Sentenza 7 agosto 2002
Massime • 1
Gli studi professionali in genere, ed in particolare quelli in cui venga esercitata l'attività medica (nella specie, odontoiatrica), possono anche essere organizzati sotto forma di azienda cd. professionale tutte le volte in cui, al profilo personale dell'attività svolta, si affianchino un'organizzazione di mezzi e strutture diagnostico - terapeutiche, un numero di titolari e di dipendenti, un'ampiezza dei locali adibiti all'attività medica tali che il fattore organizzativo e l'entità dei mezzi impiegati sovrasti l'attività professionale del (dei) titolare (i), o quantomeno si ponga, rispetto ad essa, come entità giuridica dotata di una propria autonomia strutturale e funzionale che, seppur non separata dall'attività dei titolari, assuma una rilevanza economica tale da essere suscettibile di una propria valutazione e divenire, per sè stessa, oggetto di possibile contrattazione in base al combinato disposto di cui agli artt. 2238, 2082, 2112, 2555 cod. civ. (nell'affermare il principio di diritto che precede, la S.C., qualificata la cessione di uno studio dentistico come contratto di cessione di azienda, specie con riferimento agli adempimenti, convenuti "inter partes", di cui all'art. 36 della legge 392/78, ha poi confermato l'annullamento per dolo del contratto di cessione pronunciata dal giudice di merito per aver taciuto i cedenti una serie di fatti e circostanze decisive nella formazione del consenso dei cessionari).
Commentari • 3
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 07/08/2002, n. 11896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11896 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRANCO PONTORIERI - Presidente -
Dott. ALFREDO MENSITIERI - Consigliere -
Dott. GIANDONATO NAPOLETANO - Consigliere -
Dott. VINCENZO COLARUSSO - rel. Consigliere -
Dott. GIOVANNA SCHERILLO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
TU PI, AL LM, coniuge ed erede del Dott. ALDO SO anche in nome e per contro delle figlie minori IC e EN SO, elettivamente domiciliati in ROMA VIALE PARIOLI 47, presso lo studio dell'avvocato PIO CORTI, che li difende unitamente agli avvocati FELICE BRUSATORI, GAETANO CREMONA, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
ME OS, MB RE GENEVIEVE;
- intimati -
avverso la sentenza n. 3023/98 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 10/11/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/04/02 dal Consigliere Dott. Vincenzo COLARUSSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Milano, con la sentenza in data 13.10. - 10.11.1998, in riforma di quella del Tribunale di Varese, ha accolto la domanda proposta da ON OS e EN MA nei confronti di TU LU e LD AL ed ha annullato per dolo l'atto in data 7 maggio 1991 avente ad oggetto la cessione, da parte dei convenuti agli attori, di uno studio professionale odontoiatrico. La Corte ha ritenuto che il contratto avesse avuto ad oggetto oltre che la cessione del contratto di locazione, ai sensi dell'art. 36 della L. 392/1978, anche la cessione dell'azienda costituita dal complesso di beni (attrezzature ed arredi) necessari per l'esercizio, e la prosecuzione, nell'immobile locato dell'attività professionale odontoiatrica.
Ha osservato, inoltre, la Corte che i venditori avevano taciuto agli acquirenti il divieto condominiale di esercitare nei locali l'attività suddetta, circostanza che, se nota, avrebbe fatto desistere i cessionari dal concludere il contratto, a nulla rilevando che non esistesse un provvedimento giurisdizionale sfavorevole a causa della mancata riassunzione del procedimento intrapreso dal Condominio nei confronti della proprietaria e dei conduttori, essendo sempre possibile una successiva azione volta ad impedire l'attività vietata.
Avverso detta sentenza ricorrono per cassazione, con quattro motivi, TU LU e gli eredi del LD AL, deceduto nelle more, nella persona del coniuge LT MA, in proprio e come legale rappresentante dei figli minori AL e VA LD. Non svolgono attività difensiva gli intimati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel primo motivo si deduce violazione degli artt. 1439 e 2555 e segg. C.C.. I ricorrenti sostengono l'assenza degli elementi del dolo, basato dalla Corte d'Appello sul presupposto erroneo della cessione dell'azienda che non era avvenuta, avendo avuto il contratto stipulato come oggetto la sola cessione dei beni Strumentali (mobili ed attrezzature).
Nel secondo e più articolato motivo i ricorrenti denunziano violazione delle già citate norme di legge ed, inoltre, degli artt. 1444 e 2697 C.C.. Gli attori non avrebbero dato la prova che la vendita dei beni strumentali dissimulava una cessione di azienda;
che era stato ceduto anche il contratto di locazione e che i cedenti avessero intenzionalmente posto in essere dei raggiri tali da determinare la volontà contrattuale delle controparti. La Corte, poi, aveva omesso di considerare il dovere che queste avevano di accertarsi dell'eventuale divieto;
il fatto che mai era stato nascosto dai cedenti il contratto di locazione;
che il contratto concluso aveva avuto esecuzione, avendo la ON e l'EN ricevuto i mobili, le attrezzature e le chiavi dei locali nei quali si erano installati esercitandovi la professione e pagando il canone;
che il rapporto di locazione doveva e poteva continuare anche contro la volontà del locatore;
che, infine, col loro comportamento, le controparti avevano ratificato e convalidato il contratto. Nel terzo motivo si denunzia travisamento dei fatti e motivazione omessa, illogica e contraddittoria. Le conclusioni della sentenza sarebbero frutto di affermazioni apodittiche;
mai sarebbe stato dimostrata la cessione del contratto di locazione;
in ogni caso, le controparti mai avevano ricevuto molestie;
era stato dato per scontato che i cessionari, sulla base di una presunta evidenza, non avrebbero concluso il contratto;
l'impedimento all'esercizio dell'attività professionale era privo di qualsiasi supporto probatorio.
Nel quarto motivo si denunzia ancora mancanza, illogicità e contraddittorietà di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza degli estremi del dolo.
I primi tre motivi possono essere congiuntamente esaminati data la loro intima connessione.
Essi non sono fondati.
Deve premettersi che la giurisprudenza di questa Corte ha riconosciuto (Cass. n. 256/98 e n. 6208/87) che gli studi professionali in genere ed anche, in particolare, quelli in cui viene esercitata l'attività medica possano anche essere organizzati in forma di azienda c.d. professionale e ciò si ha tutte le volte in cui al profilo personale dell'attività svolta si affianchino una organizzazione di mezzi, di strutture diagnostiche e terapeutiche, un numero di titolari e ali dipendenti, una rilevante ampiezza dei locali adibiti all'attività medico - diagnostica tali che il fattore organizzativo e l'entità dei mezzi impiegati sovrasti l'attività professionale del (dei) titolare (i) o, almeno, si ponga, rispetto a questa, come una entità giuridica dotata di una propria autonomia strutturale e funzionale che, seppure non separata dall'attività dei titolari, assuma una rilevanza economica tale da essere suscettibile di una propria valutazione e divenire, per se stessa, oggetto di possibile contrattazione in base ai combinati disposti di cui agli artt. 2238, 2082, 2112 e 2555 C.C.. Nel caso di specie il giudizio di merito sulla esistenza di una struttura aziendale cedibile (e, in effetti, ceduta), che costituisce il presupposto logico - ed anche esplicito - delle conclusioni decisorie raggiunte in quella sede, non è intaccato da censure specifiche dei ricorrenti.
Su questa premessa teorica non può che ritenersi adeguatamente motivata la sentenza che, interpretando la volontà dei contraenti e soprattutto facendo riferimento agli adempimenti di cui all'art. 36 delle L. 392/78, ha qualificato come cessione di azienda il contratto intervenuto tra le parti.
Nè, a fronte di siffatta, immediata e diretta qualificazione del contratto, è a parlarsi (come fanno, peraltro, per la prima volta in questa sede i ricorrenti) di simulazione, poiché nella sentenza impugnata manca ogni riferimento a tale istituto e ad un qualsiasi contratto che possa essere stato dissimulato dalle parti. Ne deriva che gli attori acquirenti non avevano l'onere di provare alcunché al riguardo.
Essi, inoltre, non avevano neppure l'onere di accertarsi del divieto (pacifico) di esercitare l'attività professionale odontoiatrica nei locali acquistati.
Al riguardo il profilo di censura dei ricorrenti si rivela erroneo poiché la questione non andava posta sotto il profilo dell'onere di accertamento ma, semmai, sotto il profilo della esclusione del dolo per la eventuale facile conoscibilità da parte degli acquirenti della circostanza taciuta dai venditori.
Anche la censura relativa alla presunta convalida del negozio è dai ricorrenti mal posta e, quindi, va disattesa.
Ed, infatti, non è sufficiente affermare che al contratto è stata data esecuzione dai contraenti che hanno esercitato l'azione di annullamento ma occorreva allegare - e dimostrare - che la condotta asseritamente implicante la convalida ex art. 1444 capo v. c.c. era stata posta in essere dai contraenti che erano a conoscenza del motivo di annullamento.
Quanto alla dimostrazione del dolo ed alla motivazione in ordine ad esso, non può avere miglior sorte il quarto motivo di ricorso. Il dolo quale vizio di annullamento del contratto non deve necessariamente consistere nell'inganno posto in essere con una condotta positiva di raggiro e/o mediante la comunicazione di notizie false ma può anche ravvisarsi quando siano state taciute da uno dei contraenti all'altro, in violazione del principio di buona fede, fatti e circostanze decisivi (c.d. dolo omissiva o per silentum) che, se conosciute, l'altra parte non avrebbe prestato il proprio consenso di tal che la volontà contrattuale in concreto espressa dal deceptus può considerarsi viziata nel suo meccanismo formativo dall'aver confidato in una realtà che, pur avendo determinato la prestazione del consenso, si sia poi rivelata falsa allorché quella vera sia stata deliberatamente taciuta dal decipiens.
Ora, nelle specie è fuor di dubbio la sussistenza del divieto ed è pacifico che questo, così come il giudizio iniziato del condominio contro i venditori ed il proprietario locatore per far cessare l'utilizzazione vietata, vennero taciuti ai cessionari, sicché il mendacio integrante il dolo è stato giustamente ritenuto provato e che le affermazioni fatte dalla sentenza sono tutt'altro che apodittiche ed immotivate così come è motivata la sentenza allorché, considerando le circostanze, gli elementi e le ragioni del contratto, ha affermato la portata determinante della reticenza sulla volontà degli acquirenti.
Nessun provvedimento va preso in ordine alle spese non avendo gli intimati svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 17 aprile 2002. Depositato in Cancelleria il 7 agosto 2002