Ordinanza cautelare 15 dicembre 2022
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 219 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00219/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01171/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1171 del 2022, proposto da
-ricorrente- rappresentato e difeso dall’avvocato Tommaso Scutari e dall’avvocato stabilito Paolo Gesualdo Maria Procopio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
contro
- MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro p.t., con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, come risultante dai registri di giustizia, dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato che ex lege lo rappresenta e difende nel presente giudizio;
- QUESTURA NOVARA, in persona del Questore p.t., con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, come risultante dai registri di giustizia, dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato che ex lege la rappresenta e difende nel presente giudizio;
per l'annullamento
del decreto n. -OMISSIS-, emesso il -OMISSIS- e notificato il 23/07/22, con cui il Questore di VA ha respinto la richiesta del ricorrente di aggiornamento del titolo di soggiorno per lavoro subordinato n. -OMISSIS- con scadenza al -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'interno e della Questura di VA;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 3 febbraio 2026 il dott. MI IL;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato il 26/10/22 e depositato il 27/11/22 -ricorrente- ha impugnato il decreto n. -OMISSIS-, emesso il -OMISSIS- e notificato il 23/07/22, con cui il Questore di VA ha respinto la richiesta del ricorrente di aggiornamento del titolo di soggiorno per lavoro subordinato n. -OMISSIS- con scadenza al -OMISSIS-.
Il Ministero dell’interno e la Questura di VA, costituitisi in giudizio con comparsa depositata il 29/11/22, hanno chiesto il rigetto del gravame.
Con ordinanza n. 1116/22 del 14/12/22 il Tribunale ha respinto la domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente.
All’udienza straordinaria del 03/02/26, tenutasi in modalità da remoto come prescritto dall’art. 87 comma 4 bis cpa, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato e deve essere respinto il che consente al Collegio di prescindere dall’esame dell’eccezione di irricevibilità formulata dalla parte resistente.
-ricorrente- impugna il decreto n. -OMISSIS-, emesso il -OMISSIS- e notificato il 23/07/22, con cui il Questore di VA ha respinto la richiesta del ricorrente di aggiornamento del titolo di soggiorno per lavoro subordinato n. -OMISSIS- con scadenza al -OMISSIS- e ciò in quanto l’istante non ha un domicilio e una dimora stabili, tanto che la polizia locale di VA ha avviato la procedura di cancellazione anagrafica per irreperibilità, e non è in possesso di redditi da lavoro, essendo risultato da accertamenti effettuati presso l’Inps e l’Agenzia delle entrate che gli ultimi contributi previdenziali in suo favore risalgono al luglio 2020.
Con una serie di censure, tra loro connesse, parte ricorrente prospetta il difetto di motivazione ed il vizio di eccesso di potere dell’atto impugnato dal momento che l’esponente, presente nel territorio italiano da molti anni e quindi destinatario di una tutela rafforzata, sarebbe in possesso dei requisiti per il rilascio del titolo richiesto; in particolare, egli sarebbe titolare di un contratto di lavoro ed, inoltre, l’amministrazione non avrebbe comprovato in maniera idonea la sua irreperibilità.
I motivi sono infondati.
Dalla documentazione prodotta in giudizio dall’amministrazione e richiamata nel provvedimento impugnato emerge che la parte ricorrente non è in possesso né di un domicilio e di una dimora stabili né di un contratto di lavoro.
In quest’ottica assumono significativa rilevanza, quanto al primo profilo, la documentazione acquisita dall’amministrazione dal Comune di VA (allegato 4 alla memoria depositata dal Ministero il 10/12/22), comprovante lo stato d’irreperibilità del ricorrente (poi definitivamente accertato il successivo 22/04/24), e, in riferimento alla carenza lavorativa e reddituale, gli atti trasmessi dall’Inps da cui risulta che l’ultimo versamento in favore del ricorrente risale al luglio 2020.
Né parte ricorrente, benché onerata, ha anche solo dedotto né tanto meno comprovato il possesso di una dimora o della titolarità di un contratto di lavoro non essendovi nell’atto introduttivo alcun riferimento in tal senso.
Ne consegue l’insussistenza dei requisiti richiesti dalla legge per il rilascio del titolo legittimante la presenza del ricorrente in Italia.
Per questi motivi il ricorso è infondato e deve essere respinto.
La peculiarità della fattispecie giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definendo il giudizio, così provvede:
1) respinge il ricorso;
2) compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
MI IL, Presidente, Estensore
Luca Pavia, Primo Referendario
Federico Giuseppe Russo, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| MI IL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.