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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 02/12/2025, n. 1157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1157 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Michele De Maria Presidente
2) dott. Cinzia Alcamo Consigliere
3) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 1166 R.G.A. 2023, promossa in grado di appello D A rappresentata e difesa dall'Avv.to Alessio Ardizzone e dall'Avv.to Parte_1 resso il cui studio in Palermo, via Tommaso Gargallo n.12, è elettivamente domiciliata appellante CONTRO
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Controparte_1
Distrettuale dello Stato di Palermo presso i cui Uffici in Palermo via M. Stabile n.182 è elettivamente domiciliato appellato all'udienza del 6 novembre 2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale. FATTO e DIRITTO 1) Con ricorso depositato nella cancelleria di questa Corte di Appello in data 10.11.2023 , docente a tempo indeterminato a far data dall'1.1.2015, ha Parte_1 impugnato parzialmente la sentenza n.822/2023 del Tribunale di Termini Imerese G.L. emessa in data 4.8.2023 la quale, nel rigettarne le domande volte ad ottenere la declaratoria di illegittimità delle operazioni di mobilità per l'a.s. 2016/17, aveva, nel contempo, disatteso l'ulteriore richiesta di ricalcolo dall'anzianità per i servizi pre-ruolo e di applicazione della c.d. clausola di salvaguardia stabilita dal C.C.N.L. del personale scolastico sottoscritto nel 2011. Lamenta che erroneamente il Tribunale ha ritenuto che la stessa avesse prestato servizio pre-ruolo presso scuole paritarie;
che, al contrario, per come evincibile dallo stesso decreto di ricostruzione della carriera versato in atti, ella aveva esclusivamente svolto servizio non di ruolo presso Istituti Statali. Reitera, pertanto, quanto sostenuto col ricorso di primo grado, chiedendo la rivalutazione della propria posizione soprattutto con riferimento alla corretta posizione stipendiale attribuita nell'impugnato decreto di ricostruzione della carriera. Osserva che con tale decreto si era vista attribuita la prima posizione stipendiale di cui alle tabelle vigenti, corrispondente all'anzianità di anni zero;
che, tuttavia, il CCNL del 4.8.2011 aveva previsto un regime transitorio per i soli immessi in ruolo a tempo indeterminato alla data del 01.09.2010; che, pertanto, aveva maturato un'anzianità di
Pag.1 servizio pari a 9 anni di pre-ruolo con diritto alla fascia stipendiale 9-14 anni o, in subordine, 3-8 anni. Il si è costituito in giudizio chiedendo il Controparte_1 rigetto del gravame. All'odierna udienza, previa discussione, la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
2) L'appello, entro i limiti di quanto devoluto, è fondato per quanto di ragione. Va, anzitutto, premesso che dalla piana lettura del Decreto di ricostruzione di carriera del 27.7.2016 risulta chiaro che, effettivamente, la ha prestato servizio Pt_1 pre-ruolo esclusivamente in scuole Statali e non, per c ato nella sentenza impugnata, in scuole paritarie. Va, inoltre rilevato, sempre in via preliminare, che il decreto in questione risulta corretto in punto di quantificazione del servizio pre-ruolo. Un tanto lo si può affermare in ragione della semplice ed assorbente considerazione che la normativa statale applicata (che ha comportato, ai sensi dell'art. 485 del D.Lg.vo n.297/94 il riconoscimento di anni 6 mesi 8) ha comportato un trattamento più favorevole rispetto al servizio pre-ruolo effettivamente ed utilmente prestato (ossia anni 6 mesi 1 gg 16, costituiti dalla sommatoria dei mesi e dei giorni di servizio riportati nell'atto in questione). E', invece, fondata la doglianza che si appunta sulla corretta applicazione della fascia stipendiale. La disposizione invocata dall'appellante è quella dettata dal C.C.N.L. comparto Scuola del 2011 il quale nell'operare la rimodulazione delle posizioni stipendiali del personale scolastico – con l'unificazione delle precedenti fasce 0-2 anni e 3-8 anni, nella fascia 0-8 anni – all'art. 2, comma 3, ha introdotto una disposizione transitoria la quale recita: “
1. Le posizioni stipendiali di cui alla Tab. B allegata al CCNL sottoscritto il 23/01/2009 sono ridefinite secondo e indicazioni di cui all'allegata Tab. A.
2. Il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data dell'1/9/2010 inserito o che abbia maturato l'inserimento nella preesistente fascia stipendiale “3-8” anni conserva “ad personam” il maggiore valore stipendiale in godimento, fino al conseguimento della fascia retributiva 9-14 anni”.
3. Il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data dell'1/9/2010 inserito nella preesistente fascia stipendiale “0-2 anni”, conserva il diritto a percepire “ad personam”, al compimento del periodo di permanenza nella predetta fascia, il valore retributivo della preesistente fascia stipendiale “3-8 anni” fino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni”. E' del tutto evidente la ratio della disposizione transitoria in parola la quale, innestandosi nella nuova struttura retributiva del personale scolastico – caratterizzata dalla eliminazione dello scalone 3/8 anni – ha inteso conservare (e, quindi, salvaguardare) per il personale in servizio ad una certa data (1.9.2010) il diritto “quesito” a fruire dell'incremento retributivo viceversa abolito per i docenti neo-assunti. Questa Corte, in analoghe fattispecie, si è già pronunciata sul punto con orientamento cui deve darsi continuità. Il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato è ormai consolidato nell'ordinamento comunitario per effetto della clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999 trasfuso nella Direttiva 1999/70/CE del 28.6.1999, che prevede: “ … per quanto riguarda le condizioni di impiego i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive” (punto 1).
Pag.2 Nello specifico “… i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive” (punto 4). Secondo la suddetta clausola le “ragioni oggettive” che giustificano la diversità di trattamento, devono consistere in “elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inserisce e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria”. La sola natura temporanea del rapporto non configura “ragione oggettiva poiché ciò svuoterebbe di contenuti gli obiettivi della direttiva e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato”. La questione dell'accertamento degli spazi di operatività della riferita disciplina comunitaria è stata oggetto di ripetuti pronunciamenti della Suprema Corte (da ultimo Cass. ord. n.6146/2019; ord. n.3473/2019; ord. n.27950/2017), che ha costantemente ribadito i principi fissati dalla giurisprudenza eurounitaria secondo cui:
“a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicchè la stessa ha carattere incondizionato e può esser fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C-268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, 8.9.2011, Persona_1 causa C. – 177/10 DO Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art.137 n.5 del Trattato (oggi 153 n.5), “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorchè proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione” (Del Cerro Alonso, cit. punto 42); c) le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Dans, punto 44); d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguono le modalità di lavoro e che attengono alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans. Cit. punto 55)”. Con particolare riferimento alla tutela dell'anzianità di servizio del personale precario giova il richiamo alla sentenza n. 22558 del 2016 della S.C. laddove si è affermato che: "La clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva 999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutisi nel tempo. Vanno conseguentemente disapplicate le disposizioni dei richiamati CCNL che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato". Declinati i principi ermeneutici che precedono nella fattispecie in esame deve allora ritenersi che la limitazione della clausola di salvaguardia ai soli assunti a tempo indeterminato non trovi giustificazione in alcuna ragione oggettiva, con la conseguente
Pag.3 sua disapplicazione nella parte in cui contrasta con il principio di non discriminazione. Ed invero effetto della prospettata divaricazione applicativa sarebbe che, a differenza di docenti di ruolo titolari della prevista anzianità di servizio alla data dell'1.9.2010, i docenti a termine, titolari della medesima anzianità di servizio pre-ruolo maturata e riconosciuta sulla scorta di plurimi contratti a tempo determinato, riceverebbero, in assenza di una plausibile ragione oggettiva, un trattamento deteriore rispetto ai primi destinatari del beneficio della conservazione “ad personam” dell'abolito gradone stipendiale, così perpetuando quella disparità di trattamento nelle “condizioni di impiego” tra le due categorie di docenti che la portata del principio di non discriminazione intende evitare. Tale conclusione viepiù si impone nel caso di specie ove è documentalmente provato che l'appellante in sede di ricostruzione della carriera ha avuto riconosciuti i periodi di servizio pre-ruolo sin dagli anni scolastici antecedenti il 2010. D'altro canto, si aggiunge, l'opzione interpretativa qui adottata, è stata avallata anche dalla Suprema Corte (Cass. sent. n.2924/2020) che ha affermato il condivisibile principio per il quale: “In tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale scolastico, l'art. 2 del c.c.n.l. del 4 agosto 2011, nella parte in cui limita il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento "ad personam", fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva, ai soli assunti a tempo indeterminato, viola la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, con conseguente disapplicazione della norma contrattuale da parte del giudice e riconoscimento della medesima misura transitoria di salvaguardia anche al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione”. La sentenza impugnata deve essere pertanto riformata in parte qua, dovendosi dichiarare il diritto dell'appellante, a far data dall'immissione in ruolo, di fruire della clausola di salvaguardia e di beneficiare del trattamento retributivo dalla stessa garantito al personale di ruolo. Con l'ulteriore precisazione (per come affermato nel corpo decreto di ricostruzione oggetto di causa che, sul punto, non è stato fatto oggetto di alcuna doglianza) che “l'anzianità riconosciuta per effetto del servizio di insegnamento preruolo prestato nell'anno 2013, pari a anni 1, non è utile ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali (art.1 comma 1 lett. b D.P.R. n.122/2013)” (cfr. decreto ricostruzione carriera del 17.6.2017 prot. n.2377 – fascicolo di parte). Va esclusa qualsivoglia prescrizione quinquennale delle differenze retributive in quanto, l'immissione in ruolo è avvenuta l'1.9.2015, il decreto di ricostruzione della carriera risale al 27.7.2016 e il ricorso di primo grado è stato notificato alla controparte in data 13.5.2021.
3) Residua il regolamento delle spese processuali del doppio grado di giudizio. L'accoglimento solo parziale delle domande rende conforme a giustizia la compensazione tra le parti in ragione della metà. La restante quota si liquida in favore di parte appellante come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando, nel contraddittorio delle parti, in parziale riforma della sentenza n.822/2023 del Tribunale G.L. di Termini Imerese, dichiara che Pt_1 ha diritto, a far data dalla immissione in ruolo, all'applicazione della c
[...] salvaguardia prevista dal C.C.N.L. comparto scuola del 2011 ed a percepire la retribuzione spettante in base alla fascia stipendiale “3-8” anni fino al conseguimento della fascia stipendiale successiva.
Pag.4 Condanna l'Amministrazione scolastica a corrispondere all'appellante le differenze retributive dovute per effetto dell'accertato diritto, oltre interessi legali dalla data di maturazione dei singoli ratei fino al soddisfo. Compensa tra le parti in ragione della metà le spese del doppio grado e, per l'effetto, condanna parte appellata al pagamento della restante quota che liquida, per il primo grado, in complessivi euro 1.900,00 e per il secondo grado in complessivo euro 2.500,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali come per legge, con distrazione ex art. 93 cpc in favore dei procuratori antistatari. Palermo 6 novembre 2025
Il Consigliere estensore Carmelo Ioppolo Il Presidente Michele De Maria
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