CGT1
Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXI, sentenza 12/02/2026, n. 2105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2105 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2105/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 21, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SPATARO ANTONIO, Presidente
NE FABRIZIO, LA
CUGINI TIZIANA, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19021/2024 depositato il 19/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RUOLO n. T20U0066438961 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240231640370000 IRPEF-ALTRO 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: assente.
Resistente/Appellato: si riporta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La contribuente in epigrafe impugnava, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione e dell'Agenzia delle Entrate, D.P. 1 di Roma, una cartella di pagamento notificata il 25.9.2024 di € 8.161,39 ai fini Irpef
2020, a seguito di comunicazione di irregolarità notificata il 31.5.2024.
Parte ricorrente affermava che l'iscrizione a ruolo traeva origine dalla incongruenza tra quanto dichiarato dalla contribuente, promotore finanziario, e la Certificazione Unica (C.U.). La cartella sarebbe in contrasto col principio di competenza, cui sarebbe tenuta la ditta individuale di cui era titolare la ricorrente, che aveva dichiarato e versato l'Irpef non in base a quanto incassato, bensì in base alle provvigioni maturate nel 2020. La C.U. invece avrebbe seguito il diverso criterio di cassa. A pagg.
3-5 del ricorso la ricorrente esponeva un elenco dei movimenti asseritamente rilevanti per ricostruire la dedotta correttezza del proprio operato. Allegava la cartella impugnata, di cui chiedeva l'annullamento, la comunicazione di irregolarità e le fatture emesse.
Si costituiva il solo Ufficio impositore, che chiedeva il rigetto del ricorso, avendo operato il controllo della dichiarazione ai sensi dell'art. 36 ter del Dpr n. 600/73. Le ritenute erano state rettificate da € 36.559,00 ad € 30.821,00, come da C.U. del sostituto Banca_1 spa, allegata in atti.
La ricorrente non avrebbe assolto all'onere della prova ex art. 2697 c.c., mancando una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante che il pagamento si riferiva a fatture regolarmente contabilizzate, come da Risoluzione n. 68/E/2009.
Non venivano prodotti altri atti.
All'udienza dell'11.2.2026, la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
La ricorrente ha opposto due ragioni prive di documentazione probatoria a supporto: la prima, che alla stessa contribuente si dovesse applicare il principio di competenza e non di cassa, dipende dalla scelta, non provata, della contabilità ordinaria e non di quella semplificata;
la seconda, che dall'applicazione del principio di competenza, ove legittimamente seguito, derivasse un'indebita pretesa fiscale, secondo evidenze non adeguatamente documentate in sede istruttoria.
Poiché non risulta dalla contribuente assolto l'onere della prova delle ragioni dedotte in atti, il ricorso va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna la ricorrente alle spese liquidate in € 800,00 a favore dell'Agenzia delle Entrate. Roma, 11.2.2026
Il LA Il Presidente
Dott. Fabrizio Cuppone Dott. Antonio Spataro
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 21, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SPATARO ANTONIO, Presidente
NE FABRIZIO, LA
CUGINI TIZIANA, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19021/2024 depositato il 19/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RUOLO n. T20U0066438961 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240231640370000 IRPEF-ALTRO 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: assente.
Resistente/Appellato: si riporta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La contribuente in epigrafe impugnava, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione e dell'Agenzia delle Entrate, D.P. 1 di Roma, una cartella di pagamento notificata il 25.9.2024 di € 8.161,39 ai fini Irpef
2020, a seguito di comunicazione di irregolarità notificata il 31.5.2024.
Parte ricorrente affermava che l'iscrizione a ruolo traeva origine dalla incongruenza tra quanto dichiarato dalla contribuente, promotore finanziario, e la Certificazione Unica (C.U.). La cartella sarebbe in contrasto col principio di competenza, cui sarebbe tenuta la ditta individuale di cui era titolare la ricorrente, che aveva dichiarato e versato l'Irpef non in base a quanto incassato, bensì in base alle provvigioni maturate nel 2020. La C.U. invece avrebbe seguito il diverso criterio di cassa. A pagg.
3-5 del ricorso la ricorrente esponeva un elenco dei movimenti asseritamente rilevanti per ricostruire la dedotta correttezza del proprio operato. Allegava la cartella impugnata, di cui chiedeva l'annullamento, la comunicazione di irregolarità e le fatture emesse.
Si costituiva il solo Ufficio impositore, che chiedeva il rigetto del ricorso, avendo operato il controllo della dichiarazione ai sensi dell'art. 36 ter del Dpr n. 600/73. Le ritenute erano state rettificate da € 36.559,00 ad € 30.821,00, come da C.U. del sostituto Banca_1 spa, allegata in atti.
La ricorrente non avrebbe assolto all'onere della prova ex art. 2697 c.c., mancando una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante che il pagamento si riferiva a fatture regolarmente contabilizzate, come da Risoluzione n. 68/E/2009.
Non venivano prodotti altri atti.
All'udienza dell'11.2.2026, la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
La ricorrente ha opposto due ragioni prive di documentazione probatoria a supporto: la prima, che alla stessa contribuente si dovesse applicare il principio di competenza e non di cassa, dipende dalla scelta, non provata, della contabilità ordinaria e non di quella semplificata;
la seconda, che dall'applicazione del principio di competenza, ove legittimamente seguito, derivasse un'indebita pretesa fiscale, secondo evidenze non adeguatamente documentate in sede istruttoria.
Poiché non risulta dalla contribuente assolto l'onere della prova delle ragioni dedotte in atti, il ricorso va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna la ricorrente alle spese liquidate in € 800,00 a favore dell'Agenzia delle Entrate. Roma, 11.2.2026
Il LA Il Presidente
Dott. Fabrizio Cuppone Dott. Antonio Spataro