CASS
Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 07/01/2026, n. 273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 273 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da RR ME, nato a [...] il [...], avverso la sentenza del 11-02-2025 della Corte di appello di Reggio Calabria;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere BI IC;
lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, dott. Gianluigi Pratola, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 273 Anno 2026 Presidente: ACETO ALDO Relatore: ZUNICA FABIO Data Udienza: 16/10/2025 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza dell’11 febbraio 2025, la Corte di appello di Reggio Calabria confermava la decisione resa dal Tribunale di Palmi il 12 gennaio 2018, con la quale ME RR era stato condannato, in sede di rito abbreviato, alla pena di 2 anni di reclusione ed 800 euro di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all’art. 349, primo e secondo comma, cod. pen.; fatto commesso in Rizziconi il 9 dicembre 2017. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello reggina, RR, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi. Il primo è dedicato al giudizio sull’applicazione della recidiva ex art. 99, comma 4, cod. proc. pen., osservandosi in proposito che il dato formale delle precedenti condanne riportate dall’imputato avrebbe dovuto soccombere rispetto al dato sostanziale della mancanza di un’accentuata pericolosità sociale di RR, al quale la misura cautelare degli arresti domiciliari applicatagli in questo procedimento a seguito di convalida dell’arresto in flagranza è stata in seguito revocata dal giudice, che ha preso atto della mancanza del pericolo di recidiva, avuto riguardo al dissequestro dell’impianto cui era riferita la violazione dei sigilli e all’immediato ravvedimento del proprio operato da parte del ricorrente. Con il secondo motivo, oggetto di doglianza è la violazione degli art. 53 e 58 della legge n. 689 del 1981, come riformulati dal d. lgs. n. 150 del 2022, rilevandosi che, nel caso di specie, sussistevano i presupposti per applicare la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, non essendo a ciò ostativo il riconoscimento della recidiva, tanto più ove si consideri che la pena, nonostante le aggravanti contestate, è stata comminata in misura pari al minimo edittale. 3. Dopo essere stato inizialmente fissato dinanzi alla Settima Sezione penale per l’udienza del 13 giugno 2025, il ricorso veniva assegnato all’odierna Sezione. CONSIDERATO IN DIRITTO È fondato unicamente il secondo motivo di ricorso, relativo al diniego della richiesta di applicazione della pena sostitutiva, mentre il primo motivo è inammissibile perché manifestamente infondato. 1. Iniziando proprio dal primo motivo, concernente l’applicazione della recidiva, occorre richiamare l’affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, Rv. 270419), secondo cui, ai fini della rilevazione della recidiva, intesa quale elemento sintomatico di un’accentuata pericolosità sociale del prevenuto, e non come fattore meramente descrittivo dell’esistenza di precedenti penali per delitto a carico dell'imputato, la valutazione del giudice non può fondarsi 3 esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull’arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto a esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se e in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice. 1.1. Nel caso di specie, tale valutazione può ritenersi adeguatamente compiuta dalla Corte territoriale, che ha sottolineato, in maniera non illogica, sia la molteplicità delle precedenti condanne a carico di RR, sia la loro riferibilità a fatti commessi con cadenza periodica, essendo tali elementi sintomatici dell’indifferenza dell’imputato alle pene che gli sono state comminate nel corso degli anni. In tal senso, hanno concluso i giudici di appello, ad assumere pregnanza negativa nella vicenda in esame non era la condotta della molitura delle olive, ma piuttosto la circostanza che il ricorrente ha violato i sigilli apposti appena quattro giorni prima, evidentemente senza essere frenato dalle sue pregresse condanne. Orbene, a fronte di un apparato argomentativo scevro da profili di irrazionalità, non vi è spazio per l’accoglimento delle obiezioni difensive, finalizzate sostanzialmente a sollecitare differenti valutazioni di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482). Di qui l’inammissibilità della doglianza difensiva. 2. È invece meritevole di accoglimento il secondo motivo di ricorso. E invero, rispetto all’istanza volta all’applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, la Corte territoriale si è limitata a rimarcare “la pervicacia nella commissione dei delitti dimostrata dall’imputato e già alla base del riconoscimento della recidiva, quest’ultima ritenendosi ostativa all’accoglimento dell’istanza avanzata”. Orbene, tale motivazione non si sottrae alle censure difensive. In proposito deve infatti richiamarsi la condivisa affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 2, n. 8794 del 14/02/2024, Rv. 286006 – 02), secondo cui, in tema di pena sostitutive di pene detentive brevi, il giudice di merito non può respingere la richiesta di applicazione in ragione della sola sussistenza di precedenti condanne, in quanto il rinvio all’art. 133 cod. pen. contenuto dall’art. 58 della legge 24 novembre 1981, n. 689, come riformato dal d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, deve essere letto in combinato disposto con l’art. 59 della stessa legge, che prevede, quali condizioni ostative, solo circostanze relative al reato oggetto di giudizio, non comprensive dei precedenti penali. All’esito di una puntuale esegesi delle modifiche introdotte dal d. lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, si è in particolare evidenziato nella pronuncia di legittimità sopra richiamata che sul giudice della condanna grava un preciso obbligo di verificare la sussistenza delle condizioni per 4 disporre la sostituzione delle pene detentive brevi;
si tratta di un onere di particolare rilievo poiché funzionale all’obiettivo di “de-carcerizzazione” del sistema penale che è stato indicato dal legislatore del 2022 quale finalità da realizzare al fine di promuovere il reinserimento del condannato e favorire il minore sovraffollamento delle carceri. Quanto all’esercizio di tale potere discrezionale, rileva il contenuto degli art. 53, 58 e 59 della legge n. 689 del 1981 come riformata dal d. lgs. n. 150 del 2022: in particolare, secondo l’art. 53 cit., il giudice, quando ritiene di dovere determinare la durata della pena detentiva entro il limite di quattro anni, può sostituire tale pena con quella della semilibertà o della detenzione domiciliare;
quando ritiene di doverla determinare entro il limite di tre anni, può sostituirla anche con il lavoro di pubblica utilità. Fondamentale è poi il successivo articolo 58, significativamente intitolato: “potere discrezionale del giudice nell’applicazione e nella scelta delle pene sostitutive”. La norma richiama i parametri dettati dall’art. 133 cod. pen. stabilendo che (valutati detti criteri) il giudice può applicare le pene sostitutive quando risultano più idonee alla rieducazione del condannato e quando anche attraverso opportune prescrizioni, assicurino la prevenzione del pericolo di commissione di ulteriori reati. Lo stesso articolo aggiunge poi che la pena detentiva non può essere sostituita quando sussistano fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato. Infine, è l’art. 59 che detta testualmente le condizioni soggettive per la sostituzione della pena detentiva escludendo la possibilità di applicarla per chi: ha commesso il reato per cui si procede entro tre anni dalla revoca della sanzione sostitutiva o durante l’esecuzione della stessa;
deve essere sottoposto a misura di sicurezza personale;
risulta condannato per uno dei reati di cui all’art. 4 bis dell’ordinamento penitenziario. Dalla lettura del predetto articolo risulta pertanto che la sussistenza di precedenti condanne a carico dell’imputato non può essere ritenuta ex se elemento ostativo alla concessione delle pene sostitutive e ciò perché il legislatore ha stabilito, quali condizioni ostative, circostanze che appaiono del tutto indipendenti dalla negativa personalità desumibile dai precedenti penali, così che le sanzioni oggi introdotte dall’art. 20 bis del codice penale sono concedibili anche ai recidivi pur se reiterati. Conseguentemente deve essere escluso che il giudice di merito possa respingere la richiesta di applicazione delle pene sostitutive in ragione della sola presenza di precedenti condanne, ricavando da solo questo elemento un giudizio negativo tale da negare il beneficio. La condizione ostativa per la concessione delle pene sostitutive, espressamente prevista dal legislatore, è infatti quella dettata dall’art. 58 primo comma cit. secondo cui la pena detentiva non può essere sostituita quando non assicura la prevenzione del pericolo di commissione di ulteriori reati, o sussistano fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato. 5 Pertanto, ai fini della esclusione, si richiede un giudizio prognostico circa una pericolosità qualificata e un concreto pericolo di violazione delle condizioni imposte che, certamente potrà pure tenere conto dei precedenti penali, in particolare della loro natura, del loro numero e dell’epoca di commissione degli illeciti, ma che tuttavia non può esaurirsi solo nella valutazione degli stessi (in termini, da ultimo, si veda anche Sez. 4, n. 33193 del 24/06/2025, Rv. 288741). 2.1. Alla stregua di tali premesse interpretative, la risposta fornita dalla Corte di appello alla sollecitazione difensiva finalizzata all’applicazione del lavoro di pubblica utilità non può ritenersi dunque pertinente ed esaustiva, in quanto ancorata alla sola esistenza dei precedenti penali a carico dell’imputato, senza alcuna effettiva spiegazione delle ragioni per cui gli stessi sarebbero rilevanti anche ai fini della complessiva valutazione richiesta in tal senso dai richiamati art. 58 e 59 della legge n. 689 del 1981, come riformata dal d. lgs. n. 150 del 2022. 3. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al giudizio sulla concedibilità o meno della pena sostitutiva invocata dalla difesa, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Reggio Calabria, non potendo la Corte di cassazione operare una valutazione che evidentemente postula considerazioni di merito. Resta solo da precisare infine che, in assenza di censure al riguardo, la sentenza impugnata deve essere invece dichiarata irrevocabile rispetto all’affermazione della penale responsabilità dell’imputato in ordine al reato a lui ascritto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al diniego di applicazione della pena sostitutiva con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Reggio Calabria. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così deciso il 16.10.2025 Il consigliere estensore Il Presidente BI IC DO TO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere BI IC;
lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, dott. Gianluigi Pratola, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 273 Anno 2026 Presidente: ACETO ALDO Relatore: ZUNICA FABIO Data Udienza: 16/10/2025 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza dell’11 febbraio 2025, la Corte di appello di Reggio Calabria confermava la decisione resa dal Tribunale di Palmi il 12 gennaio 2018, con la quale ME RR era stato condannato, in sede di rito abbreviato, alla pena di 2 anni di reclusione ed 800 euro di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all’art. 349, primo e secondo comma, cod. pen.; fatto commesso in Rizziconi il 9 dicembre 2017. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello reggina, RR, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi. Il primo è dedicato al giudizio sull’applicazione della recidiva ex art. 99, comma 4, cod. proc. pen., osservandosi in proposito che il dato formale delle precedenti condanne riportate dall’imputato avrebbe dovuto soccombere rispetto al dato sostanziale della mancanza di un’accentuata pericolosità sociale di RR, al quale la misura cautelare degli arresti domiciliari applicatagli in questo procedimento a seguito di convalida dell’arresto in flagranza è stata in seguito revocata dal giudice, che ha preso atto della mancanza del pericolo di recidiva, avuto riguardo al dissequestro dell’impianto cui era riferita la violazione dei sigilli e all’immediato ravvedimento del proprio operato da parte del ricorrente. Con il secondo motivo, oggetto di doglianza è la violazione degli art. 53 e 58 della legge n. 689 del 1981, come riformulati dal d. lgs. n. 150 del 2022, rilevandosi che, nel caso di specie, sussistevano i presupposti per applicare la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, non essendo a ciò ostativo il riconoscimento della recidiva, tanto più ove si consideri che la pena, nonostante le aggravanti contestate, è stata comminata in misura pari al minimo edittale. 3. Dopo essere stato inizialmente fissato dinanzi alla Settima Sezione penale per l’udienza del 13 giugno 2025, il ricorso veniva assegnato all’odierna Sezione. CONSIDERATO IN DIRITTO È fondato unicamente il secondo motivo di ricorso, relativo al diniego della richiesta di applicazione della pena sostitutiva, mentre il primo motivo è inammissibile perché manifestamente infondato. 1. Iniziando proprio dal primo motivo, concernente l’applicazione della recidiva, occorre richiamare l’affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, Rv. 270419), secondo cui, ai fini della rilevazione della recidiva, intesa quale elemento sintomatico di un’accentuata pericolosità sociale del prevenuto, e non come fattore meramente descrittivo dell’esistenza di precedenti penali per delitto a carico dell'imputato, la valutazione del giudice non può fondarsi 3 esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull’arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto a esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se e in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice. 1.1. Nel caso di specie, tale valutazione può ritenersi adeguatamente compiuta dalla Corte territoriale, che ha sottolineato, in maniera non illogica, sia la molteplicità delle precedenti condanne a carico di RR, sia la loro riferibilità a fatti commessi con cadenza periodica, essendo tali elementi sintomatici dell’indifferenza dell’imputato alle pene che gli sono state comminate nel corso degli anni. In tal senso, hanno concluso i giudici di appello, ad assumere pregnanza negativa nella vicenda in esame non era la condotta della molitura delle olive, ma piuttosto la circostanza che il ricorrente ha violato i sigilli apposti appena quattro giorni prima, evidentemente senza essere frenato dalle sue pregresse condanne. Orbene, a fronte di un apparato argomentativo scevro da profili di irrazionalità, non vi è spazio per l’accoglimento delle obiezioni difensive, finalizzate sostanzialmente a sollecitare differenti valutazioni di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482). Di qui l’inammissibilità della doglianza difensiva. 2. È invece meritevole di accoglimento il secondo motivo di ricorso. E invero, rispetto all’istanza volta all’applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, la Corte territoriale si è limitata a rimarcare “la pervicacia nella commissione dei delitti dimostrata dall’imputato e già alla base del riconoscimento della recidiva, quest’ultima ritenendosi ostativa all’accoglimento dell’istanza avanzata”. Orbene, tale motivazione non si sottrae alle censure difensive. In proposito deve infatti richiamarsi la condivisa affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 2, n. 8794 del 14/02/2024, Rv. 286006 – 02), secondo cui, in tema di pena sostitutive di pene detentive brevi, il giudice di merito non può respingere la richiesta di applicazione in ragione della sola sussistenza di precedenti condanne, in quanto il rinvio all’art. 133 cod. pen. contenuto dall’art. 58 della legge 24 novembre 1981, n. 689, come riformato dal d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, deve essere letto in combinato disposto con l’art. 59 della stessa legge, che prevede, quali condizioni ostative, solo circostanze relative al reato oggetto di giudizio, non comprensive dei precedenti penali. All’esito di una puntuale esegesi delle modifiche introdotte dal d. lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, si è in particolare evidenziato nella pronuncia di legittimità sopra richiamata che sul giudice della condanna grava un preciso obbligo di verificare la sussistenza delle condizioni per 4 disporre la sostituzione delle pene detentive brevi;
si tratta di un onere di particolare rilievo poiché funzionale all’obiettivo di “de-carcerizzazione” del sistema penale che è stato indicato dal legislatore del 2022 quale finalità da realizzare al fine di promuovere il reinserimento del condannato e favorire il minore sovraffollamento delle carceri. Quanto all’esercizio di tale potere discrezionale, rileva il contenuto degli art. 53, 58 e 59 della legge n. 689 del 1981 come riformata dal d. lgs. n. 150 del 2022: in particolare, secondo l’art. 53 cit., il giudice, quando ritiene di dovere determinare la durata della pena detentiva entro il limite di quattro anni, può sostituire tale pena con quella della semilibertà o della detenzione domiciliare;
quando ritiene di doverla determinare entro il limite di tre anni, può sostituirla anche con il lavoro di pubblica utilità. Fondamentale è poi il successivo articolo 58, significativamente intitolato: “potere discrezionale del giudice nell’applicazione e nella scelta delle pene sostitutive”. La norma richiama i parametri dettati dall’art. 133 cod. pen. stabilendo che (valutati detti criteri) il giudice può applicare le pene sostitutive quando risultano più idonee alla rieducazione del condannato e quando anche attraverso opportune prescrizioni, assicurino la prevenzione del pericolo di commissione di ulteriori reati. Lo stesso articolo aggiunge poi che la pena detentiva non può essere sostituita quando sussistano fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato. Infine, è l’art. 59 che detta testualmente le condizioni soggettive per la sostituzione della pena detentiva escludendo la possibilità di applicarla per chi: ha commesso il reato per cui si procede entro tre anni dalla revoca della sanzione sostitutiva o durante l’esecuzione della stessa;
deve essere sottoposto a misura di sicurezza personale;
risulta condannato per uno dei reati di cui all’art. 4 bis dell’ordinamento penitenziario. Dalla lettura del predetto articolo risulta pertanto che la sussistenza di precedenti condanne a carico dell’imputato non può essere ritenuta ex se elemento ostativo alla concessione delle pene sostitutive e ciò perché il legislatore ha stabilito, quali condizioni ostative, circostanze che appaiono del tutto indipendenti dalla negativa personalità desumibile dai precedenti penali, così che le sanzioni oggi introdotte dall’art. 20 bis del codice penale sono concedibili anche ai recidivi pur se reiterati. Conseguentemente deve essere escluso che il giudice di merito possa respingere la richiesta di applicazione delle pene sostitutive in ragione della sola presenza di precedenti condanne, ricavando da solo questo elemento un giudizio negativo tale da negare il beneficio. La condizione ostativa per la concessione delle pene sostitutive, espressamente prevista dal legislatore, è infatti quella dettata dall’art. 58 primo comma cit. secondo cui la pena detentiva non può essere sostituita quando non assicura la prevenzione del pericolo di commissione di ulteriori reati, o sussistano fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato. 5 Pertanto, ai fini della esclusione, si richiede un giudizio prognostico circa una pericolosità qualificata e un concreto pericolo di violazione delle condizioni imposte che, certamente potrà pure tenere conto dei precedenti penali, in particolare della loro natura, del loro numero e dell’epoca di commissione degli illeciti, ma che tuttavia non può esaurirsi solo nella valutazione degli stessi (in termini, da ultimo, si veda anche Sez. 4, n. 33193 del 24/06/2025, Rv. 288741). 2.1. Alla stregua di tali premesse interpretative, la risposta fornita dalla Corte di appello alla sollecitazione difensiva finalizzata all’applicazione del lavoro di pubblica utilità non può ritenersi dunque pertinente ed esaustiva, in quanto ancorata alla sola esistenza dei precedenti penali a carico dell’imputato, senza alcuna effettiva spiegazione delle ragioni per cui gli stessi sarebbero rilevanti anche ai fini della complessiva valutazione richiesta in tal senso dai richiamati art. 58 e 59 della legge n. 689 del 1981, come riformata dal d. lgs. n. 150 del 2022. 3. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al giudizio sulla concedibilità o meno della pena sostitutiva invocata dalla difesa, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Reggio Calabria, non potendo la Corte di cassazione operare una valutazione che evidentemente postula considerazioni di merito. Resta solo da precisare infine che, in assenza di censure al riguardo, la sentenza impugnata deve essere invece dichiarata irrevocabile rispetto all’affermazione della penale responsabilità dell’imputato in ordine al reato a lui ascritto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al diniego di applicazione della pena sostitutiva con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Reggio Calabria. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così deciso il 16.10.2025 Il consigliere estensore Il Presidente BI IC DO TO