Ordinanza collegiale 25 novembre 2025
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Perugia, sez. I, sentenza 30/01/2026, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Perugia |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00025/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00299/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 299 del 2025, proposto da
Tiberis a.s.d., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG n.d., rappresentata e difesa dall’avvocato Marzio Vaccari, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Perugia, Via Baldo, 7;
contro
Comune di Umbertide, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Alessio Tomassucci, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Perugia, Via M. Fanti, 6;
per l’annullamento
- della delibera di Giunta comunale n. 102 del 22 maggio 2025, recante l’approvazione delle linee di indirizzo per l’affidamento in concessione della struttura comunale “Stadio Morandi”;
- della determinazione dirigenziale n. 37/48 del 26 maggio 2025, recante l’avviso pubblico per l’affidamento in concessione di una porzione dell’impianto sportivo Morandi di Umbertide – lotto 1 – gioco del calcio;
- della determinazione dirigenziale n. 37/48 del 26 maggio 2025, recante l’avviso pubblico per l’affidamento in concessione di una porzione dell’impianto sportivo Morandi di Umbertide – lotto 2 – atletica leggera;
- della determinazione dirigenziale n. 37/58 del 30 giugno 2025, recante la nomina della Commissione valutatrice;
nonché, per quanto di ragione, della delibera di Giunta comunale n. 70 del 2025, avente ad oggetto: “ Impianto sportivo “Stadio Morandi”: determinazioni ”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Umbertide;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli articoli 35, comma 1, lett. c) , e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Relatrice nell’udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2026 la dott.ssa LO VE Di RO e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Considerato che:
- la ricorrente Tiberis a.s.d. ha impugnato gli atti in epigrafe, lamentando che: (i) il Comune di Umbertide avrebbe illegittimamente disposto, con riguardo alla struttura sportiva “Stadio Morandi”, di affidare separatamente la gestione della pista di atletica e quella dei campi di calcio; (ii) gli avvisi di indizione delle procedure selettive riferite alle due porzioni di impianto sarebbero affetti da plurimi profili di illegittimità; (iii) sarebbe, inoltre, viziata la determinazione dirigenziale di nomina della Commissione valutatrice;
- il Comune di Umbertide, costituitosi in giudizio, ha formulato eccezioni in rito e ha, inoltre, allegato l’infondatezza nel merito delle censure dedotte dalla parte ricorrente;
- Tiberis a.s.d. ha preso posizione sulle difese avversarie mediante un’apposita memoria;
- all’esito dell’udienza pubblica del 18 novembre 2025, questo Tribunale ha emesso l’ordinanza n. 783 del 2025, con la quale: (i) sono stati disposti incombenti istruttori a carico dell’Amministrazione; (ii) sono stati prospettati alle parti possibili profili di irricevibilità, inammissibilità e improcedibilità delle impugnazioni proposte con il ricorso;
- il Comune ha adempiuto l’ordine istruttorio;
- in vista dell’udienza fissata per la prosecuzione della trattazione, l’Amministrazione ha depositato una memoria, cui è seguita una replica della ricorrente;
- il 26 gennaio 2026 la difesa di Tiberis a.s.d. ha reso nota la sopravvenuta carenza di interesse al gravame della propria assistita;
- all’udienza pubblica del 27 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione;
Ritenuto, ai sensi dell’articolo 35, comma 1, lett. c) , cod. proc. amm., di dover prendere atto della sopravvenuta carenza di interesse della ricorrente, atteso che, come costantemente affermato dalla giurisprudenza, “ in virtù del principio fondamentale della domanda, il sindacato giurisdizionale può essere attivato soltanto ad iniziativa del soggetto che si ritiene leso ed il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha attivato, senza che il giudice adito abbia alcuna possibilità di deciderlo nel merito ove la parte attrice, prima dell’introito del ricorso per la delibazione nel merito, abbia dichiarato di rinunciarvi o di non avere più alcun interesse alla pronuncia di annullamento degli atti gravati ” (così, ex multis , Cons. Stato, Sez. V, 22 marzo 2016, n. 1193);
Ritenuto, in considerazione della particolarità della vicenda amministrativa, di dover disporre la compensazione tra le parti delle spese processuali;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
ER AR, Presidente
LO VE Di RO, Consigliere, Estensore
Daniela Carrarelli, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LO VE Di RO | ER AR |
IL SEGRETARIO