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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 19/12/2025, n. 2859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2859 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata
- I Sezione Civile –
Riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati:
Dott.ssa NA AN Presidente relatore
Dott. RI OS Barbato Giudice
Dott.ssa Raffaella Cappiello Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 6338/2021 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno
2021 avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
T R A
(c.f. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...] ed ivi elettivamente domiciliata alla Via
Petraro n. 40 presso lo studio degli Avv.ti Giosuè Carlo RI AN D'MO (c.f.
e LI D'MO (c.f. ) dai quali è C.F._2 C.F._3 rappresentata e difesa giusta procura rilasciata su foglio separato al ricorso, parte am-messa in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato per delibera n. 2021/1896/GP emessa dal
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata il 29.06.2021 (per le comunicazioni fax- tel. 0818743509; indirizzo di p.e.c.: Email_1
Ricorrente
E
(c.f. ) nato a [...] il [...], re- Controparte_1 C.F._4 sidente in e residente in [...], detenuto presso la casa
1 Circondariale di Cremona ed elettivamente domiciliato in Mantova alla via Ardigò n.20, presso lo studio dell'avv.to Daniela Garilli (c.f. , dalla quale è rappresentato e difeso C.F._5 per procura allegata su foglio separato alla comparsa di costituzione e risposta, parte ammessa in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato per delibera 2022/1045/GP emessa dal
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata il 29.03.2022 (per le comunicazioni: telefax 0442 510777; p.e.c. Email_2
Resistente
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Torre Annunziata
Interventore ex lege
CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta depositate ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del 03.06.2024 le parti hanno reso le seguenti conclusioni:
Ricorrente <<…si riporta a tutti i propri scritti e ne chiede il totale accoglimento. Parte_1
Insiste l'avvocato D'MO in tutte le proprie richieste ed in particolare cosi conclude:Voglia l'on.
Giudice adito 1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi per colpa di nato Controparte_1
a Gragnano (Na) il 10/11/1969; 2. Assegnare l'affidamento esclusivo rafforzato della figlia
[...]
nata il [...] alla Sig.ra , con allocazione presso la casa coniugale Persona_1 Parte_1 in Santa RI la TÀ (NA)alla Via Lattaro n.156; 3. Assegnare in via definitiva la dimora coniugale al coniuge , in quanto ivi convivente con la figlia minorenne e Parte_1 Persona_1 il figlio AN nato il [...] affetto da sindrome di Asperger;
4. disporre che in proporzione al proprio reddito, , contribuisca mensilmente alle spese ordinarie per AN e Controparte_1
RI OS. L'avv. D'MO chiede che fino a quando il sarà detenuto, il prelievo della CP_1 somma che l'On.le Tribunale vorrà stabilire, avvenga a cura della Casa Circondariale che effettui il bonifico a favore dei minori su iban da indicarsi;
5. si chiede infine la liquidazione degli onorari di causa poichè la sig.ra è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera Parte_1
n. 1896/2021 del C.d.O. di Torre Annunziata del 2.7.21 come da istanza di liquidazione che si allega.
L'avvocato D'MO chiede che la causa sia riservata in decisione>>.
Resistente : a) dichiararsi la separazione dei coniugi senza addebito di responsabilità Controparte_1
a carico del convenuto;
b) dichiararsi che i coniugi nulla hanno da pretendere l'uno dall'altro a titolo di mantenimento;
c) affidarsi in via esclusiva la figlia minore alla madre;
d) assegnarsi Persona_1
2 la casa coniugale sita in Santa RI la TÀ (NA) in via Lattanzio n. 156 alla sig.ra Parte_1
e) non porre a carico del convenuto, stante l'attuale situazione detentiva ed economica del resistente, alcuna somma a titolo di concorso nel mantenimento e di spese straordinarie per i figli Persona_1
e AN.”
Il P.M., in data 6.6.2024 letti gli atti, conclude per la pronuncia di separazione tra i coniugi, concordando sull'affidamento esclusivo della minore alla madre, rimettendosi al Tribunale quanto alla individuazione della somma da corrispondere a titolo di mantenimento verso la minore.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1- Con ricorso depositato il 26.11.2021, premesso che in data 06.12.1997 aveva Parte_1 contratto matrimonio in Santa RI la TÀ con e che dalla loro unione erano nati Controparte_1 tre figli, nata l'[...], AN, nato il [...] -affetto da sindrome di Asper-ger Per_2
- e il 12.03.2009, chiedeva al Tribunale di pronunciare la separazione personale con Persona_1 addebito di responsabilità al coniuge, disporre l'affido esclusivo rafforzato della figlia Persona_1 alla madre con collocazione presso la casa coniugale in Santa RI La TÀ alla via Lattaro n. 156, assegnare in favore della ricorrente la predetta abitazione.
A fondamento della domanda affermava che l'unione coniugale era stata fin dall'inizio caratterizzata da una quotidianeità faticosa ed economicamente difficile a causa del frequente stato di disoccupazione del coniuge, oltre che da frequenti litigi, sfociati anche in condotte pericolose del coniuge nei confronti della moglie e dei figli, dovuti al fatto che il era dedito all'alcol e al CP_1 gioco d'azzardo. Aggiungeva inoltre la ricorrente: che in data 2.10.2020 aveva sporto denuncia contro il coniuge alla Stazione dei Carabinieri di Sant'AN Abate dopo che il 24.9.2020, a seguito del rifiuto categorico della figlia minore di rimanere da sola in casa con il padre, era venuta a conoscenza di un episodio di abuso subito dalla bambina ad opera del genitore nel 2017 e, successivamente, nel mettere al corrente della cosa la figlia maggiore, che anche quest'ultima aveva subito reiterate violenze e abusi da parte del padre da quando era bambina fino all'adolescenza, con tentativi di approccio da parte del genitore protrattisi fino a quando ella decideva di lasciare la casa familiare;
che al era stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere eseguita in data CP_1
4.12.2020 e che lo stesso era ancora detenuto presso la casa circondariale di Modena;
che il sostituto procuratore presso il tribunale per i minori di Napoli aveva avviato un procedimento per la declaratoria di decadenza dalla responsabilità genitoriale del resistente e che all'esito della prima udienza, celebrata in data 4.6.2018, il Tribunale in via cautelare e provvisoria aveva sospeso l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte del . CP_1
3 1.2 - Costituitosi in giudizio, aderiva alla domanda di separazione, ma senza Controparte_1 declaratoria di addebito a suo carico, chiedeva disporsi l'affido esclusivo alla madre dei figli minori, assegnarsi alla stessa la casa familiare, non porre alcuna somma a carico del resistente per il mantenimento dei figli, attesa l'attuale sua situazione detentiva ed economica. A sostegno delle riferite conclusioni il contestava di essere stato di frequente disoccupato, assumendo di aver CP_1 svolto lavori senza regolare contratto nei periodi in cui non riusciva a trovare una stabile occupazione e che, in ogni caso, già da tempo i coniugi non andavano d'accordo tanto da essersi rivolti ad un legale per predisporre un ricorso congiunto, iniziativa che a causa dell'arresto non aveva avuto seguito;
contestava di aver commesso il reato ascrittogli in danno della figlia e per il quale era sottoposto a procedimento penale;
allegava che il tribunale per i Minorenni di Napoli, con provvedimento in data 3.2.2022, lo aveva dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale sulla figlia minore ed aveva disposto la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Persona_1
Servizi Sociali di Santa RI La TÀ; rappresentava, infine, dal punto di vista economico, di essere detenuto dal dicembre 2020 presso la Casa Circondariale di Mantova e di non svolgere attività lavorativa.
1.3.- All'esito dell'udienza in data 23.3.2022, cui il partecipava mediante collegamento da CP_1 remoto, resosi infruttuoso il tentativo di conciliazione, il Presidente con ordinanza in data 28.3.2022 autorizzava i coniugi a vivere separati, disponeva l'affido esclusivo della figlia minore dei coniugi alla madre, cui assegnava la casa coniugale e rimetteva le parti dinanzi all'istruttore all'udienza del
06.06.2022.
1.4.- Depositata dalle parti memoria con cui ribadivano le iniziali richieste, dichiarata l'estinzione del giudizio con ordinanza del 5.10.2023, poi revocata a seguito di reclamo da parte della con Pt_1 ordinanza collegiale del 25.1.2024, disposti accertamenti presso la casa circondariale di Cremona relativamente all'attività lavorativa eventualmente svolta dal in ambiente inframurario, con CP_1 successiva ordinanza in data 2.3.2025, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorrenti dal
9.3.2025, e previa acquisizione del parere del PM.
2.- La domanda di separazione giudiziale dei coniugi è fondata e va pertanto accolta. Risulta invero incontrovertibilmente provato, alla luce delle allegazioni delle parti, della gravità delle accuse rivolte al coniuge dalla ricorrente e delle condotte poste in essere dal resistente, in costanza di matrimonio, in danno delle figlie minori (condotte per le quali ha riportato condanna in sede penale ed è detenuto dal 2020) il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere ogni possibilità di
4 ricostruzione di una serena vita coniugale, situazione del resto comprovata dal tempo ormai decorso dall'inizio della separazione definitiva dei coniugi (coinciso di fatto con l'inizio della custodia cautelare in carcere), risalente a circa cinque anni or sono, oltre che dalla condotta processuale delle parti stesse e, in specie, dall'esito infruttuoso del tentativo di conciliazione.
Vanno quindi disposte le formalità previste dalla legge.
3.- E' del pari fondata e pertanto meritevole di accoglimento la domanda di addebito della separazione avanzata da nei confronti del coniuge . Parte_1 Controparte_1
Al riguardo si rammenta, in conformità ad un consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr., tra le altre, Cass. Civ., Sez. I, n. 11922 del 22.05.2009 e Cass. Civ., Sez. I, n. 2445 del 9.02.2015), condiviso dal Tribunale, che la dichiarazione di addebito della separazione postula la prova che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile, esclusivamente, al comportamento - volontariamente e consapevolmente - contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito (cfr. Cass. civ. Sez. 1, n. 14840 del 27.06.2006).
Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separazione occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza. In altre parole, si rende necessaria una accurata valutazione del fatto se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita coniugale, tenuto conto delle modalità e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati.
A tal proposito è stato affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione che "in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 cc. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniu-gale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità del-la convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della
5 convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito"(Cass. Civ., sez. I, 17 maggio
2017, n. 12392; Cass. Civ. sez.VI n. 14591 del 28.5.2019).
Nel caso di specie, la ricorrente ha chiesto l'addebito della separazione alla controparte deducendo che “il matrimonio è stato caratterizzato fin dall'inizio da alti e bassi, fatto di una quotidianeità faticosa ed economicamente difficile a causa del frequente stato di disoccupazione del coniuge” e che ben presto ella si era resa conto che “oltre a lavorare poco e discontinuamente il sig. CP_1 giocava d'azzardo , beveva e la sua condotta comportava conflitti e liti sfocianti in continue condotte pericolose del coniuge nei confronti sia della moglie che dei figli” ; ha quindi allegato quanto casualmente scoperto in data 24.9.2020 in merito alle condotte abusanti tenute dal coniuge nei confronti delle figlie e , scoperta cui è seguita la denuncia sporta il 2.10.2020 Per_2 Persona_1 nei confronti del coniuge (poi condannato per i reati perpetrati in danno delle figlie ed attualmente ancora detenuto in esecuzione della pena inflittagli) e la proposizione il successivo 26.11.2021 del presente giudizio.
Dalle allegazioni del resistente è poi emerso che al momento della denuncia i coniugi avevano già deciso di separarsi in quanto da tempo non andavano d'accordo e si erano rivolti ad un medesimo legale per presentare un ricorso congiunto. Tale assunto ha trovato puntuale riscontro nel contenuto della querela sporta il 2.10.2020 dalla in cui (per quanto riportato nell'ordinanza applicativa Pt_1 della misura cautelare della custodia in carcere pronunciata in data 4.12.2020 dal GIP presso il tribunale nei confronti del ) la “ha spiegato di aver deciso di porre fine alla vita CP_1 Pt_1 matrimoniale a causa della eccessiva gelosia del marito , nonché della sua dipendenza dall'alcol e dal gioco d'azzardo , consentendo, tuttavia, allo stesso di continuare a dimorare nella casa coniugale
, in attesa della definizione del procedimento di separazione”; in sede di successiva escussione da parte del P.M. in data 8.10.2020, la medesima (per quanto riportato nella menzionata ordinanza Pt_1 di custodia cautelare) ha poi chiarito che “la decisione di separarsi dal marito era stata presa verso aprile 2020, di comune accordo e senza tensioni, e che la scelta di continuare a convivere era dovuta anche al fatto di evitare che il figlio AN (affetto da lieve spettro autistico” potesse subire un trauma per l'allontanamento del padre”.
Le argomentazioni che precedono danno conto della irrilevanza, ai fini della decisione da assumere in ordine all'addebito della separazione, delle condotte, pur gravi e spregevoli, poste in essere dal in danno delle figlie (e che hanno già determinato in danno dello stesso la condanna ad una CP_1 significativa pena detentiva e la decadenza dalla responsabilità genitoriale), poiché scoperte dalla in un momento in cui, pacificamente, la crisi matrimoniale era già emersa nella sua gravità ed Pt_1 irreversibilità ed in via di risoluzione attraverso un accordo di separazione.
6 Resta allora da verificare se, pur a fronte di una allegazione generica da parte della ricorrente delle ragioni della crisi e della responsabilità del coniuge, le risultanze istruttorie, complessivamente considerate, consentono ugualmente di individuare nella violazione da parte del coniuge di doveri nascenti dal matrimonio la causa determinante la irreversibile crisi coniugale.
Ebbene, dato atto che la difesa della (al pari della difesa di controparte) non ha articolato Pt_1 richieste istruttorie nel ricorso né ha chiesto l'assegnazione dei termini ex art. 183 comma 6, c.p.c. per provvedervi, si osserva tuttavia che le condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio, risalenti nel tempo, dalla ricorrente ascritte al coniuge ed indicate come causa della crisi coniugale, hanno trovato riscontro nelle complessive risultanze di causa e in specie nella documentazione depositata dalle parti e negli atti relativi al procedimento penale (nella fase delle indagini preliminari) ed al procedimento dinanzi al Tribunale per i Minori a carico del comunque acquisiti al CP_1 processo.
Al riguardo va, in primo luogo, evidenziato che la discontinuità lavorativa del e le difficoltà CP_1 economiche che la stessa ha determinato nella gestione delle esigenze familiari ha trovato riscontro nell'estratto contributivo dell'Inps, datato 17.6.20221, allegato alla produzione del resistente.
L'estratto in parola evidenzia che il , nel corso della convivenza matrimoniale, ha lavorato CP_1 con continuità alle dipendenze di diverse ditte solo nel periodo compreso tra maggio 2004 e febbraio
2009 (gli ultimi cinque mesi in disoccupazione), mentre negli anni successivi non risulta aver lavorato con regolare contratto nel 2010, ha lavorato per un mese nel 2011 e per tre mesi nel 2012, non ha lavorato da settembre 2012 ad ottobre 2016, ha poi lavorato con continuità da novembre 2016 ad agosto 2017, non ha lavorato nel 2018 e ha lavorato con una certa continuità da settembre 2019 fino all'applicazione della custodia cautelare a dicembre 2020 (per quanto riferito dalla e dianzi Pt_1 riportato nell'ultimo periodo il lavorava fuori regione e in occasione dei rientri nel fine CP_1 settimana si fermava nella casa familiare sebbene i coniugi avessero già deciso di separarsi). Per contro lo svolgimento continuativo da parte del di attività lavorativa sia pure non regolare CP_1 nei lunghi periodi di disoccupazione dianzi individuati ed il contributo economico al mantenimento della famiglia dallo stesso, pertanto, assicurato con continuità è circostanza che il resistente ha allegato ma in alcun modo provato.
Ma vi è di più. Le dichiarazioni rese dalla e dalla figlia nell'ambito delle indagini Pt_1 Per_2 preliminari che hanno poi condotto all'applicazione della misura custodiale , al processo ed alla condanna a pena detentiva del per gli abusi sessuali perpetrati in danno delle figlie, hanno CP_1 comunque evidenziato il clima di minaccia e violenza alimentato dal ed in cui la famiglia CP_1 ha vissuto fino alla separazione, clima che ha favorito il protrarsi per anni delle deprecabili violenze
7 ed abusi sessuali dallo stesso perpetrati in danno della figlia primogenita (per CP_1 Per_2 quanto emerge dagli atti, dai 5 ai 18 anni circa della minore). In particolare, per quanto esposto dalla nella querela contro il coniuge, il 25.9.2020 (giorno successivo al racconto della figlia Pt_1
dell'abuso subito dal padre nel 2017) la figlia maggiore in un messaggio Persona_1 Per_2 inviato alla madre con cui le spiegava perché non le aveva detto nulla delle violenze perpetrate in suo danno dal padre scrive “Mi dici come facevo a dirtelo se quando ha iniziato ero piccola?... per non parlare del fatto che minacciava se provavi a dire qualcosa … Quante volte poi ti ho detto di lasciarlo? Secondo te per quale motivo?” e ancora, sempre la nelle dichiarazioni rese al PM Pt_1 in data 8.10.2020 riferisce “mia figlia RI OS era circa un anno che mi diceva di non voler restare con il padre , giustificandosi che il padre era ubriaco e perché aveva visto il padre stare male a seguito dell'infarto…”; la figlia sentita nello stesso periodo dagli agenti del Per_2
Commissariato di Monfalcone, dichiara “Non ho mai pensato di parlare con la mamma, temevo che mio padre reagisse in maniera violenta con noi , poiché beveva e diverse volte aveva litigato in maniera piuttosto accesa con la mamma” e, ancora, che “nel periodo in cui avvenivano i rapporti sessuali completi , mio padre mi diceva “non parlare con nessuno, altrimenti qualcuno si sarebbe fatto male” … da parte mia credevo a queste minacce perché mio padre è una persona violenta e quando beve è capace di tutto”; nuovamente escussa dalla p.g. delegata la stessa figlia ha Per_2 ulteriormente chiarito che “Dall'età di dodici anni, essendo più grande ho avuto la forza e capacità di respingere fisicamente i tentativi di violenza e di abusi di mio padre, lui, la maggior parte delle volte , era ubriaco (abusava di vino solamente durante i pasti principali) e quindi per me era più facile fronteggiarlo”; negli stessi termini, per quanto si legge ancora nella querela sporta dalla Pt_1 la figlia minore , nel raccontare alla madre l'episodio risalente al 2017, “riferiva che il Persona_1 padre, dopo essersi steso addosso a lei, con alito vinoso…” e che il padre, infastidito dalla richiesta della bambina di andare via, “la lasciava andare, offendendola con parole oltraggiose e minacciandola che se avesse raccontato quanto accaduto poco prima, avrebbe ucciso me durante la notte”. Va poi ulteriormente considerato che, per quanto si legge nel decreto del Tribunale per i
Minorenni di Napoli in data 22.2.2022 che ha dichiarato il decaduto dall'esercizio della CP_1 responsabilità genitoriale, lo stesso CP_1
e di bere una bottiglia di vino al giorno, negava di tornare a casa ubriaco;
in ogni modo, si rendeva disponibile a seguire tutte le prescrizioni impartite dal TM per diventare un padre migliore ed uscire dalla dipendenza dell'alcol e del gioco …>>.
Le riferite risultanze, a giudizio del tribunale, danno conto univocamente non solo del risalente abituale effettivo abuso di alcol da parte del , della sua ludopatia e, per quanto già detto, CP_1 della discontinuità dell'impegno lavorativo e della contribuzione economica ai bisogni della famiglia
8 (situazioni certamente ostative alla doverosa osservanza degli obblighi nascenti dal matrimonio), ma anche e soprattutto del clima di minaccia, di intimidazione e di violenza che, indotto anche da tali dipendenze, il aveva creato nel contesto familiare sia nei confronti delle figlie (su cui, nel CP_1 clima descritto, aveva altresì esercitato gravi e deprecabili violenze sessuali) sia nei confronti della moglie. Può quindi ritenersi sufficientemente provato che le riferite condotte, complessivamente considerate, perpetrate nel corso di lunghi anni hanno progressivamente determinato la intollerabilità per la Tuppo della ulteriore prosecuzione della convivenza coniugale (anche prima ed a prescindere dalla scoperta degli abusi sulle figlie da parte del padre).
Di qui, in accoglimento della domanda della ricorrente, l'addebito al della responsabilità CP_1 della separazione.
4.- In ordine poi alle statuizioni accessorie, e in specie ai provvedimenti da assumere in ordine all'affidamento della figlia minore , di 16 anni, il tribunale, valutata ogni circostanza, Persona_1 ritiene di disporre l'affido esclusivo (superesclusivo) della predetta minore alla madre, escludendo allo stato il diritto di visita del padre.
Invero, il principio di bigenitorialità, che informa il diritto di famiglia, impone che, in via prioritaria, ai sensi dell'art. 155 bis c.c., il giudice affidi i figli minori ad entrambi i genitori;
conseguentemente,
l'affido esclusivo costituisce una deroga eccezionale a tale principio ed è giustificato solo ove risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come, nel caso, ad esempio, di una sua anomala condizione di vita, di insanabile contrasto con il figlio, di obiettiva lontananza, etc. (cfr. Cass. Civ., 16953/2008, 24841/2010).
In caso di conflitto tra genitori, il tribunale ha, quindi, il dovere di valutare, prioritamente, la possibilità dei figli, siano essi naturali o legittimi, di essere affidati ad entrambi i genitori;
l'affidamento esclusivo dei figli ad uno solo dei genitori potrà essere disposto solo qualora l'affidamento ad entrambi sia contrario all'interesse del minore stesso.
Il giudice deve valutare tutti gli elementi certi ed idonei da cui possa derivare, in caso di affidamento condiviso, un effettivo e motivato pregiudizio al minore.
La dottrina e la giurisprudenza, in mancanza di previsione normativa, hanno elaborato una serie di casi in cui l'affidamento del minore risulterebbe pregiudizievole. In particolare si ritiene che si possa ricorrere a tale scelta: 1) in caso di violenza sui figli;
2) in caso di violenza sul coniuge anche in presenza del figlio o, comunque, di un atteggiamento denigratorio tenuto da uno dei genitori nei confronti dell'altro; 3) se vi sono forti carenze di un genitore sul piano affettivo (violazione degli
9 obblighi di assistenza, irreperibilità del genitore, uso di alcool, di sostanze stupefacenti, ecc.); 4) in caso di elevata conflittualità tra i coniugi, tale da pregiudicare il benessere e la salute psico-fisica dei figli.
In particolare, la S.C., ha affermato che “la mera conflittualità esistente tra i coniugi, che spesso connota i procedimenti separatizi, non preclude il ricorso a tale regime preferenziale solo se si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole. Assume invece connotati ostativi alla relativa applicazione ove si esprima in forme atte ad alterare e a porre in pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, e dunque tale da pregiudicare il loro superiore interesse” (Cass. civ., 5108/2012).
Nella specie, come già evidenziato, con decreto in data 22.02.2022 il Tribunale per i Minorenni di
Napoli, in considerazione della condotta abusante dal perpetrata in una sola occasione in CP_1 danno della minore (e delle violenze sessuali perpetrate per anni nei confronti della figlia Per_3 ormai maggiorenne) ha dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale nei Controparte_1 confronti della figlia minore , riconoscendo invece adeguate capacità genitoriali alla Persona_1 in favore della quale va dunque disposto l'affido super esclusivo della predetta minore (di cui Pt_1 con l'ordinanza presidenziale del 28.3.2022 era stata già disposto l'affido esclusivo).
Invero, nel caso in esame, le condotte fortemente pregiudizievoli per le figlie poste a fondamento della pronuncia di decadenza e della condanna riportata dal in sede penale rendono CP_1 necessario disporre un affido con competenze genitoriali concentrate in capo alla madre, che dunque assumerà in via esclusiva le scelte più importanti (salute, educazione, istruzione, residenza abituale) relative alla figlia.
5.- Quanto alla domanda di assegnazione della casa coniugale, si rammenta che la giurisprudenza della Suprema Corte (a partire dalla nota sentenza delle Sezioni Unite n. 11297 del 28 ottobre 1995, seguita dalle successive e, tra le altre, da Cass. 17 gennaio 2003, n. 661; Cass. 6 luglio 2004, n. 12309;
Cass. 25 agosto 2005, n. 17299; Cass. 7 aprile 2006, n. 8221; Cass. 22 marzo 2007, n. 6979), possa ormai dirsi consolidata nel senso che, in materia di separazione e di divorzio, l'assegnazione della casa familiare, consente il sacrificio della posizione del coniuge titolare di diritti reali o personali sull'immobile adibito ad abitazione coniugale, solo alla condizione dell'affidamento, ancorché condiviso, all'assegnatario di figli minori (con residenza privilegiata presso di lui), o della sua convivenza (la cui nozione comporta la stabile dimora presso il genitore, ad esclusione invece dei rapporti di mera "ospitalità") con figli maggiorenni.
Pertanto, nel caso di specie, data la circostanza non contestata della perdurante ed ininterrotta convivenza della ricorrente con i figli , minorenne, e AN, maggiorenne, non Persona_1
10 autosufficiente, va certamente confermata l'assegnazione in favore della della casa familiare Pt_1 in Santa RI La TÀ alla via Lattaro n. 156.
6.- Le condotte ascritte al ed il perdurante suo stato detentivo, valutate in uno all'età (16 CP_1 anni e mezzo) della figlia minore, inducono poi il tribunale ad escludere, allo stato, una regolamentazione del diritto di visita al genitore da parte della minore (ferma la possibilità per quest'ultima, ove lo desideri, di incontrare il padre nei giorni e negli orari previsti dal regolamento carcerario).
Permane per contro l'esigenza della presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali del Comune di Santa RI La TÀ (ove il nucleo risiede) a supporto della minore (come già disposto dal Tribunale per i Minorenni), per la durata di un anno, al fine di assicurare l'adozione di tutti gli interventi ritenuti necessari a tutela del benessere della minore medesima (sostegno psicologico individuale ecc); gli operatori, con cadenza periodica quadrimestrale, trasmetteranno relazione scritta sull'attività svolta e sullo stato delle relazioni intrafamiliari al giudice tutelare, nell'esercizio del potere di vigilanza allo stesso attribuito dall'art. 327 c.c., con conseguente apertura di un fascicolo di vigilanza presso l'ufficio tutele del tribunale.
7.- Con riguardo alla contribuzione da porre a carico del per il mantenimento dei figli, in CP_1 assenza di tempestive domande al riguardo da parte della ricorrente (sia con riferimento alla figlia minore che al figlio maggiorenne AN con ella convivente), giova rammentare che Persona_1 il principio della domanda e di corrispondenza tra chiesto e pronunciato incontra un deroga in presenza di figli minori coinvolti nel conflitto familiare e che ciò consente al giudice della separazione o del divorzio di assumere provvedimenti relativi ai minori diversi o addirittura contrari, rispetto a quelli richiesti dalle parti. Tale principio trova del resto testuale riconoscimento nell'art. 337 ter c.c. secondo cui il giudice “adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole”. In quest'ottica le domande delle parti vengono ad essere in un certo senso “degradate” a semplici sollecitazioni di un potere giurisdizionale che può estrinsecarsi ex officio (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4205 del 24/02/2006).
A ciò si aggiunge che “la pronuncia della decadenza dalla potestà genitoriale lascia inalterati i doveri di assistenza del genitore decaduto, penalmente sanzionati” e che il provvedimento “non incide sulla responsabilità penale, e, pertanto, non preclude la commissione del reato di cui all'art.
570 c.p. e non ne fa venire meno la permanenza” (Cass. pen. sent. n. 43288/2009; Trib. Trani sent.
270/2021). Di qui la necessità di porre a carico del un contributo al mantenimento della CP_1 figlia minore da versare alla genitore affidatario e convivente con la minore medesima. Pt_1
Tanto premesso, ai fini della quantificazione di detto contributo, l'art. 337 c.c. prevede che ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli (minorenni e maggiorenni conviventi non 11 economicamente indipendenti) in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Nella fattispecie, dalla documentazione reddituale prodotta dalla (dichiarazione dei redditi Pt_1 degli anni 2019 – 2020 e 2021 e contratto di co.co.co del 14.2.2022) emergono redditi lordi annui modesti (rispettivamente di euro 637,39, euro 4286,39 e euro 3097,73), mentre dalla relazione pervenuta dalla casa circondariale di Cremona emerge che il ha svolto attività di lavoro nel CP_1 periodo compreso tra il 14/1/2023 e il 14/2/2023 e tra il 1/8/2023 ed il 13/11/2023 con un reddito lordo complessivo di euro 1933,54.
Tutto ciò considerato, avuto riguardo all'età ed alle attuali esigenze di vita personale scolastica e sociale della minore, ma anche alla condizione detentiva del ed alle sue ridotte disponibilità CP_1 economiche, il tribunale reputa congruo determinare in euro 100,00 mensili – da versare entro il giorno 5 di ogni mese a decorrere da luglio 2025 e da rivalutare annualmente in base agli indici istat a decorrere da luglio 2026 - l'assegno dovuto dal alla quale contributo al CP_1 Pt_1 mantenimento della figlia minore. A carico del , inoltre, va posto il 20% delle spese CP_1 straordinarie per la figlia minore.
5. – Avuto riguardo alla specialità del presente giudizio e del suo oggetto oltre che all'esito della lite, le spese processuali restano per metà compensate tra le parti, mentre per la residua metà seguono la soccombenza e vengono liquidate di ufficio alla stregua dei parametri di cui al d.m. 147/2022 e, dunque, avuto riguardo al valore indeterminabile modesto della controversia, all'attività difensiva svolta, ridotta e di modesto pregio, con riduzione del 40% del compenso medio previsto per lo scaglione di valore, oltre il 15% per rimborso forfettario delle spese generali, iva e cpa come per legge se dovute, con distrazione dell'importo in favore dell'Erario stante l'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese delle Stato.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, sulla domanda di separazione giudiziale proposta da nei confronti di così provvede: Parte_1 Controparte_1
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a [...] Parte_1 il 01.08.1977, e , nato a [...] il [...]; Controparte_1
12 b) ordina all'ufficio anagrafe e stato civile del Comune di Santa RI La TÀ (Na) di annotare la presente sentenza in calce all'atto di matrimonio (atto n. 4, parte I, serie A dell'anno 1997);
c) dichiara la separazione addebitabile a;
Controparte_1
d) dispone l'affido super-esclusivo della figlia minore RI OS, di 16 anni, alla madre con collocazione presso la stessa, dando atto che nei confronti del padre il Tribunale per Controparte_1
i Minorenni di Napoli ha pronunciato la decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale;
e) assegna la casa coniugale sita in Santa RI la TÀ alla Via Lattaro n.156 a Parte_1
f) nulla dispone in ordine al diritto di visita del alla figlia minore;
CP_1
g) pone a carico di l'obbligo di versare a entro il giorno 5 di ogni Controparte_1 Parte_1 mese a decorrere da luglio 2025 l'assegno di € 100,00 – da rivalutare annualmente in base agli indici
ISTAT a decorrere da luglio 2026 – quale contributo al mantenimento della figlia minore
, oltre al 20% delle spese straordinarie per la stessa minore occorrenti;
Persona_1
h) dispone la presa in carico del nucleo familiare di da parte dei Servizi Sociali del Parte_1
Comune di Santa RI La TÀ (ove il nucleo risiede) a supporto della minore Persona_1
, per la durata di un anno, al fine di assicurare l'adozione di tutti gli interventi ritenuti
[...] necessari a tutela del benessere della minore medesima;
dispone la trasmissione da parte degli operatori dei predetti servizi, con cadenza periodica quadrimestrale, di relazione scritta sull'attività svolta e sullo stato delle relazioni intrafamiliari al giudice tutelare, nell'esercizio del potere di vigilanza allo stesso attribuito dall'art. 327 c.c.;
i) dispone la trasmissione del presente provvedimento, a cura della cancelleria, all'Ufficio Tutele presso il Tribunale sede per l'apertura di un fascicolo di vigilanza;
l) condanna al rimborso in favore di della metà delle spese processuali, Controparte_1 Parte_1 che per tale quota liquida in complessivi euro 2284,80 per compenso oltre il 15%per rimborso forfettario delle spese generali, iva e cpa come per legge se dovute, da versare in favore dell'Erario in uno alle spese anticipate o prenotate a debito, attesa l'ammissione della al patrocinio a spese Pt_1 dello Stato;
dichiara le spese compensate tra le parti per la residua metà..
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 17 giugno 2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa NA AN
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