Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 30/01/2026, n. 1868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1868 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01868/2026 REG.PROV.COLL.
N. 12349/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12349 del 2025, proposto da
Diemme – Società Cooperativa per azioni, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Daniele Vagnozzi, Antonio Agrifoglio e Grazia Fiumara, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
Regione Lazio, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato Fiammetta Fusco, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
nei confronti
Ic Servizi consorzio stabile a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Ruffini, Marco Orlando, Antonietta Favale e Matteo Valente, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
per l'annullamento
della determinazione prot. n. G11247 del 4 settembre 2025, avente a oggetto " Procedura aperta finalizzata alla stipula di convenzioni quadro per servizi di pulizia e sanificazione a ridotto impatto ambientale e servizi accessori per le sedi delle amministrazioni del territorio della Regione Lazio - Edizione 2. Procedura suddivisa in 4 lotti. Indetta con determinazione G06067 del 22/05/2024. LOTTO 4 - Provvedimento di esclusione ", con cui la Regione Lazio ha disposto l'esclusione della società Diemme S.r.l. dalla procedura di gara;
nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, anche non conosciuto, ovvero richiamato nella sopra citata determinazione, ivi inclusi i verbali nn. 3 del 25.6.2025 e 5 del 11.7.2025 del RUP, l'eventuale aggiudicazione frattanto disposta e gli atti ivi richiamati;
nonché per il subentro
dell'odierno ricorrente nella convenzione quadro eventualmente stipulata, con la richiesta, in subordine, del risarcimento per equivalente dei danni subiti in conseguenza dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lazio e di Ic Servizi consorzio stabile a r.l.;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 il dott. FR BA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che, con la memoria depositata in data 15 dicembre 2025, parte ricorrente ha espressamente dichiarato che la reiezione del ricorso di cui al NRG 11782/2025, inserito nel ruolo della medesima udienza pubblica, avrebbe determinato la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del presente gravame;
Considerato che nella camera di consiglio del 14 gennaio 2026 il Collegio ha deliberato di respingere il ricorso di cui al NRG 11782/2025, venendo conseguentemente meno l’interesse di parte ricorrente alla decisione del ricorso in epigrafe indicato;
Ritenuto, pertanto, di dover dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse di parte ricorrente alla coltivazione del medesimo;
Ritenuto, infine, di compensare tra le parti le spese di lite anche in ragione della definizione del presente gravame con pronuncia in rito;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
CC OI, Presidente
Virginia Arata, Primo Referendario
FR BA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FR BA | CC OI |
IL SEGRETARIO