TRIB
Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 21/02/2025, n. 537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 537 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 6007/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Messina, sezione lavoro, dott.ssa Aurora La Face, in esito al deposito di note in sostituzione dell'udienza del 20 febbraio 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 6007/2016 R.G., avente ad oggetto: “Pensione di vecchiaia- indiretta”;
PROMOSSO DA
, in proprio e in qualità di erede del coniuge Parte_1 Persona_1 rappresentata e difesa, dall'Avv. Giuseppe Trischitta, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
E
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Cammaroto, giusta procura generale alle liti;
-RESISTENTE-
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 12.12.2016 , in qualità di erede di Parte_1
CP_
esponeva: il coniuge defunto, in data 28.01.2011, presentava istanza all' Persona_1
al fine di ottenere la pensione di vecchiaia che veniva rigettata, giusta comunicazione della
CP_ sede di Giarre del 10.02.2011, in quanto non risultavano accreditati 780 contributi settimanali ma solo 536 versati dall'1.02.1971 al 30.11.1991; a fronte del suddetto rigetto, CP_ lo in data 7.03.2011 presentava all' richiesta di variazione contributiva ed in Per_1
CP_ data 19.03.2011 spiegava opposizione al Comitato Provinciale per ottenere la pensione di vecchiaia in quanto non erano stati considerati n. 182 contributi settimanali, versati nel periodo di lavoro compreso tra il 31.07.1966 ed il 31.12.1969, e n. 61 contributi settimanali relativi al periodo di servizio militare svolto dall'8.01.1965 al 07.03.1966; in
1 data 21.04.2011 presentava istanza di costituzione di rendita vitalizia reversibile per CP_ contributi omessi e prescritti che veniva accolta dall' che riconosceva 61 settimane di contributi per il servizio militare prestato tra l'8.01.1965 e il 7.03.1966 e 182 settimane contributive per lavoro dipendente svolto tra l'11.07.1966 e il 31.12.1969; inoltre, in pari data 21.04.2011, presentava altra istanza di costituzione di rendita vitalizia reversibile per contributi omessi e prescritti, per il lavoro svolto alle dipendenze della S.R.L. Cooperativa
CP_ Climega Sud dall'1.04.1985 al 30.11.1991, in quanto l' aveva erroneamente considerato come versati nel periodo dall'1.01.1987 al 31.12.1987, n. 41 contributi settimanali, invece di 52; in data 2.8.2012 interveniva il decesso dello ancor prima Per_1 della liquidazione della prestazione e dell'esito del ricorso al Comitato Provinciale.
Rilevava che, a seguito del decesso del coniuge, in data 15.03.2013 presentava istanza CP_ all' per ottenere il riconoscimento della pensione di vecchiaia in favore del marito a decorrere dalla domanda amministrativa, con conseguente liquidazione dei ratei maturati e non riscossi sino alla morte, richiedendo, altresì, il riconoscimento della pensione di reversibilità sulla pensione di vecchiaia del marito con decorrenza dalla data del suo decesso e, in subordine, la liquidazione della pensione indiretta.
CP_ Riferiva che con nota del 28.03.2013 l' comunicava il rigetto dell'istanza di riconoscimento della pensione indiretta, considerando accreditati complessivamente solo
778 contributi settimanali.
Eccepiva l'erroneità del suddetto calcolo, atteso che, come da estratto conto previdenziale CP_ allegato, del 6.12.2015, al coniuge sarebbero spettati 789 contributi settimanali complessivi, pari ad oltre 15 anni contributivi con conseguente diritto ai sensi del D.Lgs
503/1992 e L. 724/1994, alla pensione di vecchiaia ordinaria dal compimento del 65° anno di età e, quindi, dall'1.05.2008.
Chiedeva, pertanto, che venisse ritenuto e dichiarato che al coniuge defunto, , Persona_1
venissero accreditati nell'anno 1987, per l'attività prestata alle dipendenze della S.R.L.
Cooperativa Climega Sud, n. 52 contributi settimanali e non 41 come erroneamente
CP_ ritenuto dall' e, per l'effetto, che venisse ritenuto e dichiarato che lo nel periodo Per_1 tra l'8.1.1965 ed il 30.11.1991 avrebbe avuto diritto all'accreditamento di 789 contributi settimanali complessivi, corrispondenti a 15 anni di copertura contributiva, nonché a percepire la pensione di vecchiaia ordinaria con decorrenza dal 65° anno di età ovvero dal
CP_ 19.04.2008; chiedeva, pertanto, che l' venisse condannato a corrisponderle, quale coniuge erede, i ratei maturati e non riscossi a titolo di pensione di vecchiaia dall'1.5.2008 alla data della morte intervenuta il 2.8.2012, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
che venisse ritenuto e dichiarato il proprio diritto a percepire, quale coniuge superstite, la
2 pensione di reversibilità sulla suddetta pensione di vecchiaia, con decorrenza dal mese CP_ successivo alla morte dello e cioè dall'1.9.2012, con conseguente condanna dell' Per_1
a corrisponderle i ratei maturati e non corrisposti dall'1.9.2012 sino al soddisfo, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
in subordine, in caso di mancato riconoscimento del diritto a percepire la pensione di vecchiaia in favore del coniuge defunto, chiedeva che venisse ritenuto e dichiarato il suo diritto a percepire la pensione indiretta dall'1.9.2012
CP_ avendo maturato almeno 780 contributi settimanali, con conseguente condanna dell' a corrispondere i relativi ratei maturati e non corrisposti con decorrenza dall'1.09.2012 sino al soddisfo, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Instava per le spese e i compensi di giudizio da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
CP_ 2.- L' si costituiva in giudizio con memoria del 6.06.2017, eccependo l'inammissibilità
e improcedibilità del ricorso per mancanza della domanda amministrativa, nonché la prescrizione del diritto.
Eccepiva, altresì, la decadenza dall'azione relativa al riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia in favore del dante causa e della pensione di reversibilità o indiretta in favore del coniuge.
Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso. Con vittoria di spese di lite.
CP_ 3.- Con note del 4.10.2018, a seguito delle difese dell' che, antecedentemente alla prima udienza, aveva eccepito la carenza del ricorso amministrativo, la ricorrente chiedeva che il processo venisse sospeso ai sensi dell'art. 443 c.p.c., per consentirle la proposizione del ricorso amministrativo.
4.- Con provvedimento del 16.07.2020, rilevata l'improcedibilità della domanda per
CP_ mancata proposizione del ricorso al Comitato Provinciale dell' avverso il provvedimento di rigetto della domanda di pensione indiretta del 16.02.2016, il presente giudizio veniva sospeso.
5.- La ricorrente riassumeva tempestivamente il giudizio con ricorso in riassunzione depositato in data 7.12.2020 precisando che il ricorso al Comitato Provinciale era stato già proposto in data 12.11.18, quindi antecedentemente alla sospensione della causa.
Rilevava che al fine di rispettare quanto disposto con il provvedimento di sospensione, proponeva nuovamente al opposizione al provvedimento di reiezione Controparte_2 dell' , senza tuttavia ricevere alcun riscontro. CP_1
Concludeva ribadendo le argomentazioni e le richieste di cui al ricorso introduttivo.
6.- L'udienza del 20.02.2025 veniva sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e in esito al deposito delle stesse la causa viene decisa.
3 7.- La ricorrente agisce al fine di ottenere, preliminarmente, il riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia spettante al coniuge defunto, e, conseguentemente, il riconoscimento in suo favore della pensione di reversibilità da calcolarsi sulla prima, o in subordine il riconoscimento della pensione indiretta. CP_ Nel provvedimento del 10.02.2011, in atti, con cui l' ha rigettato l'istanza di pensione di vecchiaia avanzata dallo si riporta: “Non è stato possibile accogliere la sua Per_1
domanda di pensione di vecchiaia in quanto non risultano almeno n. 780 contributi settimanali. Risultano infatti complessivamente nel periodo dall'1.02.1971 al 30.11.1991
n. 536 contributi settimanali di cui n. 332 nella gestione dei lavoratori dipendenti, n. 204 nella gestione autonoma dei commercianti. Pur valutando i contributi eventualmente versati nel periodo dall'11.07.1966 al 31.12.1969 non viene perfezionato il diritto alla prestazione”.
In ordine alla pensione di vecchiaia l'art. 24, comma 3, del D.L. del 6 dicembre 2011 n.
201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, e applicabile ratione temporis, disponeva che: “Il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di età e di anzianità contributiva, previsti dalla normativa vigente, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, consegue il diritto alla prestazione pensionistica secondo tale normativa e può chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale diritto.”
La normativa vigente al momento in cui lo TI ha inoltrato istanza di pensione di vecchiaia, in data 28 gennaio 2011, e richiamata dalla stessa parte ricorrente (D.Lgs
503/1992 e L. 724/1994) quali requisiti utili al fine di ottenere la pensione di vecchiaia, prevedeva con il sistema retributivo e misto, applicabile al defunto in quanto al 1995 non aveva maturato 18 anni di contributi (nel qual caso si sarebbe applicato il sistema contributivo), il requisito anagrafico dell'età di 65 anni, ma anche un requisito minimo di
20 anni di contribuzione.
Nel caso di specie, sebbene ricorresse il requisito anagrafico richiesto, in quanto al momento della domanda di pensione di vecchiaia lo aveva 68 anni, lo stesso non Per_1
aveva, tuttavia, raggiunto il requisito degli anni contributivi necessari, e ciò anche nel caso
CP_ in cui l' avesse riconosciuto 52 settimane contributive, piuttosto che 41, per l'annualità del 1987, in cui aveva prestato attività da lavoro dipendente.
Il rigetto dell'istanza di pensione formulata dallo pertanto, appare legittimo e, per Per_1
l'effetto, va rigettata la relativa domanda attorea, nonché disconosciuto il diritto della ricorrente alla pensione di reversibilità.
4 8.- Per quanto concerne, invece, la domanda di pensione indiretta, cui possono accedere i superstiti dell'assicurato che al momento del decesso non abbia ancora maturato il diritto alla pensione, la stessa appare fondata.
A riguardo va, preliminarmente, rigettata l'eccezione di prescrizione formulata da parte resistente atteso che, dovendosi applicare al caso di specie il termine prescrizionale decennale, in presenza di atti interruttivi di cui si ha evidenza agli atti, la fattispecie estintiva non può ritenersi perfezionata.
La ricorrente, in particolare, ha proposto una prima istanza, sebbene in subordine, già con domanda del marzo 2013 e successiva domanda del 15 febbraio 2016.
Nel merito l'art. 22, legge 21 luglio 1965, n. 903, in materia di trattamento pensionistico ai superstiti dispone che “Nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, semprechè per quest'ultimo sussistano, al momento della morte, le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui all'articolo 9, n. 2, lettere a) e b), (a) siano trascorsi almeno cinque anni dalla data iniziale della assicurazione e risultino versati o accreditati in di lui favore almeno:
60 contributi mensili di cui alla tabella A, ovvero 260 contributi settimanali di cui alla tabella B, n. 1, ovvero 5 contributi annui di cui alla tabella B, n. 2, ovvero 780 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, pergli uomini, ovvero 520 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per le donne e i giovani, ovvero 520 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per i braccianti eccezionali se uomini, ovvero 350 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per i braccianti eccezionali se donne o giovani;
b) sussistano nel quinquennio precedente la domanda di pensione almeno:12 contributi mensili di cui alla tabella A, ovvero 52 contributi settimanali di cui alla tabella B, n. 1, ovvero un contributo annuo di cui alla tabella B, numero 2, ovvero
156 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per gli uomini) spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti che, al momento della morte del pensionato o dell'assicurato, non abbiano superato l'età di 18 anni e ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi.”
L'articolo 1, comma 41, della legge dell' 8 agosto 1995, n. 335 e successive modifiche e integrazioni, ha disposto l'estensione della disciplina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti di assicurato e pensionato vigente nel regime dell'assicurazione generale obbligatoria a tutte le forme esclusive e sostitutive di detto regime (Decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39; Legge 21 luglio 1965, n. 903).
CP_ Con Circolare n. 185 del 18.11.2015 l' ha dettato linee guida utili ai fini dell'operatività della suddetta previsione normativa: “In caso di morte di assicurato o
5 pensionato, iscritto presso una delle gestioni dell'istituto, per i familiari superstiti individuati dall'articolo 22 della legge del 21 luglio 1965, n. 903 sorge il diritto a pensione ai superstiti al ricorrere di una delle seguenti condizioni:
1. che il dante causa sia titolare di pensione diretta (vecchiaia, anticipata, anzianità, inabilità e pensione di invalidità) ovvero avendone diritto, ne abbia in corso la liquidazione.
In tali casi la pensione ai superstiti assume la denominazione giuridica di pensione di reversibilità;
2. che il lavoratore deceduto abbia maturato i seguenti requisiti:
- 15 anni di assicurazione e di contribuzione oppure n. 780 contributi settimanali;
ovvero
- 5 anni di assicurazione e contribuzione oppure n. 260 contributi settimanali, di cui almeno 3 anni oppure n. 156 contributi settimanali nel quinquennio precedente la data del decesso.
In tali casi la pensione ai superstiti assume la denominazione di pensione indiretta”.
Dagli atti di causa, risulta che al momento del decesso lo avesse maturato 15 anni di Per_1
CP_ contributi, sulla base di un conteggio scaturito dall'estratto conto allegato in atti, tramutando il numero di settimane contributive in corrispondenti annualità, in considerazione del fatto che a 52 settimane contributive corrisponde un anno.
Alla luce della normativa applicabile al caso di specie, pertanto, ricorre il requisito contributivo richiesto per il riconoscimento della pensione indiretta in favore del coniuge superstite.
Per il principio più volte ribadito dalla Cassazione ed ormai consolidato per cui in caso di pensioni ai superstiti, pensioni di reversibilità e pensioni indirette, i trattamenti pensionistici decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il decesso (Corte di Cass., sezione VI lavoro, ord. 5 aprile-8 giugno 2022, n. 18400), ne discende il riconoscimento del diritto della ricorrente alla corresponsione della pensione indiretta a far data dall'1.09.2012.
9.- Ritenute assorbite le altre eccezioni, il ricorso va parzialmente accolto.
10. - Alla luce delle ragioni della decisione, la metà delle spese di lite viene compensata tra le parti. La restante quota segue la soccombenza e viene liquidata come da dispositivo ex
D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia ed applicando i valori tariffari medi. Di esse va disposta la chiesta distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore del procuratore anticipatario avv. Giuseppe
Trischitta, sussistendo le dichiarazioni di rito.
6
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza difesa ed eccezione, così
dispone:
- in parziale accoglimento del ricorso riconosce il diritto della ricorrente alla pensione indiretta a far data dall'1.09.2012, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- rigetta per il resto;
- condanna l' alla rifusione di metà delle spese di lite in favore della ricorrente, che CP_1 liquida – già ridotte- in € 4.636,50 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali, che distrae ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore anticipatario avv. Giuseppe
Trischitta;
- compensa il resto.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Messina, 21.02.2025
Il Giudice del Lavoro
Aurora La Face
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Messina, sezione lavoro, dott.ssa Aurora La Face, in esito al deposito di note in sostituzione dell'udienza del 20 febbraio 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 6007/2016 R.G., avente ad oggetto: “Pensione di vecchiaia- indiretta”;
PROMOSSO DA
, in proprio e in qualità di erede del coniuge Parte_1 Persona_1 rappresentata e difesa, dall'Avv. Giuseppe Trischitta, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
E
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Cammaroto, giusta procura generale alle liti;
-RESISTENTE-
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 12.12.2016 , in qualità di erede di Parte_1
CP_
esponeva: il coniuge defunto, in data 28.01.2011, presentava istanza all' Persona_1
al fine di ottenere la pensione di vecchiaia che veniva rigettata, giusta comunicazione della
CP_ sede di Giarre del 10.02.2011, in quanto non risultavano accreditati 780 contributi settimanali ma solo 536 versati dall'1.02.1971 al 30.11.1991; a fronte del suddetto rigetto, CP_ lo in data 7.03.2011 presentava all' richiesta di variazione contributiva ed in Per_1
CP_ data 19.03.2011 spiegava opposizione al Comitato Provinciale per ottenere la pensione di vecchiaia in quanto non erano stati considerati n. 182 contributi settimanali, versati nel periodo di lavoro compreso tra il 31.07.1966 ed il 31.12.1969, e n. 61 contributi settimanali relativi al periodo di servizio militare svolto dall'8.01.1965 al 07.03.1966; in
1 data 21.04.2011 presentava istanza di costituzione di rendita vitalizia reversibile per CP_ contributi omessi e prescritti che veniva accolta dall' che riconosceva 61 settimane di contributi per il servizio militare prestato tra l'8.01.1965 e il 7.03.1966 e 182 settimane contributive per lavoro dipendente svolto tra l'11.07.1966 e il 31.12.1969; inoltre, in pari data 21.04.2011, presentava altra istanza di costituzione di rendita vitalizia reversibile per contributi omessi e prescritti, per il lavoro svolto alle dipendenze della S.R.L. Cooperativa
CP_ Climega Sud dall'1.04.1985 al 30.11.1991, in quanto l' aveva erroneamente considerato come versati nel periodo dall'1.01.1987 al 31.12.1987, n. 41 contributi settimanali, invece di 52; in data 2.8.2012 interveniva il decesso dello ancor prima Per_1 della liquidazione della prestazione e dell'esito del ricorso al Comitato Provinciale.
Rilevava che, a seguito del decesso del coniuge, in data 15.03.2013 presentava istanza CP_ all' per ottenere il riconoscimento della pensione di vecchiaia in favore del marito a decorrere dalla domanda amministrativa, con conseguente liquidazione dei ratei maturati e non riscossi sino alla morte, richiedendo, altresì, il riconoscimento della pensione di reversibilità sulla pensione di vecchiaia del marito con decorrenza dalla data del suo decesso e, in subordine, la liquidazione della pensione indiretta.
CP_ Riferiva che con nota del 28.03.2013 l' comunicava il rigetto dell'istanza di riconoscimento della pensione indiretta, considerando accreditati complessivamente solo
778 contributi settimanali.
Eccepiva l'erroneità del suddetto calcolo, atteso che, come da estratto conto previdenziale CP_ allegato, del 6.12.2015, al coniuge sarebbero spettati 789 contributi settimanali complessivi, pari ad oltre 15 anni contributivi con conseguente diritto ai sensi del D.Lgs
503/1992 e L. 724/1994, alla pensione di vecchiaia ordinaria dal compimento del 65° anno di età e, quindi, dall'1.05.2008.
Chiedeva, pertanto, che venisse ritenuto e dichiarato che al coniuge defunto, , Persona_1
venissero accreditati nell'anno 1987, per l'attività prestata alle dipendenze della S.R.L.
Cooperativa Climega Sud, n. 52 contributi settimanali e non 41 come erroneamente
CP_ ritenuto dall' e, per l'effetto, che venisse ritenuto e dichiarato che lo nel periodo Per_1 tra l'8.1.1965 ed il 30.11.1991 avrebbe avuto diritto all'accreditamento di 789 contributi settimanali complessivi, corrispondenti a 15 anni di copertura contributiva, nonché a percepire la pensione di vecchiaia ordinaria con decorrenza dal 65° anno di età ovvero dal
CP_ 19.04.2008; chiedeva, pertanto, che l' venisse condannato a corrisponderle, quale coniuge erede, i ratei maturati e non riscossi a titolo di pensione di vecchiaia dall'1.5.2008 alla data della morte intervenuta il 2.8.2012, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
che venisse ritenuto e dichiarato il proprio diritto a percepire, quale coniuge superstite, la
2 pensione di reversibilità sulla suddetta pensione di vecchiaia, con decorrenza dal mese CP_ successivo alla morte dello e cioè dall'1.9.2012, con conseguente condanna dell' Per_1
a corrisponderle i ratei maturati e non corrisposti dall'1.9.2012 sino al soddisfo, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
in subordine, in caso di mancato riconoscimento del diritto a percepire la pensione di vecchiaia in favore del coniuge defunto, chiedeva che venisse ritenuto e dichiarato il suo diritto a percepire la pensione indiretta dall'1.9.2012
CP_ avendo maturato almeno 780 contributi settimanali, con conseguente condanna dell' a corrispondere i relativi ratei maturati e non corrisposti con decorrenza dall'1.09.2012 sino al soddisfo, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Instava per le spese e i compensi di giudizio da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
CP_ 2.- L' si costituiva in giudizio con memoria del 6.06.2017, eccependo l'inammissibilità
e improcedibilità del ricorso per mancanza della domanda amministrativa, nonché la prescrizione del diritto.
Eccepiva, altresì, la decadenza dall'azione relativa al riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia in favore del dante causa e della pensione di reversibilità o indiretta in favore del coniuge.
Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso. Con vittoria di spese di lite.
CP_ 3.- Con note del 4.10.2018, a seguito delle difese dell' che, antecedentemente alla prima udienza, aveva eccepito la carenza del ricorso amministrativo, la ricorrente chiedeva che il processo venisse sospeso ai sensi dell'art. 443 c.p.c., per consentirle la proposizione del ricorso amministrativo.
4.- Con provvedimento del 16.07.2020, rilevata l'improcedibilità della domanda per
CP_ mancata proposizione del ricorso al Comitato Provinciale dell' avverso il provvedimento di rigetto della domanda di pensione indiretta del 16.02.2016, il presente giudizio veniva sospeso.
5.- La ricorrente riassumeva tempestivamente il giudizio con ricorso in riassunzione depositato in data 7.12.2020 precisando che il ricorso al Comitato Provinciale era stato già proposto in data 12.11.18, quindi antecedentemente alla sospensione della causa.
Rilevava che al fine di rispettare quanto disposto con il provvedimento di sospensione, proponeva nuovamente al opposizione al provvedimento di reiezione Controparte_2 dell' , senza tuttavia ricevere alcun riscontro. CP_1
Concludeva ribadendo le argomentazioni e le richieste di cui al ricorso introduttivo.
6.- L'udienza del 20.02.2025 veniva sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e in esito al deposito delle stesse la causa viene decisa.
3 7.- La ricorrente agisce al fine di ottenere, preliminarmente, il riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia spettante al coniuge defunto, e, conseguentemente, il riconoscimento in suo favore della pensione di reversibilità da calcolarsi sulla prima, o in subordine il riconoscimento della pensione indiretta. CP_ Nel provvedimento del 10.02.2011, in atti, con cui l' ha rigettato l'istanza di pensione di vecchiaia avanzata dallo si riporta: “Non è stato possibile accogliere la sua Per_1
domanda di pensione di vecchiaia in quanto non risultano almeno n. 780 contributi settimanali. Risultano infatti complessivamente nel periodo dall'1.02.1971 al 30.11.1991
n. 536 contributi settimanali di cui n. 332 nella gestione dei lavoratori dipendenti, n. 204 nella gestione autonoma dei commercianti. Pur valutando i contributi eventualmente versati nel periodo dall'11.07.1966 al 31.12.1969 non viene perfezionato il diritto alla prestazione”.
In ordine alla pensione di vecchiaia l'art. 24, comma 3, del D.L. del 6 dicembre 2011 n.
201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, e applicabile ratione temporis, disponeva che: “Il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di età e di anzianità contributiva, previsti dalla normativa vigente, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, consegue il diritto alla prestazione pensionistica secondo tale normativa e può chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale diritto.”
La normativa vigente al momento in cui lo TI ha inoltrato istanza di pensione di vecchiaia, in data 28 gennaio 2011, e richiamata dalla stessa parte ricorrente (D.Lgs
503/1992 e L. 724/1994) quali requisiti utili al fine di ottenere la pensione di vecchiaia, prevedeva con il sistema retributivo e misto, applicabile al defunto in quanto al 1995 non aveva maturato 18 anni di contributi (nel qual caso si sarebbe applicato il sistema contributivo), il requisito anagrafico dell'età di 65 anni, ma anche un requisito minimo di
20 anni di contribuzione.
Nel caso di specie, sebbene ricorresse il requisito anagrafico richiesto, in quanto al momento della domanda di pensione di vecchiaia lo aveva 68 anni, lo stesso non Per_1
aveva, tuttavia, raggiunto il requisito degli anni contributivi necessari, e ciò anche nel caso
CP_ in cui l' avesse riconosciuto 52 settimane contributive, piuttosto che 41, per l'annualità del 1987, in cui aveva prestato attività da lavoro dipendente.
Il rigetto dell'istanza di pensione formulata dallo pertanto, appare legittimo e, per Per_1
l'effetto, va rigettata la relativa domanda attorea, nonché disconosciuto il diritto della ricorrente alla pensione di reversibilità.
4 8.- Per quanto concerne, invece, la domanda di pensione indiretta, cui possono accedere i superstiti dell'assicurato che al momento del decesso non abbia ancora maturato il diritto alla pensione, la stessa appare fondata.
A riguardo va, preliminarmente, rigettata l'eccezione di prescrizione formulata da parte resistente atteso che, dovendosi applicare al caso di specie il termine prescrizionale decennale, in presenza di atti interruttivi di cui si ha evidenza agli atti, la fattispecie estintiva non può ritenersi perfezionata.
La ricorrente, in particolare, ha proposto una prima istanza, sebbene in subordine, già con domanda del marzo 2013 e successiva domanda del 15 febbraio 2016.
Nel merito l'art. 22, legge 21 luglio 1965, n. 903, in materia di trattamento pensionistico ai superstiti dispone che “Nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, semprechè per quest'ultimo sussistano, al momento della morte, le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui all'articolo 9, n. 2, lettere a) e b), (a) siano trascorsi almeno cinque anni dalla data iniziale della assicurazione e risultino versati o accreditati in di lui favore almeno:
60 contributi mensili di cui alla tabella A, ovvero 260 contributi settimanali di cui alla tabella B, n. 1, ovvero 5 contributi annui di cui alla tabella B, n. 2, ovvero 780 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, pergli uomini, ovvero 520 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per le donne e i giovani, ovvero 520 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per i braccianti eccezionali se uomini, ovvero 350 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per i braccianti eccezionali se donne o giovani;
b) sussistano nel quinquennio precedente la domanda di pensione almeno:12 contributi mensili di cui alla tabella A, ovvero 52 contributi settimanali di cui alla tabella B, n. 1, ovvero un contributo annuo di cui alla tabella B, numero 2, ovvero
156 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per gli uomini) spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti che, al momento della morte del pensionato o dell'assicurato, non abbiano superato l'età di 18 anni e ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi.”
L'articolo 1, comma 41, della legge dell' 8 agosto 1995, n. 335 e successive modifiche e integrazioni, ha disposto l'estensione della disciplina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti di assicurato e pensionato vigente nel regime dell'assicurazione generale obbligatoria a tutte le forme esclusive e sostitutive di detto regime (Decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39; Legge 21 luglio 1965, n. 903).
CP_ Con Circolare n. 185 del 18.11.2015 l' ha dettato linee guida utili ai fini dell'operatività della suddetta previsione normativa: “In caso di morte di assicurato o
5 pensionato, iscritto presso una delle gestioni dell'istituto, per i familiari superstiti individuati dall'articolo 22 della legge del 21 luglio 1965, n. 903 sorge il diritto a pensione ai superstiti al ricorrere di una delle seguenti condizioni:
1. che il dante causa sia titolare di pensione diretta (vecchiaia, anticipata, anzianità, inabilità e pensione di invalidità) ovvero avendone diritto, ne abbia in corso la liquidazione.
In tali casi la pensione ai superstiti assume la denominazione giuridica di pensione di reversibilità;
2. che il lavoratore deceduto abbia maturato i seguenti requisiti:
- 15 anni di assicurazione e di contribuzione oppure n. 780 contributi settimanali;
ovvero
- 5 anni di assicurazione e contribuzione oppure n. 260 contributi settimanali, di cui almeno 3 anni oppure n. 156 contributi settimanali nel quinquennio precedente la data del decesso.
In tali casi la pensione ai superstiti assume la denominazione di pensione indiretta”.
Dagli atti di causa, risulta che al momento del decesso lo avesse maturato 15 anni di Per_1
CP_ contributi, sulla base di un conteggio scaturito dall'estratto conto allegato in atti, tramutando il numero di settimane contributive in corrispondenti annualità, in considerazione del fatto che a 52 settimane contributive corrisponde un anno.
Alla luce della normativa applicabile al caso di specie, pertanto, ricorre il requisito contributivo richiesto per il riconoscimento della pensione indiretta in favore del coniuge superstite.
Per il principio più volte ribadito dalla Cassazione ed ormai consolidato per cui in caso di pensioni ai superstiti, pensioni di reversibilità e pensioni indirette, i trattamenti pensionistici decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il decesso (Corte di Cass., sezione VI lavoro, ord. 5 aprile-8 giugno 2022, n. 18400), ne discende il riconoscimento del diritto della ricorrente alla corresponsione della pensione indiretta a far data dall'1.09.2012.
9.- Ritenute assorbite le altre eccezioni, il ricorso va parzialmente accolto.
10. - Alla luce delle ragioni della decisione, la metà delle spese di lite viene compensata tra le parti. La restante quota segue la soccombenza e viene liquidata come da dispositivo ex
D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia ed applicando i valori tariffari medi. Di esse va disposta la chiesta distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore del procuratore anticipatario avv. Giuseppe
Trischitta, sussistendo le dichiarazioni di rito.
6
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza difesa ed eccezione, così
dispone:
- in parziale accoglimento del ricorso riconosce il diritto della ricorrente alla pensione indiretta a far data dall'1.09.2012, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- rigetta per il resto;
- condanna l' alla rifusione di metà delle spese di lite in favore della ricorrente, che CP_1 liquida – già ridotte- in € 4.636,50 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali, che distrae ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore anticipatario avv. Giuseppe
Trischitta;
- compensa il resto.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Messina, 21.02.2025
Il Giudice del Lavoro
Aurora La Face
7