CGT1
Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIX, sentenza 26/02/2026, n. 3364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3364 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3364/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 29, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
D'ANTONIO ANTONIO, Giudice monocratico in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9865/2025 depositato il 27/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250025887468000 TASSA AUTOMOB. 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21107/2025 depositato il
02/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Sig. Ricorrente_1, con ricorso ai sensi del D.Lgs. 546/92, notificato in data 21/05/2025 e depositato in data 27/05/2025, impugnava la cartella di pagamento n.07120250025887468000 notificata il
18/04/2025 relativa al mancato pagamento della tassa automobilistica dell'anno 2019 per un importo complessivo di euro 197,35 per la targa prova, relativa all'avviso di accertamento n.000626PF2019 asseritamente notificato il 16/02/2022, ente impositore Regione Campania, avverso l'Agenzia delle Entrate
IO e la Regione Campania, eccependo il regolare versamento della tassa auto comunicato all'ente impositore con istanza di annullamento in autotutela del 14/05/2025 e fornendo attestazione di pagamento.
Concludeva con la richiesta di accoglimento del ricorso ed annullamento dell'atto impugnato con condanna alle spese di giudizio.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate IO di Napoli che controdeduceva l'inammissibilità dei vizi sugli atti prodromici non opposti nei termini, il difetto di legittimazione passiva, la competenza nel merito da parte dell'ente impositore legittimamente chiamato in giudizio, l'inesistenza dei vizi formali contestati. Concludeva con la richiesta di rigetto e di condanna alle spese di giudizio in favore del procuratore antistatario.
Non si costituiva la Regione Campania.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Il ricorrente a seguito di istanza di annullamento in autotutela ha ricevuto via pec comunicazione da parte del Centro Assistenza Tasse Automobilistiche ACI - Regione Campania con la quale, confermando la cartella,
è stata rigettata in quanto il versamento effettuato in data 23/01/2019, come da ricevuta allegata, è stato attribuito alla targa prova “GAETANO” con la O al posto dello 0 (zero) e non è stato possibile la rettifica perché il versamento si riferisce ad un'annualità (2019) oggetto di prescrizione triennale.
Trattasi di un errore materiale che non inficia il tempestivo versamento della tassa effettuata in data
23/01/2019 per l'annualità 2019. L'errore materiale avrebbe dovuto essere corretto dall'ente impositore che, tra l'altro, non si è nemmeno costituito in giudizio per far valere le proprie ragioni della mancata rettifica del versamento per l'attribuzione legittima al contribuente, attuale ricorrente. Il contribuente non può essere costretto a versare nuovamente la stessa tassa auto.
Pertanto il giudice monocratico accoglie il ricorso e condanna la Regione Campania al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, annulla l'atto impu gnato e condanna la Regione Campania al pagamento delle spese di lite che quantifica in E 200,00, oltre oneri accessori di legge e rimborso CUT
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 29, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
D'ANTONIO ANTONIO, Giudice monocratico in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9865/2025 depositato il 27/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250025887468000 TASSA AUTOMOB. 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21107/2025 depositato il
02/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Sig. Ricorrente_1, con ricorso ai sensi del D.Lgs. 546/92, notificato in data 21/05/2025 e depositato in data 27/05/2025, impugnava la cartella di pagamento n.07120250025887468000 notificata il
18/04/2025 relativa al mancato pagamento della tassa automobilistica dell'anno 2019 per un importo complessivo di euro 197,35 per la targa prova, relativa all'avviso di accertamento n.000626PF2019 asseritamente notificato il 16/02/2022, ente impositore Regione Campania, avverso l'Agenzia delle Entrate
IO e la Regione Campania, eccependo il regolare versamento della tassa auto comunicato all'ente impositore con istanza di annullamento in autotutela del 14/05/2025 e fornendo attestazione di pagamento.
Concludeva con la richiesta di accoglimento del ricorso ed annullamento dell'atto impugnato con condanna alle spese di giudizio.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate IO di Napoli che controdeduceva l'inammissibilità dei vizi sugli atti prodromici non opposti nei termini, il difetto di legittimazione passiva, la competenza nel merito da parte dell'ente impositore legittimamente chiamato in giudizio, l'inesistenza dei vizi formali contestati. Concludeva con la richiesta di rigetto e di condanna alle spese di giudizio in favore del procuratore antistatario.
Non si costituiva la Regione Campania.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Il ricorrente a seguito di istanza di annullamento in autotutela ha ricevuto via pec comunicazione da parte del Centro Assistenza Tasse Automobilistiche ACI - Regione Campania con la quale, confermando la cartella,
è stata rigettata in quanto il versamento effettuato in data 23/01/2019, come da ricevuta allegata, è stato attribuito alla targa prova “GAETANO” con la O al posto dello 0 (zero) e non è stato possibile la rettifica perché il versamento si riferisce ad un'annualità (2019) oggetto di prescrizione triennale.
Trattasi di un errore materiale che non inficia il tempestivo versamento della tassa effettuata in data
23/01/2019 per l'annualità 2019. L'errore materiale avrebbe dovuto essere corretto dall'ente impositore che, tra l'altro, non si è nemmeno costituito in giudizio per far valere le proprie ragioni della mancata rettifica del versamento per l'attribuzione legittima al contribuente, attuale ricorrente. Il contribuente non può essere costretto a versare nuovamente la stessa tassa auto.
Pertanto il giudice monocratico accoglie il ricorso e condanna la Regione Campania al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, annulla l'atto impu gnato e condanna la Regione Campania al pagamento delle spese di lite che quantifica in E 200,00, oltre oneri accessori di legge e rimborso CUT