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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. II, sentenza 04/02/2026, n. 275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 275 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 275/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 2, riunita in udienza il
29/01/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
MAFFEY MARIA TERESA, Presidente
DE RENTIIS LAURA, Relatore
AONDIO GIULIA, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2006/2024 depositato il 01/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Varese
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 362/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VARESE sez. 1
e pubblicata il 18/12/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2019IT011739000 REGISTRO 2019
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2019IT011740000 REGISTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Varese, con la sentenza n. 362 del 18 dicembre 2023, rigettava il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso gli avvisi di liquidazione n. 2019IT011739000 e n. 2019IT011740000, entrambi per l'imposta di registro anno 2019.
Appella la contribuente censurando la sentenza impugnata nel merito. Conclude come segue: «nel merito, in accoglimento del presente appello, e previa riforma della sentenza di primo grado: in via principale, in accoglimento dei motivi del ricorso di primo grado, ritenere e dichiarare l'illegittimità degli avvisi di liquidazione impugnati per vizi di forma e/o di procedura e/o di motivazione e/o per i profili di merito o, comunque, per quant'altro appaia apprezzabile e, conseguentemente, annullare i predetti atti, dichiarando che nulla è dovuto dalla contribuente;
in via subordinata, ridurre la pretesa recuperatoria e/o quella sanzionatoria, determinandola nella minor somma che parrà di Giustizia. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio».
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Varese ribadendo le ragioni esposte nel giudizio di primo grado e controdeducendo sui motivi di gravame. Conclude come segue: «il rigetto dell'appello proposto dalla signora Ricorrente_1 e condannare parte appellante al pagamento delle spese processuali come da separata nota spese depositata».
La vicenda tributaria è stata discussa alla pubblica udienza del 29 gennaio 2026 e decisa in pari data in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I fatti pacifici sottesi all'odierna controversia sono i seguenti:
1. In data 9 dicembre 2008, la contribuente, con atto pubblico del notaio Nominativo_1 (registrato presso l'Ufficio di Palermo in data 18 dicembre 2008 al n. 11535) ha acquistato la nuda proprietà della quota del 50% di un immobile adibito a civile abitazione sito in Palermo, alla Indirizzo_1 avvalendosi delle agevolazioni fiscali previste dall'art. 1, nota II bis, Tariffa, Parte I, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986.
2. In data 18 aprile 2019, la medesima contribuente, con atto pubblico del notaio Nominativo_2 (registrato in pari data al n. 011739 presso l'Ufficio di Varese), ha acquistato la piena proprietà di un immobile, sito in Milano, Indirizzo_2, quale abitazione principale.
In questo secondo atto notarile, la quantificazione dell'IVA dovuta sul prezzo di acquisto è avvenuta applicando l'aliquota ridotta del 4% di cui al n. 21 della Tabella A, Parte II, del d.P.R. n. 633 del 1972, trattandosi di vendita di unità immobiliare ad uso civile di abitazione non classificata nelle categorie catastali
A/1, A/8 e A/9.
3. In data in data 28 aprile 2022, con atto pubblico del notaio in Palermo, Nominativo_1, registrato in pari data al n. 14410, serie 1T, la contribuente ha donato la quota di comproprietà dell'immobile per la quale aveva goduto del trattamento fiscale agevolato, con donazione in favore dell'altro comproprietario.
Nelle more tra la stipula del secondo e terzo atto notarile di cui sin qui si è detto, l'Ufficio, revocando le agevolazioni per l'acquisto della prima casa di abitazione, ha notificato alla contribuente gli avvisi di liquidazione n. 2019IT011739000 e n. 2019IT011740000 (entrambi per l'imposta di registro anno 2019 e relativi al negozio di compravendita e di mutuo contestualmente stipulati). Per la precisione, come afferma la stessa contribuente, gli avvisi di liquidazione in discorso sono stati emessi il 23 febbraio 2022 e notificati a mezzo posta in data 1° marzo 2022.
L'Ufficio ha emesso detti atti impositivi motivando che la contribuente, al momento dell'acquisto dell'immobile ubicato in Milano (ossia, il 18 aprile 2019) aveva espressamente richiesto l'applicazione delle agevolazioni
“prima casa”, omettendo di dichiarare che fosse titolare di una quota della nuda proprietà dell'immobile, ubicato a Palermo, acquistato il 18 dicembre 2008 usufruendo delle medesime agevolazioni.
Con i motivi d'appello che seguono, la contribuente sostanzialmente ripropone i motivi indicati nel ricorso in primo grado.
Primo motivo d'appello: “Error in iudicando per violazione dell'art. 17, c.
1-bis del d.lgs. n. 165 del 2011”.
La contribuente contesta la legittimità degli atti impositivi per carenza di potere del funzionario che li aveva sottoscritti e sindaca la sentenza di primo grado nella parte in cui ha rigettato il ricorso affermando la legittimità degli avvisi di liquidazione impugnati sotto il profilo dell'art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 165/2011.
Il Giudice di primo grado ha escluso la carenza di potere in capo al funzionario sottoscrittore degli atti di liquidazione, in quanto non c'è una norma che impone che la delega conferita al funzionario firmatario venga allegata all'atto impositivo. In particolare, il Giudice di prime cure motiva così: «L'eccezione di carenza di potere del funzionario che ha sottoscritto gli atti impugnati (nel caso di specie il Dott. Nominativo_3 in base a delega del Direttore Provinciale dell'Agenzia delle Entrate) è priva di fondamento: nessuna norma impone che la delega conferita al funzionario firmatario venga allegata all'atto impositivo e parte resistente ha prodotto copia delle delega già indicata assolvendo così all'onere della prova in ordine alla sussistenza del potere impositivo in capo al funzionario che risulta aver sottoscritto gli atti qui impugnati».
Il motivo d'appello è infondato.
Il contribuente, pur eccependo la nullità dell'atto impositivo per mancata produzione della delega del direttore al funzionario per la sottoscrizione dell'atto impositivo, nel motivare le ragioni della eccezione sollevata, richiama la Giurisprudenza in tema di difetto di sottoscrizione dell'atto impositivo, ai sensi dell'art. 42 del
DPR n. 600/73 che, al terzo comma, stabilisce: «L'accertamento è nullo se l'avviso non reca la sottoscrizione, le indicazioni, la motivazione di cui al presente articolo e ad esso non è allegata la documentazione di cui all'ultimo periodo del secondo comma».
La mancata produzione della delega va ricondotta al combinato disposto degli artt. 57, comma 2, d.lgs. n.
546/1992 e 61, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973. In ragione del combinato disposto delle norme richiamate e a fronte dell'eccezione sollevata dal contribuente, è onere della Amministrazione (ai sensi dell'art. 2697 cod. civ.) produrre la delega in discorso. In maggior dettaglio, la Corte di cassazione ha precisato che il contribuente, a pena di decadenza, ha l'onere di sollevare detta eccezione con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado (Cass. sent. 13 gennaio 2017, n. 706 che richiama Cass. n. 13126 del 24 giugno 2016).
Dunque, “in caso di contestazione, l'onere della prova dell'esistenza della delega del capo dell'ufficio in favore del sottoscrittore (impiegato della carriera direttiva) dell'atto impositivo spetta all'Amministrazione (Cass. nn. 17044 del 2013, 18758 del 2014, 22800 del 2015, 9736 e 12781 del 2016), ma detta prova non deve necessariamente essere fornita sin dal primo grado, poiché si tratta di provvedimento che non attiene alla legittimazione processuale, avendo l'avviso d'accertamento natura sostanziale” (Cass. sent. 15 febbraio 2017, n. 3978 che richiama Cass. nn. 17044 del 2013 e 12781 del 2016).
Nel caso di specie, la delega è stata tempestivamente prodotta dall'Ufficio, tuttavia, la contribuente contesta la legittimità della delega depositata sostenendo che si tratta di «una delega di funzioni e non una delega di firma e che, dunque, doveva essere (e non lo è stata) motivata in ordine alle specifiche e comprovate ragioni di servizio che, secondo il chiaro tenore letterale dell'art. 17, c.
1-bis del d.lgs. n. 165 del 2011, legittimerebbero il suo utilizzo».
Questo Collegio osserva che l'eccezione è pretestuosa, in quanto gli avvisi di liquidazione sono stati sottoscritti digitalmente dal Direttore dell'Ufficio Territoriale, Atti Pubblici, Successioni e Rimborsi IVA di Varese 6, Dott. Nominativo_3, su delega del Direttore Provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Varese – Dott. Nominativo_4, come da atto dispositivo n. 100857 (che contiene l'indicazione specifica delle attribuzioni e dei limiti della delega attribuita al Dott. Nominativo_3).
Inoltre, il funzionario sottoscrivente, Direttore dell'Ufficio Territoriale di Varese, Atti Pubblici, Successioni e Rimborsi IVA, Dott. Nominativo_3, appartiene alla Terza Area Funzionale ed è stato legittimamente delegato dal Direttore Provinciale di Varese, Dott. Nominativo_4, dotato di qualifica dirigenziale, come risulta dal ruolo dei dirigenti.
L'eccezione sulla mancata “motivazione” della delega è priva di qualsiasi fondamento giuridico in quanto è pacifico che la giurisprudenza la qualifichi come una delega di firma. La Giurisprudenza (Corte di cassazione,
n. 22800 del 9 novembre 2015), addirittura, ha dichiarato validi gli atti firmati dai dirigenti dell'Agenzia delle
Entrate decaduti a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 37 del 2015, purché trattasi di capi dell'ufficio fiscale (mentre irrilevante è la qualifica dirigenziale). In particolare, «in ordine agli avvisi di accertamento in rettifica e agli accertamenti d'ufficio, il d.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, impone sotto pena di nullità che l'atto sia sottoscritto dal "capo dell'ufficio" o "da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato", senza richiedere che il capo dell'ufficio o il funzionario delegato abbia a rivestire anche una qualifica dirigenziale;
ciò ancorché una simile qualifica sia eventualmente richiesta da altre disposizioni. In esito alla evoluzione legislativa e ordinamentale, sono impiegati della carriera direttiva, ai sensi della norma appena evocata, i "funzionari di area terza" di cui al contratto del comparto agenzie fiscali fissato per il quadriennio 2002-2005. In questo senso la norma sopra citata, individua l'agente capace di manifestare la volontà della amministrazione finanziaria negli atti a rilevanza esterna, identificando quale debba essere la professionalità per legge idonea a emettere quegli atti».
Secondo motivo d'appello: “Error in iudicando per violazione dell'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE”.
La contribuente, in buona sostanza, contesta la legittimità degli atti impositivi perché l'Ufficio non avrebbe rispettato l'obbligo del contraddittorio endoprocedimentale.
Il Giudice di primo grado ha rigettato la doglianza affermando che, da un lato, «il contraddittorio preventivo non è in alcun modo previsto nell'ambito della decadenza dalle agevolazioni per l'acquisto della prima casa di abitazione, dall'altro i dati utilizzati dall'Ufficio sono oggettivi in quanto desunti da contratti stipulati dalla
Contribuente».
Il motivo d'appello è palesemente pretestuoso.
Sul punto questo Collegio ricorda che, prima dell'introduzione dell'art. art.
6-bis. (Principio del contraddittorio) ad opera dell'art. 1, comma 1, lett. e), d.lgs. 30 dicembre 2023, n. 219 (in vigore dal 18 gennaio 2024), la questione se alla materia tributaria si estenda il principio del contraddittorio endoprocedimentale -inteso come un diritto del contribuente a dialogare con l'Amministrazione finanziaria che trova direttamente fondamento negli artt. 3 e 97 Cost.-, è stata ampiamente dibattuta in seno alla giurisprudenza. Le Sezioni
Unite della Corte di cassazione hanno escluso l'esistenza di un generalizzato obbligo dell'Amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale in campo tributario. D'altra parte, detto principio non può essere direttamente ancorato agli artt. 24 e 97 Cost. in quanto «le garanzie di cui all'art. 24 Cost. attengono, testualmente, all'ambito giudiziale;
così pure quella di difesa di cui al comma 2, sia per collocazione, tra i commi 1 ed i commi 3 e 4 (che recano il testuale inequivocabile riferimento all'ambito giudiziale), sia per l'esplicito riferimento al “procedimento” in ogni suo “stato e grado”». Né si può ritenere che «l'anticipazione dei poteri partecipativi del contribuente a momento anteriore all'emanazione dell'atto impositivo, si proietterebbe (ponendo rimedio ad una supposta situazione di “disparità delle armi” in dotazione alle parti processuali), sulla stessa effettività della tutela giudiziale del contribuente». Si aggiunga che anche «l'art. 97 Cost. non reca, in alcuna delle sue articolazioni, il benché minimo indice rivelatore dell'indefettibilità del contraddittorio endoprocedimentale»; mentre, «in seno al procedimento amministrativo», l'obbligo del contraddittorio procedimentale è sancito da legge ordinaria (alias, dalla l. n. 241/90, non essendo all'epoca dei fatti applicabile la novella normativa introdotta dall'art. 6 bis dello Statuto dei diritti del contribuente) (sent.
n. 24823 del 6 ottobre 2015).
Più nello specifico, la giurisprudenza ha dovuto affrontare la questione se le garanzie, di carattere procedimentale, predisposte dall'art. 12, comma 7, dello Statuto dei diritti del contribuente (l. 212/2000), in vigore fino al 18 gennaio 2024 -ossia, formazione di un verbale di chiusura delle operazioni, rilascio di copia del medesimo al contribuente, facoltà del contribuente di comunicare osservazioni e richieste e corrispondente dovere dell'Ufficio di valutarle, divieto per l'Ufficio di emettere avviso di accertamento prima della scadenza del termine dilatorio di sessanta giorni dal rilascio di copia del verbale, salva la ricorrenza di particolare e motivata urgenza- si applichino soltanto agli accertamenti emessi in esito ad accessi, ispezioni e verifiche fiscali effettuate nei locali ove si esercita l'attività imprenditoriale o professionale del contribuente;
ovvero se esse -in quanto espressione di un generalizzato obbligo di contraddittorio nell'ambito del procedimento amministrativo di formazione dell'atto fiscale, eventualmente riferibile a dati normativi aliunde desumibili nell'ordinamento nazionale o in quello dell'Unione europea- operino pure in relazione agli accertamenti conseguenti ad ogni altro tipo di verifica fiscale e, in particolare, in relazione agli accertamenti derivanti da verifiche effettuate presso la sede dell'Ufficio, in base alle notizie acquisite da altre pubbliche amministrazioni, da terzi ovvero dallo stesso contribuente, in conseguenza della compilazione di questionari o in sede di colloquio (cd. “verifiche a tavolino”).
La Corte di cassazione (sent. 15 gennaio 2019, n. 701) ha affermato i seguenti «principi di diritto:
1. l'art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000 prevede, nel triplice caso di accesso, ispezione o verifica nei locali destinati all'esercizio dell'attività, una valutazione ex ante in merito al rispetto del contraddittorio operata dal legislatore, attraverso la previsione di nullità dell'atto impositivo per mancato rispetto del termine dilatorio, che già, a monte, assorbe la "prova di resistenza" e, volutamente, la norma dello Statuto del contribuente non distingue tra tributi armonizzati e non;
2. il principio di strumentalità delle forme ai fini del rispetto del contraddittorio, principio generale desumibile dall'ordinamento civile, amministrativo e tributario, viene meno in presenza di una sanzione di nullità comminata per la violazione, e questo vale anche ai fini del contraddittorio endoprocedimentale tributario;
3. per i tributi armonizzati la necessità della "prova di resistenza", ai fini della verifica del rispetto del contraddittorio endoprocedimentale, scatta solo se la normativa interna non preveda già la sanzione della nullità» (cfr.: Corte giust. 1° ottobre 2009, in C141/08, Foshan Shunde Yongjian Housewares, punto 94; 2 ottobre 2003, in C194/99, Thyssen Stahl/Commissione, punto
31; 8 luglio 1999, causa C-51/92, Hercules Chemicals/Commissione, punto 81).
Dunque, nel caso di specie, poiché in merito all'imposta di registro non si è in presenza di un tributo armonizzato e per la ripresa a tassazione dell'IVA la contribuente non ha fornito la c.d. “prova della resistenza”, non sussisteva l'obbligo di instaurare il contraddittorio endoprocedimentale da parte dell'Ufficio.
Si aggiunga che, anche in ragione del novellato comma due dell'art. 6bis dello Statuto del contribuente non applicabile ai fatti di causa, in ogni caso non sussisterebbe il diritto al contraddittorio «per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione».
Terzo motivo d'appello: “violazione e falsa applicazione dell'art. 1, nota II-bis, c.
4-bis, della Tariffa,
Parte I, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986”.
Nel merito, la contribuente appella la sentenza di primo grado sostenendo la legittima spettanza, in ragione dell'art. 1, nota II-bis, c.
4-bis, della Tariffa, Parte I, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, dell'agevolazione
“prima casa” per i negozi di compravendita e di mutuo stipulati in data 18 aprile 2019.
Preliminarmente, in punto di diritto, questo Collegio ricorda che, nel caso di specie, non è applicabile ratione temporis l'articolo 1, comma 116, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025) che ha esteso a due anni, anziché uno, il termine di decadenza fissato dal comma 4 bis, della Nota II bis, all'articolo 1, della Tariffa, Parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (di seguito “TUR'').
L'Ufficio non contesta che l'art. 24 del d.l. n. 23 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 40 del 2020 - che ha previsto la sospensione, durante il periodo emergenziale (da Covid-19) dei termini previsti dalla nota II-bis all'art. 1 della Tariffa parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, si applichi anche a questa fattispecie.
In punto di fatto, dirimente ai fini della decisione della presente controversia, sono due circostanze fattuali allegate dalle parti e non oggetto di contestazione.
Il primo elemento fattuale pacifico è che la contribuente, quando aveva acquistato in data 9 dicembre 2008, la nuda proprietà della quota del 50% di un immobile adibito a civile abitazione sito in Palermo, si fosse già avvalsa delle agevolazioni fiscali previste dall'art. 1, nota II bis, Tariffa, Parte I, allegata al d.P.R. n. 131 del
1986.
Il secondo elemento fattuale pacifico è che gli avvisi di liquidazione sono stati notificati alla contribuente in data 1° marzo 2022. Dunque, quando l'Agenzia delle entrate li ha emessi erano legittimi e conformi al dettato testuale della lettera c) del comma 4-bis, della nota II-bis, all'art. 1, della Tariffa, Parte I, allegata al d.P.R. n.
131 del 1986”. In particolare, la legge prescrive che per godere del beneficio dell'agevolazione prima casa l'acquirente «nell'atto di acquisto (..) dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni di cui al presente articolo ovvero di cui all'articolo 1 della legge 22 aprile 1982, n. 168, all'articolo 2 del decreto- legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, all'articolo 3, comma 2, della legge 31 dicembre 1991, n. 415, all'articolo 5, commi 2 e 3, dei decreti-legge 21 gennaio 1992, n. 14, 20 marzo 1992, n. 237, e 20 maggio 1992, n. 293, all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 348, all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 settembre 1992, n. 388, all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 novembre 1992, n. 455, all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, e all'articolo 16 del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243».
La giurisprudenza è consolidata nell'affermare che, in tema di agevolazioni "prima casa", le manifestazioni di volontà prescritte dall'art. 1, nota II bis, della tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986 vanno rese sempre
(ex multis, Cass., Ord. n. 635 del 12/01/2017, n. 635, Cass., Ord. n. 8141 del 27/03/2025). Inoltre, il previo riconoscimento del beneficio prima casa in occasione di un precedente acquisto di un immobile costituisce impedimento insuperabile al riconoscimento dell'ulteriore beneficio al momento di un acquisto di altro immobile (Cass. n. 24657 del 2018).
In altri termini, quando l'Agenzia delle Entrate ha notificato gli atti impositivi oggi impugnati (1° marzo 2022), la contribuente era pacificamente decaduta dal beneficio dell'agevolazione “prima casa” perché stava godendo “illegittimamente” (ossia, sulla scorta di una dichiarazione mendace) dello stesso beneficio per due abitazioni civili. Infatti, fino al successivo 28 aprile 2022 (ossia, quando la contribuente ha ceduto il “primo” immobile che non aveva dichiarato e per il quale aveva già goduto del beneficio), la medesima contribuente si era avvalsa per una seconda volta del beneficio illegittimamente. Per un principio generale che permea il sistema tributario volto a non vanificare il legittimo esercizio della potestà accertativa riconosciuta dalla legge in capo all'Amministrazione finanziaria, deve ritenersi inammissibile un atto di alienazione del “primo” immobile acquistato con il beneficio “prima casa” successivamente alla notifica dell'avviso di liquidazione con il quale l'Ufficio contesta la “decadenza” del beneficio esercitato illegittimamente in sede di “secondo” acquisto. Infatti, è pacifico che in sede di stipula del negozio del 2019 la contribuente stesse illegittimamente beneficiando per la “seconda volta” del beneficio prima casa, violando la lettera c) testé citata, ossia non dichiarando di essere già titolare di un immobile ad uso abitativo per il quale si era avvalsa del beneficio
“prima casa”.
In conclusione, a prescindere dalla questione giuridica sollevata da parte appellante -ossia, che l'obbligo dichiarativo di cui alla lettera c) cit. abbia natura di dichiarazione di scienza anziché di volontà- dirimente è la questione che la notifica dell'avviso di liquidazione segna il termine ultimo entro il quale la contribuente potrebbe “sanare” la violazione dell'obbligo dichiarativo che deve essere adempiuto per avvalersi legittimamente del beneficio “prima casa”.
La peculiarità degli elementi di fatto e di diritto sottesi alla vicenda consentono di compensare le spese di lite del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
la Corte rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado.
Spese del presente grado giudizio interamente compensate tra le parti.
Milano, 29 gennaio 2026.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
UR De Rentiis RI RE FF
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 2, riunita in udienza il
29/01/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
MAFFEY MARIA TERESA, Presidente
DE RENTIIS LAURA, Relatore
AONDIO GIULIA, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2006/2024 depositato il 01/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Varese
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 362/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VARESE sez. 1
e pubblicata il 18/12/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2019IT011739000 REGISTRO 2019
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2019IT011740000 REGISTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Varese, con la sentenza n. 362 del 18 dicembre 2023, rigettava il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso gli avvisi di liquidazione n. 2019IT011739000 e n. 2019IT011740000, entrambi per l'imposta di registro anno 2019.
Appella la contribuente censurando la sentenza impugnata nel merito. Conclude come segue: «nel merito, in accoglimento del presente appello, e previa riforma della sentenza di primo grado: in via principale, in accoglimento dei motivi del ricorso di primo grado, ritenere e dichiarare l'illegittimità degli avvisi di liquidazione impugnati per vizi di forma e/o di procedura e/o di motivazione e/o per i profili di merito o, comunque, per quant'altro appaia apprezzabile e, conseguentemente, annullare i predetti atti, dichiarando che nulla è dovuto dalla contribuente;
in via subordinata, ridurre la pretesa recuperatoria e/o quella sanzionatoria, determinandola nella minor somma che parrà di Giustizia. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio».
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Varese ribadendo le ragioni esposte nel giudizio di primo grado e controdeducendo sui motivi di gravame. Conclude come segue: «il rigetto dell'appello proposto dalla signora Ricorrente_1 e condannare parte appellante al pagamento delle spese processuali come da separata nota spese depositata».
La vicenda tributaria è stata discussa alla pubblica udienza del 29 gennaio 2026 e decisa in pari data in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I fatti pacifici sottesi all'odierna controversia sono i seguenti:
1. In data 9 dicembre 2008, la contribuente, con atto pubblico del notaio Nominativo_1 (registrato presso l'Ufficio di Palermo in data 18 dicembre 2008 al n. 11535) ha acquistato la nuda proprietà della quota del 50% di un immobile adibito a civile abitazione sito in Palermo, alla Indirizzo_1 avvalendosi delle agevolazioni fiscali previste dall'art. 1, nota II bis, Tariffa, Parte I, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986.
2. In data 18 aprile 2019, la medesima contribuente, con atto pubblico del notaio Nominativo_2 (registrato in pari data al n. 011739 presso l'Ufficio di Varese), ha acquistato la piena proprietà di un immobile, sito in Milano, Indirizzo_2, quale abitazione principale.
In questo secondo atto notarile, la quantificazione dell'IVA dovuta sul prezzo di acquisto è avvenuta applicando l'aliquota ridotta del 4% di cui al n. 21 della Tabella A, Parte II, del d.P.R. n. 633 del 1972, trattandosi di vendita di unità immobiliare ad uso civile di abitazione non classificata nelle categorie catastali
A/1, A/8 e A/9.
3. In data in data 28 aprile 2022, con atto pubblico del notaio in Palermo, Nominativo_1, registrato in pari data al n. 14410, serie 1T, la contribuente ha donato la quota di comproprietà dell'immobile per la quale aveva goduto del trattamento fiscale agevolato, con donazione in favore dell'altro comproprietario.
Nelle more tra la stipula del secondo e terzo atto notarile di cui sin qui si è detto, l'Ufficio, revocando le agevolazioni per l'acquisto della prima casa di abitazione, ha notificato alla contribuente gli avvisi di liquidazione n. 2019IT011739000 e n. 2019IT011740000 (entrambi per l'imposta di registro anno 2019 e relativi al negozio di compravendita e di mutuo contestualmente stipulati). Per la precisione, come afferma la stessa contribuente, gli avvisi di liquidazione in discorso sono stati emessi il 23 febbraio 2022 e notificati a mezzo posta in data 1° marzo 2022.
L'Ufficio ha emesso detti atti impositivi motivando che la contribuente, al momento dell'acquisto dell'immobile ubicato in Milano (ossia, il 18 aprile 2019) aveva espressamente richiesto l'applicazione delle agevolazioni
“prima casa”, omettendo di dichiarare che fosse titolare di una quota della nuda proprietà dell'immobile, ubicato a Palermo, acquistato il 18 dicembre 2008 usufruendo delle medesime agevolazioni.
Con i motivi d'appello che seguono, la contribuente sostanzialmente ripropone i motivi indicati nel ricorso in primo grado.
Primo motivo d'appello: “Error in iudicando per violazione dell'art. 17, c.
1-bis del d.lgs. n. 165 del 2011”.
La contribuente contesta la legittimità degli atti impositivi per carenza di potere del funzionario che li aveva sottoscritti e sindaca la sentenza di primo grado nella parte in cui ha rigettato il ricorso affermando la legittimità degli avvisi di liquidazione impugnati sotto il profilo dell'art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 165/2011.
Il Giudice di primo grado ha escluso la carenza di potere in capo al funzionario sottoscrittore degli atti di liquidazione, in quanto non c'è una norma che impone che la delega conferita al funzionario firmatario venga allegata all'atto impositivo. In particolare, il Giudice di prime cure motiva così: «L'eccezione di carenza di potere del funzionario che ha sottoscritto gli atti impugnati (nel caso di specie il Dott. Nominativo_3 in base a delega del Direttore Provinciale dell'Agenzia delle Entrate) è priva di fondamento: nessuna norma impone che la delega conferita al funzionario firmatario venga allegata all'atto impositivo e parte resistente ha prodotto copia delle delega già indicata assolvendo così all'onere della prova in ordine alla sussistenza del potere impositivo in capo al funzionario che risulta aver sottoscritto gli atti qui impugnati».
Il motivo d'appello è infondato.
Il contribuente, pur eccependo la nullità dell'atto impositivo per mancata produzione della delega del direttore al funzionario per la sottoscrizione dell'atto impositivo, nel motivare le ragioni della eccezione sollevata, richiama la Giurisprudenza in tema di difetto di sottoscrizione dell'atto impositivo, ai sensi dell'art. 42 del
DPR n. 600/73 che, al terzo comma, stabilisce: «L'accertamento è nullo se l'avviso non reca la sottoscrizione, le indicazioni, la motivazione di cui al presente articolo e ad esso non è allegata la documentazione di cui all'ultimo periodo del secondo comma».
La mancata produzione della delega va ricondotta al combinato disposto degli artt. 57, comma 2, d.lgs. n.
546/1992 e 61, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973. In ragione del combinato disposto delle norme richiamate e a fronte dell'eccezione sollevata dal contribuente, è onere della Amministrazione (ai sensi dell'art. 2697 cod. civ.) produrre la delega in discorso. In maggior dettaglio, la Corte di cassazione ha precisato che il contribuente, a pena di decadenza, ha l'onere di sollevare detta eccezione con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado (Cass. sent. 13 gennaio 2017, n. 706 che richiama Cass. n. 13126 del 24 giugno 2016).
Dunque, “in caso di contestazione, l'onere della prova dell'esistenza della delega del capo dell'ufficio in favore del sottoscrittore (impiegato della carriera direttiva) dell'atto impositivo spetta all'Amministrazione (Cass. nn. 17044 del 2013, 18758 del 2014, 22800 del 2015, 9736 e 12781 del 2016), ma detta prova non deve necessariamente essere fornita sin dal primo grado, poiché si tratta di provvedimento che non attiene alla legittimazione processuale, avendo l'avviso d'accertamento natura sostanziale” (Cass. sent. 15 febbraio 2017, n. 3978 che richiama Cass. nn. 17044 del 2013 e 12781 del 2016).
Nel caso di specie, la delega è stata tempestivamente prodotta dall'Ufficio, tuttavia, la contribuente contesta la legittimità della delega depositata sostenendo che si tratta di «una delega di funzioni e non una delega di firma e che, dunque, doveva essere (e non lo è stata) motivata in ordine alle specifiche e comprovate ragioni di servizio che, secondo il chiaro tenore letterale dell'art. 17, c.
1-bis del d.lgs. n. 165 del 2011, legittimerebbero il suo utilizzo».
Questo Collegio osserva che l'eccezione è pretestuosa, in quanto gli avvisi di liquidazione sono stati sottoscritti digitalmente dal Direttore dell'Ufficio Territoriale, Atti Pubblici, Successioni e Rimborsi IVA di Varese 6, Dott. Nominativo_3, su delega del Direttore Provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Varese – Dott. Nominativo_4, come da atto dispositivo n. 100857 (che contiene l'indicazione specifica delle attribuzioni e dei limiti della delega attribuita al Dott. Nominativo_3).
Inoltre, il funzionario sottoscrivente, Direttore dell'Ufficio Territoriale di Varese, Atti Pubblici, Successioni e Rimborsi IVA, Dott. Nominativo_3, appartiene alla Terza Area Funzionale ed è stato legittimamente delegato dal Direttore Provinciale di Varese, Dott. Nominativo_4, dotato di qualifica dirigenziale, come risulta dal ruolo dei dirigenti.
L'eccezione sulla mancata “motivazione” della delega è priva di qualsiasi fondamento giuridico in quanto è pacifico che la giurisprudenza la qualifichi come una delega di firma. La Giurisprudenza (Corte di cassazione,
n. 22800 del 9 novembre 2015), addirittura, ha dichiarato validi gli atti firmati dai dirigenti dell'Agenzia delle
Entrate decaduti a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 37 del 2015, purché trattasi di capi dell'ufficio fiscale (mentre irrilevante è la qualifica dirigenziale). In particolare, «in ordine agli avvisi di accertamento in rettifica e agli accertamenti d'ufficio, il d.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, impone sotto pena di nullità che l'atto sia sottoscritto dal "capo dell'ufficio" o "da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato", senza richiedere che il capo dell'ufficio o il funzionario delegato abbia a rivestire anche una qualifica dirigenziale;
ciò ancorché una simile qualifica sia eventualmente richiesta da altre disposizioni. In esito alla evoluzione legislativa e ordinamentale, sono impiegati della carriera direttiva, ai sensi della norma appena evocata, i "funzionari di area terza" di cui al contratto del comparto agenzie fiscali fissato per il quadriennio 2002-2005. In questo senso la norma sopra citata, individua l'agente capace di manifestare la volontà della amministrazione finanziaria negli atti a rilevanza esterna, identificando quale debba essere la professionalità per legge idonea a emettere quegli atti».
Secondo motivo d'appello: “Error in iudicando per violazione dell'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE”.
La contribuente, in buona sostanza, contesta la legittimità degli atti impositivi perché l'Ufficio non avrebbe rispettato l'obbligo del contraddittorio endoprocedimentale.
Il Giudice di primo grado ha rigettato la doglianza affermando che, da un lato, «il contraddittorio preventivo non è in alcun modo previsto nell'ambito della decadenza dalle agevolazioni per l'acquisto della prima casa di abitazione, dall'altro i dati utilizzati dall'Ufficio sono oggettivi in quanto desunti da contratti stipulati dalla
Contribuente».
Il motivo d'appello è palesemente pretestuoso.
Sul punto questo Collegio ricorda che, prima dell'introduzione dell'art. art.
6-bis. (Principio del contraddittorio) ad opera dell'art. 1, comma 1, lett. e), d.lgs. 30 dicembre 2023, n. 219 (in vigore dal 18 gennaio 2024), la questione se alla materia tributaria si estenda il principio del contraddittorio endoprocedimentale -inteso come un diritto del contribuente a dialogare con l'Amministrazione finanziaria che trova direttamente fondamento negli artt. 3 e 97 Cost.-, è stata ampiamente dibattuta in seno alla giurisprudenza. Le Sezioni
Unite della Corte di cassazione hanno escluso l'esistenza di un generalizzato obbligo dell'Amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale in campo tributario. D'altra parte, detto principio non può essere direttamente ancorato agli artt. 24 e 97 Cost. in quanto «le garanzie di cui all'art. 24 Cost. attengono, testualmente, all'ambito giudiziale;
così pure quella di difesa di cui al comma 2, sia per collocazione, tra i commi 1 ed i commi 3 e 4 (che recano il testuale inequivocabile riferimento all'ambito giudiziale), sia per l'esplicito riferimento al “procedimento” in ogni suo “stato e grado”». Né si può ritenere che «l'anticipazione dei poteri partecipativi del contribuente a momento anteriore all'emanazione dell'atto impositivo, si proietterebbe (ponendo rimedio ad una supposta situazione di “disparità delle armi” in dotazione alle parti processuali), sulla stessa effettività della tutela giudiziale del contribuente». Si aggiunga che anche «l'art. 97 Cost. non reca, in alcuna delle sue articolazioni, il benché minimo indice rivelatore dell'indefettibilità del contraddittorio endoprocedimentale»; mentre, «in seno al procedimento amministrativo», l'obbligo del contraddittorio procedimentale è sancito da legge ordinaria (alias, dalla l. n. 241/90, non essendo all'epoca dei fatti applicabile la novella normativa introdotta dall'art. 6 bis dello Statuto dei diritti del contribuente) (sent.
n. 24823 del 6 ottobre 2015).
Più nello specifico, la giurisprudenza ha dovuto affrontare la questione se le garanzie, di carattere procedimentale, predisposte dall'art. 12, comma 7, dello Statuto dei diritti del contribuente (l. 212/2000), in vigore fino al 18 gennaio 2024 -ossia, formazione di un verbale di chiusura delle operazioni, rilascio di copia del medesimo al contribuente, facoltà del contribuente di comunicare osservazioni e richieste e corrispondente dovere dell'Ufficio di valutarle, divieto per l'Ufficio di emettere avviso di accertamento prima della scadenza del termine dilatorio di sessanta giorni dal rilascio di copia del verbale, salva la ricorrenza di particolare e motivata urgenza- si applichino soltanto agli accertamenti emessi in esito ad accessi, ispezioni e verifiche fiscali effettuate nei locali ove si esercita l'attività imprenditoriale o professionale del contribuente;
ovvero se esse -in quanto espressione di un generalizzato obbligo di contraddittorio nell'ambito del procedimento amministrativo di formazione dell'atto fiscale, eventualmente riferibile a dati normativi aliunde desumibili nell'ordinamento nazionale o in quello dell'Unione europea- operino pure in relazione agli accertamenti conseguenti ad ogni altro tipo di verifica fiscale e, in particolare, in relazione agli accertamenti derivanti da verifiche effettuate presso la sede dell'Ufficio, in base alle notizie acquisite da altre pubbliche amministrazioni, da terzi ovvero dallo stesso contribuente, in conseguenza della compilazione di questionari o in sede di colloquio (cd. “verifiche a tavolino”).
La Corte di cassazione (sent. 15 gennaio 2019, n. 701) ha affermato i seguenti «principi di diritto:
1. l'art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000 prevede, nel triplice caso di accesso, ispezione o verifica nei locali destinati all'esercizio dell'attività, una valutazione ex ante in merito al rispetto del contraddittorio operata dal legislatore, attraverso la previsione di nullità dell'atto impositivo per mancato rispetto del termine dilatorio, che già, a monte, assorbe la "prova di resistenza" e, volutamente, la norma dello Statuto del contribuente non distingue tra tributi armonizzati e non;
2. il principio di strumentalità delle forme ai fini del rispetto del contraddittorio, principio generale desumibile dall'ordinamento civile, amministrativo e tributario, viene meno in presenza di una sanzione di nullità comminata per la violazione, e questo vale anche ai fini del contraddittorio endoprocedimentale tributario;
3. per i tributi armonizzati la necessità della "prova di resistenza", ai fini della verifica del rispetto del contraddittorio endoprocedimentale, scatta solo se la normativa interna non preveda già la sanzione della nullità» (cfr.: Corte giust. 1° ottobre 2009, in C141/08, Foshan Shunde Yongjian Housewares, punto 94; 2 ottobre 2003, in C194/99, Thyssen Stahl/Commissione, punto
31; 8 luglio 1999, causa C-51/92, Hercules Chemicals/Commissione, punto 81).
Dunque, nel caso di specie, poiché in merito all'imposta di registro non si è in presenza di un tributo armonizzato e per la ripresa a tassazione dell'IVA la contribuente non ha fornito la c.d. “prova della resistenza”, non sussisteva l'obbligo di instaurare il contraddittorio endoprocedimentale da parte dell'Ufficio.
Si aggiunga che, anche in ragione del novellato comma due dell'art. 6bis dello Statuto del contribuente non applicabile ai fatti di causa, in ogni caso non sussisterebbe il diritto al contraddittorio «per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione».
Terzo motivo d'appello: “violazione e falsa applicazione dell'art. 1, nota II-bis, c.
4-bis, della Tariffa,
Parte I, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986”.
Nel merito, la contribuente appella la sentenza di primo grado sostenendo la legittima spettanza, in ragione dell'art. 1, nota II-bis, c.
4-bis, della Tariffa, Parte I, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, dell'agevolazione
“prima casa” per i negozi di compravendita e di mutuo stipulati in data 18 aprile 2019.
Preliminarmente, in punto di diritto, questo Collegio ricorda che, nel caso di specie, non è applicabile ratione temporis l'articolo 1, comma 116, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025) che ha esteso a due anni, anziché uno, il termine di decadenza fissato dal comma 4 bis, della Nota II bis, all'articolo 1, della Tariffa, Parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (di seguito “TUR'').
L'Ufficio non contesta che l'art. 24 del d.l. n. 23 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 40 del 2020 - che ha previsto la sospensione, durante il periodo emergenziale (da Covid-19) dei termini previsti dalla nota II-bis all'art. 1 della Tariffa parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, si applichi anche a questa fattispecie.
In punto di fatto, dirimente ai fini della decisione della presente controversia, sono due circostanze fattuali allegate dalle parti e non oggetto di contestazione.
Il primo elemento fattuale pacifico è che la contribuente, quando aveva acquistato in data 9 dicembre 2008, la nuda proprietà della quota del 50% di un immobile adibito a civile abitazione sito in Palermo, si fosse già avvalsa delle agevolazioni fiscali previste dall'art. 1, nota II bis, Tariffa, Parte I, allegata al d.P.R. n. 131 del
1986.
Il secondo elemento fattuale pacifico è che gli avvisi di liquidazione sono stati notificati alla contribuente in data 1° marzo 2022. Dunque, quando l'Agenzia delle entrate li ha emessi erano legittimi e conformi al dettato testuale della lettera c) del comma 4-bis, della nota II-bis, all'art. 1, della Tariffa, Parte I, allegata al d.P.R. n.
131 del 1986”. In particolare, la legge prescrive che per godere del beneficio dell'agevolazione prima casa l'acquirente «nell'atto di acquisto (..) dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni di cui al presente articolo ovvero di cui all'articolo 1 della legge 22 aprile 1982, n. 168, all'articolo 2 del decreto- legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, all'articolo 3, comma 2, della legge 31 dicembre 1991, n. 415, all'articolo 5, commi 2 e 3, dei decreti-legge 21 gennaio 1992, n. 14, 20 marzo 1992, n. 237, e 20 maggio 1992, n. 293, all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 348, all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 settembre 1992, n. 388, all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 novembre 1992, n. 455, all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, e all'articolo 16 del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243».
La giurisprudenza è consolidata nell'affermare che, in tema di agevolazioni "prima casa", le manifestazioni di volontà prescritte dall'art. 1, nota II bis, della tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986 vanno rese sempre
(ex multis, Cass., Ord. n. 635 del 12/01/2017, n. 635, Cass., Ord. n. 8141 del 27/03/2025). Inoltre, il previo riconoscimento del beneficio prima casa in occasione di un precedente acquisto di un immobile costituisce impedimento insuperabile al riconoscimento dell'ulteriore beneficio al momento di un acquisto di altro immobile (Cass. n. 24657 del 2018).
In altri termini, quando l'Agenzia delle Entrate ha notificato gli atti impositivi oggi impugnati (1° marzo 2022), la contribuente era pacificamente decaduta dal beneficio dell'agevolazione “prima casa” perché stava godendo “illegittimamente” (ossia, sulla scorta di una dichiarazione mendace) dello stesso beneficio per due abitazioni civili. Infatti, fino al successivo 28 aprile 2022 (ossia, quando la contribuente ha ceduto il “primo” immobile che non aveva dichiarato e per il quale aveva già goduto del beneficio), la medesima contribuente si era avvalsa per una seconda volta del beneficio illegittimamente. Per un principio generale che permea il sistema tributario volto a non vanificare il legittimo esercizio della potestà accertativa riconosciuta dalla legge in capo all'Amministrazione finanziaria, deve ritenersi inammissibile un atto di alienazione del “primo” immobile acquistato con il beneficio “prima casa” successivamente alla notifica dell'avviso di liquidazione con il quale l'Ufficio contesta la “decadenza” del beneficio esercitato illegittimamente in sede di “secondo” acquisto. Infatti, è pacifico che in sede di stipula del negozio del 2019 la contribuente stesse illegittimamente beneficiando per la “seconda volta” del beneficio prima casa, violando la lettera c) testé citata, ossia non dichiarando di essere già titolare di un immobile ad uso abitativo per il quale si era avvalsa del beneficio
“prima casa”.
In conclusione, a prescindere dalla questione giuridica sollevata da parte appellante -ossia, che l'obbligo dichiarativo di cui alla lettera c) cit. abbia natura di dichiarazione di scienza anziché di volontà- dirimente è la questione che la notifica dell'avviso di liquidazione segna il termine ultimo entro il quale la contribuente potrebbe “sanare” la violazione dell'obbligo dichiarativo che deve essere adempiuto per avvalersi legittimamente del beneficio “prima casa”.
La peculiarità degli elementi di fatto e di diritto sottesi alla vicenda consentono di compensare le spese di lite del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
la Corte rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado.
Spese del presente grado giudizio interamente compensate tra le parti.
Milano, 29 gennaio 2026.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
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