Cass. pen., sez. V, sentenza 26/05/2026, n. 19123
CASS
Sentenza 26 maggio 2026

Argomenti

Il contenuto è stato generato dall'intelligenza artificiale. Verifica le informazioni.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Nullità delle notifiche del decreto di citazione in primo grado

    La Corte ha ritenuto che l'impossibilità della notificazione al domicilio dichiarato, anche per temporanea assenza dell'imputato, legittima la notifica al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. Ha inoltre evidenziato che l'imputato aveva dichiarato domicilio e non aveva comunicato successive modifiche, pur avendo contezza della pendenza del procedimento e della necessità di comunicare variazioni. L'esibizione del certificato medico alla prima udienza dimostra la piena consapevolezza dell'imputato della pendenza del procedimento e dell'udienza. Pertanto, la notifica al difensore di fiducia è stata ritenuta adeguata e corretta.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 26/05/2026, n. 19123
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19123
    Data del deposito : 26 maggio 2026

    Testo completo