Sentenza 13 giugno 2013
Massime • 1
Integra il delitto di cui all'art. 483 cod. pen. la condotta del Presidente di una cooperativa che attesti falsamente di aver assunto un consigliere comunale quale dipendente subordinato al fine di far ottenere a quest'ultimo indebiti rimborsi da parte del comune presso il quale esercitava l'ufficio. (Fattispecie in cui il delitto in contestazione è stato ritenuto in concorso con quello di truffa aggravata).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/06/2013, n. 40581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40581 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CARMENINI Secondo Libero - Presidente - del 13/06/2013
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - SENTENZA
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere - N. 1397
Dott. TADDEI Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MANNA Antonio - Consigliere - N. 52179/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SA TA nata a [...] ili 15.1.1952;
Di SE GN nato in [...] il [...];
avverso la sentenza del Tribunale di Messina datato 23.11.2012;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Margherita B. Taddei;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, Dr. Baglione Tindari, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. - Il difensore di SA TA e Di SE GN, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Messina che ha applicato, su richiesta delle parti, la pena di giustizia nei confronti di entrambi in ordine ai reati di seguito indicati:
In concorso con AP SE, nei cui confronti si procede separatamente: a) delitto p. e p. dagli artt. 110 e 483 c.p., e art.61 c.p., nn. 2 e 9. perché SA TA, quale Presidente del consiglio di amministrazione della cooperativa sociale "Progetto Nuovo Ambiente a r.l.", previo accordo e su determinazione/istigazione di AP SE, consigliere del Comune di Messina e con la collaborazione del proprio figlio Di SE GN, tecnico esterno della predetta cooperativa, attestava falsamente al Ministero del lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali l'assunzione del AP quale dipendente della cooperativa con contratto a tempo indeterminato a decorrere dall'8 giugno 2009, con la più alta qualifica (dirigente) ed il massimo livello retributivo (F2) previsti dal c.c.n.l. del settore socio sanitario, rapporto di lavoro in realtà inesistente ed al quale, comunque, non era applicabile la normativa dichiarata perché trattavasi di una cooperativa avente ad oggetto "pulizia e lavaggio di aree pubbliche, rimozione di neve e ghiaccio", priva di adeguate capacità economiche, di effettiva sede e di strutture, svolgente, all'epoca solo occasionali lavori di manutenzione di fontane e ville cittadine.
Con l'aggravante, per tutti, di avere commesso il fatto per eseguire il delitto di cui al capo d) della rubrica e, per il AP, di aver commesso il fatto con abuso dei poteri e violazione dei doveri inerenti alla pubblica funzione.
In Messina il 5 giugno 2009.
b) delitto p. e p. dagli artt. 110 e 483 c.p. e art. 61 c.p., nn. 2 e 9 perché SA TA, quale Presidente del consiglio di amministrazione della cooperativa sociale "Progetto Nuovo Ambiente a r.l", previo accordo e su determinazione/istigazione di AP SE, consigliere del Comune di Messina e con la collaborazione del proprio figlio Di SE GN, tecnico esterno della predetta cooperativa, attestava falsamente alla Segreteria generale - Affari di Giunta del Comune di Messina di aver assunto il AP quale dipendente della cooperativa con contratto a tempo indeterminato a decorrere dall'8 giugno 2009, con la più alta qualifica(dirigente) ed il massimo livello retributivo (F2) previsti dal c.c.n.l. del settore sociosanitario,rapporto di lavoro in realtà inesistente ed al quale, comunque, non era applicabile la normativa dichiarata perché trattavasi di una cooperativa avente ad oggetto "pulizia e lavaggio di aree pubbliche, rimozione di neve e ghiaccio ", priva di adeguate capacità economiche, di effettiva sede e di strutture, svolgente, all'epoca solo occasionali lavori di manutenzione di fontane e ville cittadine. Con l'aggravante, per tutti, di avere commesso il fatto per eseguire il delitto di cui al capo d) della rubrica e, per il AP, di aver commesso il fatto con abuso dei poteri e violazione dei doveri inerenti alla pubblica funzione. In Messina il 30 settembre 2009.
e) delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv. e 483 c.p. e art. 61 c.p., nn. 2 e 9 perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, SA TA, quale Presidente del consiglio di amministrazione della cooperativa sociale "Progetto Nuovo Ambiente a r.l.", previo accordo e su determinazione/istigazione di AP SE, consigliere del Comune di Messina e con la collaborazione del proprio figlio Di SE GN, tecnico esterno della predetta cooperativa, attestava falsamente alla Segreteria generale - Affari di Giunta del Comune di Messina di aver corrisposto al AP le retribuzioni mensili specificate nelle buste paga allegate alle istanze di rimborso presentate ai sensi della L.R. 23 dicembre 2000, n. 30, art. 20.
Con l'aggravante, per tutti, di avere commesso il fatto per eseguire il delitto di cui al capo d) della rubrica e, per il AP, di aver commesso il fatto con abuso dei poteri e violazione dei doveri inerenti alla pubblica funzione. In Messina il 30 settembre e 12 novembre 2009, il 9 febbraio, 19 marzo, il 5 luglio, il 20 settembre ed il 4 ottobre 2010.
d) delitto p. e p. dagli artt. 110 e 81 cpv. c.p., art. 640 c.p., comma 2, n. 1, art. 61 c.p., nn. 7 e 9, perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità, SA TA di Presidente del consiglio di amministrazione della cooperativa sociale "Progetto Nuovo Ambiente a r.l.", AP SE di consigliere del Comune di Messina e Di SE GN, figlio della SA, di tecnico esterno della predetta cooperativa, mediante la falsa rappresentazione dell'esistenza di un rapporto di lavoro con gli artifici ed i raggiri consistiti nelle falsità meglio descritte ai capi che precedono, inducendo in errore il responsabile del Dipartimento Affari di Giunta e Consiglio del Comune di Messina circa la tenutezza dell'ente al rimborso dei permessi elettorali e degli oneri riflessi in favore della predetta cooperativa, quale datore di lavoro del consigliere comunale AP in virtù della disciplina dettata dalla L.R. 23 dicembre 2000, n. 30, art. 20 e succ. mod., si procuravano l'ingiusto profitto della corresponsione della complessiva somma di Euro 53.150,48 con corrispondente danno dell'ente pubblico. Con l'aggravante, per tutti, di avere cagionato alla persona offesa un danno patrimoniale di rilevante gravità e, per il AP, di aver commesso il fatto con abuso dei poteri e violazione dei doveri inerenti alla pubblica funzione. In Messina dal 16 ottobre 2009 al 16 febbraio 2011.
e) delitto p. e p. dagli artt. 110 e 483 c.p. e art. 61 c.p., nn. 2 e 9 perché SA TA, quale Presidente del Consiglio di amministrazione della cooperativa sociale "Progetto Nuovo Ambiente a.r.l." previo accordo e su determinazione/istigazione di AP SE, consigliere del Comune di Messina e con la collaborazione del proprio figlio Di SE GN, tecnico esterno della predetta cooperativa, attestava falsamente al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali l'assunzione del AP quale dipendente della cooperativa con contratto a tempo indeterminato a decorrere dal 6 dicembre 2010, con la più alta qualifica (dirigente) e di massimo livello retributivo (7) previsti dal c.c.n.l. "per i dipendenti delle piccole e medie. imprese esercenti i servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione, rapporto di lavoro in realtà inesistente perché trattavasi di una cooperativa avente ad oggetto "pulizia e lavaggio di aree pubbliche, rimozione di neve e ghiaccio" priva di adeguate capacita economiche, di effettiva sede e di strutture, svolgente, all'epoca solo occasionali lavori di manutenzione di fontane e ville cittadine. Con l'aggravante, per tutti, di avere commesso il fatto per eseguire il delitto di cui al capo h) della rubrica e, per il AP, di aver commesso il fatto con abuso dei poteri e violazione dei doveri inerenti alla pubblica funzione. In Messina il 3 dicembre 2010.
f) delitto p. e p . dagli artt. 110 e 483 c.p., e art. 61 c.p., nn. 2 e 9 perché SA TA, quale Presidente del Consiglio di amministrazione della cooperativa sociale "Progetto Nuovo Ambiente ar.l", previo accordo e su determinazione/istigazione di AP SE, consigliere del Comune di Messina e con la collaborazione del proprio figlio Di SE GN, tecnico esterno della predetta cooperativa, attestava falsamente alla Segreteria generale - Affari di Giunta del Comune di Messina l'assunzione del AP quale dipendente della cooperativa con contratto a tempo indeterminato a decorrere dal 6 dicembre 2010, con la più alta qualifica (dirigente) ed il massimo livello retributivo (7) previsti dal c.c.n.l "per i dipendenti delle piccole e medie imprese esercenti i servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione, rapporto di lavoro in realtà inesistente perché trattavasi di una cooperativa avente ad oggetto "pulizia e lavaggio di aree pubbliche, rimozione di neve e ghiaccio", priva di adeguate capacità economiche, di effettiva sede e di strutture, svolgente, all'epoca solo occasionali lavori di manutenzione di fontane e ville cittadine. Con l'aggravante, per tutti, di avere commesso il fatto per eseguire il delitto di cui al capo h) della rubrica e, per il AP, di aver commesso il fatto con abuso dei poteri e violazione dei doveri inerenti alla pubblica funzione. In Messina il 10 febbraio 2011.
g) delitto p. e p. dall'art. 110 c.p., art. 81 cpv. c.p., art. 483 c.p. e art. 61 c.p., nn. 2 e 9 perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, SA TA, quale Presidente del consiglio di amministrazione della cooperativa sociale "Progetto Nuovo Ambiente a r.l", previo accordo e su determinazione/istigazione di AP SE, consigliere del Comune di Messina e con la collaborazione del proprio figlio Di SE GN, tecnico esterno della predetta cooperativa, attestava falsamente alla Segreteria generale - Affari di Giunta del Comune di Messina di aver corrisposto le retribuzioni mensili specificate nelle buste paga allegate alle istanze di rimborso presentate ai sensi della L.R. 23 dicembre 2000, n. 30, art. 20. Con l'aggravante, per tutti, di avere commesso il fatto per eseguire il delitto di cui al capo h) della rubrica e, per il AP, di aver commesso il fatto con abuso dei poteri e violazione dei doveri inerenti alla pubblica funzione. In Messina il 25 gennaio, 16 febbraio, 15 marzo, 5 aprile ed il 13 maggio 2011.
h) delitto p. e p. dagli artt. 110 e 81 cpv. c.p., art. 640 c.p., comma 2, n. 1, art. 61 c.p., n. 9, perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità, SA TA di Presidente del consiglio di amministrazione della cooperativa sociale "Progetto Nuovo Ambiente a r.l.", AP SE di consigliere del Comune di Messina e di Di SE GN, figlio della SA, di tecnico esterno della predetta cooperativa, mediante la falsa rappresentazione dell'esistenza di un rapporto di lavoro con gli artifici ed i raggiri consistiti nelle falsità meglio descritte ai capi e), f), g), inducendo in errore il responsabile del Dipartimento Affari di Giunta e Consiglio del Comune di Messina circa la tenutezza dell'ente al rimborso dei permessi elettorali e degli oneri riflessi in favore della predetta cooperativa, quale datore di lavoro del consigliere comunale AP in virtù della disciplina dettata dalla L.R. 23 dicembre 2000, n. 30, art. 20 e succ. mod., si procuravano l'ingiusto profitto della corresponsione della complessiva somma di Euro 11.320,92 con corrispondente danno dell'ente pubblico. Con l'aggravante, per il AP, di aver commesso il fatto con abuso dei poteri e violazione dei doveri inerenti alla pubblica funzione. In Messina dal 16 febbraio al 23 giugno 2011.
Con i motivi di ricorso deduce la errata qualificazione di falso ideologico per le imputazioni sub a) b) c) e) f) g) e la motivazione carente in ordine ai presupposti di cui all'art. 129 c.p.p.. CONSIDERATO IN DIRITTO
2.- Il ricorso è inammissibile perché entrambi i motivi sono manifestamente infondati.
2.1 Nessuna fondatezza ha il motivo relativo al falso ideologico:
integra, invero, la fattispecie prevista dall'art. 483 c.p. la condotta di chi attesta falsamente, con dichiarazione diretta al Pubblico Ufficiale, una circostanza fattuale che è destinata a confluire in un atto del procedimento pubblico e a provare la verità dei fatti attestati. Orbene non vi è dubbio che Sfalso contestato sub a) era destinato a provare la verità del rapporto di lavoro e delle caratteristiche peculiari di tale rapporto, nel procedimento pubblico a fini previdenziali e pensionistici, riguardante AP, al pari dei falsi diretti ad ottenere indebiti rimborsi, in favore dello stesso AP, dal Comune di Messina. È, poi, principio giurisprudenziale non controverso che nel procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art.444 c.p.p., e seg., le parti non possono prospettare con il ricorso per cassazione questioni incompatibili con la richiesta di patteggiamento formulata per il fatto contestato e per la relativa qualificazione giuridica risultante dalla contestazione, in quanto l'accusa come giuridicamente qualificata non può essere rimessa in discussione.
2.2 L'applicazione concordata della pena, infatti, presuppone la rinuncia a far valere qualunque eccezione di nullità, anche assoluta, diversa da quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento e al consenso a essa prestato. Pertanto l'obbligo di motivazione del giudice è assolto con la semplice affermazione dell'effettuata verifica e positiva valutazione dei termini dell'accordo intervenuto tra le parti e dell'effettuato controllo degli elementi di cui all'art. 129 c.p.p. conformemente ai criteri di legge". (Cass., sez 2, 14 gennaio 2009, n. 5240).
2.3 Nel caso in esame il Gup ha dato conto del controllo effettuato sulla sussistenza dei fatti, della attribuibilità agli imputati e dell'assenza di cause di non punibilità o di estinzione dei reati, ai sensi dell'art. 129 c.p.p.. Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende, di una somma determinata, equamente in Euro 1500,00, ciascuno, tenuto conto del fatto che non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità". (Corte Cost. 186/2000).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1.500,00 ciascuno, in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 giugno 2013. Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2013