Sentenza 7 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Piemonte, sentenza 07/05/2026, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Piemonte |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENT. N. 61/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE
PER LA REGIONE PIEMONTE
nella persona del Giudice Monocratico delle Pensioni Cons. SS NA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 24513 del registro di segreteria, sul ricorso promosso da F.M., nato il omissis a omissis, c.f.
omissis, residente in omissis, Via omissis, e gli altri 11 ricorrenti come precisamente indicati nel ricorso introduttivo del giudizio, rappresentati e difesi, in forza di procure speciali in atti, dall’Avv. Carlo Bosso, ed elettivamente domiciliati presso lo studio del medesimo, sito in Torino, Corso Duca degli Abruzzi n. 55, PEC: carlobosso@pec.ordineavvocatitorino.it;
CONTRO
INPS sede di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore.
ESAMINATI gli atti e documenti di causa;
SENTITE, all’udienza del 23 aprile 2026, le difese delle parti, come da verbale.
TT
I ricorrenti, tutti in congedo dopo il 1° aprile 2019, già dipendenti del Ministero della Giustizia, hanno adito questa Corte lamentando il calcolo alla base della quantificazione dei trattamenti pensionistici in godimento, considerandolo errato.
L’errore riguarderebbe la seconda e terza quota di pensione, in quanto determinate senza tenere conto della tredicesima mensilità, il che comporterebbe una significativa riduzione della pensione, come evidenziato precisamente nel ricorso per ogni posizione.
In particolare, i ricorrenti hanno evidenziato che l'INPS ha applicato un sistema di calcolo secondo il quale "per gli statali la seconda e la terza quota sono riportate in 12 mensilità", che comporta un'operazione di divisione per 13 e moltiplicazione per 12 che altera arbitrariamente il calcolo della tredicesima mensilità senza alcuna giustificazione normativa, e contraddice la natura giuridica della tredicesima mensilità, che costituisce parte integrante del trattamento retributivo e contributivo.
Inoltre, parte ricorrente lamenta la violazione dell'art. 3 della Costituzione - Principio di uguaglianza, evidenziando una disparità di trattamento tra coloro che sono andati in pensione prima dell’aprile 2019 e chi lo ha fatto dopo, in quanto per il personale pubblico del medesimo comparto delle parti ricorrenti, andato in pensione prima dell’1/4/2019, la divisione per 13 e la moltiplicazione per 12 veniva operata solo sulla quantificazione della terza quota di pensione e non anche sulla seconda.
Pertanto, parte ricorrente ha chiesto, in via principale, di accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti alla riliquidazione della prestazione pensionistica con l’esclusione del calcolo di divisione per 13 e moltiplicazione per 12 della seconda e terza quota di pensione; in via subordinata, di accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti alla riliquidazione della prestazione pensionistica con l’esclusione del calcolo di divisione per 13 e moltiplicazione per 12 della terza quota di pensione, come per il personale andato a riposo prima del mese di aprile 2019; in via di ulteriore subordine, di rimettere la norma invocata dall'INPS nel prospetto di liquidazione e nel dettaglio “D.Lgs 30.6.1994 n. 479 e il D.P.R 1092/73 e successive modificazioni ed integrazioni; D.Lgs 3.2.1993 n. 29; L.26.4.1983; D.Lgs 30.12.1992 n. 503; L. 24.12.1993 n. 537; L.23.12.1994 n. 724; L. 8.8.1995 n. 335; D.L. 19.5.1997 n. 129, convertito in legge 18.7.1997 n. 229; L. 27.12.1997 n. 449; L. 23.8.2004 n. 243 e la L. 24.12.2007 n. 247; D.Lgs. 31.5.2010 n. 78; L. 30.7.2010 n. 122; ordinamento dei servizi approvato con delibera n. 451 del 4.12.1996; delibera di attribuzione della titolarità della Sede o dell’Ufficio” nella parte in cui preveda il calcolo della pensione come sopra contestato e/o di qualsiasi altra norma di legge ad essa collegata, che abbia causato la disparità di trattamento pensionistico di cui alla precedente questione subordinata all’attenzione della Corte Costituzionale per farne dichiarare l’illegittimità costituzionale ex art. 3 Cost.
L’INPS si è costituito in giudizio con memoria, evidenziando che la pensione annua lorda (PAL) è calcolata e indicata su 12 mensilità, poiché la 13° mensilità non era riconosciuta automaticamente ai pensionati statali (cosa che oggi avviene); la prima quota di pensione (quota A) è già calcolata su 12 mensilità, sì da poter essere inclusa nella pensione annua lorda così come risultante in primo conteggio. Per quanto riguarda la seconda quota di pensione (quota B), essa è calcolata avendo come base la media retributiva degli ultimi 10 anni, comprensiva della 13° mensilità, sicchè per sommarla alla PAL andrà effettuata, relativamente all’importo ottenuto dal primo calcolo (moltiplicazione della media suddetta per il coefficiente relativo) la divisione per 13 e successivamente la moltiplicazione per 12, così da ottenere un importo rapportato a 12 mensilità, da sommare alla PAL. La terza quota di pensione (quota C) è il risultato di tutta la contribuzione versata, anche in questo caso comprensiva di quella relativa alla 13°, sempre moltiplicata per il coefficiente di riferimento; pertanto, anche in questo caso, andrà rapportato l’importo ottenuto alle 12 mensilità, sommandolo poi alla PAL. La seconda e la terza quota (quota B e quota C), pertanto, sono riportate in 12 mensilità, come evidenziato in grassetto in ciascuna determina di pensione, subito dopo il quadro II indicante le quote pensionistiche. La pensione annua lorda (PAL) così ottenuta sarà riportata, quindi, in 12 mensilità.
L’INPS ha chiesto, pertanto, il rigetto delle domande dei ricorrenti, eccependo, altresì, in via subordinata, la prescrizione degli arretrati richiesti.
All’udienza del 23 aprile 2026, le parti hanno ribadito le argomentazioni e le conclusioni di cui agli atti depositati.
Al termine della discussione la causa è stata trattenuta a decisione.
Al termine della camera di consiglio è stata data lettura del dispositivo ai sensi dell’art. 167 c.g.c.
DI
Viene in esame il sistema di calcolo seguito dall’INPS nella determinazione della seconda e terza quota di pensione, in base al quale “per gli statali la seconda e la terza quota sono riportate in 12 mensilità", che comporta un'operazione di divisione per 13 e moltiplicazione per 12.
La questione è già stata affrontata più volte dalla Corte dei conti: si cfr., tra le decisioni più recenti: Sez. giurisdiz. Piemonte nn. 54/2026 e 21/2026; Sez. giurisdiz. Lombardia n. 39/2026; Sez. giurisdiz. Abruzzo n. 91/2026; Sez. giurisdiz. Trentino Alto Adige n. 3/2026.
La giurisprudenza è ormai consolidata nel ritenere la correttezza dell’operazione operata dall’INPS di divisione per tredici (mensilità) e successiva moltiplicazione per dodici (ancora una volta il riferimento è alle mensilità) del risultato della moltiplicazione della retribuzione media nel periodo di riferimento per l’aliquota di rendimento differenziale, in quanto tale da evitare che i beneficiari percepiscano di fatto la tredicesima mensilità due volte: una prima, in quanto ripartita pro quota nelle dodici mensilità e una seconda, mediante erogazione da parte dell’INPS secondo le modalità di cui all’art. 94 del d.P.R. n. 1092/1973 per il quale “Al titolare di pensione o di assegno rinnovabile spetta una tredicesima mensilità da corrispondere unitamente alla rata pagabile in dicembre di ogni anno. La tredicesima mensilità è commisurata alla rata di pensione o assegno spettante al 1 dicembre […]” (si cfr. anche: Sez. giurisdiz. Emilia-Romagna n. 155/2025; Sez. giurisdiz. Puglia n. 9/2025; Sez. giurisdiz. Sicilia n. 229/2024; Sez. giurisdiz. Calabria nn. 7/2021 e 482/2019; Sez. Lombardia n. 47/2021).
Si richiama, a questo proposito, la puntuale ricostruzione normativa già effettuata da Corte dei conti, Sez. giurisdiz. Abruzzo n. 91/2026 e Sez. giurisdiz. Trentino Alto Adige n. 3/2026, con riferimento alla suddivisione del trattamento pensionistico in quote e ai criteri per la determinazione delle quote di pensione: DPR n. 1092/73 (artt. 43 e 94), legge n. 724/94 (art. 15), legge n. 335/95 (art. 2 comma 9), legge n. 153/1969 (art. 12), D.P.R. n. 917/86 (artt. 46 e 48), d.lgs. n. 503/92 (artt. 7 e 13).
Secondo la sopra citata normativa, la quota A è calcolata applicando l’aliquota di rendimento agli anni di servizio fino al 31/12/1992 sulla retribuzione fissa e continuativa dell’ultimo giorno di servizio; la quota B si basa sulla media delle retribuzioni degli ultimi dieci anni o percepite in relazione al rapporto di lavoro, quindi anche la tredicesima mensilità; la tredicesima mensilità è qualificata come reddito percepito in relazione al rapporto di lavoro e deve essere inclusa nel calcolo della quota B e C, mentre la quota A viene determinata su 12 mensilità, dato che la tredicesima è corrisposta separatamente a dicembre; per questo motivo, le quote B e C sono riproporzionate su dodici mensilità per evitare doppie erogazioni.
Per quanto riguarda la questione di costituzionalità prospettata da parte ricorrente in relazione al fatto che fino al 2018 lo stesso Istituto Previdenziale ha calcolato diversamente la seconda quota di pensione, si osserva che, intanto, tale disparità non risulta provata in atti, con conseguente manifesta irrilevanza della relativa questione di legittimità costituzionale; inoltre, tale questione è inammissibile, essendo stata formulata in maniera assolutamente generica e riferita ad una serie di norme, dedotte dal prospetto di liquidazione dell’INPS, e a qualsiasi altra norma di legge ad esse collegata.
Conclusivamente, tutte le domande di parte ricorrente devono essere rigettate.
La peculiarità del caso e la complessità tecnica della questione giustificano la compensazione tra le parti delle spese di giudizio, ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c.
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, nella sua composizione di Giudice Monocratico delle Pensioni, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso. Spese compensate.
Manda alla Segreteria per le comunicazioni di competenza.
Così deciso in Torino, 23 aprile 2026.
IL GI AT
SS NA
F.to digitalmente
Depositata in Segreteria il 07/05/2026 Il Direttore della Segreteria
CA RU
F.to digitalmente
Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”
DISPONE
che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle persone fisiche indicate in sentenza.
IL GI AT
SS NA
F.to digitalmente
Su disposizione del Giudice, ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone fisiche indicate in sentenza.
Torino, 07/05/2026 Il Direttore della Segreteria Dott.ssa CA RU
F.to digitalmente
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