Ordinanza collegiale 17 gennaio 2025
Ordinanza cautelare 29 maggio 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 24/12/2025, n. 23745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23745 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23745/2025 REG.PROV.COLL.
N. 13551/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13551 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Letizia Astorri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto n. K10-OMISSIS- di rigetto dell’istanza di cittadinanza;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2025 il dott. NL RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- In data 7.5.2021 il ricorrente ha presentato istanza per la concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma primo, lettera f) della legge 5 febbraio 1992, n. 91.
Il Ministero dell’Interno, con decreto n. K10-OMISSIS- del 2.8.2024, ha respinto l’istanza in ragione delle vicende penali emerse “ a carico del figlio convivente ” di seguito indicate:
“- Segnalazione notizia di reato all'A.G. emessa in data 28.09.2021 dalla Squadra Mobile della Questura di Fermo (FM) per — bande giovanili "lesioni personali (aggravate e plurime)" art. 582 C.P., "violenza privata(aggravata)" art. 610 C.P., "danneggiamento (aggravato)" art. 635 C.P., "getto pericoloso di cose (aggravato)" art. 674 C.P.;
-Divieto di accesso a locali pubblici ex art. 13 bis D.L. 14/2017, siti nel Comune di Porto San Giorgio per la durata di anni due, emesso dalla Questura di Fermo (FM) in data 25.10.2021;
-Violazione amministrativa contestata in data 30.01.2021 dall'Ufficio PAS della Questura di Fermo (FM) per "violazione misure di contenimento COVID-19" art. 4 co.l D.L. 19/2020 ”.
Nella motivazione del decreto si rileva inoltre che, a seguito del preavviso di diniego ex art. 10- bis legge n. 241/1990 regolarmente comunicato in data 20.09.2023, “ non sono pervenute osservazioni ed è ampiamente decorso il termine assegnato ”.
Avverso il predetto decreto di rigetto ha quindi proposto ricorso l’interessato, lamentandone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere per difetto d’istruttoria e carenza di motivazione, deducendo che:
- alla moglie, che aveva presentato domanda di cittadinanza contestualmente al ricorrente, è stata poi concessa la cittadinanza italiana a seguito del positivo apprezzamento delle osservazioni trasmesse in riscontro al preavviso di diniego e nonostante, pertanto, gli elementi di controindicazione gravanti sul figlio;
- in data 18.11.2024 l’odierno istante aveva, pertanto, presentato istanza di riesame in autotutela del diniego di cittadinanza qui impugnato, soprattutto alla luce della cittadinanza concessa nelle more alla moglie;
- l’Amministrazione, contrariamente a quanto erroneamente rilevato nella motivazione del decreto, ha del tutto omesso di tenere conto delle osservazioni del richiedente ritualmente trasmesse via PEC in data 28.9.2023, come risulta dalla documentazione prodotta in giudizio;
- in ogni caso, le vicende penale sopra riportate consistono in mere notizie di reato cui non è seguito alcun accertamento della responsabilità penale e sono emerse, peraltro, esclusivamente a carico del figlio, pertanto non sono idonee a sorreggere il gravato decreto sotto il profilo motivazionale;
- l’Amministrazione, infine, avrebbe dovuto tenere conto in concreto della complessiva condotta del richiedente nell'arco dell'intero periodo di permanenza sul territorio nazionale, essendosi ormai compiutamente integrato nel tessuto economico e sociale ed essendo ormai diventato, peraltro, coniuge di cittadina italiana.
L’Amministrazione si è costituita in giudizio per resistere al ricorso, depositando la documentazione inerente al procedimento comprensiva di relazione.
Con ordinanza istruttoria n. 880 del 17.1.2025, il Collegio ha onerato l’Amministrazione resistente di fornire documentati chiarimenti con particolare riferimento alla prospettata disparità di trattamento rispetto alla moglie alla quale è stata poi concessa la cittadinanza italiana.
L’anzidetto ordine istruttorio è rimasto inottemperato.
Con ordinanza cautelare n. 2975 del 29.5.2025, il Collegio ha disposto la ravvicinata trattazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a..
In data 29.10.2025 il ricorrente ha depositato memoria difensiva, evidenziando altresì che il procedimento penale n. RGNR -OMISSIS- pendente innanzi al Tribunale ordinario di Fermo a carico del figlio “ si è concluso in data 15.10.2025 con l’assoluzione ai sensi dell’art 530, 2° comma c.p.p. (dispositivo n. -OMISSIS-) dello stesso ”.
All’odierna udienza pubblica la causa è stata trattenuta per la decisione.
2.- Ritiene il Collegio di dover muovere, per ragioni di priorità logica, dall'esame del profilo di censura con cui il ricorrente lamenta la lesione delle sue garanzie partecipative per violazione dell’art. 10- bis della legge n. 241/1990, in quanto l’Amministrazione avrebbe omesso di valutare le osservazioni trasmesse sull’erroneo presupposto, esplicitato nella motivazione del diniego, che a fronte della comunicazione del preavviso di rigetto ex art. 10- bis l’interessato non avrebbe fatto pervenire alcuna osservazione.
Il motivo è fondato.
Invero, quanto esposto dall’Amministrazione risulta smentito dalle emergenze documentali, atteso che il ricorrente ha comprovato documentalmente di aver riscontrato il preavviso di rigetto ex art. 10 bis - regolarmente comunicato in data 20.9.2023 – mediante il rituale e tempestivo invio delle proprie osservazioni a mezzo PEC in data 28.9.2023.
La difesa erariale, peraltro, neanche contesta in giudizio tale circostanza puntualmente documentata.
Ne consegue che la mancata valutazione delle deduzioni del privato, ritualmente e tempestivamente trasmesse all’Amministrazione, configura una violazione dell’art. 10- bis , sub specie non già di omesso preavviso dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza bensì di omessa considerazione delle osservazioni presentate dal privato (cfr., sull’equiparazione delle due fattispecie ai fini della configurabilità della violazione dell’art. 10- bis , anche TAR Campania, Napoli, sez. III, 7 gennaio 2021, n. 130).
Né potrebbe invocarsi la “sanatoria processuale” di cui all'art. 21- octies , comma 2, della l. n. 241 del 1990, tenuto conto della natura discrezionale del provvedimento impugnato e delle modifiche intervenute al testo dell'art. 21- octies , comma 2 per effetto del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. La nuova disposizione, infatti, ha stabilito espressamente che " non si applica al provvedimento adottato in violazione dell'articolo 10-bis " la previsione di cui al precedente periodo (dell’art. 21- octies , comma 2), ovvero quella riguardante il citato meccanismo di sanatoria processuale che impedisce l'annullabilità del provvedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto di quest'ultimo " non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato " (TAR Lazio, Roma, Sez. I, 9.03.2021 n. 2861).
La novella legislativa rafforza la concezione del preavviso di rigetto come modalità imprescindibile di partecipazione al procedimento, con la quale si è voluta "anticipare" l'esplicitazione delle ragioni del provvedimento sfavorevole alla fase endoprocedimentale, allo scopo di consentire una difesa più efficace all'interessato, mirata a rendere possibile il confronto con l'amministrazione sulle ragioni da essa ritenute ostative all'accoglimento della sua istanza, ancor prima della decisione finale (cfr. Cons. di Stato, Sez. III, 8.10.2021, n. 6743; Id. 05.12.2019, n. 834). In quest’ottica, si è infatti evidenziato che " il Legislatore mostra di non transigere sul modulo procedimentale partecipato e sul disegno di una Amministrazione pubblica trasparente e leale con il cittadino, anche per le finalità compositive dei conflitti e deflattive del carico giudiziario che ne derivano " (cfr. Cons. di Stato, Sez. III, 11.11.2021, n. 7529).
Dalle considerazioni che precedono consegue che le controdeduzioni inviate dal richiedente in sede procedimentale avrebbero potuto – anche alla luce dell’esito favorevole cui l’Amministrazione è invece pervenuta in relazione alla domanda di cittadinanza presentata dalla moglie - incidere sul contenuto dell’atto finale adottato, sicché la circostanza che l’Amministrazione le abbia totalmente ignorate, sull’erroneo presupposto della mancata trasmissione delle medesime, determina una violazione delle garanzie partecipative sottese al modulo procedimentale tipico previsto dall'art. 10- bis.
I rilievi innanzi descritti incidono sulla legittimità stessa del provvedimento finale, che deve essere annullato.
In conclusione, assorbiti gli ulteriori profili di censura, il ricorso va accolto nei limiti sopra precisati e, per l’effetto, l’impugnato provvedimento deve essere annullato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione.
3.- Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite, liquidate in complessivi €1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
OR ZE, Presidente
Enrico Mattei, Consigliere
NL RI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NL RI | OR ZE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.