TRIB
Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 19/09/2025, n. 1340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1340 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE CIVILE DI REGGIO CALABRIA SECONDA SEZIONE CIVILE - Settore Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Paola Gargano, lette le note scritte disposte in sostituzione all'udienza del 19 settembre 2025, ha pronunciato nella causa iscritta al n. R.G. 3907/2023 la seguente
S E N T E N Z A
tra in persona del legale rappresentate pro tempore, Parte_1 rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Giovanni Gurnari e Francesca Gangemi, con cui elettivamente domicilia in Reggio Calabria, alla via Montevergine, n. 13, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., in proprio e quale mandatario della Controparte_2 rappresentato e difeso dagli avv.ti Valeria Grandizio e Ettore Triolo, con cui elettivamente domicilia in Reggio Calabria, al viale Calabria n. 82, giusta procura in atti;
nonché
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_3 rappresentata e difesa dall'avv. Teresa Versace, con cui elettivamente domicilia in Reggio Calabria, al Vico Vitetta, n. 28, giusta procura in atti;
-resistenti-
Avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 3 agosto 2023, parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 09420239007251484000, notificatole dall' , in Controparte_4 data 26.07.2023, limitatamente agli avvisi di addebito n. 39420150002871232000, n. 39420160002226881000 e n. 39420160005056513000, afferenti all'omesso versamento dei contributi dovuti alla gestione aziende con dipendenti -anni 2013-2015- per l'importo di
€.21.130,57. Nello specifico, deduceva l'illegittimità dell'intimazione di pagamento per l'omessa notifica degli atti presupposti nonché la prescrizione quinquennale del credito maturata (anche) dalla data di (presunta) notifica degli stessi. Tanto premesso, conveniva innanzi al Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di Giudice del lavoro, l' , e la Controparte_3 CP_1
chiedendo di voler “1) accogliere l'eccezione preliminare ed annullare la Controparte_2 intimazione di pagamento e gli avvisi di addebito e ruoli impugnati ed opposti in quanto le somme non sono dovute per intervenuta prescrizione”; vinte le distraende spese di lite. Si costituiva in giudizio l' eccependo, in via preliminare, la carenza CP_1 di legittimazione passiva della di cui chiedeva l'estromissione dal Controparte_2 giudizio. Deduceva, inoltre, l'inammissibilità dell'opposizione perché tardiva, il proprio difetto di legittimazione passiva, la regolare notifica degli avvisi di addebito in questione e l'infondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto. Parimenti costituitasi l' eccepiva il Controparte_4 proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alla notifica degli avvisi di addebito nonché l'infondatezza del ricorso evidenziando anche la sussistenza di atti interruttivi della prescrizione. Acquisita, dunque, la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate da parte ricorrente, la causa veniva riservata in decisione.
******* 1. Preliminarmente, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva della trattandosi di crediti che, come rilevato dall' non sono stati Controparte_2 CP_1 oggetto di cessione alla stessa. 1.1 Sempre in via preliminare, deve ritenersi infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva proposta dalle parti resistenti. Si osserva sul punto che, pur essendo vero che l'azione di riscossione, successivamente alla notifica dell'atto impositivo da parte dell'ente creditore, spetta all' , quale soggetto incaricato della riscossione del CP_4 CP_3 credito, sia l'ente impositore che l'agente della riscossione sono stati correttamente citati nel presente giudizio, ciascuno in relazione alle diverse censure di rispettiva competenza proposte da parte ricorrente. Invero, per come è formulata la domanda, parte ricorrente richiede anche l'annullamento di atti di competenza propria dell' Controparte_3
(e -segnatamente- dell'intimazione di pagamento n.
[...]
09420239007251484000), in tal modo rendendo l' legittimata passiva sul CP_5 punto.
2. Tanto premesso, va esaminata la tempestività dell'odierna opposizione. Sul punto, osserva il giudicante che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del d.lgs. n. 46/1999, art. 24, comma 6, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615 c.p.c., comma 2 e art. 618 bis cod. proc. civ.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia “nel termine perentorio di venti giorni (cinque prima delle modifiche delle modifiche apportate dal D.L. n. 35/005, conv. in L. n. 80/2005) dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 c.p.c., comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1) (cfr. Cass. 17/07/2015, n. 15116). In tale quadro giova precisare che l'opposizione risulta tempestiva anche per quanto concerne i vizi formali sollevati, essendo stato il ricorso depositato entro i termini di venti e quaranta giorni, previsti rispettivamente dall'art. 617 c.p.c. e dall'art. 24, comma 5, d.lgs. 46/99.
3. Ciò chiarito, nel merito parte ricorrente deduce la prescrizione del credito in questa sede impugnato stante l'assenza di atti interruttivi della stessa. In primo luogo, risulta documentalmente provato (cfr prod. che CP_6 la notifica dell'intimazione oggetto della presente impugnativa sia stata preceduta dalla regolare notifica, a mezzo pec, dell'avviso di addebito n. 39420160005056513000 in data 08.01.2017. D'altra parte, sebbene in relazione agli avvisi di addebito n. 39420150002871232000 e n. 39420160002226881000, l' si sia limitata a CP_1 produrre i file in formato xml, il ricorrente è decaduto dal potere di far valere il vizio di notifica dei suddetti avvisi sottesi all'intimazione di pagamento, atteso che, in relazione ad essi, risultano ritualmente notificati via PEC successivi atti (cfr. prod.ne con conseguente onere del contribuente di far valere la CP_5 nullità dell'atto presupposto entro il termine perentorio di 20 giorni ex art. 617 c.p.c. dalla notifica dell'atto conseguenziale (cfr. Cass. civ. n. 15116/2015), onere che nella specie non è stato assolto. Tanto premesso, risulta per tabulas che dalla data di notifica -da ultimo- dell'intimazione di pagamento n. 09420229003300625000 (18.05.2022), in cui erano ricompresi tutti gli avvisi di addebito in questione, a quella dell'intimazione di pagamento oggetto della presente impugnativa (26.07.2023) non fosse ancora decorso il termine di prescrizione quinquennale dei crediti contributivi. A tal uopo, resta priva di pregio l'eccezione sollevata da parte ricorrente, con le note di trattazione scritta, in ordine alla presunta irregolarità della notifica delle intimazioni di pagamento prodotte dal concessionario effettuata da un indirizzo PEC non presente nei pubblici registri ex art. 16 ter D.L. n. 179 del 2012. Sul punto, l'art. 26, comma 2, D.P.R. n. 602 del 1973 dispone che: “La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INIPEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”. A sua volta tale ultima norma, integrata dall'art. 7 quater, comma 6, D.L. 1983/2016, convertito in L. 1 dicembre 2016, n.225, prescrive che “In deroga all'articolo 149-bis del codice di procedura civile e alle modalità di notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi d'imposta non compatibili con quelle di cui al presente comma, la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato può essere effettuata direttamente dal competente ufficio con le modalità previste dal regolamento di cui al D.P.R. 11 febbraio 2005, n.68, a mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC)”. Appare, dunque, evidente come l'art. 26, comma 2, D.P.R. n. 602 del 1973 prevedendo, da un lato, la provenienza dal registro INI-PEC dell'indirizzo del destinatario o che comunque sia indicato dal destinatario stesso nel caso non sussista un obbligo di munirsi di un indirizzo PEC da inserire nel registro INI- PEC, dall'altro non dispone alcunché circa l'indirizzo PEC del mittente. Orbene -condividendo questo giudicante anche l'orientamento giurisprudenziale di legittimità (cfr. Cass. Ordinanza n. 6015/2023) e di merito ormai consolidato- dall'illustrato quadro normativo emerge il principio per cui le menzionate disposizioni consentono al notificante di eseguire la notificazione a partire da un qualsiasi indirizzo di posta elettronica certificata, diversamente da quanto previsto dall'art. 3 bis, comma 1, L. n. 53 del 1994 con riguardo alle notificazioni telematiche eseguite in proprio a cura degli avvocati.
Sulla base di quanto sinora esposto, stante la piena utilizzabilità della documentazione versata in atti dal , dal rigetto Controparte_7 dell'eccezione di prescrizione discende il rigetto del ricorso poiché infondato.
4. Le spese di lite, liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, ridotte ai valori minimi stante la natura documentale della causa, seguono la soccombenza di parte ricorrente e sono compensate nei confronti della S.C.C.I. che, di fatto, non ha svolto autonoma attività difensiva, essendo stata rappresentata dai medesimi difensori dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in persona della dott.ssa Paola Gargano, quale giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese legali in favore delle resistenti ed liquidate nella somma di Controparte_4 CP_1
€ 1.865,00 in favore di ciascuna, per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge. Reggio Calabria, 19 settembre 2025
Il G.O.P.
dr.ssa Paola Gargano