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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 25/07/2025, n. 27340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27340 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CA OR, nato a [...] il [...]; assistito dall'avv. OR La Marca Giuseppe Granata - di fiducia;
avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma in data 20/12/2024; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che non è stata richiesta la trattazione orale del procedimento;
udita la relazione svolta dal consigliere Simonetta Colella;
letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore generale, Cristina Marzagalli, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni redatte in data 12/06/2025 dall'avv. Perla Sciretti per la parte civile RK Italia s.a.s. con le quali si chiede di dichiarare il ricorso inammissibile e di rigettarlo;
1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 27340 Anno 2025 Presidente: CAPUTO ANGELO Relatore: COLELLA SIMONETTA Data Udienza: 18/06/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 20 dicembre 2024 la Corte di Appello di Roma ha parzialmente riformato la sentenza emessa in data 14 maggio 2024 dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Roma, rideterminando la pena inflitta a OR CA in anni due, mesi sei e giorni 20 di reclusione ed euro 800,00 di multa, revocando le statuizioni civili e confermando nel resto, per i reati di sostituzione di persona e truffa aggravata telematica. Il reato risulta consumato dal febbraio 2020 all'agosto 2021. 2. Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell'imputato, articolando tre motivi. 2.1. Con primo motivo, il ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. violazione di legge in relazione all'art. 648 cod. pen., oltreché vizio di motivazione sul punto per carenza e illogicità; in particolare, il ricorrente deduce la non configurabilità del reato di ricettazione di cui al capo 3 c), essendo relativo a patente di guida intestata a persona di sesso femminile e quindi inutilizzabile dal CA per fini di identificazione diretta, ed invero utilizzata dalla coimputata UA EN, sua convivente, per l'attivazione dell'utenza telefonica poi impiegata nelle truffe;
assume la difesa che non sarebbe pertanto configurabile il dolo specifico richiesto dall'articolo 648 cod. pen., in mancanza di un vantaggio diretto per l'imputato, potendo così essere integrati altri reati (le truffe e la sostituzione di persona di cui al capo 3 b, per le quali l'imputato è stato condannato) ma non il reato di cui all'articolo 648 cod. pen.. 2.2 Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, ex art 606, comma 1, lettere d) ed e) cpp., la violazione di legge in relazione alla circostanza aggravante della minorata difesa prevista dall'articolo 61, n. 5 cod. pen., oltreché vizio di motivazione sul punto;
in particolare, la difesa assume - citando giurisprudenza di questa sezione - che la circostanza aggravante della minorata difesa per i reati di truffa online non sarebbe applicabile nei casi come quello di specie in cui le trattative, seppure iniziate su piattaforme online, vengono poi proseguite tramite contatti diretti con le vittime per via telefonica o mediante applicazioni di messaggistica (whatsapp, Messenger); si duole la difesa che la motivazione della Corte di appello sarebbe carente e illogica, non avendo valutato le specifiche modalità dei contatti intercorsi in ogni singola truffa, limitandosi ad affermare genericamente che anche le applicazioni whatsapp e Messenger rientrerebbero nei contatti virtuali e non eliminano la vulnerabilità della vittima. 2.3 Con il terzo motivo, parimenti riferito all'aggravante della minorata difesa, si deduce la violazione dell'art. 2 cod. pen. in relazione alla successione delle leggi nel tempo e all'interpretazione dell'aggravante di cui all'articolo 61 n. 5 cod. pen. nella forma introdotta o modificata dalla c.d. riforma Cartabia (d.lgs. 150/2022). In particolare, assume la difesa che la Corte di appello non avrebbe valutato l'evoluzione normativa e giurisprudenziale in senso favorevole all'imputato, né la non automatica applicabilità dell'aggravante della minorata difesa dopo la c.d. riforma Cartabia, omettendo di verificare in concreto l'effettiva condizione di minorata difesa, secondo quanto imposto dalla recente giurisprudenza. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Osserva il collegio che tutte le censure avanzate dal ricorrente appaiono generiche, aspecifiche, meramente reiterative di questioni già disattese dai giudici di appello con congrua motivazione e, comunque, manifestamente infondate. 2.1. Va premesso che in tema di motivi di ricorso per cassazione non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), essendo pertanto inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento». (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015 - dep. 31/03/2015, 0., Rv. 26296501). 2.2. Ciò posto, ben può affermarsi che i giudici di merito nelle due sentenze le cui motivazioni si integrano, trattandosi di c.d. "doppia conforme" (la corte di appello ha semplicemente ridotto la pena, avendo rilevato un errore nel calcolo nell'aumento per la continuazione e revocato le statuizioni civili nei confronti della RK Italia, non essendo risultata la spendita della denominazione aziendale) hanno effettuato la disamina dei fatti in contestazione, affermando la sussistenza anche del reato di ricettazione di cui al capo 3c), con motivazione che non è carente, né manifestamente illogica e neanche contraddittoria. Il ricorrente revoca in dubbio la giuridica configurabilità in capo al CA del delitto di ricettazione della patente di provenienza furtiva, non potendo questi trarne alcun vantaggio diretto per essere il documento intestato a soggetto di sesso femminile. Va richiamato in proposito l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale la nozione di profitto prevista dall'art. 648 cod. pen. comprende non solo il lucro, ma qualsiasi utilità, anche non patrimoniale, che l'agente si proponga di conseguire (Cass. n. 11083 del 12/10/2000, Rv. 217382; Cass. n. 44378 del 25/11/2010,Rv. 24945; Cass. n.15680 del 22/03/2016, Rv.266516). La Corte territoriale ha fatto buon governo del principio giurisprudenziale citato, spiegando (pag. 10 sentenza impugnata), con argomentazione logica ed esente da vizi motivazionali, la sussistenza dell'interesse dell'imputato a ricevere la patente di guida oggetto di furto, che gli ha permesso, secondo la coerente ricostruzione dei giudici d'appello, di conseguire il profitto delle truffe, commesse in concorso con la coimputata UA EN, sua convivente, per la cui consumazione il documento è stato impiegato, al fine di attivare le utenze telefoniche da lui 3 utilizzate direttamente e in prima persona per rendere più complessa la sua identificazione da parte delle vittime delle truffe. 2.3 Del pari infondata è la doglianza relativa all'aggravante della minorata difesa di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen.. «In tema di truffa "on line", è configurabile l'aggravante della minorata difesa, con riferimento all'approfittamento delle condizioni di luogo, solo quando l'autore abbia tratto, consapevolmente e in concreto, specifici vantaggi dall'utilizzazione dello strumento della rete (fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta l'esclusione dell'aggravante in relazione alla vendita di un'autovettura, attraverso un portale dedicato, ad un cittadino olandese che, corrisposto il prezzo senza prima visionarla, non ne aveva conseguito la consegna, rilevando come le modalità telematiche della vendita non avevano avvantaggiato l'imputato, atteso che lo stesso aveva fornito la propria reale identità ed il bene era esistente e visionabile in un salone, pur appositamente allestito per la perpetrazione delle truffe», Sez. 2, Sentenza n. 28070 del 08/04/2021, Poropat, Rv. 281800 — 01). Più specificamente, è stato spiegato che «sussiste l'aggravante della minorata difesa, con riferimento alle circostanze di luogo, note all'autore del reato e delle quali egli, ai sensi dell'art. 61, n. 5, cod. pen., abbia approfittato, nell'ipotesi di truffa commessa attraverso la vendita di prodotti "on-line", poichè, in tal caso, la distanza tra il luogo ove si trova la vittima, che di norma paga in anticipo il prezzo del bene venduto, e quello in cui, invece, si trova l'agente, determina una posizione di maggior favore di quest'ultimo, consentendogli di schermare la sua identità, di non sottoporre il prodotto venduto ad alcun efficace controllo preventivo da parte dell'acquirente e di sottrarsi agevolmente alle conseguenze della propria condotta (Sez. 6, Sentenza n. 17937 del 22/03/2017, Cristaldi, Rv. 269893 - 01). A fronte dei fatti descritti nell'imputazione, la motivazione del provvedimento impugnato risulta conforme ai principi di diritto ora enunciati, in quanto emerge come il ricorrente abbia indotto in errore le vittime approfittando dalla distanza dei luoghi, tale da impedire la verifica dei beni da lui offerti in vendita (ovvero da lui acquisitati con invio di copia di falsi bonifici) ricorrendo a false generalità. Da qui la manifesta infondatezza delle obiezioni difensive, risultando irrilevante che al primo contatto sulla rete siano seguiti contatti telefonici (anche per messaggistica istantanea), atteso che ciò che rileva e che risulta dirimente è l'acclarata impossibilità della verifica dei beni offerti in vendita, in ragione della distanza dei luoghi, cui l'imputato ha fatto ricorso quale strumento essenziale per la perpetrazione delle truffe, altrimenti non realizzabili. 2.4 Anche il terzo motivo di ricorso è inammissibile in quanto totalmente generico. Il ricorrente, invero, si limita ad affermare che la riforma c.d. Cartabia avrebbe "inciso sull'assetto complessivo delle aggravanti" (pagg. 7 e 8 ricorso), senza peraltro specificare né a quali modifiche normative faccia riferimento né come le stesse avrebbero inciso nel caso di specie. 3. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore 4 della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativannente in euro tremila.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 18 giugno 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente
avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma in data 20/12/2024; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che non è stata richiesta la trattazione orale del procedimento;
udita la relazione svolta dal consigliere Simonetta Colella;
letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore generale, Cristina Marzagalli, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni redatte in data 12/06/2025 dall'avv. Perla Sciretti per la parte civile RK Italia s.a.s. con le quali si chiede di dichiarare il ricorso inammissibile e di rigettarlo;
1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 27340 Anno 2025 Presidente: CAPUTO ANGELO Relatore: COLELLA SIMONETTA Data Udienza: 18/06/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 20 dicembre 2024 la Corte di Appello di Roma ha parzialmente riformato la sentenza emessa in data 14 maggio 2024 dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Roma, rideterminando la pena inflitta a OR CA in anni due, mesi sei e giorni 20 di reclusione ed euro 800,00 di multa, revocando le statuizioni civili e confermando nel resto, per i reati di sostituzione di persona e truffa aggravata telematica. Il reato risulta consumato dal febbraio 2020 all'agosto 2021. 2. Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell'imputato, articolando tre motivi. 2.1. Con primo motivo, il ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. violazione di legge in relazione all'art. 648 cod. pen., oltreché vizio di motivazione sul punto per carenza e illogicità; in particolare, il ricorrente deduce la non configurabilità del reato di ricettazione di cui al capo 3 c), essendo relativo a patente di guida intestata a persona di sesso femminile e quindi inutilizzabile dal CA per fini di identificazione diretta, ed invero utilizzata dalla coimputata UA EN, sua convivente, per l'attivazione dell'utenza telefonica poi impiegata nelle truffe;
assume la difesa che non sarebbe pertanto configurabile il dolo specifico richiesto dall'articolo 648 cod. pen., in mancanza di un vantaggio diretto per l'imputato, potendo così essere integrati altri reati (le truffe e la sostituzione di persona di cui al capo 3 b, per le quali l'imputato è stato condannato) ma non il reato di cui all'articolo 648 cod. pen.. 2.2 Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, ex art 606, comma 1, lettere d) ed e) cpp., la violazione di legge in relazione alla circostanza aggravante della minorata difesa prevista dall'articolo 61, n. 5 cod. pen., oltreché vizio di motivazione sul punto;
in particolare, la difesa assume - citando giurisprudenza di questa sezione - che la circostanza aggravante della minorata difesa per i reati di truffa online non sarebbe applicabile nei casi come quello di specie in cui le trattative, seppure iniziate su piattaforme online, vengono poi proseguite tramite contatti diretti con le vittime per via telefonica o mediante applicazioni di messaggistica (whatsapp, Messenger); si duole la difesa che la motivazione della Corte di appello sarebbe carente e illogica, non avendo valutato le specifiche modalità dei contatti intercorsi in ogni singola truffa, limitandosi ad affermare genericamente che anche le applicazioni whatsapp e Messenger rientrerebbero nei contatti virtuali e non eliminano la vulnerabilità della vittima. 2.3 Con il terzo motivo, parimenti riferito all'aggravante della minorata difesa, si deduce la violazione dell'art. 2 cod. pen. in relazione alla successione delle leggi nel tempo e all'interpretazione dell'aggravante di cui all'articolo 61 n. 5 cod. pen. nella forma introdotta o modificata dalla c.d. riforma Cartabia (d.lgs. 150/2022). In particolare, assume la difesa che la Corte di appello non avrebbe valutato l'evoluzione normativa e giurisprudenziale in senso favorevole all'imputato, né la non automatica applicabilità dell'aggravante della minorata difesa dopo la c.d. riforma Cartabia, omettendo di verificare in concreto l'effettiva condizione di minorata difesa, secondo quanto imposto dalla recente giurisprudenza. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Osserva il collegio che tutte le censure avanzate dal ricorrente appaiono generiche, aspecifiche, meramente reiterative di questioni già disattese dai giudici di appello con congrua motivazione e, comunque, manifestamente infondate. 2.1. Va premesso che in tema di motivi di ricorso per cassazione non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), essendo pertanto inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento». (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015 - dep. 31/03/2015, 0., Rv. 26296501). 2.2. Ciò posto, ben può affermarsi che i giudici di merito nelle due sentenze le cui motivazioni si integrano, trattandosi di c.d. "doppia conforme" (la corte di appello ha semplicemente ridotto la pena, avendo rilevato un errore nel calcolo nell'aumento per la continuazione e revocato le statuizioni civili nei confronti della RK Italia, non essendo risultata la spendita della denominazione aziendale) hanno effettuato la disamina dei fatti in contestazione, affermando la sussistenza anche del reato di ricettazione di cui al capo 3c), con motivazione che non è carente, né manifestamente illogica e neanche contraddittoria. Il ricorrente revoca in dubbio la giuridica configurabilità in capo al CA del delitto di ricettazione della patente di provenienza furtiva, non potendo questi trarne alcun vantaggio diretto per essere il documento intestato a soggetto di sesso femminile. Va richiamato in proposito l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale la nozione di profitto prevista dall'art. 648 cod. pen. comprende non solo il lucro, ma qualsiasi utilità, anche non patrimoniale, che l'agente si proponga di conseguire (Cass. n. 11083 del 12/10/2000, Rv. 217382; Cass. n. 44378 del 25/11/2010,Rv. 24945; Cass. n.15680 del 22/03/2016, Rv.266516). La Corte territoriale ha fatto buon governo del principio giurisprudenziale citato, spiegando (pag. 10 sentenza impugnata), con argomentazione logica ed esente da vizi motivazionali, la sussistenza dell'interesse dell'imputato a ricevere la patente di guida oggetto di furto, che gli ha permesso, secondo la coerente ricostruzione dei giudici d'appello, di conseguire il profitto delle truffe, commesse in concorso con la coimputata UA EN, sua convivente, per la cui consumazione il documento è stato impiegato, al fine di attivare le utenze telefoniche da lui 3 utilizzate direttamente e in prima persona per rendere più complessa la sua identificazione da parte delle vittime delle truffe. 2.3 Del pari infondata è la doglianza relativa all'aggravante della minorata difesa di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen.. «In tema di truffa "on line", è configurabile l'aggravante della minorata difesa, con riferimento all'approfittamento delle condizioni di luogo, solo quando l'autore abbia tratto, consapevolmente e in concreto, specifici vantaggi dall'utilizzazione dello strumento della rete (fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta l'esclusione dell'aggravante in relazione alla vendita di un'autovettura, attraverso un portale dedicato, ad un cittadino olandese che, corrisposto il prezzo senza prima visionarla, non ne aveva conseguito la consegna, rilevando come le modalità telematiche della vendita non avevano avvantaggiato l'imputato, atteso che lo stesso aveva fornito la propria reale identità ed il bene era esistente e visionabile in un salone, pur appositamente allestito per la perpetrazione delle truffe», Sez. 2, Sentenza n. 28070 del 08/04/2021, Poropat, Rv. 281800 — 01). Più specificamente, è stato spiegato che «sussiste l'aggravante della minorata difesa, con riferimento alle circostanze di luogo, note all'autore del reato e delle quali egli, ai sensi dell'art. 61, n. 5, cod. pen., abbia approfittato, nell'ipotesi di truffa commessa attraverso la vendita di prodotti "on-line", poichè, in tal caso, la distanza tra il luogo ove si trova la vittima, che di norma paga in anticipo il prezzo del bene venduto, e quello in cui, invece, si trova l'agente, determina una posizione di maggior favore di quest'ultimo, consentendogli di schermare la sua identità, di non sottoporre il prodotto venduto ad alcun efficace controllo preventivo da parte dell'acquirente e di sottrarsi agevolmente alle conseguenze della propria condotta (Sez. 6, Sentenza n. 17937 del 22/03/2017, Cristaldi, Rv. 269893 - 01). A fronte dei fatti descritti nell'imputazione, la motivazione del provvedimento impugnato risulta conforme ai principi di diritto ora enunciati, in quanto emerge come il ricorrente abbia indotto in errore le vittime approfittando dalla distanza dei luoghi, tale da impedire la verifica dei beni da lui offerti in vendita (ovvero da lui acquisitati con invio di copia di falsi bonifici) ricorrendo a false generalità. Da qui la manifesta infondatezza delle obiezioni difensive, risultando irrilevante che al primo contatto sulla rete siano seguiti contatti telefonici (anche per messaggistica istantanea), atteso che ciò che rileva e che risulta dirimente è l'acclarata impossibilità della verifica dei beni offerti in vendita, in ragione della distanza dei luoghi, cui l'imputato ha fatto ricorso quale strumento essenziale per la perpetrazione delle truffe, altrimenti non realizzabili. 2.4 Anche il terzo motivo di ricorso è inammissibile in quanto totalmente generico. Il ricorrente, invero, si limita ad affermare che la riforma c.d. Cartabia avrebbe "inciso sull'assetto complessivo delle aggravanti" (pagg. 7 e 8 ricorso), senza peraltro specificare né a quali modifiche normative faccia riferimento né come le stesse avrebbero inciso nel caso di specie. 3. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore 4 della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativannente in euro tremila.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 18 giugno 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente