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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. IV, sentenza 16/02/2026, n. 2621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2621 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2621/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 4, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
VILLANI ALFONSO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13844/2025 depositato il 18/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - NE - Napoli
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3 ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240044621609501 BOLLO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2813/2026 depositato il
13/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente, avverso le cartelle di pagamento nn. 07120240044621609501 e 07120240044621609502 relative al mancato pagamento tassa auto 2018 per l'importo complessivo di € 784,79 notificate in data
7.07.2025 e 26.06.2025, ha proposto ricorso in data 18.07.2025, depositandolo in data 18.07.2025 avente n. di R.G. 13844/2025, eccependo:
– la Violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 17 Legge n. 212/2000, D.P.R. n. 602/1973 - art. 5 DL n.
953/82, convertito nella L. n. 53/83 – nullità della cartella di pagamento - prescrizione della pretesa tributaria;
– la illegittimità delle sanzioni irrogate e trasmesse agli eredi.
Concludeva chiedendo, per le mentovate motivazioni, l'accoglimento della domanda con vittoria di spese, previa concessione dell'istanza di sospensione.
Nel presente giudizio si costituisce l'Agenzia delle Entrate NE che eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alla contestazione sulla mancata notifica degli atti precedenti di competenza dell'Ente creditore, contestando il difetto di motivazione ed insistendo per la debenza della pretesa tributaria.
Parte ricorrente deposita memorie illustrative con cui precisa che non esiste alcun difetto di legittimazione passiva dell'ente esattore, giacché il fatto che l'esecuzione possa dipendere da una mancata comunicazione dell'ente impositore all'ente esattore, non può essere opposto all'opponente, rientrando nella sfera di rapporti tra la P.A. e l'ente esattore e all'eventuale responsabilità contrattuale, interna a tali rapporti. Inoltre va considerato che l'ente esattore agisce per conto dell'ente impositore, ma agisce in nome proprio e la richiesta di pagamento viene effettuata a favore dell'ente esattore. Precisa che parte resistente non ha provato l'interruzione della prescrizione mediante deposito di atti interruttivi.
All'odierna udienza il fascicolo è stato trattenuto per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questo giudicante, preliminarmente rileva che parte ricorrente depositava il ricorso in formato .pdf nativo digitale, con le relative ricevute pec in formato .eml. Quanto al merito si osserva che parte resistente non ha provato l'interruzione del termine di prescrizione. Come noto, l'omesso pagamento della tassa automobilistica determina l'accertamento, entro la fine del terzo anno successivo, a quello del mancato pagamento, come previsto dall'art. 5 del D.l. 953/82, modificato dall'art. 3 del D.l. 2/86 convertito nella legge
60/86: “l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”. L'ente esattore, perpetrando tale richiesta di pagamento senza previa verificare la reale debenza delle somme, accertandosi dell'esistenza di atti interruttivi della prescrizione, ha costretto parte ricorrente ad adire l'autorità giudiziaria, manifestandosi a carico della parte resistente una responsabilità aggravata e la mala fede prevista ex art. 96 c.p.c., così come pure una violazione degli obblighi di correttezza processuale che vanno a determinare una responsabilità in capo a chi abbia agito – o resistito – in giudizio in male fede o con colpa grave (Cass.
4318/83; Cass 1308/83; Cass 1722/82; 1280/82). Sul concetto di “colpa grave” si è espressa la Cassazione definendola nel “senso di consapevolezza o dell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza” della tesi fatta valere (Cass. 1308/1983) oppure in chi abbia “agito o insistito in una pretesa coscientemente infondata e cioè senza il minimo esame della giustezza e della ragionevolezza della pretesa” (Cass. 1973/1983). Alla luce delle mentovate motivazioni, si ritiene opportuno ed equo rifarsi a quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, a sezioni unite, chiamata a pronunziarsi in tema di responsabilità discendente dal comportamento gravemente negligente ed imprudente posto in essere dall'Agenzia delle
Entrate e dall'Agente di riscossione, con ordinanza n.13899 pronunziata in data 03/06/2013, con cui è stato statuito un innovativo principio di diritto in virtù del quale il giudice tributario può applicare l'art. 96 c.p.c. e per l'effetto condannare al risarcimento del danno per lite temeraria, che può essere disposto in modo del tutto autonomo dall'On. Giudicante anche in carenza di espressa richiesta di parte ricorrente. Pertanto, atteso che non sussiste alcun difetto di legittimazione dell'ente esattore e che esso non può essere opposto all'opponente, rientrando nella sfera di rapporti tra la P.A. e l'ente esattore e all'eventuale responsabilità contrattuale, interna a tali rapporti, il ricorso dev'essere accolto per le mentovate ragioni, e parte resistente condannata ex art. 96 c.p.c. ad un importo che viene stabilito in via equitativa, facendo seguire alle spese il principio della soccombenza, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado di Napoli, sez. IV, in composizione monocratica, così dispone:
– accoglie il ricorso ed annulla l'impugnato atto;
– condanna parte resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente, della somma di € 200,00 (euro duecento / 00) stabilita in via equitativa per responsabilità ex art. 96 c.p.c.;
– condanna parti resistenti in solido tra loro al pagamento delle spese del presente procedimento, liquidate in € 230,00 (euro duecentotrenta / 00) di cui € 30.00 per CUT, in favore di parte ricorrente, il tutto oltre alle spese generali e agli accessori di legge se dovuti, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Napoli, 10 febbraio 2026 Il Giudice
AL IL
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 4, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
VILLANI ALFONSO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13844/2025 depositato il 18/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - NE - Napoli
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3 ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240044621609501 BOLLO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2813/2026 depositato il
13/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente, avverso le cartelle di pagamento nn. 07120240044621609501 e 07120240044621609502 relative al mancato pagamento tassa auto 2018 per l'importo complessivo di € 784,79 notificate in data
7.07.2025 e 26.06.2025, ha proposto ricorso in data 18.07.2025, depositandolo in data 18.07.2025 avente n. di R.G. 13844/2025, eccependo:
– la Violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 17 Legge n. 212/2000, D.P.R. n. 602/1973 - art. 5 DL n.
953/82, convertito nella L. n. 53/83 – nullità della cartella di pagamento - prescrizione della pretesa tributaria;
– la illegittimità delle sanzioni irrogate e trasmesse agli eredi.
Concludeva chiedendo, per le mentovate motivazioni, l'accoglimento della domanda con vittoria di spese, previa concessione dell'istanza di sospensione.
Nel presente giudizio si costituisce l'Agenzia delle Entrate NE che eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alla contestazione sulla mancata notifica degli atti precedenti di competenza dell'Ente creditore, contestando il difetto di motivazione ed insistendo per la debenza della pretesa tributaria.
Parte ricorrente deposita memorie illustrative con cui precisa che non esiste alcun difetto di legittimazione passiva dell'ente esattore, giacché il fatto che l'esecuzione possa dipendere da una mancata comunicazione dell'ente impositore all'ente esattore, non può essere opposto all'opponente, rientrando nella sfera di rapporti tra la P.A. e l'ente esattore e all'eventuale responsabilità contrattuale, interna a tali rapporti. Inoltre va considerato che l'ente esattore agisce per conto dell'ente impositore, ma agisce in nome proprio e la richiesta di pagamento viene effettuata a favore dell'ente esattore. Precisa che parte resistente non ha provato l'interruzione della prescrizione mediante deposito di atti interruttivi.
All'odierna udienza il fascicolo è stato trattenuto per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questo giudicante, preliminarmente rileva che parte ricorrente depositava il ricorso in formato .pdf nativo digitale, con le relative ricevute pec in formato .eml. Quanto al merito si osserva che parte resistente non ha provato l'interruzione del termine di prescrizione. Come noto, l'omesso pagamento della tassa automobilistica determina l'accertamento, entro la fine del terzo anno successivo, a quello del mancato pagamento, come previsto dall'art. 5 del D.l. 953/82, modificato dall'art. 3 del D.l. 2/86 convertito nella legge
60/86: “l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”. L'ente esattore, perpetrando tale richiesta di pagamento senza previa verificare la reale debenza delle somme, accertandosi dell'esistenza di atti interruttivi della prescrizione, ha costretto parte ricorrente ad adire l'autorità giudiziaria, manifestandosi a carico della parte resistente una responsabilità aggravata e la mala fede prevista ex art. 96 c.p.c., così come pure una violazione degli obblighi di correttezza processuale che vanno a determinare una responsabilità in capo a chi abbia agito – o resistito – in giudizio in male fede o con colpa grave (Cass.
4318/83; Cass 1308/83; Cass 1722/82; 1280/82). Sul concetto di “colpa grave” si è espressa la Cassazione definendola nel “senso di consapevolezza o dell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza” della tesi fatta valere (Cass. 1308/1983) oppure in chi abbia “agito o insistito in una pretesa coscientemente infondata e cioè senza il minimo esame della giustezza e della ragionevolezza della pretesa” (Cass. 1973/1983). Alla luce delle mentovate motivazioni, si ritiene opportuno ed equo rifarsi a quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, a sezioni unite, chiamata a pronunziarsi in tema di responsabilità discendente dal comportamento gravemente negligente ed imprudente posto in essere dall'Agenzia delle
Entrate e dall'Agente di riscossione, con ordinanza n.13899 pronunziata in data 03/06/2013, con cui è stato statuito un innovativo principio di diritto in virtù del quale il giudice tributario può applicare l'art. 96 c.p.c. e per l'effetto condannare al risarcimento del danno per lite temeraria, che può essere disposto in modo del tutto autonomo dall'On. Giudicante anche in carenza di espressa richiesta di parte ricorrente. Pertanto, atteso che non sussiste alcun difetto di legittimazione dell'ente esattore e che esso non può essere opposto all'opponente, rientrando nella sfera di rapporti tra la P.A. e l'ente esattore e all'eventuale responsabilità contrattuale, interna a tali rapporti, il ricorso dev'essere accolto per le mentovate ragioni, e parte resistente condannata ex art. 96 c.p.c. ad un importo che viene stabilito in via equitativa, facendo seguire alle spese il principio della soccombenza, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado di Napoli, sez. IV, in composizione monocratica, così dispone:
– accoglie il ricorso ed annulla l'impugnato atto;
– condanna parte resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente, della somma di € 200,00 (euro duecento / 00) stabilita in via equitativa per responsabilità ex art. 96 c.p.c.;
– condanna parti resistenti in solido tra loro al pagamento delle spese del presente procedimento, liquidate in € 230,00 (euro duecentotrenta / 00) di cui € 30.00 per CUT, in favore di parte ricorrente, il tutto oltre alle spese generali e agli accessori di legge se dovuti, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Napoli, 10 febbraio 2026 Il Giudice
AL IL