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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 157/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 1, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
FERRARA COSTANTINO, Giudice monocratico in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 677/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 In Proprio - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Latina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 05737202500024661000 TARI 2016
- INVITO AL PAGAMENTO n. 05737202500024660000 TARI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1065/2025 depositato il
04/12/2025 Richieste delle parti:
Nessuno è presente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'avv. Ricorrente_1, in proprio, ha impugnato, citando in giudizio il Comune di Roma e l'Agenzia delle Entrate Riscossione di Latina, due avvisi di presa in carico notificati da quest'ultima il 24/04/2025, i numeri 0577202500024661000 e 05737202500024660000, con i quali il concessionario comunicava di aver preso in carico la riscossione di due presupposti avvisi di accertamento, n. 0000010078 (per Tari
2016) e n. 00000111958 (per Tari 2015), che ritiene non essergli stati mai notificati.
Con tali atti quindi l'Agenzia invitava il ricorrente al pagamento di rispettivi euro 650,00 e 663,00 per la Tari affidata dal comune di Roma su immobile di proprietà sino al 2024 locato in Roma in Indirizzo_1.
Nel ricorso, quindi, corredato dalla preliminare richiesta di sospensione dell'esecutività degli atti impugnati, accolta da questa corte con ordinanza del 2/10/2025, si eccepisce l'illegittimità di entrambi gli avvisi di presa in carico per non esser stati debitamente preceduti dalla notifica degli avvisi di accertamento Tari che essi richiamano, con ogni conseguenza anche in relazione alla maturazione del termine di prescrizione del tributo locale.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate Riscossione eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto a quanto dedotto dal ricorrente in relazione ad attività, quelle di notificazione degli atti presupposti, che riguardavano l'ente impositore Comune di Roma, il quale non risulta costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A fronte della mancata costituzione del Comune di Roma Capitale e, quindi, di ogni documentazione eventualmente depositata agli atti che attesti della notifica degli avvisi di accertamento esecutivi Tari, di competenza comunale, a cui si richiamano gli avvisi di presa in carico impugnati, il ricorso deve essere accolto, dal momento che entrambi gli atti opposti risultano sforniti della prova di regolare notifica dei titoli sottostanti ivi richiamati.
Ed invero entrambi gli avvisi di presa in carico impugnati fanno espresso riferimento, e trovano in essi sostegno giuridico, agli avvisi di accertamento n. 0000010078 (per Tari 2016) e n. 00000111958 (per Tari
2015), dei quali parte ricorrente ha però dedotto in giudizio l'omessa notifica, senza ottenerne riscontro dal comune che, pur regolarmente citato, non si è costituito. D'altronde è il caso di ricordare che in materia di notifica degli atti, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato (cfr. ex multis Cass. n. 26660/2023).
P.Q.M.
la Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Latina in c.m. accoglie il ricorso e condanna le parti resistenti in solido ad euro 300,00, oltre oneri a titolo di spese di lite.
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 1, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
FERRARA COSTANTINO, Giudice monocratico in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 677/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 In Proprio - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Latina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 05737202500024661000 TARI 2016
- INVITO AL PAGAMENTO n. 05737202500024660000 TARI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1065/2025 depositato il
04/12/2025 Richieste delle parti:
Nessuno è presente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'avv. Ricorrente_1, in proprio, ha impugnato, citando in giudizio il Comune di Roma e l'Agenzia delle Entrate Riscossione di Latina, due avvisi di presa in carico notificati da quest'ultima il 24/04/2025, i numeri 0577202500024661000 e 05737202500024660000, con i quali il concessionario comunicava di aver preso in carico la riscossione di due presupposti avvisi di accertamento, n. 0000010078 (per Tari
2016) e n. 00000111958 (per Tari 2015), che ritiene non essergli stati mai notificati.
Con tali atti quindi l'Agenzia invitava il ricorrente al pagamento di rispettivi euro 650,00 e 663,00 per la Tari affidata dal comune di Roma su immobile di proprietà sino al 2024 locato in Roma in Indirizzo_1.
Nel ricorso, quindi, corredato dalla preliminare richiesta di sospensione dell'esecutività degli atti impugnati, accolta da questa corte con ordinanza del 2/10/2025, si eccepisce l'illegittimità di entrambi gli avvisi di presa in carico per non esser stati debitamente preceduti dalla notifica degli avvisi di accertamento Tari che essi richiamano, con ogni conseguenza anche in relazione alla maturazione del termine di prescrizione del tributo locale.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate Riscossione eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto a quanto dedotto dal ricorrente in relazione ad attività, quelle di notificazione degli atti presupposti, che riguardavano l'ente impositore Comune di Roma, il quale non risulta costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A fronte della mancata costituzione del Comune di Roma Capitale e, quindi, di ogni documentazione eventualmente depositata agli atti che attesti della notifica degli avvisi di accertamento esecutivi Tari, di competenza comunale, a cui si richiamano gli avvisi di presa in carico impugnati, il ricorso deve essere accolto, dal momento che entrambi gli atti opposti risultano sforniti della prova di regolare notifica dei titoli sottostanti ivi richiamati.
Ed invero entrambi gli avvisi di presa in carico impugnati fanno espresso riferimento, e trovano in essi sostegno giuridico, agli avvisi di accertamento n. 0000010078 (per Tari 2016) e n. 00000111958 (per Tari
2015), dei quali parte ricorrente ha però dedotto in giudizio l'omessa notifica, senza ottenerne riscontro dal comune che, pur regolarmente citato, non si è costituito. D'altronde è il caso di ricordare che in materia di notifica degli atti, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato (cfr. ex multis Cass. n. 26660/2023).
P.Q.M.
la Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Latina in c.m. accoglie il ricorso e condanna le parti resistenti in solido ad euro 300,00, oltre oneri a titolo di spese di lite.