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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 18/11/2025, n. 658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 658 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3637/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Anna Martelli Giudice Dott.ssa Giulia Nicolai Giudice riunito in camera di consiglio in data 5/11/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 6/8/2025 da
(C.F. Parte_1 C.F._1
e
C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato FABIANA PIERONI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Capannori (LU), via Romana n. 23, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1. I coniugi vivranno separati, libero ciascuno di fissare ove creda la propria residenza, salvo l'obbligo reciproco di comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo e di recarsi all'estero, concedendosi pertanto vicendevolmente il necessario consenso per il rilascio e/o il rinnovo dei rispettivi passaporti. Per quanto riguarda i minori, i coniugi scambiano fin da ora reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto o altro documento valido per l'espatrio.
2. Casa Familiare: la sig.ra continuerà ad abitare nella casa familiare di sua esclusiva Parte_2 proprietà, mentre il sig. si trasferirà altrove, impegnandosi a comunicare il nuovo Parte_1 indirizzo e a richiedere formalmente il cambio di residenza presso l'anagrafe del Comune. Si precisa che l'immobile adibito a casa coniugale è stato acquistato dalla sig.ra in forza di atto di Pt_2 compravendita del 16 aprile 2008, rep. n. 14.836/2577, ai rogiti del Notaio In Persona_1 relazione a detto acquisto, si dà atto che il sig. ha provveduto, in occasione della stipula, Parte_1
1 a versare la somma di Euro 11.715,33, quale contributo al pagamento del prezzo, con mezzi propri. Successivamente, le 180 rate mensili dell'importo di Euro 188,24 cadauna, previste per un periodo di 15 anni, sono state corrisposte congiuntamente dai coniugi. Ciò premesso, il sig. , con Parte_1 la sottoscrizione del presente atto, dichiara espressamente di non avere alcuna pretesa o credito nei confronti della sig.ra in relazione a quanto da lui versato per l'acquisto della casa familiare, Pt_2 rinunciando formalmente e definitivamente a ogni eventuale rivendicazione in proposito (doc.4).
3. Collocazione della figlia: la figlia sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, Per_2 con collocazione prevalente e con residenza anagrafica presso la madre, fatta salva ogni futura decisione in merito, che i genitori potranno concordemente assumere. Le decisioni concernenti l'istruzione, l'educazione e la salute della figlia minore saranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto dei bisogni, capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni della medesima. Ciascun genitore potrà, invece, esercitare la potestà genitoriale separatamente, durante il periodo in cui avrà con sé la figlia, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione. I genitori, tenuto conto dell'età della figlia e delle esigenze scolastiche, sportive e ricreative della stessa, si impegnano a confrontarsi e collaborare tra di loro attraverso un'equa ripartizione dei compiti e responsabilità che permetta di realizzare un bilanciamento delle sfere di competenza. Per garantire alla figlia minore il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, i genitori si impegnano Per_ reciprocamente a garantire la libertà di rapporti di con entrambi. Ferma dunque la possibilità per entrambi i genitori di stare con la figlia per periodi anche più ampi, quale regolamentazione minimale le parti concordano che la gestione del tempo con la figlia avverrà come segue: il padre potrà trascorrere con la figlia due giorni a settimana, con pernottamento, da individuarsi in accordo con l'altro coniuge, secondo la propria disponibilità lavorativa e tenendo conto anche degli impegni scolastici ed extra-scolastici della minore e fine settimana alternati dalla fine delle lezioni del venerdì fino alla sera della domenica, con orario di rientro da concordare tra i genitori. Il genitore presso cui si trova la figlia sarà responsabile di accompagnarla e riprenderla da scuola, nonché di organizzare e gestire gli spostamenti da e verso l'altro genitore, al fine di garantire il regolare svolgimento della routine quotidiana della minore.
4. In occasione delle vacanze estive la figlia potrà rimanere per 15 giorni anche non continuativi con l'uno o con l'altro genitore. Detti periodi dovranno essere concordati tra i genitori con anticipo di almeno 1 mese. I genitori seguiranno il criterio dell'alternanza relativamente alle principali festività e cioè Natale, Capodanno, Pasqua, ferma la possibilità dei genitori di organizzarsi consensualmente in maniera diversa. Resta inteso che per le altre ricorrenze familiari, festeggiamenti, compleanni, ecc., i genitori si regoleranno in base ad accordi presi in tempo utile prima dell'evento, tenendo Per_ presente i principi delle pari opportunità e dell'alternanza, nonché dei desideri di .
5. Contributo al mantenimento della figlia: il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra Parte_1
entro il 15 di ogni mese, un contributo per il mantenimento della figlia, pari a 200,00 euro Pt_2 mensili complessivi. Tale importo sarà rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT-FOI.
6. Spese straordinarie: le spese straordinarie per i figli, stabilite dal Protocollo adottato dal Tribunale di Lucca in data 7.10.2020 che di seguito si ritrascrivono, saranno a carico dei coniugi nella misura del 50% ciascuno. a) Spese straordinarie che non necessitano del preventivo accordo tra i genitori:
- Spese mediche urgenti e necessarie;
2 - Trattamenti sanitari, esami, visite specialistiche prescritte dal pediatra/medico tramite il SSN (psicoterapia, fisioterapia, logopedia, impianti di ausilio sanitario, protesi, spese oculistiche, ortopediche, acustiche);
- Tickets e spese farmaceutiche;
- Tasse e imposte scolastiche ed universitarie di istituti pubblici;
- Libri di testo;
- Materiale di corredo scolastico di inizio anno;
- Gite scolastiche didattiche;
- Spese per trasporto pubblico e carburante mezzo locomozione del figlio;
- Spese per progetti curriculari scolastici;
- Spese per tempo prolungato o dopo scuola;
- Spese per baby sitter se già presente nel ménage familiare prima della separazione;
- Spese manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di locomozione del figlio;
- Bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
- Spese per regali dei compagni di scuola. b) Spese straordinarie che necessitano del preventivo accordo tra i genitori:
- Spese sanitarie non urgenti e non prescritte dal medico (cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso privati, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari, esami diagnostici, analisi cliniche, psicoterapia e logopedia se eseguiti da specialisti privati anche se erogati dal SSN);
- Ripetizioni;
- Stages e corsi: di lingua, di musica (ed acquisto dello strumento musicale), di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione e la specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, di formazione post universitari (master);
- Spese per università all'estero (comprese le spese per alloggio fuori sede e relative utenze domestiche);
- gite scolastiche con pernottamento, viaggi studio all'estero;
- Scuole e università private;
- Baby sitter post separazione (pre-scuola e dopo-scuola) se non già presente nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
- viaggi e vacanze intrapresi autonomamente dal figlio;
- attività sportiva anche non agonistica (compresa l'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei, ivi comprese spese di trasporto e stages);
- attività ludico-ricreative (centri estivi);
- cellulare;
- spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
- conseguimento patente di guida per ciclomotori o autoveicoli presso scuole-guida private;
- spese per RE (servizio fotografico, parrucchiere, regalo madrina/padrino ecc.). CP_1
In caso di mancato accordo il genitore che avrà deciso la spesa straordinaria unilateralmente se ne assumerà l'intero pagamento. La liquidazione della quota di spettanza dovrà avvenire a fronte di esibizione di scontrino fiscale/fattura. Il conguaglio relativo alle spese straordinarie avverrà entro il 30 di ogni mese con rimborso entro il 15 del mese successivo.
3 7. L'assegno unico sarà percepito nella misura del 100% dalla sig.ra , così come le Parte_2 detrazioni.
8. Il sig. si impegna a prendersi cura del cane Trixie, su richiesta della sig.ra in Pt_1 Pt_2 particolare durante i periodi di assenza di quest'ultima per ferie o in ogni altro caso di necessità.
9. Il sig. si impegna a sostenere, fino al 31 dicembre 2025, le spese relative alle utenze della Pt_1 casa coniugale per l'energia elettrica, la connessione Wi-Fi e i servizi telefonici. A decorrere da tale data, tali costi saranno interamente a carico della sig.ra che si obbliga a provvedervi, Pt_2 unitamente alle altre utenze.
10. Le spese condominiali relative alla casa coniugale restano ad esclusivo carico della sig.ra Pt_2
.
[...]
11. Il sig. si obbliga a farsi integralmente carico del pagamento delle seguenti obbligazioni, già Pt_1 allo stesso intestate, fino al completo soddisfo di ciascuna:
- le rate del finanziamento acceso per l'acquisto dell'autovettura di proprietà della sig.ra Pt_2 pari a Euro 179,02 mensili (Fiditalia spa n.100382619 del 14.09.2021 per euro 12.924,64 comprensiva di interessi - decorrenza 05.10.2021 - rate n. 72) – doc.5;
- le rate del finanziamento relativo alle cure dentistiche della sig.ra pari a Euro 162,32 Pt_2 mensili (Compass n. 24654848 - per euro 12.985,00 comprensiva di interessi - decorrenza 30.09.2021 - rate n. 80) – doc.6;
- le rate del finanziamento per la ristrutturazione dell'immobile di proprietà della sig.ra pari Pt_2
a Euro 177,00 mensili (Findomestic n. 760040 del 23.11.2020 - cessione quinto - per euro 16.992,00 comprensiva di interessi - decorrenza ultimo giorno del mese - rate n. 96) – doc.
7. Il sig. dichiara espressamente di assumere a proprio esclusivo carico tali obbligazioni, Pt_1 ammontanti complessivamente ad euro 42.901,64, rinunciando sin da ora a qualsiasi rivalsa o pretesa nei confronti della sig.ra la quale resta pertanto esonerata da ogni responsabilità o Pt_2 obbligo restitutorio in merito.
12. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e non richiedono un contributo l'uno all'altra.
13. I coniugi decidono e dichiarano di dare immediata attuazione alle clausole di separazione come sopra concordate, sin dalla sottoscrizione del presente atto.
14. Con la sottoscrizione del presente atto i Sigg.ri danno atto reciprocamente di aver Parte_3 definito ogni altra questione economica tra loro pendente sorta nel corso del matrimonio e dichiarano di non aver più nulla a pretendere per nessun titolo e/o ragione l'uno dall'altro».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere Per_ contratto matrimonio in GA (LU) il 26/8/2006, dal quale è nata la figlia (nata il [...]), ancora minorenne - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
4 Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della figlia, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi uniti Parte_1 Parte_2 in matrimonio in GA (LU) in data 26/8/2006, debitamente trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di GA (LU) all'Atto Numero 26, Parte II, Serie A, Ufficio Stato Civile, dell'Anno 2006, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di GA (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 5/11/2025.
Il Presidente estensore Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Anna Martelli Giudice Dott.ssa Giulia Nicolai Giudice riunito in camera di consiglio in data 5/11/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 6/8/2025 da
(C.F. Parte_1 C.F._1
e
C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato FABIANA PIERONI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Capannori (LU), via Romana n. 23, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1. I coniugi vivranno separati, libero ciascuno di fissare ove creda la propria residenza, salvo l'obbligo reciproco di comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo e di recarsi all'estero, concedendosi pertanto vicendevolmente il necessario consenso per il rilascio e/o il rinnovo dei rispettivi passaporti. Per quanto riguarda i minori, i coniugi scambiano fin da ora reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto o altro documento valido per l'espatrio.
2. Casa Familiare: la sig.ra continuerà ad abitare nella casa familiare di sua esclusiva Parte_2 proprietà, mentre il sig. si trasferirà altrove, impegnandosi a comunicare il nuovo Parte_1 indirizzo e a richiedere formalmente il cambio di residenza presso l'anagrafe del Comune. Si precisa che l'immobile adibito a casa coniugale è stato acquistato dalla sig.ra in forza di atto di Pt_2 compravendita del 16 aprile 2008, rep. n. 14.836/2577, ai rogiti del Notaio In Persona_1 relazione a detto acquisto, si dà atto che il sig. ha provveduto, in occasione della stipula, Parte_1
1 a versare la somma di Euro 11.715,33, quale contributo al pagamento del prezzo, con mezzi propri. Successivamente, le 180 rate mensili dell'importo di Euro 188,24 cadauna, previste per un periodo di 15 anni, sono state corrisposte congiuntamente dai coniugi. Ciò premesso, il sig. , con Parte_1 la sottoscrizione del presente atto, dichiara espressamente di non avere alcuna pretesa o credito nei confronti della sig.ra in relazione a quanto da lui versato per l'acquisto della casa familiare, Pt_2 rinunciando formalmente e definitivamente a ogni eventuale rivendicazione in proposito (doc.4).
3. Collocazione della figlia: la figlia sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, Per_2 con collocazione prevalente e con residenza anagrafica presso la madre, fatta salva ogni futura decisione in merito, che i genitori potranno concordemente assumere. Le decisioni concernenti l'istruzione, l'educazione e la salute della figlia minore saranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto dei bisogni, capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni della medesima. Ciascun genitore potrà, invece, esercitare la potestà genitoriale separatamente, durante il periodo in cui avrà con sé la figlia, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione. I genitori, tenuto conto dell'età della figlia e delle esigenze scolastiche, sportive e ricreative della stessa, si impegnano a confrontarsi e collaborare tra di loro attraverso un'equa ripartizione dei compiti e responsabilità che permetta di realizzare un bilanciamento delle sfere di competenza. Per garantire alla figlia minore il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, i genitori si impegnano Per_ reciprocamente a garantire la libertà di rapporti di con entrambi. Ferma dunque la possibilità per entrambi i genitori di stare con la figlia per periodi anche più ampi, quale regolamentazione minimale le parti concordano che la gestione del tempo con la figlia avverrà come segue: il padre potrà trascorrere con la figlia due giorni a settimana, con pernottamento, da individuarsi in accordo con l'altro coniuge, secondo la propria disponibilità lavorativa e tenendo conto anche degli impegni scolastici ed extra-scolastici della minore e fine settimana alternati dalla fine delle lezioni del venerdì fino alla sera della domenica, con orario di rientro da concordare tra i genitori. Il genitore presso cui si trova la figlia sarà responsabile di accompagnarla e riprenderla da scuola, nonché di organizzare e gestire gli spostamenti da e verso l'altro genitore, al fine di garantire il regolare svolgimento della routine quotidiana della minore.
4. In occasione delle vacanze estive la figlia potrà rimanere per 15 giorni anche non continuativi con l'uno o con l'altro genitore. Detti periodi dovranno essere concordati tra i genitori con anticipo di almeno 1 mese. I genitori seguiranno il criterio dell'alternanza relativamente alle principali festività e cioè Natale, Capodanno, Pasqua, ferma la possibilità dei genitori di organizzarsi consensualmente in maniera diversa. Resta inteso che per le altre ricorrenze familiari, festeggiamenti, compleanni, ecc., i genitori si regoleranno in base ad accordi presi in tempo utile prima dell'evento, tenendo Per_ presente i principi delle pari opportunità e dell'alternanza, nonché dei desideri di .
5. Contributo al mantenimento della figlia: il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra Parte_1
entro il 15 di ogni mese, un contributo per il mantenimento della figlia, pari a 200,00 euro Pt_2 mensili complessivi. Tale importo sarà rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT-FOI.
6. Spese straordinarie: le spese straordinarie per i figli, stabilite dal Protocollo adottato dal Tribunale di Lucca in data 7.10.2020 che di seguito si ritrascrivono, saranno a carico dei coniugi nella misura del 50% ciascuno. a) Spese straordinarie che non necessitano del preventivo accordo tra i genitori:
- Spese mediche urgenti e necessarie;
2 - Trattamenti sanitari, esami, visite specialistiche prescritte dal pediatra/medico tramite il SSN (psicoterapia, fisioterapia, logopedia, impianti di ausilio sanitario, protesi, spese oculistiche, ortopediche, acustiche);
- Tickets e spese farmaceutiche;
- Tasse e imposte scolastiche ed universitarie di istituti pubblici;
- Libri di testo;
- Materiale di corredo scolastico di inizio anno;
- Gite scolastiche didattiche;
- Spese per trasporto pubblico e carburante mezzo locomozione del figlio;
- Spese per progetti curriculari scolastici;
- Spese per tempo prolungato o dopo scuola;
- Spese per baby sitter se già presente nel ménage familiare prima della separazione;
- Spese manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di locomozione del figlio;
- Bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
- Spese per regali dei compagni di scuola. b) Spese straordinarie che necessitano del preventivo accordo tra i genitori:
- Spese sanitarie non urgenti e non prescritte dal medico (cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso privati, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari, esami diagnostici, analisi cliniche, psicoterapia e logopedia se eseguiti da specialisti privati anche se erogati dal SSN);
- Ripetizioni;
- Stages e corsi: di lingua, di musica (ed acquisto dello strumento musicale), di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione e la specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, di formazione post universitari (master);
- Spese per università all'estero (comprese le spese per alloggio fuori sede e relative utenze domestiche);
- gite scolastiche con pernottamento, viaggi studio all'estero;
- Scuole e università private;
- Baby sitter post separazione (pre-scuola e dopo-scuola) se non già presente nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
- viaggi e vacanze intrapresi autonomamente dal figlio;
- attività sportiva anche non agonistica (compresa l'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei, ivi comprese spese di trasporto e stages);
- attività ludico-ricreative (centri estivi);
- cellulare;
- spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
- conseguimento patente di guida per ciclomotori o autoveicoli presso scuole-guida private;
- spese per RE (servizio fotografico, parrucchiere, regalo madrina/padrino ecc.). CP_1
In caso di mancato accordo il genitore che avrà deciso la spesa straordinaria unilateralmente se ne assumerà l'intero pagamento. La liquidazione della quota di spettanza dovrà avvenire a fronte di esibizione di scontrino fiscale/fattura. Il conguaglio relativo alle spese straordinarie avverrà entro il 30 di ogni mese con rimborso entro il 15 del mese successivo.
3 7. L'assegno unico sarà percepito nella misura del 100% dalla sig.ra , così come le Parte_2 detrazioni.
8. Il sig. si impegna a prendersi cura del cane Trixie, su richiesta della sig.ra in Pt_1 Pt_2 particolare durante i periodi di assenza di quest'ultima per ferie o in ogni altro caso di necessità.
9. Il sig. si impegna a sostenere, fino al 31 dicembre 2025, le spese relative alle utenze della Pt_1 casa coniugale per l'energia elettrica, la connessione Wi-Fi e i servizi telefonici. A decorrere da tale data, tali costi saranno interamente a carico della sig.ra che si obbliga a provvedervi, Pt_2 unitamente alle altre utenze.
10. Le spese condominiali relative alla casa coniugale restano ad esclusivo carico della sig.ra Pt_2
.
[...]
11. Il sig. si obbliga a farsi integralmente carico del pagamento delle seguenti obbligazioni, già Pt_1 allo stesso intestate, fino al completo soddisfo di ciascuna:
- le rate del finanziamento acceso per l'acquisto dell'autovettura di proprietà della sig.ra Pt_2 pari a Euro 179,02 mensili (Fiditalia spa n.100382619 del 14.09.2021 per euro 12.924,64 comprensiva di interessi - decorrenza 05.10.2021 - rate n. 72) – doc.5;
- le rate del finanziamento relativo alle cure dentistiche della sig.ra pari a Euro 162,32 Pt_2 mensili (Compass n. 24654848 - per euro 12.985,00 comprensiva di interessi - decorrenza 30.09.2021 - rate n. 80) – doc.6;
- le rate del finanziamento per la ristrutturazione dell'immobile di proprietà della sig.ra pari Pt_2
a Euro 177,00 mensili (Findomestic n. 760040 del 23.11.2020 - cessione quinto - per euro 16.992,00 comprensiva di interessi - decorrenza ultimo giorno del mese - rate n. 96) – doc.
7. Il sig. dichiara espressamente di assumere a proprio esclusivo carico tali obbligazioni, Pt_1 ammontanti complessivamente ad euro 42.901,64, rinunciando sin da ora a qualsiasi rivalsa o pretesa nei confronti della sig.ra la quale resta pertanto esonerata da ogni responsabilità o Pt_2 obbligo restitutorio in merito.
12. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e non richiedono un contributo l'uno all'altra.
13. I coniugi decidono e dichiarano di dare immediata attuazione alle clausole di separazione come sopra concordate, sin dalla sottoscrizione del presente atto.
14. Con la sottoscrizione del presente atto i Sigg.ri danno atto reciprocamente di aver Parte_3 definito ogni altra questione economica tra loro pendente sorta nel corso del matrimonio e dichiarano di non aver più nulla a pretendere per nessun titolo e/o ragione l'uno dall'altro».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere Per_ contratto matrimonio in GA (LU) il 26/8/2006, dal quale è nata la figlia (nata il [...]), ancora minorenne - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
4 Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della figlia, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi uniti Parte_1 Parte_2 in matrimonio in GA (LU) in data 26/8/2006, debitamente trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di GA (LU) all'Atto Numero 26, Parte II, Serie A, Ufficio Stato Civile, dell'Anno 2006, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di GA (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 5/11/2025.
Il Presidente estensore Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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