiva scelta di quest'ultima, in Noceto (Parma), a circa 700 Km di distanza dal suo luogo di residenza, e delle prevedibili spese di trasferta necessarie per l'esercizio del diritto di visita del figlio.
Concludeva, quindi, chiedendo volersi: dichiarare la separazione tra i coniugi con addebito alla moglie;
affidare il figlio ad entrambi i genitori, riducendo le pretese economiche della madre con riferimento al mantenimento del figlio minore.
Svolta l'istruttoria, all'esito, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, e riservata in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Veniva, altresì, disposta la trasmissione degli atti al PM per le sue conclusioni.
*****
Domanda di separazione
La domanda di separazione dei coniugi è fondata e, per l'effetto, può trovare accoglimento.
L'allontanamento, materiale ed affettivo, sussistente tra i coniugi già da epoca precedente la proposizione del ricorso per separazione non solo è concordemente ammesso da entrambi i coniugi, ma
è, altresì, evidenziato dalle risultanze processuali. I coniugi, invero, vivono separati di fatto già da epoca di molto precedente la comparizione dinanzi al Presidente;
inoltre, le gravi violazioni dei doveri matrimoniali che i coniugi si rimproverano l'un l'altro, asseritamente perpetrate da entrambi,
l'indifferenza mostrata ad ogni tentativo di riconciliazione, opportunamente dettato soprattutto dall'interesse della prole, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che il rapporto coniugale tra gli odierni coniugi si sia seriamente deteriorato e sia ormai compromessa la volontà di continuare la vita in comune. Né ad oggi tra i coniugi vi è stato alcun riavvicinamento per come è reso evidente dal loro contegno processuale di forte conflittualità sulle questioni attinenti alla separazione.
Tali elementi sono inequivocabilmente sintomatici del fatto che tra gli odierni coniugi deve ritenersi intaccata e seriamente compromessa la comunione spirituale e materiale che connota l'unione coniugale, e si sia creato un distacco tale da rendere intollerabile una eventuale ed improbabile pagina 3 di 8 prosecuzione -o meglio, ripresa- della convivenza. Sussistono, dunque, le condizioni per pronunciare la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 P_
Domanda di addebito
Tanto la ricorrente, quanto il resistente hanno chiesto, reciprocamente, l'addebito della separazione.
La ricorrente, da parte sua, ha allegato fatti di violenza che hanno trovato oggettivo riscontro nella condanna del a quattro anni di reclusione e alla pena accessoria di 5 anni di interdizione P_ dai pubblici uffici per la commissione in danno della moglie ed in concorso con i di lui genitori del reato di cui all'art. 572 c.p., aggravato dalla circostanza di averlo commesso in presenza di un minore
(sentenza del Tribunale di Foggia, n. 4834/2023, depositata in data 12.03.2024).
Sul punto, la Corte di Cassazione ha affermato la sufficienza anche di un singolo, isolato, episodio di violenza domestica a compromettere gravemente la convivenza e il rispetto reciproco all'interno del matrimonio (Cass., sent. n. 3923/2018, n. 14882/2017, n. 2653/2016, n. 7129/2015). A maggior ragione la gravità intrinseca della reiterata violenza domestica subita da da Parte_1 parte del marito e dei suoceri davanti al figlio minore è tale da giustificare l'addebito della separazione a P_
Non è invece fondata e non merita accoglimento la domanda di addebito proposta da P_ la stessa essendo rimasta priva di qualsiasi riscontro probatorio, ove, soprattutto, si consideri che le accuse mosse nei confronti della moglie dal resistente risentono di una visione di rigida divisione dei compiti domestici non più attuale e ingiustificabile nel caso concreto. Si rileva, infatti, che è lo stesso
AN ad aver affermato nella propria comparsa di costituzione e risposta di non lavorare e di P_ essere stato disoccupato anche nel corso dell'unione coniugale, a differenza della moglie che, invece, proprio a suo dire, avrebbe sempre svolto attività lavorativa, ammettendo implicitamente di avere più tempo a disposizione della donna per occuparsi dei compiti domestici e della cura del figlio.
Ciononostante, il resistente ha fondato la propria domanda di addebito sull'accusa rivolta alla ricorrente di mancato assolvimento dei doveri coniugali, consistenti, per l'appunto, in attività casalinghe che, essendo la moglie lavoratrice e lui disoccupato, sarebbe stato naturale ed equo che svolgesse in prima persona, invece di demandarli alla di lui madre convivente in un crescente clima di tensioni favorito anche dalla condizione di coabitazione con i suoceri, da cui la giovane famiglia si sarebbe potuta emancipare ove il si fosse impegnato a cercare un'occupazione lavorativa che, evidentemente, P_ non era impossibile reperire se la moglie vi riusciva.
pagina 4 di 8 La domanda di addebito, pertanto, non solo non è fondata ma è essa stessa, per come articolata, idonea a confermare il clima retrivo e violento da cui la ricorrente è stata costretta a scappare, tanto rafforzando le ragioni di accoglimento della domanda di addebito della separazione al marito.
Affidamento e mantenimento della prole
Ad assumere preminente rilievo nella scelta del regime di affidamento dei figli è l'esclusivo interesse dei minori, affinché possa essere a questi garantito uno sviluppo armonico ed equilibrato della loro personalità.
Nella vigenza della nuova disciplina, il regime di affidamento esclusivo, che assume carattere residuale, è adottabile laddove risulti l'inadeguatezza di uno dei genitori a svolgere il proprio ruolo, con conseguente pregiudizio per la crescita dei figli.
È noto infatti che, ai sensi dell'art. 337 ter c.c., il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, dai quali ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza sia morale che materiale. A tal fine, il giudice è chiamato a adottare nei confronti della prole i provvedimenti richiesti, tenuto conto, prioritariamente, dell'interesse morale e materiale della stessa, valutando di preferenza il regime dell'affidamento condiviso oppure – alternativamente – stabilendo a quale dei genitori i figli debbono essere affidati.
In questo senso, il giudice è dunque chiamato a valutare, prioritariamente, il regime dell'affidamento condiviso (art. 337 ter c.c.) e, solo qualora lo stesso sia in contrasto con l'interesse del minore, opterà per l'affidamento monogenitoriale (art. 337 quater c.c.), che assume carattere residuale.
L'affidamento condiviso presuppone, invero, un comune impegno progettuale in ordine alle scelte relative alla vita della prole nonché in ordine alla cura della prole medesima nell'ambito della gestione dei vari incombenti della vita quotidiana.
Tale regime si pone come regola generale, rispetto alla quale la soluzione dell'affido esclusivo costituisce l'eccezione, derogabile solo laddove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, nel caso di manifesta carenza o inidoneità educativa di un genitore o di sua obiettiva lontananza o di un suo sostanziale disinteresse per il minore.
Solo in quest'ultimo caso, qualora cioè il regime dell'affidamento bigenitoriale si ponga in netto contrasto con l'interesse del minore, è legittima l'applicazione dell'affidamento esclusivo ad uno solo dei genitori, fermo restando che l'altro genitore – di regola – è comunque chiamato a partecipare alle decisioni di maggior interesse per il figlio ed ha il diritto-dovere di vigilare sulla sua istruzione ed educazione, essendo in sua facoltà ricorrere al giudice qualora ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli per il minore. pagina 5 di 8 In buona sostanza, nella scelta del regime di affidamento del minore ci si deve attenere al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo - nei limiti consentiti da una situazione comunque traumatizzante - i danni derivati dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo possibile della personalità del minore stesso (così Cass., n. 20151/2018).
Sul punto la giurisprudenza è assolutamente pacifica nell'affermare che, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli, può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti “pregiudizievole per l'interesse del minore” (cfr., tra le altre, Cass., n. 16593/2008; Cass., n. 24526/2010), il che si verifica nell'ipotesi in cui il genitore non collocatario si palesi inidoneo al ruolo richiesto nell'affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr. Cass., n. 977/2017).
E' stato sostenuto, a questo riguardo, che “l'affido condiviso risulta pregiudizievole per
l'interesse del minore, nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente” (così Cass., n. 26587/2009), apparendo tale comportamento pregiudizievole nei confronti dei figli, in quanto atto ad incidere in senso negativo sulla vita degli stessi non soltanto in senso materiale, impedendo loro di sfruttare le proprie potenzialità formative, ma ancora di più, sotto il profilo morale, essendo sintomatica dell'indisponibilità di tale genitore a soddisfare le esigenze affettive e di vita dei figli (cfr. tra le altre Cass., n. 26587/2009 e
Cass., n. 12308/2010). A patto che la pronunzia con cui si dispone l'eventuale affidamento esclusivo, in deroga al principio generale di bigenitorialità innanzi richiamato, risulti sorretta da una adeguata motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore (in tal senso, Cass., n. 24841/2010).
Orbene, dall'unione delle odierne parti è nato il figlio in data 09.02.2017. Oggi il bambino Per_1 ha 8 anni e vive con la mamma in provincia di Parma, dopo aver convissuto nei primissimi anni di vita con entrambi i genitori presso l'abitazione dei nonni paterni, in un clima di violenza che ha costretto la ricorrente a sporgere denuncia e a scappare via portandolo con sè. Al piccolo purtroppo, a causa Per_1 dei comportamenti violenti del padre e dei nonni paterni non è stata garantita, almeno fino a che la madre non ha posto fine alla convivenza, la necessaria serenità per una crescita armoniosa. Inoltre, il padre, professandosi disoccupato e rinunciando a profondere, come avrebbe dovuto, ogni sforzo per pagina 6 di 8 garantire il suo contributo per la famiglia, non ha mai partecipato al suo mantenimento, esprimendo così indifferenza per le sorti morali e materiali di un bambino, suo figlio, in così tenera età.
In ragione di tanto, ritiene il Tribunale che corrisponda al miglior interesse del piccolo il regime Per_1 dell'affido esclusivo alla madre che può essere disposto d'ufficio ed anche in contrasto con la domanda della genitrice che richieda l'affido congiunto, quando il processo restituisca al Giudicante la conclusione di un atteggiamento di assoluta indifferenza di uno dei genitori da cui derivi una condizione di pregiudizio per la prole, esposta al rischio della paralisi della relativa macchina rappresentativa in caso di disinteresse di cui vi sia già prova oggettiva o al pericolo di esposizione a comportamenti violenti esorbitanti la piccola e fisiologica conflittualità e sfocianti in gravi fatti di reato, così come nel caso di specie.
Il minore va inoltre collocato stabilmente presso la madre, con la quale già convive sin dall'epoca della separazione dei genitori.
Quanto al diritto di visita paterno, confermando quanto già statuito nell'ordinanza presidenziale, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore che risiede in Noceto (PARMA) previa intesa con la madre;
in mancanza di accordo tra le parti, i tempi e le modalità degli incontri padre-figlio vengono così regolamentati: il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore la prima e la terza settimana di ogni mese dalle ore 14:00 del sabato alle ore 21:00 della domenica;
nel periodo delle vacanza natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le festività pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; d) nel periodo estivo per 15 giorni, anche non consecutivi, nei mesi di luglio e/o di agosto.
Quanto, infine, al mantenimento deve porsi a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore, versando alla moglie la somma mensile di € 300,00, entro e non il giorno 27 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT, e concorrendo, inoltre, nella misura del 50%, alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli, così come individuate nel protocollo del 18.3.2016, intercorso tra il
Tribunale di Foggia ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia. È infine opportuno disporre che l'AUU sia percepito per intero dalla madre, atteso l'inadempimento fino all'attualità del padre rispetto al versamento dell'obbligo mantenimentale in favore del figlio e la necessità di garantirgli almeno tale risorsa materiale.
Azione di regresso.
La ricorrente ha domandato anche le rate di mantenimento non versato. Trattandosi di azione di regresso deve essere dichiarata l'inammissibilità della relativa domanda che deve essere introdotta pagina 7 di 8 nell'ambito di un procedimento ordinario, non potendo essere decisa nelle forme del rito camerale.
(Trib. Roma decreto 21.04.2017; Cass. 14/11/2010, n. 22506).
Spese del giudizio
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico del resistente.
P Q M
Il Tribunale di Foggia, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 07.10.2021, da nei confronti di Parte_1 P_
con l'intervento del Pubblico Ministero;
sentiti i procuratori delle parti;
così provvede:
[...]
1) dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 P_
con addebito a quest'ultimo;
[...]
2) rigetta la domanda di addebito proposta dal resistente;
3) affida il figlio minore nato in data [...], in [...] esclusiva alla madre con Per_1 collocamento presso la stessa e diritto del padre di vederlo e tenerlo con sé secondo le modalità indicate in motivazione;
4) pone a carico del padre l'obbligo di versare, in favore della ricorrente, a titolo di concorso nel mantenimento del figlio minore entro il giorno 27 di ogni mese, l'assegno mensile di € 300,00, da aggiornarsi annualmente sulla base degli indici Istat, e l'obbligo di concorrere, nella misura del 50%, alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse del minore, così come individuate nel Protocollo del 18/03/2016 sottoscritto tra il Tribunale di Foggia ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia;
AUU al 100% in favore della madre;
5) condanna il resistente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del giudizio che liquida in complessivi € 5077,00, oltre rimborso spese forfettarie, cpa ed Iva come per legge;
6) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di celebrazione del matrimonio di annotare la presente sentenza, all'atto del passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio.
Foggia, così deciso il 12.09.2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale.
Il Giudice est.
dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli
Il Presidente
dott. Antonio Buccaro
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