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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 22/10/2025, n. 4539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4539 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 9459/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Daniela Guerra ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9459/2021 promossa da:
(c.f. ) e ( ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'Avv. Luigi Critelli ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Torino,
C.so Galileo Ferraris 110
-ATTORI - contro
(c.f ), rappresentato e difeso dall'Avv. Barbara Buratto e Controparte_1 CodiceFiscale_3 dall' Avv. Manuel Marco ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Torino, c.so Francia n.
33
-CONVENUTO-
Contro
(c.f. ) Controparte_2 P.IVA_1
-TERZA CHIAMATA CONTUMACE-
Sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte attrice
Come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 9 e proprietari di un immobile sito in Givoletto, via Forvilla 2, con atto Parte_1 Parte_2 di citazione notificato in data 27.04.2021, hanno convenuto in giudizio il proprietario dell'unità immobiliare confinante, , al fine di sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti Controparte_1
a causa delle infiltrazioni verificatisi all'interno del box auto e della cantina di loro proprietà asseritamente provenienti dal terrazzo soprastante di proprietà esclusiva del convenuto e all'esecuzione dei lavori necessari per la cessazione di dette infiltrazioni.
, costituitosi in giudizio ha chiesto il rigetto della domanda attorea ritenendosi esente Controparte_1 da ogni responsabilità in quanto le infiltrazioni lamentate dagli attori sarebbero state causate da lavori di ristrutturazione eseguiti, su suo incarico, dalla ditta di cui ha chiesto la chiamata in Controparte_2 giudizio a titolo di manleva.
Nella contumacia della società la causa è stata istruita a mezzo CTU ed è stata trattenuta Controparte_2 in decisione da questo giudice subentrato, in data 1 marzo 2024, al precedente magistrato.
La domanda di parte attrice è fondata nei limiti che seguono.
Si premette che in applicazione del principio “ della ragione più liquida” (Cass. 11458/2018), difese, eccezioni ed argomentazioni delle parti, saranno esaminate per quanto strettamente necessario nella prospettiva della motivazione della presente sentenza.
Si precisa che verranno prese in considerazione le conclusioni come rassegnate dalle parti all'udienza, ex art. 127 ter cpc, del 15 aprile 2025.
Gli attori, proprietari di un immobile confinante con quello del convenuto hanno Controparte_1 convenuto in giudizio quest'ultimo lamentando infiltrazioni d' acqua all'interno del box auto e della cantina di loro proprietà provenienti dal soprastante terrazzo di proprietà esclusiva del convenuto.
Tali infiltrazioni si sarebbero verificate in concomitanza con i lavori di ristrutturazione affidati dal convenuto all' impresa nel febbraio 2019 e terminati nell'estate dell'anno 2020. Controparte_2
La domanda svolta dagli attori è intesa ad ottenere sia il risarcimento ex art. 2043 e/o 2051 c.c dei danni subiti a causa delle asserite infiltrazioni verificatisi all'interno del box auto e della cantina di loro proprietà, sia la condanna del convenuto, ex art. 2058 c.c, all'esecuzione delle opere necessarie a rimuovere le cause delle infiltrazioni ancora in atto.
La CTU espletata in corso di causa, le cui conclusioni appaiono condivisibili in quanto logiche, non contraddittorie e adeguatamente motivate, ha accertato l'esistenza delle infiltrazioni lamentate dagli attori concludendo che “la causa principale dei plurimi episodi infiltrativi verificatisi nel corso degli anni a danno della proprietà attorea e delle parti comuni dell'area di manovra nella porzione centrale, è riconducibile a difetti di impermeabilizzazione della superficie del soprastante terrazzo di proprietà del convenuto”. pagina 2 di 9 In punto an
Dalla CTU è emerso in maniera chiara che gli immobili oggetto di vertenza sono costituiti da un piccolo complesso immobiliare di tre villette a schiera indipendenti e tra loro contigue ubicate in Givoletto (TO),
Via Forvilla n. 2, rispettivamente di proprietà degli attori, del convenuto e di un terzo soggetto rimasto estraneo al presente giudizio.
La villetta di proprietà comprende un'ampia terrazza (circa mq 71) pavimentata con piastrelle CP_1 per esterni e percorsa trasversalmente da una canalina di raccolta e deflusso delle acque meteoriche provenienti dalla terrazza.
La terrazza di proprietà esclusiva del convenuto funge da copertura del piano interrato del CP_1 complesso immobiliare in comproprietà tra i tre comunisti ed insiste per circa mq 38,24 al di sopra dell'area di manovra comune per circa mq 29,63 insiste sul box auto e sul posto auto di proprietà esclusiva degli attori.
Il CTU ha precisato che “alla data dei sopralluoghi sul soffitto dell'area di manovra comune e del box auto degli attori, pressoché in proiezione verticale al di sotto della canalina di deflusso delle acque collocata centralmente alla terrazza del signor , erano presenti estese tracce di infiltrazioni CP_1
d'acqua meteorica con degrado delle superfici murarie, distacco di porzioni di intonaco e sfondellamento delle pignatte costituenti l'orditura secondaria del solaio di copertura del piano sotterraneo.
Detti fenomeni interessavano circa 28 mq v.p.p. a soffitto internamente all'area di manovra comune e circa mq 15 v.p.p. a soffitto all'interno del box auto di proprietà attorea.
In punto cause
Il CTU a seguito di numerosi sopraluoghi, esame della documentazione versata in atti, prove di bagnamento e utilizzo di umidostato ha accertato che le infiltrazioni lamentate dagli attori provengono dal terrazzo di proprietà del convenuto e che la loro causa è da attribuirsi a difetti di CP_1 impermeabilizzazione della superficie di detto terrazzo.
In particolare il CTU precisa che “le prove di bagnamento effettuate all'interno della terrazza di proprietà
nel corso sopralluoghi del 14.2.2023 (bagnamento superficie terrazza con tubo in gomma ed CP_1 acqua fredda), del 27.2.2023(bagnamento terrazza con impiego di tubo in gomma ed acqua calda in corrispondenza della canalina centrale e del canale di gronda della falda nord del tetto ove è presente una discesa pluviale la cui base è annegata nel solaio di copertura dell'autorimessa, in corrispondenza dell'angolo nord del fabbricato di proprietà ), 27.2.23 (prove di dispersione di acqua calda in CP_1 corrispondenza della canaletta e rilievi con termocamera), 24.3.23(prove di tenuta della canaletta ed area circostante mediante allagamento per diverse ore di porzioni della terrazza) e 12.6.23 (allagamento cassonetto interno alla terrazza) hanno evidenziato criticità diffuse del sistema di impermeabilizzazione pagina 3 di 9 realizzato a protezione del piano interrato. In particolare, è stato accertato il nesso di causalità materiale nell'insorgenza delle infiltrazioni oggetto di doglianza (in particolare quelle inerenti l'area di manovra comune al piano interrato) a seguito delle prove di allagamento sulla terrazza di proprietà , CP_1 effettuate il 24.3.23, con esito positivo riscontrato in corrispondenza della soglia d'ingresso al vano prospiciente la terrazza e lungo il perimetro della facciata ad essa circostante;
nonché delle prove di allagamento del 12.6.23, che hanno interessato l'interno del cassone in muratura e che hanno dato esito positivo al piano interrato in proiezione verticale al di sotto della canalina.
Il CTU conclude che “considerate le criticità rilevate nel corso delle oo.pp. sulla terrazza di proprietà
in ordine alla mancata tenuta all'acqua di alcune porzioni dell'impermeabilizzazione posta a CP_1 protezione del sottostante piano interrato, nonché del box auto e della cantina di proprietà Pt_3
, riscontrata la mancata risoluzione delle problematiche infiltrative denunciate da parte attrice a
[...] seguito degli interventi del luglio 2020 e degli ulteriori interventi di ripristino effettuati nel marzo 2022 dall'impresa escluse le concause inerenti eventuali infiltrazioni provenienti da parti Controparte_2 comuni condominiali (vialetto a est) o proprietà private limitrofe (proprietà o , Parte_4 Per_1 con esclusione delle infiltrazioni non lamentate ma comunque presenti in altre parti dell'area comune o riguardanti il posto auto o il fondo del box auto ), considerate anche le Per_1 Parte_4 caratteristiche costruttive dei manufatti oggetto di vertenza (struttura, materiali, senso di orditura delle pignatte componenti il solaio di copertura del garage e delle parti comuni dell'autorimessa interrata, presenza di tubi e canalizzazioni annegate all'interno delle solette, pendenze superficiali delle terrazze, e tutte le altre lavorazioni poste in essere dal convenuto) e le caratteristiche tipologiche delle infiltrazioni lamentate (sagoma, estensione, posizione e gravità) aventi origine e cause comuni (rispetto alle altre minori, di lieve entità riscontrate all'interno del piano interrato), si può ritenere che la causa principale dei plurimi episodi infiltrativi verificatisi nel corso degli anni a danno della proprietà attorea e delle parti comuni dell'area di manovra nella porzione centrale, è riconducibile a difetti di impermeabilizzazione della superficie del soprastante terrazzo di proprietà del convenuto.
In punto quantum
Il CTU ha stimato il costo delle opere di ripristino necessarie per l'eliminazione dei danni causati dalle accertate infiltrazioni calcolandolo sulla base del prezziario Opere Edili Regione Piemonte vigente e secondo i prezzi correnti di mercato applicati dalle imprese edili nell'area di riferimento.
Come sopra precisato, i vizi lamentati da parte attrice sussistano su gran parte delle superfici sottostanti la terrazza ed il marciapiede di proprietà , interessando sia parti comuni dello stabile (area di CP_1 manovra piano interrato) sia parte del box auto e della cantina di proprietà . Parte_4
pagina 4 di 9 Per l'eliminazione dei danni causati dalle infiltrazione accertate nelle parti private di proprietà esclusiva degli attori il costo delle opere di ripristino è stato stimato dal CTU in euro €. 6.000,00 oltre IVA 22% da cui detrarre la somma di euro 1900,00 già corrisposta agli attori dalla compagnia di assicurazione dell'impresa terza chiamata.
Per l'eliminazione dei danni causati dalle infiltrazione accertate nelle parti comuni nel piano interrato
(area manovra) in comproprietà degli attori in misura di 1/3, il costo delle opere di ripristino è stato stimato in euro € 4800,00 oltre IVA 22%.
Elenco dei lavori da eseguire per eliminare le causa delle infiltrazioni ancora in atto
Il CTU ipotizzando un intervento parziale riguardante ripristini puntuali del sistema impermeabilizzante e delle condotte di scarico dei pluviali in corrispondenza dei soli punti critici riscontrati (il cassone a sud della terrazza, la fascia prospiciente il prospetto est del fabbricato e la discesa pluviale fronte terrazza) ha concluso che risulta preferibile effettuare un intervento integrale di rifacimento della terrazza prospettante il fabbricato da realizzare mediante asportazione completa degli strati CP_1 impermeabilizzanti esistenti ed in particolare mediante l'esecuzione delle opere dettagliatamente indicate dalle pagg. da 47 a 50 dell'elaborato da intendersi integralmente descritte per un controvalore di euro
22.713,73 oltre spese tecniche per euro 4.777,93 più oneri di legge e prove di allagamento per euro
2000,00.
Responsabilità ex art. 2051 c.c.
Parte attrice invoca la responsabilità del convenuto ex art 2043 c.c e/o 2051 c.c.
Tenuto conto che non risulta provata alcuna condotta dolosa o colposa del convenuto nei confronti degli attori e che, anzi, il convenuto risulta essersi attivato per tentare di eliminare la causa delle infiltrazioni lamentate, il Giudice ritiene che la fattispecie oggetto di causa debba essere inquadrata nella disciplina di cui all'art. 2051 c.c.
Sotto questo profilo, gli attori hanno fornito la prova su di essi gravante ex art. 2051 c.c. avendo provato l'esistenza delle infiltrazioni lamentate e la loro riconducibilità ad una imperfetta impermeabilizzazione del terrazzo di proprietà esclusiva del convenuto in quanto i lavori da esso fatti eseguire dall'impresa terza chiamata nel 2020 e nel 2022 non sono risultati risolutivi, pur essendo stati eseguiti con intento riparativo.
La condotta del convenuto pur non inerte in quanto ha fatto eseguire lavori di impermealizzazione non
è idonea, tuttavia, ad esoneralo da responsabilità ex art. 2051 c.c.
La responsabilità del fatto del terzo non elida integralmente la responsabilità del convenuto che, quale custode della terrazza, era pur sempre tenuto a verificarne lo stato e curarne la corretta impermeazlizzaione rivolgendosi, se del caso, ad altro ditta dato che i lavori di ripristino richiesti a luglio pagina 5 di 9 2020 sono stati eseguiti dalla terza chiamata solo nel 2022 e che, nonostante l' intento riparativo, detti lavori hanno semplicemente ridotto ma non completamente eliminato le infiltrazioni interne al box auto di proprietà attorea come accertato dal CTU.
Una volta accertato che i danni lamentati dall'attore sono stati cagionati dall'esecuzione delle opere di ristrutturazione fatte eseguire dal convenuto nel suo immobile, ne discende l'applicazione dei principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui “il proprietario di un immobile non cessa di averne la materiale disponibilità per averne pattuito, in appalto, la ristrutturazione, e pertanto, salvo che provi il totale affidamento di esso all'appaltatore, è responsabile, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. perché custode del bene, dei danni derivati ad un terzo, avendo l'obbligo, al fine di impedire che essi si verifichino, di controllare e vigilare l'esecuzione dei relativi lavori” (Cass. n. 3041/1999).
La responsabilità individuata dall'art. 2051 del Codice civile deve ritenersi configurabile anche in capo al proprietario dell'immobile oggetto di lavori di rifacimento, per danni cagionati a terzi come diretta conseguenza di detti lavori.
Anche se l'infiltrazione deriva da una difettosa impermeabilizzazione eseguita da terzi (impresa), permane la responsabilità del proprietario quale custode, in assenza di prova del fortuito. ( Trib. Milano,
Sez. XIII, Sent. 21 gennaio 2016, n. 968)
Quantificazione dei danni
Facendo proprie le conclusioni cui è pervenuto il CTU, il giudice ritiene che il convenuto, debba essere condannato al pagamento, in favore degli attori, dell'importo di euro 6000,00 oltre IVA a titolo di refusione del costo necessario per le opere di ripristino del box auto e della cantina di loro proprietà da cui dedurre l'importo di euro 1900,00 già corrisposto, a tale titolo, dalla compagnia assicurativa della terza chiamata come confermato da parte attrice e, dunque nella misura di euro 4100,00 oltre IVA.
Il convenuto andrà, altresì, condannato alla realizzazione delle opere e degli interventi volti alla eliminazione delle cause dell'infiltrazioni analiticamente decritti nelle pagg. da 47 a 50 della CTU da intendersi qui integralmente trascritti.
La circostanza che gli interventi sul terrazzo di proprietà esclusiva del convenuto apporteranno benefici non solo alle parti di proprietà privata degli attori ma anche alle parti comuni delle tre villette (area manovra) in comproprietà di ciascun proprietario in misura di 1/3, non rende inammissibile la domanda a tal fine formulata dagli attori per difetto di una loro legittimazione attiva come sostenuto da parte convenuta.
L'impermeazlizzaione del terrazzo proprietà esclusiva del convenuto risulta comunque necessaria per eliminare le cause delle infiltrazioni verificatesi nelle parti private di proprietà degli attori e il loro eventuale concorso alle spese ex art. 1226 c.c. non può essere oggetto del presente giudizio in assenza pagina 6 di 9 di domanda riconvenzionale svolta dal convenuto nei confronti degli attori e/o nei confronti del terzo comproprietario.
Deve essere accolta la richiesta dell'attore ex art. 614 bis cpc di fissare un termine per l'esecuzione dell'obbligo di fare e prevedere il pagamento di somme per il ritardo.
Come precisato dalla Cassazione con la sentenza 8 gennaio 2021 n. 97 è prevista anche per il giudice del merito e non solo per il giudice dell'esecuzione la possibilità, a fronte di una istanza ex art. 614 bis cpc., fissare un termine per l'esecuzione dell'obbligo di fare e prevedere, per l'ipotesi di ritardo nell'esecuzione degli obblighi stabiliti, il pagamento di una somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione.
Il Giudice ritiene congruo fissare il termine di mesi 9 dalla pubblicazione della presente sentenza per l'esecuzione dei lavori e di stabilire un importo di euro 5.00 dovuto per ogni giorno di ritardo.
Danni per mancato godimento dell'immobile
Non si ritiene dovuta dal convenuto alcuna somma per l'asserito mancato godimento del box auto come genericamente affermato dagli attori in difetto di prova dell'inutilizzabilità in concreto dello stesso.
Il capo 9 dedotto dagli attori nella memoria ex art. 183 VI c. cpc “ vero che in ragione delle infiltrazioni, perdite e distaccamenti di intonaco, è stato precluso a parte attrice l'utilizzo, dal febbraio 2019, del proprio locale box”, attesa la sua genericità, nulla avrebbe provato al riguardo.
Inoltre, la circostanza dell'inutilizzabilità del box, risulta smentita dalla CTU che ha precisato che le lamentate infiltrazioni hanno determinato solo una situazione di parziale inutilizzabilità dell'immobile - nella misura stimata del 50% circa- a partire dall'evento di caduta della pignatta all'interno del box attoreo, avvenuta il 3 luglio 2019 fino all'attualità (calcolata al febbraio 2024) e così per complessivi n.
55 mesi.
Si rileva, altresì, che parte attrice, a pag. 2 del proprio atto introduttivo, conferma di aver ricevuto, dalla compagnia assicurativa della terza chiamata, la somma di euro 1.900 a titolo di refusione dei costi di rasatura e tinteggiatura del soffitto del box auto e che ciononostante non ha provveduto ad effettuare dette opere ritenendo doveroso attendere che le infiltrazioni venissero preliminarmente riassorbite.
Ritiene il giudice che il ripristino del soffitto del box auto avrebbe consentito, nelle more dei lavori di ripristino del terrazzo, il suo utilizzo al 100%.
Si evidenzia al riguardo che, ai sensi dell'art. 1227 c.c., il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza.
Domanda di manleva
Parte convenuta ha diritto di essere manlevata dalla impresa terza chiamata rimasta contumace tenuto conto che il CTU ha accertato che la causa principale dei plurimi episodi infiltrativi verificatisi nel corso pagina 7 di 9 degli anni a danno della proprietà attorea e delle parti comuni dell'area di manovra nella porzione centrale, è riconducibile a difetti di impermeabilizzazione della superficie del soprastante terrazzo di proprietà del convenuto.
Non è contestato in atti e risulta documentalmente che il convenuto nel corso del mese di maggio del
2019 ha conferito incarico alla società di procedere all'esecuzione dei lavori sul terrazzo Controparte_2 che funge da copertura di parte del sottostante locale box di proprietà attorea e che nel luglio 2020, trasferitosi nell' immobile ed avvertito dagli attori della presenza di fenomeni infiltrativi ha contattato la quale, tramite la propria compagnia assicurativa ha risarcito gli attori nella misura di Controparte_2 euro 1900,00 e si è impegnata ad effettuare delle opere di ripristino dell'impermeabilizzazione della terrazza eseguite solo nel marzo 2022.
Il CTU precisa che le opere di ripristino eseguite in tale occasione hanno semplicemente ridotto ma non completamente eliminato le infiltrazioni interne al box auto di proprietà attorea e nell'area immediatamente circostante permanendo “una diffusa ed elevata percentuale di umidità (rilevata a seguito di eventi meteorici o delle prove di bagnamento/allagamento effettuate nel corso delle oo.pp.) a soffitto e lungo la parete verticale in prosecuzione di quella relativa ai box auto di proprietà . CP_1
La società terza chiamata dovrà pertanto essere condannata a tenere indenne il convenuto di quanto quest'ultimo è condannato a pagare agli attori con la presente sentenza a titolo di risarcimento danni per le infiltrazioni oggetto di causa nonché per le spese legali e i costi di CTU.
Spese di causa
Le spese di causa seguono la soccombenza e liquidate sulla base del decisum, ai minimi in assenza di questioni giuridiche di particolare rilevanza, in euro 808,00 per le fasi studio e introduttiva ex D.M.
55/2015, in euro 1691,00 per le fasi trattazione e decisionale ex D.M. 147/2022 ed in euro 221,00 per la fase di attivazione della negoziazione assistita e così complessivamente euro 2720,00 oltre 15% spese generali, oltre Iva ( se dovuta ) e CPA come per legge, oltre rimborso contributo unificato e diritti di cancelleria sono poste a carico di parte convenuta in favore di parte attrice.
Le spese di CTU liquidate con separato decreto in euro 5789,84 oltre accessori di legge rimangono definitivamente a carico di parte convenuta.
Spese di CTP a carico di ciascuna parte
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda eccezione e deduzione respinta, così provvede
-accoglie la domanda di parte attrice nei limiti di cui in premessa e, per l'effetto,
pagina 8 di 9 - condanna parte convenuta al pagamento, in favore di parte attrice, a titolo di Controparte_1 risarcimento del danno, della somma di euro 4100,00 oltre IVA oltre interessi ex art. 1284 VI c. cpc dalla domanda al saldo;
-condanna parte convenuta a realizzare le opere e le lavorazioni volte all'eliminazione Controparte_1 delle cause delle infiltrazioni descritte nelle pagg. da 47 a 50 della CTU;
-fissa ai sensi dell'art. 614 bis cpc il termine di mesi 9 dalla pubblicazione della presente sentenza per l'esecuzione dei lavori e l'importo di euro 5.00 dovuto per ogni giorno di ritardo;
-condanna parte convenuta al pagamento, in favore di parte attrice, delle spese di Controparte_1 causa liquidate in euro 2720,00 oltre 15% spese generali, oltre Iva ( se dovuta ) e CPA come per legge, oltre rimborso contributo unificato e diritti di cancelleria;
- pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di CTU liquidate con Controparte_1 separato decreto in euro 5789,84 oltre accessori di legge;
- in accoglimento della domanda di manleva formulata dal convenuto nei confronti Controparte_1 della terza chiamata contumace (c.f. ) condanna (c.f. Controparte_2 P.IVA_1 Controparte_2
) a tenere indenne il convenuto di quanto è condannato a pagare a parte P.IVA_1 Controparte_1 attrice con la presente sentenza a titolo di risarcimento danni per le infiltrazioni oggetto di causa nonché per le spese legali e i costi di CTU.
Spese di CTP a carico di ciascuna parte
Così deciso in Torino, 17 ottobre 2025
Il giudice dott.ssa Daniela Guerra
pagina 9 di 9