CA
Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/11/2025, n. 3434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3434 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere est. Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere
All'esito dell'udienza del 23/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 3196 del Ruolo Generale Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Gaetano Parte_1
Mancusi e domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Roma viale Giulio Cesare n. 95
Appellante
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti, dall'avv. Simonetta Zannini Quirini e domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Istituto in Roma via Cesare Beccaria n. 29
Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 6425/2023 del Tribunale di Roma pubblicata in data 20/06/2023.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti e come da verbale di udienza del 23/10/2025. RAGIONI DELLA DECISIONE
1. , premesso di aver presentato all' domanda di pensione di Parte_1 CP_1 vecchiaia anticipata ex art. 1 d.lgs. n. 503/1992 possedendo tutti i requisiti previsti dalla legge, e dedotto che l' in data 26/11/2021 gli aveva comunicato il rigetto CP_1 della domanda per difetto del requisito contributivo, a fronte del quale aveva proposto ricorso amministrativo rimasto senza esito, ha agito in giudizio contro l' CP_1
1 rassegnando le seguenti conclusioni: “Ritenere e dichiarare il ricorrente invalido in misura pari o superiore all'80%, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 del D.Lgs. 503/92 a far data dalla domanda amministrativa del 25.11.2021 o con decorrenza di giustizia, da erogarsi nei modi e nella misura previsti dalla legge. Conseguentemente: condannare l …, al pagamento, in favore del ricorrente, della pensione di vecchiaia anticipata, CP_1 ai sensi e nella misura di legge ex art. 1 D.Lgs. 503/92, oltre interessi legali da ogni singola scadenza di pensione al saldo…”.
1.1. Nella resistenza dell' il Tribunale di Roma ha così statuito: “- rigetta il ricorso;
- CP_1 dichiara irripetibili le spese processuali sopportate dall . CP_1
1.2. Il primo giudice ha ritenuto infondata la domanda non emergendo prova del c.d. requisito contributivo, emergendo dall'estratto conto previdenziale soltanto n. 732 contributi in luogo dei 1.040 richiesti dalla legge, e non potendo ad essi aggiungersi contributi figurativi ex art. 80, comma 3, legge n. 388/2000.
2. Avverso detta pronuncia ha proposto appello , lamentando Parte_1
l'erroneità della gravata sentenza nella parte in cui ha negato il riconoscimento della contribuzione figurativa utile al raggiungimento del numero di contributi necessari per il diritto alla prestazione.
2.1. Si è costituito in giudizio l' resistendo al gravame e chiedendone la CP_1 declaratoria di inammissibilità ovvero il rigetto.
2.2. All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti di cui all'art. 437, comma 1, c.p.c., la causa è stata decisa con separato dispositivo.
3. In via preliminare, ritiene la Corte che sia fondata l'eccezione, sollevata dall' CP_1 appellato, di inammissibilità della domanda, proposta per la prima volta in grado di appello, formulata nei seguenti termini: “dichiarare l'appellante invalido in misura pari
o superiore al 75% ai sensi di quanto disposto dall'art. 80 legge 388/2000 a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa del 23.3.2015 o da quella di giustizia, con condanna dell …, CP_1 all'accreditamento dei contributi figurativi utili per il diritto alla pensione e all'anzianità contributiva o comunque al riconoscimento dei contributi figurativi ex lege 388/2000”.
3.1. Difatti, con il ricorso di primo grado aveva chiesto di Parte_1
“dichiarare il ricorrente invalido in misura pari o superiore all'80%, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 del D.Lgs. 503/92 a far data dalla domanda amministrativa del 25.11.2021 o con decorrenza di giustizia, da erogarsi nei modi e nella misura previsti dalla legge. Conseguentemente: condannare l …, al pagamento, in favore del CP_1 ricorrente, della pensione di vecchiaia anticipata, ai sensi e nella misura di legge ex art. 1 D.Lgs. 503/92, oltre interessi legali da ogni singola scadenza di pensione al saldo…”. In altri termini, mentre nel giudizio di primo grado l'originario ricorrente ha agito per ottenere la declaratoria del proprio diritto alla pensione di vecchiaia anticipata ai sensi dell'art. 1 d.lgs. n. 503/1992, in questo giudizio, oltre a dolersi della errata affermazione di insussistenza del requisito contributivo ai fini della maturazione della predetta prestazione pensionistica, ha chiesto accertarsi - per la prima volta - il proprio
2 diritto alla contribuzione figurativa ai sensi dell'art. 80 legge n. 388/2000, così introducendo una domanda nuova e, pertanto, inammissibile.
3.2. Si consideri, inoltre, che, in ogni caso, non ha prodotto nel Parte_1 giudizio di primo grado - e non produce neanche in allegato al ricorso in appello - la domanda amministrativa, menzionata nelle conclusioni del gravame, del 23/03/2015, verosimilmente volta ad ottenere il riconoscimento della contribuzione figurativa a fini pensionistici, in assenza della quale, come correttamente evidenziato dal giudice di prime cure, l'azione giudiziaria è improponibile.
3.3. Nel merito, l'appello è infondato e deve essere respinto.
4. E' infondata, difatti, la censura dell'appellante all'affermazione del primo giudice secondo cui l'anzianità contributiva dell'originario ricorrente non è sufficiente ai fini del riconoscimento della pensione di vecchiaia anticipata.
4.1. Posto che non è in discussione tra le parti la sussistenza del requisito sanitario di cui all'art. 1 d.lgs. n. 503/1992 (invalidità in misura non inferiore all'80%), il requisito contributivo per accedere alla pensione di vecchiaia anticipata, come sottolineato dal Tribunale, è pari a venti anni di contribuzione, ossia n.
1.040 contributi.
4.2. E' pacifico - in quanto provato in via documentale dall'estratto conto previdenziale e non contestato dall'appellante - che possa vantare unicamente n. Parte_1
732 contributi in luogo dei 1.040 richiesti dalla legge, senza che, per tutte le ragioni illustrate dal primo giudice e non specificamente criticate dal gravame, possa riconoscersi in favore del la contribuzione figurativa di cui all'art. 80, comma Pt_1
3, legge n. 388/2000.
4.3. D'altro canto, anche qualora in via del tutto ipotetica dovesse ritenersi errata la motivazione del Tribunale aggiuntiva rispetto al rilievo della mancata prova della domanda amministrativa (“neppure è comprovata alcuna attività lavorativa svolta in presenza del particolare grado di invalidità che giustifichi il predetto beneficio”), e così non è, si osserva che, ai sensi dell'art. 80, comma 3, legge n. 388/2000, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di servizio “è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa”, ossia fino ad un numero massimo di n. 260 contributi: con la conseguenza che, sommando i n. 260 contributi ai n. 732 posseduti dal si arriverebbe ad un numero di 992 contributi, Pt_1 comunque inferiore a 1.040.
5. Quanto sinora illustrato conduce al rigetto dell'appello poiché infondato.
6. , soccombente in grado di appello, va esonerato dal pagamento Parte_1 delle spese, competenze ed onorari, in ragione dell'autocertificazione prodotta in atti e della dichiarazione resa con il ricorso. Pertanto, le spese del presente grado di giudizio sono irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
7. In considerazione del tipo di statuizione emessa, deve infine darsi atto della sussistenza in capo all'appellante delle condizioni richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, atteso che “In tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 3 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il giudice dell'impugnazione è vincolato, pronunziando il provvedimento che la definisce, a dare atto - senza ulteriori valutazioni decisionali trattandosi di fatti insuscettibili di diversa estimazione - della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale ovvero inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) per il versamento, da parte dell'impugnante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da lui proposta, a norma del comma 1 bis del medesimo art. 13” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014). Difatti, come affermato dalle Sezioni Unite, “l'attestazione del giudice dell'impugnazione ha la funzione ricognitiva della sussistenza di uno soltanto dei presupposti previsti dalla legge, quello di carattere "processuale" attinente al tipo di pronuncia adottata (così, Cass., Sez.
6 - 3, n. 23830 del 20/11/2015; Cass., Sez. 1, n. 9660 del 05/04/2019). Rimane invece affidato all'Amministrazione il compito di accertare in concreto la sussistenza degli altri presupposti dai quali dipende la debenza in concreto della doppia contribuzione (Cass., Sez. 3, n. 26907 del 24/10/2018; Cass., Sez. 3, n. 5955 del 14/03/2014); cosicché, se è vero che - come prevede l'art. 13 comma 1-quater, ultima parte, - l'obbligo del Pt_2 pagamento «sorge al momento del deposito» del provvedimento che respinge integralmente o dichiara inammissibile o improcedibile l'impugnazione, il detto obbligo sorge a condizione che sussistano gli altri presupposti richiesti dalla legge per l'insorgere del debito tributario, da accertarsi a cura dell'amministrazione … In conclusione, va ritenuto che il giudice deve limitarsi a dare atto di avere adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione, competendo poi esclusivamente all'Amministrazione valutare se - nonostante l'attestato tenore della pronuncia, che evidenzia la sussistenza del presupposto processuale costituito dall'esito del giudizio di impugnazione, legittimante "in astratto" la debenza del doppio contributo - la doppia contribuzione spetti "in concreto" …” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020).
7.1. Pertanto, ferma restando l'attestazione della sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, essa deve ritenersi condizionata alla debenza del contributo inizialmente dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello. Spese del grado irripetibili. Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Roma, 23/10/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto Dott. Guido Rosa
4
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere est. Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere
All'esito dell'udienza del 23/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 3196 del Ruolo Generale Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Gaetano Parte_1
Mancusi e domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Roma viale Giulio Cesare n. 95
Appellante
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti, dall'avv. Simonetta Zannini Quirini e domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Istituto in Roma via Cesare Beccaria n. 29
Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 6425/2023 del Tribunale di Roma pubblicata in data 20/06/2023.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti e come da verbale di udienza del 23/10/2025. RAGIONI DELLA DECISIONE
1. , premesso di aver presentato all' domanda di pensione di Parte_1 CP_1 vecchiaia anticipata ex art. 1 d.lgs. n. 503/1992 possedendo tutti i requisiti previsti dalla legge, e dedotto che l' in data 26/11/2021 gli aveva comunicato il rigetto CP_1 della domanda per difetto del requisito contributivo, a fronte del quale aveva proposto ricorso amministrativo rimasto senza esito, ha agito in giudizio contro l' CP_1
1 rassegnando le seguenti conclusioni: “Ritenere e dichiarare il ricorrente invalido in misura pari o superiore all'80%, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 del D.Lgs. 503/92 a far data dalla domanda amministrativa del 25.11.2021 o con decorrenza di giustizia, da erogarsi nei modi e nella misura previsti dalla legge. Conseguentemente: condannare l …, al pagamento, in favore del ricorrente, della pensione di vecchiaia anticipata, CP_1 ai sensi e nella misura di legge ex art. 1 D.Lgs. 503/92, oltre interessi legali da ogni singola scadenza di pensione al saldo…”.
1.1. Nella resistenza dell' il Tribunale di Roma ha così statuito: “- rigetta il ricorso;
- CP_1 dichiara irripetibili le spese processuali sopportate dall . CP_1
1.2. Il primo giudice ha ritenuto infondata la domanda non emergendo prova del c.d. requisito contributivo, emergendo dall'estratto conto previdenziale soltanto n. 732 contributi in luogo dei 1.040 richiesti dalla legge, e non potendo ad essi aggiungersi contributi figurativi ex art. 80, comma 3, legge n. 388/2000.
2. Avverso detta pronuncia ha proposto appello , lamentando Parte_1
l'erroneità della gravata sentenza nella parte in cui ha negato il riconoscimento della contribuzione figurativa utile al raggiungimento del numero di contributi necessari per il diritto alla prestazione.
2.1. Si è costituito in giudizio l' resistendo al gravame e chiedendone la CP_1 declaratoria di inammissibilità ovvero il rigetto.
2.2. All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti di cui all'art. 437, comma 1, c.p.c., la causa è stata decisa con separato dispositivo.
3. In via preliminare, ritiene la Corte che sia fondata l'eccezione, sollevata dall' CP_1 appellato, di inammissibilità della domanda, proposta per la prima volta in grado di appello, formulata nei seguenti termini: “dichiarare l'appellante invalido in misura pari
o superiore al 75% ai sensi di quanto disposto dall'art. 80 legge 388/2000 a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa del 23.3.2015 o da quella di giustizia, con condanna dell …, CP_1 all'accreditamento dei contributi figurativi utili per il diritto alla pensione e all'anzianità contributiva o comunque al riconoscimento dei contributi figurativi ex lege 388/2000”.
3.1. Difatti, con il ricorso di primo grado aveva chiesto di Parte_1
“dichiarare il ricorrente invalido in misura pari o superiore all'80%, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 del D.Lgs. 503/92 a far data dalla domanda amministrativa del 25.11.2021 o con decorrenza di giustizia, da erogarsi nei modi e nella misura previsti dalla legge. Conseguentemente: condannare l …, al pagamento, in favore del CP_1 ricorrente, della pensione di vecchiaia anticipata, ai sensi e nella misura di legge ex art. 1 D.Lgs. 503/92, oltre interessi legali da ogni singola scadenza di pensione al saldo…”. In altri termini, mentre nel giudizio di primo grado l'originario ricorrente ha agito per ottenere la declaratoria del proprio diritto alla pensione di vecchiaia anticipata ai sensi dell'art. 1 d.lgs. n. 503/1992, in questo giudizio, oltre a dolersi della errata affermazione di insussistenza del requisito contributivo ai fini della maturazione della predetta prestazione pensionistica, ha chiesto accertarsi - per la prima volta - il proprio
2 diritto alla contribuzione figurativa ai sensi dell'art. 80 legge n. 388/2000, così introducendo una domanda nuova e, pertanto, inammissibile.
3.2. Si consideri, inoltre, che, in ogni caso, non ha prodotto nel Parte_1 giudizio di primo grado - e non produce neanche in allegato al ricorso in appello - la domanda amministrativa, menzionata nelle conclusioni del gravame, del 23/03/2015, verosimilmente volta ad ottenere il riconoscimento della contribuzione figurativa a fini pensionistici, in assenza della quale, come correttamente evidenziato dal giudice di prime cure, l'azione giudiziaria è improponibile.
3.3. Nel merito, l'appello è infondato e deve essere respinto.
4. E' infondata, difatti, la censura dell'appellante all'affermazione del primo giudice secondo cui l'anzianità contributiva dell'originario ricorrente non è sufficiente ai fini del riconoscimento della pensione di vecchiaia anticipata.
4.1. Posto che non è in discussione tra le parti la sussistenza del requisito sanitario di cui all'art. 1 d.lgs. n. 503/1992 (invalidità in misura non inferiore all'80%), il requisito contributivo per accedere alla pensione di vecchiaia anticipata, come sottolineato dal Tribunale, è pari a venti anni di contribuzione, ossia n.
1.040 contributi.
4.2. E' pacifico - in quanto provato in via documentale dall'estratto conto previdenziale e non contestato dall'appellante - che possa vantare unicamente n. Parte_1
732 contributi in luogo dei 1.040 richiesti dalla legge, senza che, per tutte le ragioni illustrate dal primo giudice e non specificamente criticate dal gravame, possa riconoscersi in favore del la contribuzione figurativa di cui all'art. 80, comma Pt_1
3, legge n. 388/2000.
4.3. D'altro canto, anche qualora in via del tutto ipotetica dovesse ritenersi errata la motivazione del Tribunale aggiuntiva rispetto al rilievo della mancata prova della domanda amministrativa (“neppure è comprovata alcuna attività lavorativa svolta in presenza del particolare grado di invalidità che giustifichi il predetto beneficio”), e così non è, si osserva che, ai sensi dell'art. 80, comma 3, legge n. 388/2000, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di servizio “è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa”, ossia fino ad un numero massimo di n. 260 contributi: con la conseguenza che, sommando i n. 260 contributi ai n. 732 posseduti dal si arriverebbe ad un numero di 992 contributi, Pt_1 comunque inferiore a 1.040.
5. Quanto sinora illustrato conduce al rigetto dell'appello poiché infondato.
6. , soccombente in grado di appello, va esonerato dal pagamento Parte_1 delle spese, competenze ed onorari, in ragione dell'autocertificazione prodotta in atti e della dichiarazione resa con il ricorso. Pertanto, le spese del presente grado di giudizio sono irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
7. In considerazione del tipo di statuizione emessa, deve infine darsi atto della sussistenza in capo all'appellante delle condizioni richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, atteso che “In tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 3 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il giudice dell'impugnazione è vincolato, pronunziando il provvedimento che la definisce, a dare atto - senza ulteriori valutazioni decisionali trattandosi di fatti insuscettibili di diversa estimazione - della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale ovvero inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) per il versamento, da parte dell'impugnante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da lui proposta, a norma del comma 1 bis del medesimo art. 13” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014). Difatti, come affermato dalle Sezioni Unite, “l'attestazione del giudice dell'impugnazione ha la funzione ricognitiva della sussistenza di uno soltanto dei presupposti previsti dalla legge, quello di carattere "processuale" attinente al tipo di pronuncia adottata (così, Cass., Sez.
6 - 3, n. 23830 del 20/11/2015; Cass., Sez. 1, n. 9660 del 05/04/2019). Rimane invece affidato all'Amministrazione il compito di accertare in concreto la sussistenza degli altri presupposti dai quali dipende la debenza in concreto della doppia contribuzione (Cass., Sez. 3, n. 26907 del 24/10/2018; Cass., Sez. 3, n. 5955 del 14/03/2014); cosicché, se è vero che - come prevede l'art. 13 comma 1-quater, ultima parte, - l'obbligo del Pt_2 pagamento «sorge al momento del deposito» del provvedimento che respinge integralmente o dichiara inammissibile o improcedibile l'impugnazione, il detto obbligo sorge a condizione che sussistano gli altri presupposti richiesti dalla legge per l'insorgere del debito tributario, da accertarsi a cura dell'amministrazione … In conclusione, va ritenuto che il giudice deve limitarsi a dare atto di avere adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione, competendo poi esclusivamente all'Amministrazione valutare se - nonostante l'attestato tenore della pronuncia, che evidenzia la sussistenza del presupposto processuale costituito dall'esito del giudizio di impugnazione, legittimante "in astratto" la debenza del doppio contributo - la doppia contribuzione spetti "in concreto" …” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020).
7.1. Pertanto, ferma restando l'attestazione della sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, essa deve ritenersi condizionata alla debenza del contributo inizialmente dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello. Spese del grado irripetibili. Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Roma, 23/10/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto Dott. Guido Rosa
4