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Sentenza 26 maggio 2026
Sentenza 26 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/05/2026, n. 19123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19123 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: OC TA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 26/11/2025 della CORTE D'APPELLO DI NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere CE CANANZI;
udita la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LUCIA ODELLO, che ha chiesto rigettarsi il ricorso riportandosi alla memoria;
udito l’avvocato GIOVANNI ALFANO che ha chiesto accogliersi il ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Napoli, con la sentenza emessa il 26 novembre 2025, confermava quella del Tribunale di Nola, che aveva accertato la responsabilità penale di AN OC per i reati di diffamazione e molestie in danno di US MO. 2. Il ricorso per cassazione proposto nell’interesse di AN OC consta di un unico motivo, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Penale Sent. Sez. 5 Num. 19123 Anno 2026 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: CANANZI CE Data Udienza: 26/03/2026 2 3. Il motivo deduce violazione di legge processuale lamentando la nullità delle notifiche del decreto di citazione in primo grado nei confronti dell’imputato. Il ricorrente rappresenta che la Corte di appello, confermando le ordinanze del Tribunale, ed il Tribunale avrebbero leso il diritto di difesa e sarebbero incorsi in nullità assoluta, avendo erroneamente ritenuto che la notifica effettuata ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen. al difensore fosse idonea a integrare correttamente il contraddittorio con l’imputato. In particolare, errato sarebbe aver fatto riferimento alla irreperibilità dell’imputato presso il domicilio, fondando su accessi effettuati dall’ufficiale giudiziario il 26 febbraio 2021 e il 9 marzo 2021, con invio della raccomandata senza prova dell’esito. Inoltre, il motivo censura la sentenza impugnata nella parte in cui fa riferimento, comunque, alla adeguatezza della notifica al difensore di fiducia se non vi è prova che l’imputato non ha avuto conoscenza dell’atto e no0n ha esercitato il diritto di difesa. 4. Il ricorso è stato trattato con l’intervento delle parti, ai sensi del rinnovato art. 611 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022 e successive integrazioni. Le parti hanno concluso come indicato in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Con riferimento al motivo di censura il Collegio osserva preliminarmente che quando è dedotto, mediante ricorso per Cassazione, un error in procedendo ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), la Corte di Cassazione è "giudice anche del fatto" e per risolvere la relativa questione può - e talora deve necessariamente - accedere all'esame dei relativi atti processuali, esame che è, invece, precluso soltanto se risulti denunziata la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) (Sez. U. 31 ottobre 2001, Policastro, Rv. 220092). Tanto premesso, dagli atti emerge che l’imputato in data 19 dicembre 2019 ha dichiarato domicilio nel comune di Brusciano alla via E.A. Mario n. 24. Il decreto di citazione a giudizio reca tale indicazione per la notifica all’imputato. A verbale il Giudice acquisiva il certificato medico – rilasciato nella 3 medesima data della prima udienza – relativo proprio alla persona dell’imputato, che risultava impedito in quanto affetto da faringite con febbre. Il Giudice, quindi, disponeva il rinvio e la rinnovazione della citazione, pur non riferendosi esplicitamente all’impedimento. Successivamente, i tentativi di notifica al domicilio dichiarato non andavano a buon fine – anche a mezzo della polizia municipale – e l’ufficiale giudiziario effettuava due accessi, in data 26 febbraio 2021 e il 9 marzo 2021, inviava l’avviso di deposito a mezzo raccomandata, cosicché all’esito di tali emergenze il Tribunale disponeva la notifica ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen. al difensore di fiducia. E bene, va premesso che le Sez. U, n. 58120 del 22/06/2017, [...], Rv. 271772 – 01 hanno chiarito come l'impossibilità della notificazione al domicilio dichiarato o eletto — che ne legittima l'esecuzione presso il difensore secondo la procedura prevista dall'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. — sia integrata anche dalla temporanea assenza dell'imputato al momento dell'accesso dell'ufficiale notificatore o dalla non agevole individuazione dello specifico luogo, non occorrendo alcuna indagine che attesti l'irreperibilità dell'imputato, indagine invece doverosa invece qualora non sia stato possibile eseguire la notificazione nei modi previsti dall'art. 157 cod. proc. pen. Per altro, nel caso in esame non può trovare applicazione Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 17/08/2020, Ismail Darwish Mhame, Rv. 279420 – 01, che si riferisce al diverso caso in cui l’imputato abbia eletto domicilio direttamente presso il difensore di ufficio. Nel caso in esame, invece, l’elezione di domicilio avveniva presso la propria residenza (come emerge dal verbale di identificazione) e solo l’irreperibilità temporanea dell’imputato conduceva alla notifica presso il difensore di ufficio ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen. Va evidenziato come si richieda, comunque, che sia incolpevole la mancata conoscenza del procedimento, al fine di escludere la corretta dichiarazione di assenza. Nel caso in esame l’imputato aveva eletto domicilio senza però comunicare le successive modifiche dello stesso, pur avendo contezza della pendenza del procedimento e pur essendo avvisato, come emerge dal verbale di identificazione, della necessità di comunicare le modifiche del domicilio. Per altro, proprio l’esibizione del certificato medico - alla prima udienza - evidenzia come l’imputato avesse piena contezza della pendenza, non solo del procedimento, ma anche del processo, nonché della udienza di trattazione. Dal che deriva che adeguata e corretta è la notifica effettuata al difensore di fiducia, con il quale sussisteva comunque una relazione professionale. Il motivo è, quindi, infondato. 4 3. Ne consegue il complessivo rigetto del ricorso, con condanna alle spese processuali del ricorrente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, il 26/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente RA AN RA OS NA MI
udita la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LUCIA ODELLO, che ha chiesto rigettarsi il ricorso riportandosi alla memoria;
udito l’avvocato GIOVANNI ALFANO che ha chiesto accogliersi il ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Napoli, con la sentenza emessa il 26 novembre 2025, confermava quella del Tribunale di Nola, che aveva accertato la responsabilità penale di AN OC per i reati di diffamazione e molestie in danno di US MO. 2. Il ricorso per cassazione proposto nell’interesse di AN OC consta di un unico motivo, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Penale Sent. Sez. 5 Num. 19123 Anno 2026 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: CANANZI CE Data Udienza: 26/03/2026 2 3. Il motivo deduce violazione di legge processuale lamentando la nullità delle notifiche del decreto di citazione in primo grado nei confronti dell’imputato. Il ricorrente rappresenta che la Corte di appello, confermando le ordinanze del Tribunale, ed il Tribunale avrebbero leso il diritto di difesa e sarebbero incorsi in nullità assoluta, avendo erroneamente ritenuto che la notifica effettuata ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen. al difensore fosse idonea a integrare correttamente il contraddittorio con l’imputato. In particolare, errato sarebbe aver fatto riferimento alla irreperibilità dell’imputato presso il domicilio, fondando su accessi effettuati dall’ufficiale giudiziario il 26 febbraio 2021 e il 9 marzo 2021, con invio della raccomandata senza prova dell’esito. Inoltre, il motivo censura la sentenza impugnata nella parte in cui fa riferimento, comunque, alla adeguatezza della notifica al difensore di fiducia se non vi è prova che l’imputato non ha avuto conoscenza dell’atto e no0n ha esercitato il diritto di difesa. 4. Il ricorso è stato trattato con l’intervento delle parti, ai sensi del rinnovato art. 611 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022 e successive integrazioni. Le parti hanno concluso come indicato in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Con riferimento al motivo di censura il Collegio osserva preliminarmente che quando è dedotto, mediante ricorso per Cassazione, un error in procedendo ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), la Corte di Cassazione è "giudice anche del fatto" e per risolvere la relativa questione può - e talora deve necessariamente - accedere all'esame dei relativi atti processuali, esame che è, invece, precluso soltanto se risulti denunziata la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) (Sez. U. 31 ottobre 2001, Policastro, Rv. 220092). Tanto premesso, dagli atti emerge che l’imputato in data 19 dicembre 2019 ha dichiarato domicilio nel comune di Brusciano alla via E.A. Mario n. 24. Il decreto di citazione a giudizio reca tale indicazione per la notifica all’imputato. A verbale il Giudice acquisiva il certificato medico – rilasciato nella 3 medesima data della prima udienza – relativo proprio alla persona dell’imputato, che risultava impedito in quanto affetto da faringite con febbre. Il Giudice, quindi, disponeva il rinvio e la rinnovazione della citazione, pur non riferendosi esplicitamente all’impedimento. Successivamente, i tentativi di notifica al domicilio dichiarato non andavano a buon fine – anche a mezzo della polizia municipale – e l’ufficiale giudiziario effettuava due accessi, in data 26 febbraio 2021 e il 9 marzo 2021, inviava l’avviso di deposito a mezzo raccomandata, cosicché all’esito di tali emergenze il Tribunale disponeva la notifica ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen. al difensore di fiducia. E bene, va premesso che le Sez. U, n. 58120 del 22/06/2017, [...], Rv. 271772 – 01 hanno chiarito come l'impossibilità della notificazione al domicilio dichiarato o eletto — che ne legittima l'esecuzione presso il difensore secondo la procedura prevista dall'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. — sia integrata anche dalla temporanea assenza dell'imputato al momento dell'accesso dell'ufficiale notificatore o dalla non agevole individuazione dello specifico luogo, non occorrendo alcuna indagine che attesti l'irreperibilità dell'imputato, indagine invece doverosa invece qualora non sia stato possibile eseguire la notificazione nei modi previsti dall'art. 157 cod. proc. pen. Per altro, nel caso in esame non può trovare applicazione Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 17/08/2020, Ismail Darwish Mhame, Rv. 279420 – 01, che si riferisce al diverso caso in cui l’imputato abbia eletto domicilio direttamente presso il difensore di ufficio. Nel caso in esame, invece, l’elezione di domicilio avveniva presso la propria residenza (come emerge dal verbale di identificazione) e solo l’irreperibilità temporanea dell’imputato conduceva alla notifica presso il difensore di ufficio ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen. Va evidenziato come si richieda, comunque, che sia incolpevole la mancata conoscenza del procedimento, al fine di escludere la corretta dichiarazione di assenza. Nel caso in esame l’imputato aveva eletto domicilio senza però comunicare le successive modifiche dello stesso, pur avendo contezza della pendenza del procedimento e pur essendo avvisato, come emerge dal verbale di identificazione, della necessità di comunicare le modifiche del domicilio. Per altro, proprio l’esibizione del certificato medico - alla prima udienza - evidenzia come l’imputato avesse piena contezza della pendenza, non solo del procedimento, ma anche del processo, nonché della udienza di trattazione. Dal che deriva che adeguata e corretta è la notifica effettuata al difensore di fiducia, con il quale sussisteva comunque una relazione professionale. Il motivo è, quindi, infondato. 4 3. Ne consegue il complessivo rigetto del ricorso, con condanna alle spese processuali del ricorrente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, il 26/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente RA AN RA OS NA MI