Decreto cautelare 22 gennaio 2026
Ordinanza cautelare 13 febbraio 2026
Sentenza 23 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 23/04/2026, n. 463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 463 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00463/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00075/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 75 del 2026, proposto da
Pl PU, in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B998DE920E, rappresentata e difesa dall'avvocato Gian Luca Lemmo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Cassino, non costituito in giudizio;
nei confronti
NT s.r.l.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Tommaso Bancheri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
a) del provvedimento di esclusione, per il lotto n.1, della ricorrente dalla procedura di gara indetta, ai sensi dell'art.71 del d.lgs.31 marzo 2023 n. 36, dal Comune di Cassino per l'affidamento in concessione a soggetti terzi di impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili, GA-00560-CIG B998DE920E;
b) di ogni altro atto collegato, connesso e conseguente se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente ivi compresi i verbali della Commissione ed in particolare, quello n.2 del 8 gennaio 2026 nonché l'aggiudicazione provvisoria a favore della ditta NT LS e, ove esistente, quella definitiva;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 aprile 2026 la dott.ssa NC AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e TO
1. Con ricorso notificato il 20 gennaio 2026 e depositato il successivo 21 gennaio, la società PL PU ha impugnato il provvedimento con cui la stessa è stata esclusa, per il lotto n.1, dalla procedura di gara indetta, ai sensi dell’art.71 del d.lgs.31 marzo 2023 n. 36, dal Comune di Cassino per l’affidamento in concessione a soggetti terzi di impianti pubblicitari per l’affissione diretta di manifesti e simili, GA-00560-CIG B998DE920E.
2. La ricorrente espone in fatto che, con determina a contrarre n. 2581 del 19 novembre 2025, veniva indetta dal Comune di Cassino una gara, ai sensi dell’art.71 del d.lgs. 31 marzo 2023 n.36, per l’affidamento in concessione a soggetti terzi, di n. 5 lotti, di impianti pubblicitari per l’affissione diretta di manifesti e simili.
La ricorrente partecipava a tutti i lotti compilando, come prescritto dal bando, il modulo dell’offerta, allegato C, indicando solo il prezzo offerto in aumento, sia in cifre che in lettere.
Pur tuttavia, sul presupposto della non conformità dell’offerta ai criteri di gara di cui alla pagina 2 dell’avviso, la ricorrente veniva esclusa, per quanto riguarda il lotto 1, in quanto il presidente del seggio di gara riteneva l’importo indicato dalla ricorrente in €.3.057,6, erroneamente in diminuzione e non in aumento, in aggiunta al prezzo a base d’asta annuo fissato dal Comune in €.5.600,00.
Ove l’offerta fosse stata correttamente interpretata in aumento rispetto alla base d’asta, la ricorrente sarebbe risultata aggiudicataria del lotto 1 in quanto l’offerta dalla stessa proposta sarebbe stata superiore a quella dell’aggiudicataria, società NT, la cui offerta è stata pari a € 5.990 annui.
3. Avverso il provvedimento di esclusione parte ricorrente deduce la violazione della l. 241/90, del d.lgs.36/2023; violazione dell’avviso di gara; violazione del disciplinare di gara; eccesso di potere sviamento; illogicità manifesta.
4. Si è costituita in giudizio la controinteressata NT LS contestando la fondatezza del gravame, in quanto mentre la stessa avrebbe correttamente indicato nel modulo C il prezzo offerto in aumento in € 5.990, dunque, superiore a quello a base d’asta, pari ad € 5.600, nello stesso modulo la ricorrente avrebbe riportato un presso inferiore alla base d’asta, pari a € 3.057,6.
5. All’esito della camera di consiglio dell’11 febbraio 2026, con ordinanza cautelare n. 46/2026 è stata accolta la domanda cautelare.
6. Alla pubblica udienza del 15 aprile 2026 la causa è passata in decisione.
7. Il ricorso è fondato.
Nella determinazione n. 2581 del 19 novembre 2025 di indizione della gara, il Comune di Cassino ha precisato che il criterio di aggiudicazione della procedura aperta indetta ai sensi dell’art. 71, cod. app. “ è quello del rialzo sul canone posto a base di gara ”.
Nell’avviso allegato alla predetta determinazione, è stato poi semplicemente chiarito che l’affidamento avverrà “ mediante la presentazione di offerte in aumento rispetto al valore posto a base d’asta ”, (…) utilizzando esclusivamente il modello Allegato C ”.
Ebbene, nel modulo C la ricorrente, accanto alla casella “prezzo a base d’asta d’annuo” indicato in € 5.600 per il lotto n. 1, ha indicato nella casella “prezzo offerto in aumento” l’importo di € 3.057,6, ritenendo di dover indicare l’importo in aggiunta a quello a base d’asta e non anche l’importo complessivo offerto, comprensivo dell’importo posto a base d’asta.
Poiché l’avviso era sul punto laconico, il motivo di ricorso risulta essere fondato in quanto, al cospetto di una offerta di dubbia interpretazione la stazione appaltante avrebbe dovuto attivare la procedura del soccorso istruttorio.
Ai sensi dell’art.101, comma 3, cod. app., infatti, “ la stazione appaltante può sempre richiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine fissato dalla stazione appaltante, che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta tecnica e dell'offerta economica ”.
Il potere-dovere di soccorso istruttorio trova il proprio fondamento concettuale e giuridico nel principio di buon andamento che nelle procedure di aggiudicazione viene declinato ora dall’art. 1, d. lgs. n. 36/2023, quale “principio del risultato”.
Il potere dell’amministrazione di evitare l’esclusione di un concorrente per ragioni meramente formali o procedurali consente infatti di valorizzare i profili sostanziali attinenti al merito dell’operatore, così come al pregio dell’offerta proposta.
In ragione del principio del risultato, non può, quindi, considerarsi ammissibile l’esclusione del miglior offerente per non aver osservato una regola il cui rispetto non abbia effettive ricadute sostanziali.
Il comma 3 dell’art. 101, cit., consente espressamente di chiedere chiarimenti sul contenuto dell’offerta economica a condizione che il chiarimento non comporti alcuna modifica dell’offerta presentata.
Nella specie, il chiarimento reso in sede processuale dalla ricorrente, e che avrebbe potuto e dovuto rendere in sede procedimentale, non ha comportato alcuna modifica dell’offerta bensì è meramente intervenuto a chiarire che l’importo del prezzo offerto in aumento pari a € 3.057,6 euro doveva considerarsi in aggiunta dell’importo a base d’asta e non ricomprensivo dello stesso.
Chiarimento che, ove fosse stato richiesto in ossequio ai principi di buon andamento e del risultato sopra richiamati, avrebbe condotto all’aggiudicazione della gara alla società ricorrente la cui offerta complessiva risulta essere, in tal modo, ben al di sopra di quella offerta dalla controinteressata NT.
8. Per quanto esposto, il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento della determinazione di esclusione della ricorrente dalla gara, con obbligo per la stazione appaltante di formulare una nuova graduatoria che tenga conto dell’offerta della ricorrente alla luce delle presenti statuizioni.
La domanda risarcitoria è invece infondata in quanto la sospensione cautelare del provvedimento impugnato ha impedito l’emersione del danno da aggiudicazione illegittima.
9. Le spese di lite, che nei confronti della controinteressata possono essere compensate, seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla la determinazione di esclusione impugnata.
Condanna il Comune di Cassino, in persona del Sindaco p.t., al pagamento nei confronti della società PL PU, delle spese di lite che liquida nella somma complessiva di € 4.000 (euro quattromila/00), oltre oneri e accessori di legge.
Spese compensate nei confronti della società NT.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
AT LA, Presidente
NC AN, Consigliere, Estensore
Valerio Torano, Consigliere
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| NC AN | AT LA |
IL SEGRETARIO