Sentenza 23 gennaio 2024
Sentenza 18 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. I Centrale di Appello, sentenza 18/03/2026, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 61/2026
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO composta dai seguenti magistrati:
Enrico Torri Presidente Natale Longo Consigliere Aurelio Laino Consigliere rel.
Donatella Scandurra Consigliere Beatrice Meniconi Consigliere ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio, in materia di responsabilità, iscritto al n. 61459 del ruolo generale, sull’appello proposto dalla Procura Regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Lazio;
contro
- IN EA MA (c.f.: [...]), nato a Roma il 25.6.1970, rappresentato e difeso, dagli avv.ti Arturo Cancrini
(arturo.cancrini@avvocato.pe.it) e MA NU (massimo.nunziata@pec.it), unitamente ai quali è elettivamente domiciliato presso i suindicati indirizzi pec;
- TO AZ AR s.r.l. (c.f.: 11107001007), in persona del curatore p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Paolo BO (paolobotzios@ordineavvocatiroma.org), unitamente al quale è elettivamente domiciliato presso il suindicato indirizzo pec;
- Dl ER IE, nato a [...] il [...] (c.f.: DPRPRI36R19E882K), non costituito;
- DI ER Paolo, nato a [...] il [...] (c.f.: DPRPLA40S06B963Q), non costituito;
e nei confronti di Roma Capitale (c.f.: 02438750586), in persona del Sindaco p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Enrico Maggiore (enrico.maggiore@pec.comune.roma.it), ed elettivamente domiciliata presso il suindicato indirizzo pec;
avverso e per la riforma della sentenza n. 31/2024, resa dalla Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in data 23.1.2024.
Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;
uditi, nella pubblica udienza del 20.2.2026, con l’assistenza del segretario d’udienza Dott.ssa Simonetta Colonnello, il relatore, il P.M., nella persona del V.P.G. Sabrina D’Alesio, nonché gli avv.ti Maggiore, BO e NU.
Svolgimento del processo La Procura regionale ha convenuto in giudizio la società Palazzo Carpegna s.r.l., già gestore della struttura ricettiva denominata The Church Palace, nonché i soggetti che nel tempo avevano rivestito la carica di amministratore unico (odierni appellati), per il risarcimento del danno erariale derivato dall’omesso riversamento alla città metropolitana di Roma Capitale dell’imposta di soggiorno riscossa nei confronti degli ospiti della struttura per le annualità 2018 (primi tre trimestri) e 2019 (primi due trimestri), per un importo complessivo quantificato in euro 339.228,94, comprensivo di interessi e costi della riscossione.
Il requirente ha rappresentato che, a fronte della regolare comunicazione delle presenze turistiche, le somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno non erano state riversate all’ente locale, nonostante l’emissione di solleciti di pagamento e di apposita ingiunzione. Nelle more, la società Palazzo Carpegna s.r.l. era stata dichiarata fallita dal tribunale di Roma con sentenza n. 898/2019 e Roma Capitale aveva presentato domanda di insinuazione al passivo, ammessa in via chirografaria.
Con l’impugnata sentenza la Sezione territoriale ha dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in ordine alla presente controversia, individuando nel giudice tributario quello munito di potestas iudicandi.
Avverso tale pronuncia è insorta la Procura regionale, deducendo l’erroneità della decisione appellata e insistendo per la persistente sussistenza della giurisdizione contabile. Secondo l’appellante, in particolare, la disciplina sopravvenuta in subiecta materia non avrebbe inciso sulla natura pubblicistica delle somme riscosse né sul ruolo del gestore quale agente contabile, soprattutto con riferimento a fatti verificatisi anteriormente all’entrata in vigore del d.l. n. 34/2020.
Ha concluso, pertanto, il requirente per la riforma della decisione impugnata e il rinvio al primo giudice della causa, ex art. 199 c.g.c.
Si è costituito il fallimento della società appellata, nonché MeNE EA MA, entrambi chiedendo il rigetto del gravame, all’uopo reiterando le argomentazioni difensive spese vittoriosamente in prime cure e richiamando, altresì, un arresto delle Sezioni Unite della Cassazione intervenuto medio tempore in proposito.
Non risultano costituiti Di PI Paolo e ET nonostante la loro rituale evocazione in giudizio.
Anche l’amministrazione danneggiata, in qualità di interveniente in prime cure, si è costituita aderendo alle conclusioni del requirente.
All’udienza di trattazione della causa, le parti hanno ribadito le rispettive richieste.
Motivi della decisione In rito, va dichiarata la contumacia dei due appellati non costituiti, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 93 c.g.c.
Nel merito, l’appello è infondato.
Come correttamente evidenziato dalla difesa dei prevenuti, successivamente alla proposizione del gravame, sull’annosa questione del riparto di giurisdizione in subiecta materia sono intervenute le Sezioni Unite della Cassazione che, con ordinanza n. 1527 del 23 gennaio scorso – cui breviter, ex art. 17, comma 1, disp. att. c.g.c., si rinvia per ogni approfondimento argomentativo e motivazionale - hanno definitivamente chiarito come, a seguito delle modifiche normative apportate dal legislatore al regime dell’imposta di soggiorno (in particolare, v. art. art. 4, comma 1 ter, d.lgs n. 23/2011, introdotto con l’art. 180, d.l.
n. 34/2020, conv. con mod. in l. n. 77/2020), << (…) l'obbligo dei gestori delle strutture ricettive di versare l'imposta di soggiorno abbia natura esclusivamente tributaria e che ciò determini il venir meno della loro qualifica come agenti contabili, con conseguente attrazione delle liti tra Ente impositore e responsabile d'imposta nella esclusiva sfera della giurisdizione tributaria.>>
(cfr. ord. cit., sub par. n. 10 e ss.)
Né potrebbe valere in senso contrario sostenere che trattasi di fatti verificatisi prima della vigenza della novella predetta, poiché, com’è noto, l’art. 5 quinquies d.l. n. 146/2021 (conv. con mod. in l. n.
215/2021), ha stabilito, attraverso una disposizione di interpretazione autentica del cennato art. 4, comma 1 ter, d.lgs. n. 23/2011, la valenza retroattiva di quest’ultima norma indirettamente impattante sulla giurisdizione, applicandosi la stessa, dunque, anche per le vicende verificatesi antecedentemente al 19.5.2020.
Non è inutile ricordare, peraltro, sotto il profilo del diritto intertemporale processuale, come la stessa Suprema Corte abbia chiarito che << (…) sia il comma 1-ter dell'art. 4 del D.Lgs. n. 23 del 2011, sia l'art.
5-quinquies del decreto-legge n. 146 del 2021, hanno dettato norme di natura esclusivamente sostanziale (l'una relativa alla qualificazione legale del rapporto, l'altra all'efficacia nel tempo della stessa qualificazione), con ricadute indirette sulla attribuzione della giurisdizione, che deve ritenersi attratta al giudice tributario a far tempo dalla loro rispettiva entrata in vigore (…)>>
(Cass., SS.UU., nn. 14028/2024 e 22963/2025).
Nella specie, risulta ex actis che la domanda risarcitoria innanzi a questa Corte è stata introdotta in data 10.7.2023 (ossia dopo l’entrata in vigore della norma di interpretazione autentica): ne discende che, a mente dell’art. 13 c.g.c., già illo tempore la giurisdizione sulla presente controversia era devoluta alla cognizione del giudice tributario e non di quello contabile.
In conclusione, la Sezione, melius re perpensa, in difformità dell’indirizzo finora espresso sul punto e tenuto conto della valenza
“espansiva” delle statuizioni del giudice regolatore della giurisdizione, ritiene che la sentenza impugnata non sia meritevole di riforma, conseguentemente confermando la giurisdizione del giudice tributario sulla controversia de qua.
La definitiva sistemazione, da parte della Suprema Corte, della questione processuale agitata nel presente grado di giudizio solo in data successiva alla proposizione del gravame impone la compensazione delle spese di lite (art. 31, comma 3, c.g.c.).
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello, definitivamente pronunciando sull’appello iscritto al n. 61459 del ruolo generale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, lo rigetta, confermando la giurisdizione del giudice tributario sulla presente controversia. Spese di lite compensate.
Manda alla Segreteria per gli ulteriori adempimenti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20.2.2026.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE f.to Aurelio Laino f.to Enrico Torri Depositato in Segreteria il 18/03/2026
IL DIRIGENTE
f.to MA Biagi