Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 13/02/2025, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LECCE SECONDA SEZIONE CIVILE
***
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- Gianluca Fiorella Presidente
- Agnese Di Battista Componente
- Michele Grande Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 4158/2024 R.G.V.G. avente ad oggetto domanda di separazione consensuale tra coniugi proposto da
), rappresentata e difesa da avv. Parte_1 C.F._1
Anna Rita Lochi;
e
( ), rappresentato e difeso da avv. Controparte_1 C.F._2
Anna Rita Lochi;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Lecce.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
I.1.- e hanno adito congiuntamente Parte_1 Controparte_1 questo Tribunale riferendo di essere coniugi in virtù di matrimonio contratto in data 02/07/2005 e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Lecce (atto n. 371, parte II, serie A, anno
2005). Hanno precisato che dalla loro unione è nato Persona_1
(Lecce, 13/03/2006).
Hanno domandato l'omologazione della separazione consensuale alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo. In particolare, hanno concordato che:
1. Condizioni personali fra i coniugi: I coniugi signori e Pt_1 vivranno separati con reciproco rispetto e rinunciano CP_1 rispettivamente e reciprocamente a qualunque contributo di mantenimento.
2. Assegnazione della casa coniugale. L'abitazione coniugale sita in
Lecce alla Via Liri n. 1, di proprietà della sig.ra , Pt_1 rimane assegnata alla stessa, che la abiterà unitamente al figlio
, il quale, in ogni caso, sarà libero di dimorare presso Per_1
l'uno o l'altro genitore per il tempo che riterrà, a sua scelta;
3. Mantenimento del figlio Entrambi i ricorrenti Per_1 provvederanno al mantenimento del figlio mercè il Per_1 contributo per ciascuno determinato in egual misura di €. 200,00= mensili da corrispondersi direttamente in favore del medesimo, oltre spese straordinarie che saranno ripartite fra i genitori in ragione del 50%, secondo le modalità previste dal Protocollo vigente presso il Tribunale di Lecce. L'assegno unico per il figlio sarà richiesto e percepito esclusivamente dalla Per_1 sig.ra , con espressa rinuncia del sig. alla quota Pt_1 CP_1
a sé spettante.
4. Entrambi i coniugi si danno reciproco assenso al rilascio dei documenti di identità validi per l'espatrio.
5. Le condizioni di cui al presente atto si considerano tutte immediatamente efficaci ed operanti fra le parti a far data dalla sottoscrizione del presente accordo. Con l'esatto adempimento di quanto innanzi, le parti si danno reciprocamente atto di non avere null'altro a pretendere a qualsivoglia titolo, ragione o causa.
Hanno, inoltre, manifestato la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 473 bis.51, co. 2, c.p.c., di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte dichiarando di non volersi riconciliare (ricorso depositato in data 04/10/2024).
I.2.- Il giudice delegato, con il decreto di fissazione del termine per il deposito di note sostitutive di udienza, ha disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero, per il relativo parere.
I.3.- Lette le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 31/01/2025, il giudice delegato, preso atto della volontà delle parti di non riconciliarsi e raccolta conferma delle condizioni di separazione, ha rimesso la causa in decisione.
II.- La separazione consensuale è meritevole di essere omologata.
Le condizioni concordate tra le parti, infatti, appaiono conformi alla legge e rispondenti all'interesse della prole.
III.- Nulla deve essere disposto ai fini della regolamentazione delle spese, atteso che la domanda congiunta esclude la soccombenza di alcuno.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 4158/2024 R.G.V.G. introdotto con
2 R.G.V.G. 4158/2024
ricorso congiunto del 04/10/2024, con l'intervento del P.M., così provvede:
1) OMOLOGA la separazione consensuale tra (Lecce Parte_1
(LE), 25/08/1971) e (Lecce (LE), 13/08/1972) alle Controparte_1 condizioni indicate nel ricorso introduttivo;
2) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia autentica della presente sentenza sia trasmessa, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Lecce per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
3) NULLA per le spese.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 31/01/2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Michele Grande Gianluca Fiorella
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