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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 21/10/2025, n. 775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 775 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE e LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2500 /2025
Oggi 21/10/2025, preso atto delle note sostitutive di udienza depositate nell'interesse delle parti
Il Giudice
dopo breve camera di consiglio, decide la causa come da sentenza che allega al presente verbale e di cui dà lettura.
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE E LAVORO in composizione monocratica, nella persona del giudice Cinzia MO, all'esito della discussione scritta, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2500/2025 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
IZ BO ( e ON CA Email_1
( , per mandato in atti Email_2
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. in persona del Controparte_1 P.IVA_1
suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. ON Rizzo
( t) per procura generale alle liti in notaio in Email_3 Per_1
atti.
RESISTENTE
OGGETTO: post ATPO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente in epigrafe ha inteso impugnare il provvedimento di improcedibilità del giudizio reso nel procedimento per ATPO n. 81/2025 convenendo in giudizio l' per CP_1
sentir accertare il possesso dei requisiti sanitari previsti dalla legge per fruire dell'indennità
2 d'accompagnamento ex art. 1 L. 18/1980 dalla data di presentazione della domanda in via amministrativa.
Resisteva in giudizio l contestando l'ammissibilità e la fondatezza del ricorso di cui CP_1
chiedeva il rigetto.
La causa, senza alcuna attività istruttoria, è stata decisa all'odierna udienza.
Il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile.
Nella pregressa fase di ATP, invero, la domanda è stata dichiarata improcedibile per difetto di prova in ragione della mancata presentazione dell'interessato a visita peritale,
senza che fosse documentata alcuna giustificazione di impedimento, sicchè nel corso di quel procedimento non è stata effettuata né la visita medica né, di conseguenza, la consulenza tecnica.
È opportuno rilevare che il procedimento in oggetto concerne l'accertamento del requisito sanitario a seguito di contestazioni alla precedente CTU e che, nel caso in esame,
come anticipato, non vi è stato alcun accertamento in ordine alla sussistenza del requisito sanitario, essendo stata dichiarata la domanda improcedibile.
Per le ragioni suesposte, l'odierno ricorso è da dichiararsi inammissibile.
Parte ricorrente potrà riproporre domanda per ATPO dimostrando eventualmente la scusabilità della causa che avevano portato alla declaratoria di improcedibilità del primo giudizio, anche in ragione del fatto che procedendo nell'odierna sede la parte verrebbe privata della possibilità di contestare l'esito della CTU.
Nulla sulle spese di lite, trovando applicazione la disposizione di cui all'art. 152, disp. att.
c.p.c..
P.Q.M.
- dichiara il ricorso inammissibile;
- nulla sulle spese
Si comunichi
Marsala, il 21.10.2025
IL GIUDICE
IA MO
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