Sentenza 18 gennaio 2013
Massime • 1
In tema di guida sotto l'influenza dell'alcool (art. 186, comma secondo, lett. b), cod. strada), ai fini della sostituzione della pena detentiva o pecuniaria irrogata per il predetto reato con quella del lavoro di pubblica utilità non è richiesto dalla legge che l'imputato debba indicare l'istituzione presso cui intende svolgere l'attività lavorativa e le modalità di esecuzione della misura, essendo sufficiente che egli non esprima la sua opposizione.
Commentario • 1
- 1. Lavoro di pubblica utilità e messa alla prova: cennihttps://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 30 settembre 2020
Tratto qualificante della quarta riforma di questi ultimi anni della disciplina della guida in stato di ebbrezza (l. 29.07.2010 n. 120) è la previsione, compiuta mediante l'inserimento del comma 9-bis nell'art. 186 del Codice della Strada (e del comma 8-bis nell'art. 187 cod. str.), della possibilità di sostituire le pene classiche, dell'arresto e dell'amme0nda, con la pena del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 l.gs nr. 274 del 2000. Il rinvio peraltro non è integrale. Nel 2014, la legge n. 67 ha introdotto la cd. sospensione del processo per messa alla prova: si tratta di una modalità alternativa di definizione del processo, attivabile sin dalla fase delle indagini …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/01/2013, n. 16234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16234 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente - del 18/01/2013
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - SENTENZA
Dott. CIAMPI Francesco Maria - Consigliere - N. 153
Dott. DOVERE Salvatore - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DELL'UTRI Marco - Consigliere - N. 20349/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CO RT, N. IL 24/3/1981;
avverso la sentenza n. 5898/2011 pronunciata dalla Corte di Appello di Torino 13/2/2012;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Salvatore Dovere;
udite le conclusioni del P.G. Dott. Vito D'Ambrosio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. OL RT veniva condannato dal Tribunale di ZO (con sentenza emessa il 7.6.2011) alla pena di mesi due di arresto ed Euro 1.000 di ammenda, per il reato di cui all'art. 187 C.d.S., comma 8, e alla pena di Euro 60 di ammenda per il reato di cui alla L. n. 110 del 1975, art. 4, essendosi rifiutato di sottoporsi agli accertamenti finalizzati alla presenza di sostanze stupefacenti nei liquidi biologici, ed avendo portato fuori dalla propria abitazione e senza giustificato motivo un coltello a serramanico.
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Torino riformava la menzionata sentenza unicamente quanto alla mancata concessione delle attenuanti generiche, rideterminando quindi la pena inflitta per la guida in stato di alterazione psicofisica da stupefacenti in mesi uno giorni dieci di arresto ed Euro 700 di ammenda, rigettando l'ulteriore doglianza difensiva che rilevava l'errata applicazione della legge, laddove era stata respinta la richiesta di sostituzione della pena inflitta con quella del lavoro di pubblica utilità.
Il giudice di seconde cure, infatti, riteneva che la normativa recata dalla L. n. 120 del 2010, art. 33, che ha tra l'altro introdotto un comma 9bis all'art. 186 C.d.S., fosse nel complesso meno favorevole per l'imputato, autore di un fatto commesso in data antecedente all'entrata in vigore della citata novella;
e che quindi il disposto dell'art. 2, comma 4 ostasse alla invocata sostituzione.
2. Ricorre per cassazione nell'interesse dell'imputato il difensore di fiducia avv. Pierfranco Bertolino, lamentando violazione di legge, giacché - a differenza di quanto ritenuto dalla Corte distrettuale - la nuova disciplina è nel complesso più favorevole di quella previgente, atteso che il lavoro sostitutivo costituisce il nucleo di un trattamento sanzionatorio più mite, il quale consente peraltro l'estinzione del reato, oltre che il dimezzamento della durata della sospensione della patente e la revoca della confisca del veicolo. CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è fondato.
3.1. La giurisprudenza di questa Corte ha con più pronunce statuito che "In tema di guida in stato di ebbrezza, la sanzione del lavoro di pubblica utilità, prevista dall'art. 1867 C.d.S., comma 9 bis, introdotto dalla L. 29 luglio 2010, n. 120, art. 33, comma 1, lett. d), è da considerare più favorevole e può quindi trovare applicazione anche con riguardo a fatti commessi prima dell'entrata in vigore di detta legge, dovendosi tuttavia far riferimento ai più elevati limiti edittali di pena introdotti dalla medesima novella, in applicazione del principio secondo cui, una volta individuata la normativa da considerarsi, nel complesso, più favorevole, essa deve essere applicata nella sua totalità (tra le diverse, Sez. 4, n. 42485 del 19/09/2012, Sarullo, Rv. 253731). Tale principio impone al decidente di individuare la disciplina sanzionatoria applicabile al caso concreto, avendo previamente risolto il quesito relativo a quale - delle più succedutesi - risulti in concreto più favorevole al reo, alla luce delle determinazioni progressive imposte da siffatto giudizio. L'intero procedimento interpretativo e valutativo deve trovare espressione in adeguata motivazione.
Posto che sul fatto-reato oggetto del presente procedimento convergono più discipline, temporalmente succedutesi, è necessario in via preliminare decidere della possibilità di sostituire la pena principale da infliggere all'imputato con il lavoro di pubblica utilità, dal momento che solo se la decisione è per l'affermativa diviene più favorevole al reo il regime sanzionatorio introdotto con la L. n. 120 del 2010. Nel caso che occupa la Corte di Appello ha invertito l'ordine logico delle valutazioni, ritenendo in primo luogo che la disciplina di più recente introduzione non fosse più favorevole al reo, in definitiva per il più elevato limite edittale;
solo successivamente - ed in aggiunta - ha ritenuto che l'imputato non fosse meritevole della sostituzione della pena con il lavoro di p.u., peraltro sulla scorta di una motivazione carente (laddove si risolve nell'apodittica affermazione di non meritevolezza del beneficio) ed in violazione di legge, posto che non vi è alcun onere dell'imputato di allegare la disponibilità di un qualche ente pubblico di adibirlo allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. In tema di reato di guida sotto l'influenza dell'alcool (art. 186 C.d.S., comma 2, lett. b)), ma con statuizione che vale anche per il reato di cui ci si occupa in questa sede, questa Corte ha affermato, andando a consolidare un orientamento che può al momento ritenersi prevalente, che "ai fini della sostituzione della pena detentiva o pecuniaria irrogata per il predetto reato con quella del lavoro di pubblica utilità non è richiesto dalla legge che l'imputato debba indicare l'istituzione presso cui intende svolgere l'attività e le modalità di esecuzione della misura, essendo sufficiente che egli non esprima la sua opposizione" (Sez. 4, n. 19162 del 03/04/2012, Pontello, Rv. 252684).
4. La sentenza impugnata merita quindi di essere annullata, limitatamente alla statuizione concernente la denegata sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità, con rinvio sul punto alla Corte di Appello di Torino, la quale dovrà farsi carico di quanto sopra esplicitato nel l'esaminare la richiesta di sostituzione dell'odierno imputato, non trascurando la valutazione dell'eventuale sopravvenuta ricorrenza di preclusioni alla rivisitazione delle disposizioni assunte con riguardo alla concreta determinazione dell'entità della pena, in applicazione dei principi generali e degli eventuali vincoli derivanti dalla disciplina positiva del sistema delle impugnazioni.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità e rinvia sul punto alla Corte di Appello di Torino per nuovo esame.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 gennaio 2013. Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2013