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Sentenza 12 ottobre 2020
Sentenza 12 ottobre 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/10/2020, n. 28364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28364 |
| Data del deposito : | 12 ottobre 2020 |
Testo completo
SENTENZA vista la richiesta di rimessione proposta da: VI LO nato a [...] il [...]; vista l'ordinanza del 06/02/2020 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bolzano;
udita la relazione svolta dal Consigliere Martino Rosati;
sentite le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del Sostituto Perla Lori, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore, avvocato Maria Gabriella Cetroni Ciraolo del foro di Roma, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 6 Num. 28364 Anno 2020 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: ROSATI MARTINO Data Udienza: 07/10/2020 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. LO VI è imputato dinanzi al Tribunale di Bolzano del delitto di calunnia, per avere incolpato di vari reati il curatore fallimentare della sua società "Finanz und Handelsinitiativen des VI LO & Co. KG", il quale, nella sua veste, aveva attivato le procedure per la vendita di un immobile e, a seguito di comportamenti ostruzionistici da lui tenuti, lo aveva denunciato per turbativa d'asta ed altri reati. VI, a sua volta, ha denunciato costui, sostenendo che l'anzidetto immobile era stato usucapito dalla propria moglie e che, pertanto, esso curatore avesse agito illegittimamente ed avvalendosi di atti ideologicamente falsi, perciò commettendo una serie di reati: tale denuncia si assume essere consapevolmente inveritiera e, di qui, l'imputazione per calunnia. 2. VI avanza alla Corte di cassazione richiesta di rimessione del processo ad altro giudice, a norma degli artt. 45 ss., cod. proc. pen.. Con il relativo atto, depositato il 14 ottobre 2019, con analoghe richieste del 27 e 30 gennaio 2020 e con due memorie pervenute in cancelleria il 16 marzo ed il 24 settembre 2020, egli lamenta di essere stato vittima di sistematici abusi da parte dei vari giudici ordinari del Tribunale di Bolzano che si sono occupati delle sue vicende giudiziarie, con decisioni e comportamenti tutti funzionali ad eludere il giudicato amministrativo dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, che gli aveva riconosciuto la proprietà dell'immobile dianzi indicato. Il tutto sarebbe stato possibile soltanto grazie alla peculiare chiusura dell'ambiente giudiziario di quella città ed alla commistione tra i magistrati ivi in servizio ed i funzionari amministrativi degli uffici tavolari, che avrebbero sistematicamente colluso ai suoi danni, anche per ragioni etnico-linguistiche, come si evincerebbe dal differente esito dei procedimenti giudiziari di analogo oggetto instaurati da altre persone in posizione assimilabile alla sua. Ragione per cui - conclude il richiedente - nessuno in quella sede giudiziaria sarebbe in grado di garantire l'effettività del giudicato del Consiglio di Stato, sul quale egli fonda le sue pretese e che costituisce scaturigine di tutte le successive condotte, culminate, in ultimo, nell'imputazione per calunnia, della quale è chiamato a rispondere dinanzi a quel medesimo ufficio. 3. La richiesta è inammissibile, perché manifestamente destituita di qualsiasi fondamento. 4. L'istituto della rimessione ha carattere del tutto eccezionale, implicando una deroga al principio costituzionale del giudice naturale precostituito per 2 legge;
come tale, comporta la necessità di un'interpretazione restrittiva delle disposizioni che lo regolano, in esse comprese quelle che stabiliscono i presupposti per la translatio iudicii. Per "grave situazione locale", condizione essenziale a tal fine, deve perciò intendersi un fenomeno esterno alla dialettica processuale, riguardante il contesto territoriale nel quale il processo si svolge e connotato da abnormità e consistenza tali da far reputare inequivocamente sussistente un pericolo concreto per la non imparzialità del giudice - inteso come ufficio giudiziario - o di un pregiudizio alla libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo medesimo. Soltanto, quindi, in presenza di tal grave situazione locale e come conseguenza di essa, possono configurarsi motivi di legittimo sospetto (Sez. U, ord. n. 13687 del 28/01/2003, Berlusconi ed altri, Rv. 223638; Sez. 3, n. 24050 del 18/12/2017 Rv. 273116; Sez. 3, n. 23962 del 12/05/2015, Rv. 263952). Non ricorrono, invece, gli estremi per la rimessione, nel caso in cui il rischio di turbamento della libertà valutativa e decisoria del giudice sia prospettato semplicemente come probabile, poiché scaturente da timori, illazioni e sospetti non espressi da fatti oggettivi né dotati di intrinseca capacità dimostrativa (Sez. 2, n. 2565 del 19/12/2014, Rv. 262278; Sez. 6, n. 11499 del 21/10/2013, Rv. 260888; Sez. 6, n. 22113 del 06/05/2013, Rv. 255375). 5. Nello specifico, non v'è alcun elemento obiettivo, dotato di consistenza probatoria tale da ingenerare anche soltanto un c.d. "legittimo sospetto" di non imparzialità dell'intero ufficio giudicante innanzi al quale si svolge il processo, evincendosi dall'istanza soltanto mere congetture personali dell'interessato sull'esistenza di una congiura ai suoi danni, da lui adombrata soltanto sulla base di illazioni prive di alcun sostegno di tipo logico. 6. All'inammissibilità della richiesta consegue la condanna del proponente al pagamento delle spese del procedimento. L'art. 616, cod. proc. pen., contiene, infatti, un principio generale, che si applica a tutti i giudizi, principali o incidentali, dinanzi al giudice di legittimità (Sez. 5, n. 49692 del 04/10/2017, Rv. 271438; Sez. 1, n. 944 del 09/02/2000, Rv. 216006; Sez. 1, n. 4633 del 15/07/1996, Rv. 205587). Non sfugge al Collegio l'esistenza di affermazioni differenti, sul punto, da parte di questa stessa Corte di legittimità, fondate su un duplice presupposto, ovvero: l'espressa previsione della condanna, ancorché facoltativa, al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, ma non anche delle spese giudiziali (art. 48, comma 6, cod. pen.); e la non equiparabilità della richiesta di 3 rimessione ad un'impugnazione, trattandosi di strumento funzionale a scongiurare un pericolo per un interesse, qual è quello dell'imparzialità dell'esercizio della funzione giudiziaria, che trova espresso presidio costituzionale nell'art. 111 della Carta fondamentale (Sez. 2, n. 15480 del 21/02/2017, Rv. 269969). Un siffatto argomentare non persuade. L'assenza di una previsione espressa, in assenza di specifiche eccezioni, non esclude, ma anzi impone, l'applicazione della regola generale contenuta nel citato art. 616. L'obbligo del pagamento delle spese processuali, inoltre, è istituto generale, causalmente connesso alla soccombenza processuale, e non esclusivamente legato al regime delle impugnazioni: tanto che l'art. 535, cod. proc. pen., lo prevede anche per il caso di condanna in primo grado. L'ipotesi di una differente disciplina per la richiesta di rimessione non può trovare, dunque, adeguata giustificazione nella collocazione dogmatica di quella al di fuori dei mezzi di impugnazione. 7. La manifesta inconsistenza degli argomenti addotti a fondamento della richiesta giustifica la condanna del proponente al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare in una misura prossima al medio edittale previsto dall'art. 48, comma 6, cit..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l'istanza e condanna il richiedente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2020.
udita la relazione svolta dal Consigliere Martino Rosati;
sentite le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del Sostituto Perla Lori, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore, avvocato Maria Gabriella Cetroni Ciraolo del foro di Roma, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 6 Num. 28364 Anno 2020 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: ROSATI MARTINO Data Udienza: 07/10/2020 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. LO VI è imputato dinanzi al Tribunale di Bolzano del delitto di calunnia, per avere incolpato di vari reati il curatore fallimentare della sua società "Finanz und Handelsinitiativen des VI LO & Co. KG", il quale, nella sua veste, aveva attivato le procedure per la vendita di un immobile e, a seguito di comportamenti ostruzionistici da lui tenuti, lo aveva denunciato per turbativa d'asta ed altri reati. VI, a sua volta, ha denunciato costui, sostenendo che l'anzidetto immobile era stato usucapito dalla propria moglie e che, pertanto, esso curatore avesse agito illegittimamente ed avvalendosi di atti ideologicamente falsi, perciò commettendo una serie di reati: tale denuncia si assume essere consapevolmente inveritiera e, di qui, l'imputazione per calunnia. 2. VI avanza alla Corte di cassazione richiesta di rimessione del processo ad altro giudice, a norma degli artt. 45 ss., cod. proc. pen.. Con il relativo atto, depositato il 14 ottobre 2019, con analoghe richieste del 27 e 30 gennaio 2020 e con due memorie pervenute in cancelleria il 16 marzo ed il 24 settembre 2020, egli lamenta di essere stato vittima di sistematici abusi da parte dei vari giudici ordinari del Tribunale di Bolzano che si sono occupati delle sue vicende giudiziarie, con decisioni e comportamenti tutti funzionali ad eludere il giudicato amministrativo dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, che gli aveva riconosciuto la proprietà dell'immobile dianzi indicato. Il tutto sarebbe stato possibile soltanto grazie alla peculiare chiusura dell'ambiente giudiziario di quella città ed alla commistione tra i magistrati ivi in servizio ed i funzionari amministrativi degli uffici tavolari, che avrebbero sistematicamente colluso ai suoi danni, anche per ragioni etnico-linguistiche, come si evincerebbe dal differente esito dei procedimenti giudiziari di analogo oggetto instaurati da altre persone in posizione assimilabile alla sua. Ragione per cui - conclude il richiedente - nessuno in quella sede giudiziaria sarebbe in grado di garantire l'effettività del giudicato del Consiglio di Stato, sul quale egli fonda le sue pretese e che costituisce scaturigine di tutte le successive condotte, culminate, in ultimo, nell'imputazione per calunnia, della quale è chiamato a rispondere dinanzi a quel medesimo ufficio. 3. La richiesta è inammissibile, perché manifestamente destituita di qualsiasi fondamento. 4. L'istituto della rimessione ha carattere del tutto eccezionale, implicando una deroga al principio costituzionale del giudice naturale precostituito per 2 legge;
come tale, comporta la necessità di un'interpretazione restrittiva delle disposizioni che lo regolano, in esse comprese quelle che stabiliscono i presupposti per la translatio iudicii. Per "grave situazione locale", condizione essenziale a tal fine, deve perciò intendersi un fenomeno esterno alla dialettica processuale, riguardante il contesto territoriale nel quale il processo si svolge e connotato da abnormità e consistenza tali da far reputare inequivocamente sussistente un pericolo concreto per la non imparzialità del giudice - inteso come ufficio giudiziario - o di un pregiudizio alla libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo medesimo. Soltanto, quindi, in presenza di tal grave situazione locale e come conseguenza di essa, possono configurarsi motivi di legittimo sospetto (Sez. U, ord. n. 13687 del 28/01/2003, Berlusconi ed altri, Rv. 223638; Sez. 3, n. 24050 del 18/12/2017 Rv. 273116; Sez. 3, n. 23962 del 12/05/2015, Rv. 263952). Non ricorrono, invece, gli estremi per la rimessione, nel caso in cui il rischio di turbamento della libertà valutativa e decisoria del giudice sia prospettato semplicemente come probabile, poiché scaturente da timori, illazioni e sospetti non espressi da fatti oggettivi né dotati di intrinseca capacità dimostrativa (Sez. 2, n. 2565 del 19/12/2014, Rv. 262278; Sez. 6, n. 11499 del 21/10/2013, Rv. 260888; Sez. 6, n. 22113 del 06/05/2013, Rv. 255375). 5. Nello specifico, non v'è alcun elemento obiettivo, dotato di consistenza probatoria tale da ingenerare anche soltanto un c.d. "legittimo sospetto" di non imparzialità dell'intero ufficio giudicante innanzi al quale si svolge il processo, evincendosi dall'istanza soltanto mere congetture personali dell'interessato sull'esistenza di una congiura ai suoi danni, da lui adombrata soltanto sulla base di illazioni prive di alcun sostegno di tipo logico. 6. All'inammissibilità della richiesta consegue la condanna del proponente al pagamento delle spese del procedimento. L'art. 616, cod. proc. pen., contiene, infatti, un principio generale, che si applica a tutti i giudizi, principali o incidentali, dinanzi al giudice di legittimità (Sez. 5, n. 49692 del 04/10/2017, Rv. 271438; Sez. 1, n. 944 del 09/02/2000, Rv. 216006; Sez. 1, n. 4633 del 15/07/1996, Rv. 205587). Non sfugge al Collegio l'esistenza di affermazioni differenti, sul punto, da parte di questa stessa Corte di legittimità, fondate su un duplice presupposto, ovvero: l'espressa previsione della condanna, ancorché facoltativa, al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, ma non anche delle spese giudiziali (art. 48, comma 6, cod. pen.); e la non equiparabilità della richiesta di 3 rimessione ad un'impugnazione, trattandosi di strumento funzionale a scongiurare un pericolo per un interesse, qual è quello dell'imparzialità dell'esercizio della funzione giudiziaria, che trova espresso presidio costituzionale nell'art. 111 della Carta fondamentale (Sez. 2, n. 15480 del 21/02/2017, Rv. 269969). Un siffatto argomentare non persuade. L'assenza di una previsione espressa, in assenza di specifiche eccezioni, non esclude, ma anzi impone, l'applicazione della regola generale contenuta nel citato art. 616. L'obbligo del pagamento delle spese processuali, inoltre, è istituto generale, causalmente connesso alla soccombenza processuale, e non esclusivamente legato al regime delle impugnazioni: tanto che l'art. 535, cod. proc. pen., lo prevede anche per il caso di condanna in primo grado. L'ipotesi di una differente disciplina per la richiesta di rimessione non può trovare, dunque, adeguata giustificazione nella collocazione dogmatica di quella al di fuori dei mezzi di impugnazione. 7. La manifesta inconsistenza degli argomenti addotti a fondamento della richiesta giustifica la condanna del proponente al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare in una misura prossima al medio edittale previsto dall'art. 48, comma 6, cit..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l'istanza e condanna il richiedente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2020.