Rigetto
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 22/12/2025, n. 10173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 10173 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 10173/2025REG.PROV.COLL.
N. 03987/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3987 del 2025, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Alessandro Ferrara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 7616/2025, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025, il Cons. AN RT NI e vista l’istanza di passaggio in decisione senza discussione;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Il sig. -OMISSIS- a seguito del diniego del riconoscimento della protezione internazionale da parte della Commissione Territoriale di Roma, ha inoltrato in data 10 dicembre 2024 alla Prefettura di Roma, alla Questura di Roma ed al Servizio Centrale del Ministero dell’Interno, un’istanza di accesso agli atti concernente la documentazione inerente il procedimento di ammissione al regime di accoglienza ai sensi del d.lgs. n. 142/2015 e, segnatamente, al decreto di assegnazione al regime di accoglienza, al provvedimento di affidamento alla Cooperativa “ -OMISSIS- ” che gestisce il “ -OMISSIS- ”, ai rilievi foto-dattiloscopici, al fotosegnalamento e alla documentazione identificativa esistente nelle banche dati AFIS. L’accesso era dettato da finalità defensionali correlate al separato giudizio già instaurato dalla parte con riferimento al diniego di riconoscimento della protezione internazionale.
2. – L’istanza è stata parzialmente riscontrata dalla Prefettura che ha osteso la lista di trasferimento dallo sbarco e l’assegnazione al regime di accoglienza presso la medesima Prefettura, e dal Servizio Centrale, che ha informato l’istante di non essere in possesso della documentazione di cui si era chiesta l’ostensione; di contro la Questura è rimasta silente.
3. – Decorso inutilmente il termine di 30 giorni dall’istanza, l’interessato ha proposto ricorso per l’accesso ex art. 116 c.p.a. innanzi al TAR per il Lazio deducendo due profili di censura: da un lato, la violazione dell’art. 22 della legge n. 241/1990, come modificata dalla legge 11 febbraio 2005 n. 15, nonché l’eccesso di potere sub specie di difetto di istruttoria e travisamento del presupposto di fatto della domanda; dall’altro, l’inapplicabilità dei limiti di cui all’art. 24 della legge 241/1990.
4. – Il giudice di prime cure ha rigettato parzialmente il ricorso, relativamente alla condotta tenuta dalla Questura di Roma, ritenendo invece parzialmente accoglibile il gravame relativamente all’illegittimità del contegno omissivo osservato dalla Prefettura di Roma e ritenendo che il ricorrente ben potrà richiedere la documentazione oggetto dell’istanza di accesso – segnatamente, i rilievi fotodattiloscopici, il foto-segnalamento e la documentazione identificativa esistente nella banca dati A.F.I.S. - all’Ufficio di Polizia Scientifica che li detiene.
5. – Lo straniero ha appellato la prefata decisione nella parte in cui ha rigettato l’ actio ad exhibendum indirizzata alla Questura di Roma affidando il gravame ad un’unica articolata censura così rubricata “ Error in iudicando. Violazione di legge. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6, comma 2, del D.P.R. n. 184/2006 e degli artt. 18, comma 2, e 22 e ss. della Legge n. 241/1990 in combinato disposto con l’art. 97 Cost. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e violazione del principio di buon andamento ed efficienza della pubblica amministrazione in relazione al principio dell’interoperabilità dei dati in possesso delle PP.AA .”.
5.1. – In buona sostanza, l’appellante lamenta l’erroneità della pronuncia che, nel respingere il gravame nei confronti della Questura per quanto concerne i rilievi fotodattiloscopici dell'istante, il fotosegnalamento e la documentazione identificativa esistente nelle banche dati AFIS riconducibili al richiedente, avrebbe pretermesso il dirimente rilievo organizzativo che l’Ufficio di Polizia Scientifica non è altro che una articolazione della Questura stessa. L’appellante osserva che, in applicazione del generale principio costituzionale di buon andamento dell’attività amministrativa nonché di puntuali referenti normativi (art. 6 D.P.R. n. 184/2006), tutti i casi in cui una istanza venga rivolta ad un organo territorialmente incompetente della medesima amministrazione, l’organo che riceve l’istanza deve trasmetterla tempestivamente a quello che ha la competenza a gestire il procedimento, conseguentemente la Questura di Roma avrebbe dovuto rilasciare la documentazione relativa ai rilievi foto-dattiloscopici atteso che gli stessi sono nella materiale disponibilità di altra articolazione della Polizia di Stato e che, tra l’altro, si trova nel medesimo stabile.
5.2. – L’appellante adduce ad ulteriore sostegno della propria pretesa ostensiva il principio dell’interoperabilità (art. 18, co. legge n. 241/1990), ovverosia della « capacità di scambiare informazioni e di utilizzare reciprocamente le informazioni scambiate », diretto a favorire la collaborazione e l’interazione tra PP.AA. e cittadini, in ossequio al principio euro-unitario del “ once only ”.
6. – Il Ministero dell’interno si è costituito nel giudizio di appello con comparsa di stile.
7. – Con decreto n. 103/2025 la Commissione all’uopo costituita ha respinto l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per manifesta infondatezza. L’appellante ha avanzato reclamo per l’ammissione al gratuito patrocinio.
8. – Il ricorso in appello è infondato per quanto si espone dappresso.
Va premesso in punto di fatto che, come ben documentato in primo grado dal Ministero, l’istanza di accesso presentata il 10 dicembre 2024 è stata riscontrata dalla Questura di Roma con messaggio di posta elettronica certificata del 13 gennaio 2025 nel quale sono stati indicati gli Uffici, con relativi indirizzi pec, cui rivolgersi per ottenere la documentazione richiesta.
8.1. – A dispetto delle prospettazioni di parte appellante, siffatto riscontro della Questura non configura una mera replica a valenza interlocutoria, bensì si atteggia a sostanziale accoglimento dell’istanza ostensiva rispetto al quale l’invito a rivolgersi direttamente ai recapiti indicati rappresenta la concreta declinazione delle modalità di accesso in ossequio all’art. 7, co. 1 D.P.R. n. 184/2006 secondo cui “ l’atto di accoglimento della richiesta di accesso contiene l’indicazione dell'ufficio, completa della sede, presso cui rivolgersi, […], per prendere visione dei documenti o per ottenerne copia ”.
Conseguentemente, il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, notificato il 6 febbraio 2025, si appalesava sprovvisto ab origine dell’interesse a ricorrere atteso che il riscontro della Questura, recante le modalità ostensive, risultava già notificato in data 13 gennaio 2025.
9. – In conclusione, l’appello deve essere respinto con conferma della sentenza di primo grado, pur se sulla scorta di una diversa motivazione poiché il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado deve essere dichiarato inammissibile per carenza originaria di interesse. Per le medesime ragioni deve essere confermato il diniego di ammissione al patrocinio a spese dello Stato già disposto dalla competente Commissione.
10. – Sussistono giustificati motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, dispone quanto segue:
1. respinge l’appello;
2. respinge il reclamo e conferma il diniego di ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
3. compensa le spese di lite tra le parti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
RO De IC, Presidente
Ezio Fedullo, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
AN RT NI, Consigliere, Estensore
Raffaello Scarpato, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN RT NI | RO De IC |
IL SEGRETARIO