Sentenza 7 luglio 2010
Massime • 1
In tema di riabilitazione, ai fini della dimostrazione dell'impossibilità di adempimento delle obbligazioni civili, che deve avere carattere totale e permanente, non è sufficiente l'allegazione della circostanza dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato ottenuta sulla base della dichiarazione di insufficienza reddituale contingente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/07/2010, n. 33527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33527 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 07/07/2010
Dott. GARRIBBA Tito - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - N. 1978
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONITO Francesco M.S. - Consigliere - N. 9611/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) D'ON OSTELVIO, N. IL 15/04/1958;
avverso il decreto n. 1224/2009 TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILA, del 21/01/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;
lette le conclusioni del PG di annullamento con rinvio. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con decreto del 21 gennaio 2010 il presidente del Tribunale di Sorveglianza dell'Aquila dichiarava inammissibile l'istanza di riabilitazione presentata da D'ON Ostelvio, osservando che non risultavano adempiute le obbligazioni civili derivanti dal reato e che il condannato non aveva dimostrato di trovarsi nell'impossibilità di adempierle.
La difesa ricorre per Cassazione e denuncia erronea applicazione dell'art. 179 c.p. e mancanza di motivazione, deducendo che non tutti i reati per i quali è stata chiesta la riabilitazione comportano obbligazioni di risarcimento e che lo stato di nullatenenza era provato dal fatto che aveva ottenuto l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
2. I motivi di ricorso sono infondati.
La deduzione che non tutti i reati per i quali è stata chiesta la riabilitazione comporterebbero l'obbligazione del risarcimento danni è generica, perché non indica quali sarebbero i reati che non hanno determinato l'insorgenza di obbligazioni civili, nonché pretestuosa, perché il certificato penale registra ben cinque sentenze di condanna per furto, ossia per reato la cui commissione obbliga l'autore alla restituzione del maltolto o al risarcimento del danno. L'altra deduzione, relativa allo stato di nullatenenza, non è conducente, perché l'impossibilità di adempiere le obbligazioni civili derivanti dal reato deve essere totale e permanente e, perciò, a darne idonea dimostrazione, non è sufficiente l'allegazione della circostanza dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ottenuta grazie a un'autodichiarazione attestante una situazione di insufficienza reddituale contingente. Il ricorso deve dunque essere respinto, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 7 luglio 2010.
Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2010