Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Brescia, sez. III, sentenza 08/01/2026, n. 2
CGT1
Sentenza 8 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Difetto di motivazione dell'avviso di accertamento

    La Corte ha ritenuto che la motivazione dell'avviso fosse sufficiente a consentire un'efficace difesa delle ragioni della ricorrente, in conformità ai principi di cui all'art. 3 L. 241/1990 e art. 7 L. 212/2000.

  • Rigettato
    Mancato riconoscimento del requisito di ruralità e rideterminazione della categoria catastale

    La Corte ha ritenuto che il requisito di prevalenza, necessario per il riconoscimento della ruralità ai sensi dell'art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557/1993, non fosse soddisfatto, come emerso dall'applicazione di uno strumento di calcolo informatico. Inoltre, è stato accertato che il contratto di affitto non ricomprendeva l'impianto a biogas e che l'immobile non era stato correttamente inserito nel fascicolo aziendale dell'affittuario.

  • Rigettato
    Rilevanza del contratto di affitto

    La Corte ha escluso la rilevanza del contratto di affitto in quanto non ricomprendeva l'impianto a biogas e l'immobile non era stato inserito nel fascicolo aziendale dell'affittuario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Brescia, sez. III, sentenza 08/01/2026, n. 2
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Brescia
    Numero : 2
    Data del deposito : 8 gennaio 2026

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