Trib. Reggio Calabria, sentenza 24/12/2025, n. 351
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Sentenza 24 dicembre 2025

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  • Accolto
    Presupposti di legge per la cessazione degli effetti civili

    Il Tribunale ha ritenuto sussistenti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n.2) lett. b) Legge 01.12.1970 n.898, come modificato dalla Legge 06.05.2015 n.55, dato che la separazione dura ininterrottamente dalla data di deposito dell'accordo di negoziazione assistita.

  • Accolto
    Obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente

    Il Tribunale ha accolto la richiesta disponendo il pagamento di un assegno mensile di € 500,00.

  • Accolto
    Ripartizione delle spese straordinarie

    Il Tribunale ha accolto la richiesta di ripartizione paritaria delle spese straordinarie.

  • Accolto
    Revoca dell'assegno di mantenimento tra coniugi

    Il Tribunale ha preso atto della revoca consensuale dell'assegno di mantenimento.

  • Accolto
    Accordo sulla spartizione dei beni mobili

    Il Tribunale ha preso atto dell'accordo sulla spartizione dei beni mobili.

  • Accolto
    Assegnazione degli immobili al figlio tramite donazione

    Il Tribunale ha disposto l'assegnazione degli immobili al figlio, con l'obbligo di trasferimento tramite donazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Reggio Calabria, sentenza 24/12/2025, n. 351
    Giurisdizione : Trib. Reggio Calabria
    Numero : 351
    Data del deposito : 24 dicembre 2025

    Testo completo