Art. 23.
Il presidente del tribunale del capoluogo di provincia, o un giudice da lui delegato, provvede alla prima formazione dell'albo dei periti agrari, in base alle domande che gli interessati abbiano presentata nella cancelleria del tribunale entro il termine di sei mesi dalla entrata in vigore del presente regolamento.
Formato l'albo, il Ministro per la giustizia e gli affari di culto, d'intesa col Ministro per le corporazioni, stabilira', con suo decreto, la data da cui incominceranno a funzionare i Comitati menzionati nell'art. 3.
Fino alla emanazione del decreto, di cui al comma precedente, la custodia dell'albo rimarra' affidata al presidente del tribunale.
Egli, o un giudice da lui delegato, decide sulle nuove domande che siano presentate, e provvede altresi', di ufficio o su richiesta del Pubblico Ministero, in ordine alla cancellazione dall'albo nel caso di perdita della cittadinanza o del godimento dei diritti civili da qualunque titolo derivata, ovvero di condanna che costituisca impedimento alla iscrizione.
Contro le decisioni adottate dal presidente del tribunale a norma del presente articolo, e' dato ricorso alla Commissione centrale, in conformita' dell'art. 15.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 25 novembre 1929 - Anno VIII
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini - Rocco - Giuliano
- Acerbo - Bottai.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addi' 6 febbraio 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 293, foglio 26. - Mancini.
Il presidente del tribunale del capoluogo di provincia, o un giudice da lui delegato, provvede alla prima formazione dell'albo dei periti agrari, in base alle domande che gli interessati abbiano presentata nella cancelleria del tribunale entro il termine di sei mesi dalla entrata in vigore del presente regolamento.
Formato l'albo, il Ministro per la giustizia e gli affari di culto, d'intesa col Ministro per le corporazioni, stabilira', con suo decreto, la data da cui incominceranno a funzionare i Comitati menzionati nell'art. 3.
Fino alla emanazione del decreto, di cui al comma precedente, la custodia dell'albo rimarra' affidata al presidente del tribunale.
Egli, o un giudice da lui delegato, decide sulle nuove domande che siano presentate, e provvede altresi', di ufficio o su richiesta del Pubblico Ministero, in ordine alla cancellazione dall'albo nel caso di perdita della cittadinanza o del godimento dei diritti civili da qualunque titolo derivata, ovvero di condanna che costituisca impedimento alla iscrizione.
Contro le decisioni adottate dal presidente del tribunale a norma del presente articolo, e' dato ricorso alla Commissione centrale, in conformita' dell'art. 15.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 25 novembre 1929 - Anno VIII
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini - Rocco - Giuliano
- Acerbo - Bottai.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addi' 6 febbraio 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 293, foglio 26. - Mancini.