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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIV, sentenza 28/01/2026, n. 1216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1216 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1216/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 24, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
SANTINI MASSIMO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18971/2024 depositato il 19/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131 L 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RIGETTO AUTOTUT n. QB 2024 577561 IMU 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Viene impugnato l'avviso di accertamento in epigrafe indicato, in materia di IMU 2021, in quanto si baserebbe su erronei presupposti (secondo l'amministrazione comunale, infatti, l'abitazione sarebbe inagibile in quanto in fase di ristrutturazione e, come tale, sarebbe pertanto insuscettibile di poter usufruire delle agevolazioni fiscali stabilite per l'abitazione principale). Si costituiva in giudizio l'intimata amministrazione comunale per chiedere il rigetto del gravame.
All'udienza del 26 gennaio 2026 la causa veniva infine trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tutto ciò premesso il ricorso è fondato e deve essere accolto dal momento che:
a) in data 25.11.2020, la parte ricorrente ha presentato telematicamente via PEC all'indirizzo Email_3 la dichiarazione di cambio di residenza in Indirizzo_1, comunicando il cambio di residenza nell'immobile sito in Indirizzo_1 dalla vecchia residenza sita in Indirizzo_2 Roma;
b) A partire dal 25.11.2020, quindi, la ricorrente ha abitato l'immobile in Indirizzo_1 poiché tale edificio da quella data non era più inagibile ma, nonostante una ristrutturazione in corso, comunque abitabile;
c) Né, d'altra parte, la difesa dell'amministrazione comunale ha superato tale presunzione di abitabilità mediante allegazione di utenze domestiche (se del caso inferiori rispetto ai consumi ordinari) oppure relativamente al mancato pagamento della TARI anche per il 2021 (il mancato pagamento della tassa rifiuti, secondo quanto riferito dalla difesa di parte ricorrente, sarebbe infatti circoscritto al 2020 in quanto era solo per quella data annualità che l'immobile sarebbe stato inagibile per via della avviata ristrutturazione).
Per tutte le ragioni sopra indicate il ricorso è fondato e deve quindi essere accolto, con conseguente annullamento dell'atto in epigrafe indicato. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'avviso di accertamento in epigrafe indicato. Condanna
l'intimata amministrazione comunale alla rifusione delle spese di lite, da quantificare nella complessiva somma di euro 800 (ottocento/00), oltre IVA e CPA.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 24, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
SANTINI MASSIMO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18971/2024 depositato il 19/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131 L 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RIGETTO AUTOTUT n. QB 2024 577561 IMU 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Viene impugnato l'avviso di accertamento in epigrafe indicato, in materia di IMU 2021, in quanto si baserebbe su erronei presupposti (secondo l'amministrazione comunale, infatti, l'abitazione sarebbe inagibile in quanto in fase di ristrutturazione e, come tale, sarebbe pertanto insuscettibile di poter usufruire delle agevolazioni fiscali stabilite per l'abitazione principale). Si costituiva in giudizio l'intimata amministrazione comunale per chiedere il rigetto del gravame.
All'udienza del 26 gennaio 2026 la causa veniva infine trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tutto ciò premesso il ricorso è fondato e deve essere accolto dal momento che:
a) in data 25.11.2020, la parte ricorrente ha presentato telematicamente via PEC all'indirizzo Email_3 la dichiarazione di cambio di residenza in Indirizzo_1, comunicando il cambio di residenza nell'immobile sito in Indirizzo_1 dalla vecchia residenza sita in Indirizzo_2 Roma;
b) A partire dal 25.11.2020, quindi, la ricorrente ha abitato l'immobile in Indirizzo_1 poiché tale edificio da quella data non era più inagibile ma, nonostante una ristrutturazione in corso, comunque abitabile;
c) Né, d'altra parte, la difesa dell'amministrazione comunale ha superato tale presunzione di abitabilità mediante allegazione di utenze domestiche (se del caso inferiori rispetto ai consumi ordinari) oppure relativamente al mancato pagamento della TARI anche per il 2021 (il mancato pagamento della tassa rifiuti, secondo quanto riferito dalla difesa di parte ricorrente, sarebbe infatti circoscritto al 2020 in quanto era solo per quella data annualità che l'immobile sarebbe stato inagibile per via della avviata ristrutturazione).
Per tutte le ragioni sopra indicate il ricorso è fondato e deve quindi essere accolto, con conseguente annullamento dell'atto in epigrafe indicato. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'avviso di accertamento in epigrafe indicato. Condanna
l'intimata amministrazione comunale alla rifusione delle spese di lite, da quantificare nella complessiva somma di euro 800 (ottocento/00), oltre IVA e CPA.