Art. 22.
Fino al 31 dicembre 1953 si puo' procedere, ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modificazioni, alle espropriazioni occorrenti per la costruzione di case di abitazione a carattere popolare, su iniziativa e per conto di privati o di enti non previsti dall' art. 16 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165 , qualora la costruzione di case sia ritenuta, utile all'interesse generale.
La sussistenza dell'interesse generale e' riconosciuta con decreto del prefetto, su richiesta dell'interessato, sentiti il proprietario ed il parere del Genio civile, dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e dell'Amministrazione comunale.
Con lo stesso decreto sono fissati i termini per l'inizio e l'ultimazione delle costruzioni che non potranno eccedere rispettivamente i quattro mesi ed i due anni dalla data della notifica del decreto stesso.
Il decreto del prefetto e' notificato d'ufficio sia al richiedente sia al proprietario. Contro di esso e' dato ricorso, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione, al Ministro per i lavori pubblici, il quale provvede in via definitiva. Qualora il Ministro non provveda entro i sessanta giorni, il ricorso s'intende respinto.
In tali casi i termini di cui al precedente comma decorrono dalla, data della comunicazione del provvedimento ministeriale ovvero da quella in cui il decreto del prefetto diventa esecutivo.
Il decreto che riconosce l'interesse generale equivale alla dichiarazione di pubblica utilita'.
Il proprietario ha facolta' di sostituirsi al richiedente nella esecuzione dell'opera, nel qual caso deve impegnarsi ad iniziare la costruzione entra sei mesi dalla data di notifica del decreto prefettizio e ad ultimarla entro due anni dall'inizio. A garanzia dell'impegno assunto il proprietario deve versare una cauzione pari alla meta' della indennita' indicata nel decreto del prefetto, la quale sara' incamerata a beneficio dello Stato con successivo decreto del prefetto stesso, qualora i lavori non siano iniziati od ultimati nei suddetti termini, per causa non dipendente da forza maggiore.
Puo' essere accettata una cauzione costituita da fideiussione prestata da istituti di credito di diritto pubblico, da banche di interesse nazionale e da casse di risparmio.
Qualora la costruzione non sia dal richiedente iniziata od ultimata nei termini fissati dal prefetto, per causa non dipendente da forza maggiore, l'espropriato potra' domandare all'autorita' giudiziaria competente la decadenza, della ottenuta dichiarazione di pubblica utilita' e la restituzione dei beni espropriati, mediante il rimborso della meta' della indennita' ricevuta per l'espropriazione.
Se il proprietario o l'espropriante non abbiano ultimati i lavori di costruzione nel termine fissato dal prefetto, per cause ad essi non imputabili fatte accertare, a loro cura e tempestivamente, dall'Ufficio del genio civile, il prefetto puo' concedere una, proroga non superiore a mesi sei.
Fino al 31 dicembre 1953 si puo' procedere, ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modificazioni, alle espropriazioni occorrenti per la costruzione di case di abitazione a carattere popolare, su iniziativa e per conto di privati o di enti non previsti dall' art. 16 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165 , qualora la costruzione di case sia ritenuta, utile all'interesse generale.
La sussistenza dell'interesse generale e' riconosciuta con decreto del prefetto, su richiesta dell'interessato, sentiti il proprietario ed il parere del Genio civile, dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e dell'Amministrazione comunale.
Con lo stesso decreto sono fissati i termini per l'inizio e l'ultimazione delle costruzioni che non potranno eccedere rispettivamente i quattro mesi ed i due anni dalla data della notifica del decreto stesso.
Il decreto del prefetto e' notificato d'ufficio sia al richiedente sia al proprietario. Contro di esso e' dato ricorso, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione, al Ministro per i lavori pubblici, il quale provvede in via definitiva. Qualora il Ministro non provveda entro i sessanta giorni, il ricorso s'intende respinto.
In tali casi i termini di cui al precedente comma decorrono dalla, data della comunicazione del provvedimento ministeriale ovvero da quella in cui il decreto del prefetto diventa esecutivo.
Il decreto che riconosce l'interesse generale equivale alla dichiarazione di pubblica utilita'.
Il proprietario ha facolta' di sostituirsi al richiedente nella esecuzione dell'opera, nel qual caso deve impegnarsi ad iniziare la costruzione entra sei mesi dalla data di notifica del decreto prefettizio e ad ultimarla entro due anni dall'inizio. A garanzia dell'impegno assunto il proprietario deve versare una cauzione pari alla meta' della indennita' indicata nel decreto del prefetto, la quale sara' incamerata a beneficio dello Stato con successivo decreto del prefetto stesso, qualora i lavori non siano iniziati od ultimati nei suddetti termini, per causa non dipendente da forza maggiore.
Puo' essere accettata una cauzione costituita da fideiussione prestata da istituti di credito di diritto pubblico, da banche di interesse nazionale e da casse di risparmio.
Qualora la costruzione non sia dal richiedente iniziata od ultimata nei termini fissati dal prefetto, per causa non dipendente da forza maggiore, l'espropriato potra' domandare all'autorita' giudiziaria competente la decadenza, della ottenuta dichiarazione di pubblica utilita' e la restituzione dei beni espropriati, mediante il rimborso della meta' della indennita' ricevuta per l'espropriazione.
Se il proprietario o l'espropriante non abbiano ultimati i lavori di costruzione nel termine fissato dal prefetto, per cause ad essi non imputabili fatte accertare, a loro cura e tempestivamente, dall'Ufficio del genio civile, il prefetto puo' concedere una, proroga non superiore a mesi sei.