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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. V, sentenza 16/02/2026, n. 1050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1050 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1050/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FACCIOLLA EUGENIO, Presidente e Relatore
BUCARELLI ENZO, Giudice
LEONARDO FILIPPO GI, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4433/2025 depositato il 01/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via G. Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria - Via Roma ,75 89015 Palmi RC
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249013813934000 IRPEF-ALTRO 1995
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249013813934000 IRPEF-ALTRO 1998
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249013813934000 IRPEF-ALTRO 1999 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249013813934000 IRAP 2003
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 210/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato alla C.G.T. di primo grado di Reggio Calabria Sezione V^, notificato/ spedito il 5.6.2025 alla AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE di Reggio Calabria e alla Agenzia delle Entrate, ALBANESE Ricorrente_1 c.f. CF_Ricorrente_1 come in atti generalizzata, Nominativo_2 , difesa e domiciliata presso lo studio del difensore avv. Difensore_1, in Indirizzo_1, impugnava la intimazione di pagamento n. 09420249013813934/000, per un importo complessivo pari ad
€. 193.210,54 notificata il 7.4.2025 relativamente alle cartelle di pagamento n. 09420020022510755001 notificata il 23.7.2002 per IRPEF e accessori anno 1991, n. 09420030008310547000 notificata il
22.4.2003 per IRPEF e accessori anno 1998, n. 09420030031944473000 notificata il 30.8.2003 per
IRPEF e accessori anno 1999, 09420050000362649001 notificata il 1.3.2005 per IRPEF anno 1992,
09420070011130088000 notificata il 12.4.2007 sostenendo la prescrizione del credito atteso il tempo decorso e la mancata notifica delle cartelle o atto a queste prodromico da parte dell'Agenzia e dagli Enti creditori;
eccepiva la prescrizione quinquennale e triennale delle imposte azionate, concludeva chiedendo a questa Corte, previa sospensiva, l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese e competenze.
Si costituiva in giudizio la Agenzia delle Entrate-Riscossione, invocando in via preliminare la declaratoria di inammissibilità del ricorso per la regolare notifica degli atti prodromici concludendo nel resto per il rigetto del ricorso per infondatezza.
Analogamente l'Agenzia delle Entrate che contestava la dedotta prescrizione.
All'udienza del 23.1.2026, la Corte, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, tratteneva la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso viene proposto avverso l'intimazione di pagamento n. 09420249013813934000 notificata in data
7.4.2025 e le cartelle di pagamento in premessa riportate.
La Corte rileva come a fronte delle cartelle riportate nell'intimazione di pagamento impugnata, il contribuente denuncia con motivo diretto la mancata notifica delle cartelle di pagamento sottese alla stessa e la prescrizione dei crediti portati dalle cartelle dette.
Il concessionario della riscossione, costituitosi in giudizio, onerato di provare la regolare notificazione delle cartelle di pagamento e degli atti prodromici all'intimazione di pagamento, ha depositato le relate di notifica e l'avviso di ricevimento relativi. Notifiche eseguite ex art. 26 del DPR 602/1973 a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ed in parte con consegna a soggetto alternativo (familiare convivente) e avendo l'Agente della Riscossione optato per la notifica mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, non è prevista nessuna relazione di notifica, trovando applicazione le regole che disciplinano le raccomandate con ricevuta di ritorno, sulla regolarità della notifica avvenuta a mezzo servizio postale nazionale si rimanda alla documentazione allegata dalla parte resistente, per cui va dichiarata l'inammissibilità del ricorso relativamente a dette cartelle.
Nella specie:
la cartella n. 09420020022510755001 risulta notificata in data 24/07/2002, la cartella n.
09420030008310547000 risulta notificata in data 22/04/2003, la cartella n. 09420030031944473000 risulta notificata in data 30/08/2003; la cartella n. 09420050000362649001 risulta notificata in data
01/03/2005 e la cartella n. 09420070011130088000 risulta notificata in data 12/04/2007.
Rispetto a tali atti pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile perché divenuti definitivi ed esecutivi per mancata impugnazione.
Sulla eccepita prescrizione la Corte rileva che :
- per la cartella di pagamento n.09420020022510755001 risultano notificati atti interruttivi della prescrizione e precisamente: in data 23/09/2005, ha notificato la comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria n.16722/94 (doc. n. 9 allegato alla costituzione dell'AdER); in data 10/03/2012, l'l'intimazione di pagamento n. 09420109030692880 (doc. n. 10); in data 10/05/2017, l'intimazione di pagamento n.
09420179001028480000 (doc. n. 11); in data 04/07/2019, l'intimazione di pagamento n.
09420199006874106000 (doc. n. 12); in data 04/11/2024, l'intimazione n. 09420249004731975000 (doc.
n. 13); e, infine, in data 07/04/2025 l'intimazione di pagamento oggi impugnata n.
09420249013813934000 (cfr. doc. n.2).
- Per la cartella di pagamento n. 09420030008310547000, avente ad oggetto l'IRPEF anno 1998, notificata in data 22/04/2003 (cfr. doc. n. 5), risultano notificati i seguenti atti interruttivi della prescrizione e precisamente: in data 23/09/2005, ha notificato la comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria n.16722/94 (cf r doc. n. 9); in data 30/03/2012, ha notificato l'intimazione di pagamento n.
09420109030693082 (doc. n. 14); in data 10/05/2017, ha notificato l'intimazione di pagamento n.
09420179001028480000 (cfr doc. n. 11); in data 04/07/2019, ha notificato l'intimazione di pagamento n.
09420199006874106000 (cfr doc. n. 12); in data 04/11/2024, ha notificato l'intimazione n.
09420249004731975000 (cfr doc. n. 13); e, infine, in data 07/04/2025 ha notificato l'intimazione di pagamento oggi impugnata n. 09420249013813934000 (cfr. doc. n.2).
- Per la cartella di pagamento n. 09420030031944473000, avente ad oggetto l'IRPEF anno 1999, notificata in data 30/08/2003 (cfr. doc. n. 6), l'Agente della Riscossione ha notificato quali atti interruttivi della prescrizione i seguenti atti: in data 23/09/2005 ha notificato la comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria n.16722/94 (cfr doc. n. 9); in data 30/03/2012, ha notificato l'intimazione di pagamento n.
09420109030693284 (doc. n. 15);
in data 10/05/2017, ha notificato l'intimazione di pagamento n. 09420179001028480000 (cfr, doc. n. 11); in data 04/07/2019, ha notificato l'intimazione di pagamento n. 09420199006874106000 (cfr doc. n. 12); in data 04/11/2024, ha notificato l'intimazione n. 09420249004731975000 (cfr doc. n. 13); e, infine, in data
07/04/2025 ha notificato l'intimazione di pagamento oggi impugnata n. 09420249013813934000 (cfr. doc.
n.2).
- Per la cartella di pagamento n. 09420050000362649001, avente ad oggetto il contributo sanitario 1992
e l'IRPEF 1992, notificata in data 01/03/2005 (cfr. doc. n. 7), l'Agente della Riscossione ha notificato i seguenti atti interruttivi della prescrizione e precisamente: in data 24/01/2011, ha notificato la comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria n. 8593/94 (doc. n. 16); in data 30/03/2012, ha notificato l'intimazione di pagamento n. 09420119026883608 (doc. n. 17); in data 10/05/2017, ha notificato l'intimazione di pagamento n. 09420179001028480000 (cfr doc. n. 11); in data 04/07/2019, ha notificato l'intimazione di pagamento n. 09420199006874106000 (cfr doc. n. 12); in data 04/11/2024, ha notificato l'intimazione n. 09420249004731975000 (cfr doc. n. 13); e, infine, in data 07/04/2025 ha notificato l'intimazione di pagamento oggi impugnata n. 09420249013813934000 (cfr. doc. n.2)
- per la cartella di pagamento n. 09420070011130088000, avente ad oggetto l'IRAP 2003, notificata in data 12/04/2007 (cfr. doc. n. 8), l'Agente della Riscossione ha notificato quali atti interruttivi della prescrizione i seguenti atti: in data 24/01/2011, ha notificato la comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria n. 8593/94 (cfr. doc. n. 16); in data 30/03/2012, ha notificato l'intimazione di pagamento n.
09420109002117826 (doc. n. 18); in data 10/05/2017, ha notificato l'intimazione di pagamento n.
09420179001028480000 (cfr doc. n. 11); in data 04/07/2019, ha notificato l'intimazione di pagamento n.
09420199006874106000 (cfr doc. n. 12); in data 04/11/2024, ha notificato l'intimazione n.
09420249004731975000 (cfr doc. n. 13) e, infine, in data 07/04/2025 l'intimazione di pagamento oggi impugnata n. 09420249013813934000 (cfr. doc. n. 2). in data 30/03/2012, ha notificato l'intimazione di pagamento n. 09420109002117826 (doc. n. 18); in data 10/05/2017, ha notificato l'intimazione di pagamento n. 09420179001028480000 (cfr doc. n. 11); in data 04/07/2019, ha notificato l'intimazione di pagamento n. 09420199006874106000 (cfr doc. n. 12); in data 04/11/2024, ha notificato l'intimazione n.
09420249004731975000 (cfr doc. n. 13) e, infine, in data 07/04/2025 l'intimazione di pagamento oggi impugnata n. 09420249013813934000 (cfr. doc. n. 2).
va detto che la notifica regolare degli atti sopra indicati ha interrotto i termini di legge, per cui l'eccezione di prescrizione va rigettata per infondatezza.
Analoga infondatezza va dichiarata per la questione dell'illegittimità degli interessi moratori in quanto gli stessi vengono calcolati in base a disposizioni ministeriali e secondo modelli allo scopo predisposti, per cui i ruoli risultano redatti dagli enti accertatori e trasmessi all'ente della riscossione.
Per quanto attiene i dedotti -invero genericamente- visi dell'intimazione, si rileva che :
non sussiste il dedotto, invero solo genericamente, vizio di motivazione in quanto l'atto è conforme alle disposizioni ministeriali ex art. 7 L.212/2000. Inoltre, dal ricorso si evince che la parte ha pienamente compreso il contenuto dell'avviso e ciò evidenzia che l'atto ha raggiunto il suo scopo.
La notifica dell'intimazione a mezzo posta ordinaria è legittima come affermato dalla Corte Costituzionale con sentenza del 23/07/2018, n. 175, e comunque la proposizione del ricorso e l'argomentazione die motivi sono rappresentativi del perfezionamento della notifica dell'atto, atteso il rinvio recettizio disposto dall'art. 26, comma 5, del d.P.R. n. 602 del 1973 in tema di notifica della cartella di pagamento all'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 in materia di notificazione dell'avviso di accertamento, il quale, a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile, per cui in caso di nullità della notificazione della cartella di pagamento, trova applicazione l'istituto della sanatoria per raggiungimento dello scopo, di cui all'art. 156 cod. proc. civ..
Ogni altra questione da ritenersi assorbita nelle precedenti valutazioni.
L'intervenuta regolarità della notifica delle cartelle e dell'avviso di accertamento comportano il rigetto dell'eccezione di prescrizione, in quanto il termine ordinario è stato interrotto dalla notifica degli atti prodromici. In materia di crediti erariali il termine di prescrizione è di dieci anni, ex art. 2946 c.c., con decorrenza dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell'ultimo atto interruttivo rivolto al contribuente.
In merito la giurisprudenza è da tempo attestata nel ritenere che a tali crediti non possa applicarsi il termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2948 n. 4 c.c. per le cd. “prestazioni periodiche”, attesa la natura dei crediti erariali, non di prestazioni periodiche, ma annualmente in base a nuova ed autonoma valutazione circa la sussistenza dei presupposti impositivi. “Il credito erariale per la riscossione dell'imposta non soggiace al termine di prescrizione quinquennale, previsto dall'art. 2948, n. 4, c.c., per ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi, ma all'ordinario termine di prescrizione decennale, di cui all'art. 2946 c.c., in quanto la prestazione tributaria, in ragione dell'autonomia dei singoli periodi di imposta e delle relative obbligazioni, non può considerarsi una prestazione periodica, derivando il debito, anno per anno, da una nuova ed autonoma valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi” (cfr. Cass. sent. n. 24322/2014). Inoltre, l'attività dell'Ente della riscossione è in ogni caso soggetta al termine ordinario di prescrizione previsto dall'art. 2946 c.c., “…Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni…”,.
Per il principio di soccombenza, al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente alle spese di lite liquidate ex D.M.37/2018 e DM 147/2022, come in dispositivo in considerazione dell'oggetto, del valore della lite, del numero delle parti coinvolte, delle fasi della stessa.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria Sezione V^, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento di euro 1.800,00 in favore della parte resistente, a titolo di spese, oltre accessori di legge.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FACCIOLLA EUGENIO, Presidente e Relatore
BUCARELLI ENZO, Giudice
LEONARDO FILIPPO GI, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4433/2025 depositato il 01/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via G. Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria - Via Roma ,75 89015 Palmi RC
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249013813934000 IRPEF-ALTRO 1995
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249013813934000 IRPEF-ALTRO 1998
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249013813934000 IRPEF-ALTRO 1999 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249013813934000 IRAP 2003
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 210/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato alla C.G.T. di primo grado di Reggio Calabria Sezione V^, notificato/ spedito il 5.6.2025 alla AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE di Reggio Calabria e alla Agenzia delle Entrate, ALBANESE Ricorrente_1 c.f. CF_Ricorrente_1 come in atti generalizzata, Nominativo_2 , difesa e domiciliata presso lo studio del difensore avv. Difensore_1, in Indirizzo_1, impugnava la intimazione di pagamento n. 09420249013813934/000, per un importo complessivo pari ad
€. 193.210,54 notificata il 7.4.2025 relativamente alle cartelle di pagamento n. 09420020022510755001 notificata il 23.7.2002 per IRPEF e accessori anno 1991, n. 09420030008310547000 notificata il
22.4.2003 per IRPEF e accessori anno 1998, n. 09420030031944473000 notificata il 30.8.2003 per
IRPEF e accessori anno 1999, 09420050000362649001 notificata il 1.3.2005 per IRPEF anno 1992,
09420070011130088000 notificata il 12.4.2007 sostenendo la prescrizione del credito atteso il tempo decorso e la mancata notifica delle cartelle o atto a queste prodromico da parte dell'Agenzia e dagli Enti creditori;
eccepiva la prescrizione quinquennale e triennale delle imposte azionate, concludeva chiedendo a questa Corte, previa sospensiva, l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese e competenze.
Si costituiva in giudizio la Agenzia delle Entrate-Riscossione, invocando in via preliminare la declaratoria di inammissibilità del ricorso per la regolare notifica degli atti prodromici concludendo nel resto per il rigetto del ricorso per infondatezza.
Analogamente l'Agenzia delle Entrate che contestava la dedotta prescrizione.
All'udienza del 23.1.2026, la Corte, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, tratteneva la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso viene proposto avverso l'intimazione di pagamento n. 09420249013813934000 notificata in data
7.4.2025 e le cartelle di pagamento in premessa riportate.
La Corte rileva come a fronte delle cartelle riportate nell'intimazione di pagamento impugnata, il contribuente denuncia con motivo diretto la mancata notifica delle cartelle di pagamento sottese alla stessa e la prescrizione dei crediti portati dalle cartelle dette.
Il concessionario della riscossione, costituitosi in giudizio, onerato di provare la regolare notificazione delle cartelle di pagamento e degli atti prodromici all'intimazione di pagamento, ha depositato le relate di notifica e l'avviso di ricevimento relativi. Notifiche eseguite ex art. 26 del DPR 602/1973 a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ed in parte con consegna a soggetto alternativo (familiare convivente) e avendo l'Agente della Riscossione optato per la notifica mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, non è prevista nessuna relazione di notifica, trovando applicazione le regole che disciplinano le raccomandate con ricevuta di ritorno, sulla regolarità della notifica avvenuta a mezzo servizio postale nazionale si rimanda alla documentazione allegata dalla parte resistente, per cui va dichiarata l'inammissibilità del ricorso relativamente a dette cartelle.
Nella specie:
la cartella n. 09420020022510755001 risulta notificata in data 24/07/2002, la cartella n.
09420030008310547000 risulta notificata in data 22/04/2003, la cartella n. 09420030031944473000 risulta notificata in data 30/08/2003; la cartella n. 09420050000362649001 risulta notificata in data
01/03/2005 e la cartella n. 09420070011130088000 risulta notificata in data 12/04/2007.
Rispetto a tali atti pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile perché divenuti definitivi ed esecutivi per mancata impugnazione.
Sulla eccepita prescrizione la Corte rileva che :
- per la cartella di pagamento n.09420020022510755001 risultano notificati atti interruttivi della prescrizione e precisamente: in data 23/09/2005, ha notificato la comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria n.16722/94 (doc. n. 9 allegato alla costituzione dell'AdER); in data 10/03/2012, l'l'intimazione di pagamento n. 09420109030692880 (doc. n. 10); in data 10/05/2017, l'intimazione di pagamento n.
09420179001028480000 (doc. n. 11); in data 04/07/2019, l'intimazione di pagamento n.
09420199006874106000 (doc. n. 12); in data 04/11/2024, l'intimazione n. 09420249004731975000 (doc.
n. 13); e, infine, in data 07/04/2025 l'intimazione di pagamento oggi impugnata n.
09420249013813934000 (cfr. doc. n.2).
- Per la cartella di pagamento n. 09420030008310547000, avente ad oggetto l'IRPEF anno 1998, notificata in data 22/04/2003 (cfr. doc. n. 5), risultano notificati i seguenti atti interruttivi della prescrizione e precisamente: in data 23/09/2005, ha notificato la comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria n.16722/94 (cf r doc. n. 9); in data 30/03/2012, ha notificato l'intimazione di pagamento n.
09420109030693082 (doc. n. 14); in data 10/05/2017, ha notificato l'intimazione di pagamento n.
09420179001028480000 (cfr doc. n. 11); in data 04/07/2019, ha notificato l'intimazione di pagamento n.
09420199006874106000 (cfr doc. n. 12); in data 04/11/2024, ha notificato l'intimazione n.
09420249004731975000 (cfr doc. n. 13); e, infine, in data 07/04/2025 ha notificato l'intimazione di pagamento oggi impugnata n. 09420249013813934000 (cfr. doc. n.2).
- Per la cartella di pagamento n. 09420030031944473000, avente ad oggetto l'IRPEF anno 1999, notificata in data 30/08/2003 (cfr. doc. n. 6), l'Agente della Riscossione ha notificato quali atti interruttivi della prescrizione i seguenti atti: in data 23/09/2005 ha notificato la comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria n.16722/94 (cfr doc. n. 9); in data 30/03/2012, ha notificato l'intimazione di pagamento n.
09420109030693284 (doc. n. 15);
in data 10/05/2017, ha notificato l'intimazione di pagamento n. 09420179001028480000 (cfr, doc. n. 11); in data 04/07/2019, ha notificato l'intimazione di pagamento n. 09420199006874106000 (cfr doc. n. 12); in data 04/11/2024, ha notificato l'intimazione n. 09420249004731975000 (cfr doc. n. 13); e, infine, in data
07/04/2025 ha notificato l'intimazione di pagamento oggi impugnata n. 09420249013813934000 (cfr. doc.
n.2).
- Per la cartella di pagamento n. 09420050000362649001, avente ad oggetto il contributo sanitario 1992
e l'IRPEF 1992, notificata in data 01/03/2005 (cfr. doc. n. 7), l'Agente della Riscossione ha notificato i seguenti atti interruttivi della prescrizione e precisamente: in data 24/01/2011, ha notificato la comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria n. 8593/94 (doc. n. 16); in data 30/03/2012, ha notificato l'intimazione di pagamento n. 09420119026883608 (doc. n. 17); in data 10/05/2017, ha notificato l'intimazione di pagamento n. 09420179001028480000 (cfr doc. n. 11); in data 04/07/2019, ha notificato l'intimazione di pagamento n. 09420199006874106000 (cfr doc. n. 12); in data 04/11/2024, ha notificato l'intimazione n. 09420249004731975000 (cfr doc. n. 13); e, infine, in data 07/04/2025 ha notificato l'intimazione di pagamento oggi impugnata n. 09420249013813934000 (cfr. doc. n.2)
- per la cartella di pagamento n. 09420070011130088000, avente ad oggetto l'IRAP 2003, notificata in data 12/04/2007 (cfr. doc. n. 8), l'Agente della Riscossione ha notificato quali atti interruttivi della prescrizione i seguenti atti: in data 24/01/2011, ha notificato la comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria n. 8593/94 (cfr. doc. n. 16); in data 30/03/2012, ha notificato l'intimazione di pagamento n.
09420109002117826 (doc. n. 18); in data 10/05/2017, ha notificato l'intimazione di pagamento n.
09420179001028480000 (cfr doc. n. 11); in data 04/07/2019, ha notificato l'intimazione di pagamento n.
09420199006874106000 (cfr doc. n. 12); in data 04/11/2024, ha notificato l'intimazione n.
09420249004731975000 (cfr doc. n. 13) e, infine, in data 07/04/2025 l'intimazione di pagamento oggi impugnata n. 09420249013813934000 (cfr. doc. n. 2). in data 30/03/2012, ha notificato l'intimazione di pagamento n. 09420109002117826 (doc. n. 18); in data 10/05/2017, ha notificato l'intimazione di pagamento n. 09420179001028480000 (cfr doc. n. 11); in data 04/07/2019, ha notificato l'intimazione di pagamento n. 09420199006874106000 (cfr doc. n. 12); in data 04/11/2024, ha notificato l'intimazione n.
09420249004731975000 (cfr doc. n. 13) e, infine, in data 07/04/2025 l'intimazione di pagamento oggi impugnata n. 09420249013813934000 (cfr. doc. n. 2).
va detto che la notifica regolare degli atti sopra indicati ha interrotto i termini di legge, per cui l'eccezione di prescrizione va rigettata per infondatezza.
Analoga infondatezza va dichiarata per la questione dell'illegittimità degli interessi moratori in quanto gli stessi vengono calcolati in base a disposizioni ministeriali e secondo modelli allo scopo predisposti, per cui i ruoli risultano redatti dagli enti accertatori e trasmessi all'ente della riscossione.
Per quanto attiene i dedotti -invero genericamente- visi dell'intimazione, si rileva che :
non sussiste il dedotto, invero solo genericamente, vizio di motivazione in quanto l'atto è conforme alle disposizioni ministeriali ex art. 7 L.212/2000. Inoltre, dal ricorso si evince che la parte ha pienamente compreso il contenuto dell'avviso e ciò evidenzia che l'atto ha raggiunto il suo scopo.
La notifica dell'intimazione a mezzo posta ordinaria è legittima come affermato dalla Corte Costituzionale con sentenza del 23/07/2018, n. 175, e comunque la proposizione del ricorso e l'argomentazione die motivi sono rappresentativi del perfezionamento della notifica dell'atto, atteso il rinvio recettizio disposto dall'art. 26, comma 5, del d.P.R. n. 602 del 1973 in tema di notifica della cartella di pagamento all'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 in materia di notificazione dell'avviso di accertamento, il quale, a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile, per cui in caso di nullità della notificazione della cartella di pagamento, trova applicazione l'istituto della sanatoria per raggiungimento dello scopo, di cui all'art. 156 cod. proc. civ..
Ogni altra questione da ritenersi assorbita nelle precedenti valutazioni.
L'intervenuta regolarità della notifica delle cartelle e dell'avviso di accertamento comportano il rigetto dell'eccezione di prescrizione, in quanto il termine ordinario è stato interrotto dalla notifica degli atti prodromici. In materia di crediti erariali il termine di prescrizione è di dieci anni, ex art. 2946 c.c., con decorrenza dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell'ultimo atto interruttivo rivolto al contribuente.
In merito la giurisprudenza è da tempo attestata nel ritenere che a tali crediti non possa applicarsi il termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2948 n. 4 c.c. per le cd. “prestazioni periodiche”, attesa la natura dei crediti erariali, non di prestazioni periodiche, ma annualmente in base a nuova ed autonoma valutazione circa la sussistenza dei presupposti impositivi. “Il credito erariale per la riscossione dell'imposta non soggiace al termine di prescrizione quinquennale, previsto dall'art. 2948, n. 4, c.c., per ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi, ma all'ordinario termine di prescrizione decennale, di cui all'art. 2946 c.c., in quanto la prestazione tributaria, in ragione dell'autonomia dei singoli periodi di imposta e delle relative obbligazioni, non può considerarsi una prestazione periodica, derivando il debito, anno per anno, da una nuova ed autonoma valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi” (cfr. Cass. sent. n. 24322/2014). Inoltre, l'attività dell'Ente della riscossione è in ogni caso soggetta al termine ordinario di prescrizione previsto dall'art. 2946 c.c., “…Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni…”,.
Per il principio di soccombenza, al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente alle spese di lite liquidate ex D.M.37/2018 e DM 147/2022, come in dispositivo in considerazione dell'oggetto, del valore della lite, del numero delle parti coinvolte, delle fasi della stessa.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria Sezione V^, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento di euro 1.800,00 in favore della parte resistente, a titolo di spese, oltre accessori di legge.