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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Brescia, sez. III, sentenza 08/01/2026, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Brescia |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRESCIA Sezione 3, riunita in udienza il 20/03/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
TOMASELLI FIORENZO, Presidente e Relatore
CALDARELLI LORENZO, Giudice
SEDDIO VALTER, Giudice
in data 20/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 136/2023 depositato il 15/02/2023
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brescia - Via Sorbanella 30 25125 Brescia BS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 2022BS0191576 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 Srl ha impugnato dinanzi a questa Corte l'avviso di accertamento catastale meglio specificato in epigrafe, emesso dall'Agenzia delle entrate di Brescia.
A sostegno dell'impugnativa la ricorrente ha formulato articolati motivi recanti una serie di osservazioni giuridiche, dalle quali si desume che l'atto in parola non risulterebbe conforme alla vigente disciplina normativa.
L'Agenzia delle entrate di Brescia, costituitasi in giudizio, ha sostenuto l'infondatezza del ricorso, chiedendone la reiezione.
All'udienza odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Si premette, per una più agevole comprensione della vicenda, che, con pratica Docfa n. BS00167874 del 26/08/2021, sottoscritta dal precedente proprietario Società_1 Srl, l'unità immobiliare identificata al foglio NCT/64 mappale 60 sub 15 veniva così suddivisa:
- mappale 60 sub 16, che individua fabbricati ad uso stalla, magazzini, ecc., ove l'Ufficio ha riconosciuto i requisiti di ruralità;
- mappale 170, che identifica l'impianto biogas, costruito sul mappale medesimo.
Con l'avversato accertamento catastale non viene riconosciuto dall'Ufficio il requisito di ruralità sul ridetto mappale 170, con conseguente rettifica del proposto classamento da D10 in D1.
2. Ciò posto, i lamentati difetti motivazionali di cui al primo mezzo vanno disattesi sotto ogni aspetto.
In via generale, è agevole replicare alla suddetta censura con la constatazione che la proposizione iniziale delle ragioni di fatto e di diritto (nella quale consiste la motivazione), così come offerta dall'Ufficio nell'avviso, ha comunque consentito alla ricorrente un'efficace difesa delle proprie ragioni.
Al riguardo, la giurisprudenza di merito in tema di classamento di immobili ha più volte chiarito che l'obbligo di motivazione dell'avviso emesso a seguito della c.d. procedura Docfa è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita: dunque, il contestato difetto motivazionale non può, nella specie, trovare ingresso.
Inoltre, il Collegio ritiene che le pur sintetiche ragioni enunciate nell'atto impugnato siano esposte con quel grado d'intelligibilità da permettere al contribuente un esercizio non difficoltoso del diritto di difesa, in conformità ai principi indicati, per ogni provvedimento amministrativo, dall'art. 3 della L. n. 241 del 1990 e recepiti, per la materia tributaria, dall'art. 7 della L. n. 212 del 2000. Nello specifico, l'avviso di accertamento censurato espone in modo sufficiente i presupposti giuridici che hanno orientato l'attività dell'Ufficio in modo tale da consentire alla ricorrente di valutarne, con pienezza di cognizione, la fondatezza, risultando, quindi, nel suo complesso idoneo a garantire il diritto di difesa, come si evince, peraltro, dagli esaustivi contenuti dell'atto difensivo. Le dedotte censure sono, pertanto, prive di pregio.
3. Venendo agli aspetti più squisitamente meritali, le censure in ordine al mancato riconoscimento del requisito di ruralità, alla contestata rideterminazione della categoria catastale dell'immobile in parola da D/10 in D/1, nonché alla rilevanza del contratto di affitto tra la ricorrente Ricorrente_1 Srl e l'azienda agricola Nominativo_1, stante la stretta ed intima connessione tra le stesse, sono trattate congiuntamente.
In particolare, la contribuente lamenta la non corretta applicazione dell'art. 9 comma 3-bis del DL
557/1993, ritenendo che la norma definisca i requisiti per il riconoscimento della ruralità in relazione a immobili strumentali all'esercizio delle attività agricole, in relazione ai quali assumerebbe rilevanza solo la loro destinazione a uno degli scopi stabiliti dal già menzionato comma 3-bis.
L'Ufficio replica di aver applicato, nella specie, i dettami della normativa catastale vigente.
Al riguardo, la Sezione reputa, anzitutto, opportuno richiamare l'evoluzione del quadro normativo applicabile alla fattispecie oggetto di contestazione.
Il D.M. 26 luglio 2012, all'art. 1, disciplina l'attribuzione del classamento catastale ai fabbricati in possesso dei requisiti di ruralità, stabilendo che i fabbricati rurali ad uso abitativo e quelli strumentali all'esercizio dell'attività agricola siano classificati secondo le regole ordinarie nelle categorie catastali previste. Per i fabbricati rurali diversi da quelli censibili in categoria D/10, la ruralità è attestata mediante apposita annotazione catastale. Il riconoscimento del requisito di ruralità avviene in conformità alle disposizioni dell'art. 9 del D.L. n. 557/1993, convertito dalla L. n. 133/1994.
Con specifico riferimento ai fabbricati strumentali all'attività agricola, l'art. 9, comma 3-bis, del D.L. n.
557/1993 riconosce carattere di ruralità alle costruzioni necessarie allo svolgimento delle attività agricole di cui all'art. 2135 c.c., includendo, tra l'altro, quelle destinate alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se svolte da cooperative e loro consorzi.
L'art. 2135 c.c. qualifica come attività agricole connesse quelle esercitate dal medesimo imprenditore agricolo aventi ad oggetto prevalentemente prodotti derivanti dalla coltivazione del fondo, del bosco o dall'allevamento, nonché le attività di fornitura di beni e servizi mediante l'impiego prevalente delle risorse aziendali, comprese le attività di valorizzazione del territorio, del patrimonio rurale e forestale e quelle di ricezione e ospitalità.
Infine, l'art. 1, comma 423, della L. n. 266/2005 ha ulteriormente ampliato l'ambito delle attività agricole connesse, ricomprendendovi la produzione e la cessione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, nonché la produzione di carburanti e di prodotti chimici derivanti da materie prime agricole provenienti prevalentemente dal fondo. Tali attività sono espressamente qualificate come connesse ai sensi dell'art. 2135, comma 3, c.c.
Ora, dal combinato disposto delle viste disposizioni – alla luce del forte richiamo del giudice delle leggi al requisito della prevalenza, che risulta immanente al concetto stesso di connessione e si appalesa coerente con la ratio dell'intera normativa in materia (cfr. Cost. 24 aprile 2015, n. 66) -, l'attribuzione della categoria D/10 (fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole), per le unità destinate alle attività di cui viene richiesto il riconoscimento del requisito di ruralità ai sensi dell'art 2135 del cod. civ., come nel caso di specie (biogas), può essere concessa se esiste l'azienda agricola e se risulti verificato il requisito della “prevalenza” che caratterizza le attività agricole connesse.
In proposito, il Collegio rileva che, in modo del tutto coerente, la verifica della prevalenza è stata effettuata dall'Agenzia mediante l'utilizzo di un articolato strumento informatico di calcolo, elaborato dall'Ufficio di Brescia – Territorio, che si fonda su dati tratti dalla letteratura tecnica di settore. Tale strumento, assumendo la produzione potenziale delle biomasse aziendali ordinariamente ottenibili, sia dai capi di bestiame allevati sul fondo, sia dalla coltivazione del mais sull'intera superficie aziendale, consente di determinare la potenza elettrica esprimibile in kW dai già menzionati prodotti.
Dall'applicazione di tale metodologia emerge che, nella specie, la potenza teoricamente conseguibile risulta inferiore alla metà della potenza nominale dell'impianto, pari a 300 kW, con conseguente mancato soddisfacimento del requisito della prevalenza.
Quanto al contestato disconoscimento del requisito di ruralità sulla base della circostanza per cui l'immobile adibito a Biogas, di proprietà della ricorrente, è stato affittato all'azienda agricola Nominativo_1
, che pure possiede terreni ed animali sufficienti per il rispetto della “prevalenza” ai fini della qualificazione come agricoli dei KW di energia prodotti, devesi anzitutto ripercorrere opportunamente l'articolazione delle vicende dell'immobile in questione.
La dichiarazione sostitutiva allegata al Docfa prot. n. BS00167874 sottoscritto da Società_1 Srl richiama il contratto di affitto n. 607, volume 3, del 21 gennaio 2009, intestato a Nominativo_1. Tuttavia, tale contratto fa esclusivo riferimento al mappale originario n. 60 e non anche al mappale n. 170, relativo all'impianto a biogas, costituito solo successivamente con il già menzionato Docfa del 26 agosto 2021.
Inoltre, all'esito dell'esame - operato dall'Ufficio - del fascicolo aziendale di Nominativo_1, estratto dalla Regione Lombardia in data 7 giugno 2022, è emerso che il mappale 170 non era stato inserito, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, risultando, invece, presente l'unità identificata al NCT foglio 64, mappale 60, subalterno 16.
Alla medesima data del 7 giugno 2022, il mappale 170 risultava, per contro, inserito nel fascicolo aziendale della società agricola Ricorrente_1 S.r.l., anch'esso estratto dalla Regione Lombardia. Tale società aveva, peraltro, acquistato da Società_1 Srl l'unità immobiliare in data 2 settembre 2021, ossia pochi giorni dopo la presentazione del Docfa.
Pertanto, l'Ufficio ha correttamente proceduto alla verifica dei requisiti di ruralità dell'impianto a biogas in capo alla proprietaria, società agricola Ricorrente_1 S.r.l., escludendone la sussistenza per difetto del requisito della prevalenza.
Dunque, tali conclamati elementi danno oggettivo significato alle considerazioni nello specifico avanzate dall'Ufficio, depotenziando le doglianze addotte dalla contribuente.
In definitiva, per l'unità immobiliare in parola il classamento operato dall'Amministrazione finanziaria in rettifica alla denunciata variazione catastale si appalesa del tutto ragionevole.
4. Per le suesposte considerazioni, resta confermata la legittimità dell'impugnato avviso e il ricorso va quindi respinto.
Quanto al carico delle spese di giudizio, è avviso del Collegio che la particolarità della questione trattata ben giustifichi la loro integrale compensazione fra le parti in causa.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, lo respinge.
Spese compensate.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRESCIA Sezione 3, riunita in udienza il 20/03/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
TOMASELLI FIORENZO, Presidente e Relatore
CALDARELLI LORENZO, Giudice
SEDDIO VALTER, Giudice
in data 20/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 136/2023 depositato il 15/02/2023
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brescia - Via Sorbanella 30 25125 Brescia BS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 2022BS0191576 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 Srl ha impugnato dinanzi a questa Corte l'avviso di accertamento catastale meglio specificato in epigrafe, emesso dall'Agenzia delle entrate di Brescia.
A sostegno dell'impugnativa la ricorrente ha formulato articolati motivi recanti una serie di osservazioni giuridiche, dalle quali si desume che l'atto in parola non risulterebbe conforme alla vigente disciplina normativa.
L'Agenzia delle entrate di Brescia, costituitasi in giudizio, ha sostenuto l'infondatezza del ricorso, chiedendone la reiezione.
All'udienza odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Si premette, per una più agevole comprensione della vicenda, che, con pratica Docfa n. BS00167874 del 26/08/2021, sottoscritta dal precedente proprietario Società_1 Srl, l'unità immobiliare identificata al foglio NCT/64 mappale 60 sub 15 veniva così suddivisa:
- mappale 60 sub 16, che individua fabbricati ad uso stalla, magazzini, ecc., ove l'Ufficio ha riconosciuto i requisiti di ruralità;
- mappale 170, che identifica l'impianto biogas, costruito sul mappale medesimo.
Con l'avversato accertamento catastale non viene riconosciuto dall'Ufficio il requisito di ruralità sul ridetto mappale 170, con conseguente rettifica del proposto classamento da D10 in D1.
2. Ciò posto, i lamentati difetti motivazionali di cui al primo mezzo vanno disattesi sotto ogni aspetto.
In via generale, è agevole replicare alla suddetta censura con la constatazione che la proposizione iniziale delle ragioni di fatto e di diritto (nella quale consiste la motivazione), così come offerta dall'Ufficio nell'avviso, ha comunque consentito alla ricorrente un'efficace difesa delle proprie ragioni.
Al riguardo, la giurisprudenza di merito in tema di classamento di immobili ha più volte chiarito che l'obbligo di motivazione dell'avviso emesso a seguito della c.d. procedura Docfa è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita: dunque, il contestato difetto motivazionale non può, nella specie, trovare ingresso.
Inoltre, il Collegio ritiene che le pur sintetiche ragioni enunciate nell'atto impugnato siano esposte con quel grado d'intelligibilità da permettere al contribuente un esercizio non difficoltoso del diritto di difesa, in conformità ai principi indicati, per ogni provvedimento amministrativo, dall'art. 3 della L. n. 241 del 1990 e recepiti, per la materia tributaria, dall'art. 7 della L. n. 212 del 2000. Nello specifico, l'avviso di accertamento censurato espone in modo sufficiente i presupposti giuridici che hanno orientato l'attività dell'Ufficio in modo tale da consentire alla ricorrente di valutarne, con pienezza di cognizione, la fondatezza, risultando, quindi, nel suo complesso idoneo a garantire il diritto di difesa, come si evince, peraltro, dagli esaustivi contenuti dell'atto difensivo. Le dedotte censure sono, pertanto, prive di pregio.
3. Venendo agli aspetti più squisitamente meritali, le censure in ordine al mancato riconoscimento del requisito di ruralità, alla contestata rideterminazione della categoria catastale dell'immobile in parola da D/10 in D/1, nonché alla rilevanza del contratto di affitto tra la ricorrente Ricorrente_1 Srl e l'azienda agricola Nominativo_1, stante la stretta ed intima connessione tra le stesse, sono trattate congiuntamente.
In particolare, la contribuente lamenta la non corretta applicazione dell'art. 9 comma 3-bis del DL
557/1993, ritenendo che la norma definisca i requisiti per il riconoscimento della ruralità in relazione a immobili strumentali all'esercizio delle attività agricole, in relazione ai quali assumerebbe rilevanza solo la loro destinazione a uno degli scopi stabiliti dal già menzionato comma 3-bis.
L'Ufficio replica di aver applicato, nella specie, i dettami della normativa catastale vigente.
Al riguardo, la Sezione reputa, anzitutto, opportuno richiamare l'evoluzione del quadro normativo applicabile alla fattispecie oggetto di contestazione.
Il D.M. 26 luglio 2012, all'art. 1, disciplina l'attribuzione del classamento catastale ai fabbricati in possesso dei requisiti di ruralità, stabilendo che i fabbricati rurali ad uso abitativo e quelli strumentali all'esercizio dell'attività agricola siano classificati secondo le regole ordinarie nelle categorie catastali previste. Per i fabbricati rurali diversi da quelli censibili in categoria D/10, la ruralità è attestata mediante apposita annotazione catastale. Il riconoscimento del requisito di ruralità avviene in conformità alle disposizioni dell'art. 9 del D.L. n. 557/1993, convertito dalla L. n. 133/1994.
Con specifico riferimento ai fabbricati strumentali all'attività agricola, l'art. 9, comma 3-bis, del D.L. n.
557/1993 riconosce carattere di ruralità alle costruzioni necessarie allo svolgimento delle attività agricole di cui all'art. 2135 c.c., includendo, tra l'altro, quelle destinate alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se svolte da cooperative e loro consorzi.
L'art. 2135 c.c. qualifica come attività agricole connesse quelle esercitate dal medesimo imprenditore agricolo aventi ad oggetto prevalentemente prodotti derivanti dalla coltivazione del fondo, del bosco o dall'allevamento, nonché le attività di fornitura di beni e servizi mediante l'impiego prevalente delle risorse aziendali, comprese le attività di valorizzazione del territorio, del patrimonio rurale e forestale e quelle di ricezione e ospitalità.
Infine, l'art. 1, comma 423, della L. n. 266/2005 ha ulteriormente ampliato l'ambito delle attività agricole connesse, ricomprendendovi la produzione e la cessione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, nonché la produzione di carburanti e di prodotti chimici derivanti da materie prime agricole provenienti prevalentemente dal fondo. Tali attività sono espressamente qualificate come connesse ai sensi dell'art. 2135, comma 3, c.c.
Ora, dal combinato disposto delle viste disposizioni – alla luce del forte richiamo del giudice delle leggi al requisito della prevalenza, che risulta immanente al concetto stesso di connessione e si appalesa coerente con la ratio dell'intera normativa in materia (cfr. Cost. 24 aprile 2015, n. 66) -, l'attribuzione della categoria D/10 (fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole), per le unità destinate alle attività di cui viene richiesto il riconoscimento del requisito di ruralità ai sensi dell'art 2135 del cod. civ., come nel caso di specie (biogas), può essere concessa se esiste l'azienda agricola e se risulti verificato il requisito della “prevalenza” che caratterizza le attività agricole connesse.
In proposito, il Collegio rileva che, in modo del tutto coerente, la verifica della prevalenza è stata effettuata dall'Agenzia mediante l'utilizzo di un articolato strumento informatico di calcolo, elaborato dall'Ufficio di Brescia – Territorio, che si fonda su dati tratti dalla letteratura tecnica di settore. Tale strumento, assumendo la produzione potenziale delle biomasse aziendali ordinariamente ottenibili, sia dai capi di bestiame allevati sul fondo, sia dalla coltivazione del mais sull'intera superficie aziendale, consente di determinare la potenza elettrica esprimibile in kW dai già menzionati prodotti.
Dall'applicazione di tale metodologia emerge che, nella specie, la potenza teoricamente conseguibile risulta inferiore alla metà della potenza nominale dell'impianto, pari a 300 kW, con conseguente mancato soddisfacimento del requisito della prevalenza.
Quanto al contestato disconoscimento del requisito di ruralità sulla base della circostanza per cui l'immobile adibito a Biogas, di proprietà della ricorrente, è stato affittato all'azienda agricola Nominativo_1
, che pure possiede terreni ed animali sufficienti per il rispetto della “prevalenza” ai fini della qualificazione come agricoli dei KW di energia prodotti, devesi anzitutto ripercorrere opportunamente l'articolazione delle vicende dell'immobile in questione.
La dichiarazione sostitutiva allegata al Docfa prot. n. BS00167874 sottoscritto da Società_1 Srl richiama il contratto di affitto n. 607, volume 3, del 21 gennaio 2009, intestato a Nominativo_1. Tuttavia, tale contratto fa esclusivo riferimento al mappale originario n. 60 e non anche al mappale n. 170, relativo all'impianto a biogas, costituito solo successivamente con il già menzionato Docfa del 26 agosto 2021.
Inoltre, all'esito dell'esame - operato dall'Ufficio - del fascicolo aziendale di Nominativo_1, estratto dalla Regione Lombardia in data 7 giugno 2022, è emerso che il mappale 170 non era stato inserito, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, risultando, invece, presente l'unità identificata al NCT foglio 64, mappale 60, subalterno 16.
Alla medesima data del 7 giugno 2022, il mappale 170 risultava, per contro, inserito nel fascicolo aziendale della società agricola Ricorrente_1 S.r.l., anch'esso estratto dalla Regione Lombardia. Tale società aveva, peraltro, acquistato da Società_1 Srl l'unità immobiliare in data 2 settembre 2021, ossia pochi giorni dopo la presentazione del Docfa.
Pertanto, l'Ufficio ha correttamente proceduto alla verifica dei requisiti di ruralità dell'impianto a biogas in capo alla proprietaria, società agricola Ricorrente_1 S.r.l., escludendone la sussistenza per difetto del requisito della prevalenza.
Dunque, tali conclamati elementi danno oggettivo significato alle considerazioni nello specifico avanzate dall'Ufficio, depotenziando le doglianze addotte dalla contribuente.
In definitiva, per l'unità immobiliare in parola il classamento operato dall'Amministrazione finanziaria in rettifica alla denunciata variazione catastale si appalesa del tutto ragionevole.
4. Per le suesposte considerazioni, resta confermata la legittimità dell'impugnato avviso e il ricorso va quindi respinto.
Quanto al carico delle spese di giudizio, è avviso del Collegio che la particolarità della questione trattata ben giustifichi la loro integrale compensazione fra le parti in causa.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, lo respinge.
Spese compensate.