Sentenza 30 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 30/04/2026, n. 1313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1313 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01313/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00689/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 689 del 2025, proposto da
-OMISSIS- s.r.l, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Davide Alfredo Luigi Negretti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Ufficio Territoriale del Governo Catania, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di Catania, con domicilio ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
e/o la declaratoria di nullità
- del provvedimento senza numero di protocollo emesso dalla Prefettura di Catania e notificato il 20.02.2025, con il quale è stata disposta la devoluzione in favore dell’Erario dello Stato della somma di € 20.000,00 pari al 10 per cento del deposito cauzionale versato dal titolare dell’istituto con polizza fideiussoria n. -OMISSIS-, emessa dalla “ABC Asigurari Reasisgurari S.A.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Catania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 aprile 2026 la dott.ssa EP AN DO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e TT
1. La ricorrente, società che opera nel settore della vigilanza privata, ha impugnato il provvedimento della Prefettura meglio indicato in epigrafe con cui è stata disposta la devoluzione in favore dell’erario dello Stato della somma di € 20.000,00, pari al 10 per cento del deposito cauzionale versato dal titolare dell’istituto con polizza fideiussoria, per le seguenti accertate “criticità”: a) omessa comunicazione di una variazione di servizio del 5.09.2024; b) impossibilità di ascoltare presso la sede operativa le registrazioni radio e telefoniche.
Avverso tale atto l’istituto ricorrente è insorto con il presente gravame, deducendo i seguenti motivi:
I) Preliminarmente. Violazione del diritto di difesa ex art. 24 Costituzione;
II) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 134 e 137 del regio decreto n.773 del 18 giugno 1931 (T.U.L.P.S.). Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 257 quater del r.d. n. 635 del 1940. Carenza di potere in concreto. Violazione dell’art. 3 della l. 241/1990. Eccesso di potere. Violazione del principio di legalità. Difetto di istruttoria. Errore sui presupposti di fatto e di diritto. Difetto di motivazione. Illogicità. Violazione del principio del buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa. Violazione degli artt. 24 e 97 della Costituzione.
III) Violazione e/o falsa applicazione dell’art.3 della l. n. 241/90. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 134 e 137 del regio decreto n.773 del 18 giugno 1931 (t.u.l.p.s.). Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 257 quater del r.d. n. 635 del 1940. Difetto di istruttoria. Difetto di motivazione. Errore sui presupposti di fatto e di diritto. Eccesso di potere. Contraddittorietà. Violazione del principio del buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa. Violazione degli artt. 24 e 97 della Costituzione. Illogicità sotto altro profilo.
In subordine e senza recesso dal motivo che precede:
IV) Violazione art. 7, l. 241/90. Illogicità e contraddittorietà manifeste. Eccesso di potere. Violazione per falsa applicazione artt. 134 e 137 TULPS. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 257 quater del r.d. n. 635 del 1940.
V) Errore sul presupposto di fatto e diritto. Eccesso di potere per sviamento. Violazione artt. 134, 137 TULPS. Violazione del regolamento di servizio approvato dal Questore di Catania e dalle prescrizioni aggiuntive allo stesso del 10.7.2023.
VI) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 della l. n. 241/90. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 137 del regio decreto n.773 del 18 giugno 1931 (t.u.l.p.s.). Difetto di istruttoria. Difetto di motivazione. Eccesso di potere. Violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza. Contraddittorietà. Violazione del principio del buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa. Violazione degli artt. 24 e 97 della Costituzione. Illogicità sotto altro profilo.
In sintesi, parte ricorrente contesta che:
- illegittimo sarebbe l’operato dell’amministrazione, che, a fronte di mere criticità relative allo svolgimento del servizio, tempestivamente chiarite e in assenza di violazioni delle prescrizioni contenute in seno alla licenza, avrebbe operato il contestato incameramento;
- la sanzione, preavvisata come eventuale conseguenza della sospensione o della revoca, sarebbe asincrona rispetto al proprio antecedente logico, e cioè la conclusione dell’iter istruttorio, che, nel caso in esame, non si sarebbe mai definito;
- se l’incameramento fosse autonomamente adottabile e dunque non intimamente connesso alla sospensione/revoca, esso sarebbe comunque illegittimo perché non preceduto da nessuna comunicazione di avvio al procedimento, benché atto non vincolato;
- in ogni caso, nel corpo motivazionale del provvedimento non verrebbero indicate le ragioni per le quali la Prefettura, rispetto alle contestazioni sollevate, ha disposto l’incameramento del deposito cauzionale nella misura, sproporzionata, del 10%.
2. Si è costituita l’amministrazione intimata per resistere al ricorso e sostenere la legittimità del provvedimento impugnato.
3. In vista della pubblica udienza parte ricorrente ha prodotto memoria a sostegno delle proprie ragioni.
4. Alla pubblica udienza del 22 aprile 2026 il ricorso è stato posto in decisione.
5. Il ricorso è fondato.
6. Le censure - che possono essere trattate congiuntamente in quanto tra loro connesse - sono fondate per le ragioni di seguito esposte.
7. L’art. 137 del R.D. 18.6.1931 n. 773 dispone che “ Il rilascio della licenza è subordinato al versamento nella cassa depositi e prestiti di una cauzione nella misura da stabilirsi dal Prefetto. La cauzione sta a garanzia di tutte le obbligazioni inerenti all'esercizio dell'ufficio e della osservanza delle condizioni imposte dalla licenza. Il Prefetto, nel caso di inosservanza, dispone con decreto che la cauzione, in tutto o in parte, sia devoluta all'erario dello Stato. Lo svincolo e la restituzione della cauzione non possono essere ordinati dal Prefetto, se non quando, decorsi almeno tre mesi dalla cessazione dell'esercizio, il concessionario abbia provato di non avere obbligazioni da adempiere in conseguenza del servizio al quale l'ufficio era autorizzato ”.
La giurisprudenza ha osservato sul punto che “ Il rilascio della licenza ad un istituto di vigilanza è subordinato al versamento di una cauzione nella misura stabilita dal prefetto, prevista a garanzia non solo di tutte le obbligazioni inerenti all'esercizio dell'ufficio, ma anche dell'osservanza delle condizioni imposte dalla licenza ” (T.A.R. Abruzzo, Pescara, 13/05/2006 , n. 313) e che “ Le cauzioni che gli Istituti di Vigilanza debbono prestare a garanzia di tutte le obbligazioni inerenti all'esercizio dell'attività e della osservanza delle condizioni imposte dall'autorizzazione, trascendono il singolo interesse di parte e si riflettono, al pari delle tariffe di legalità, sulle esigenze pubbliche per quel che concerne la qualità del servizio; (…)” (T.A.R. Abruzzo, Pescara, Sez. I, 23/05/2009, n.384). "L'inosservanza delle regole vigenti per l'esercizio della vigilanza privata, compreso il regolamento di servizio, rileva ai fini dell'incameramento, totale o parziale, della cauzione appositamente prestata a garanzia del rispetto di tali regole, senza che ciò escluda l'ulteriore qualificazione della condotta censurata quale "abuso", da identificare nell'uso arbitrario delle prerogative, connesse all'autorizzazione de quo . '' (Consiglio di Stato, Sez. VI, 15.6.2009, n. 3807).
8. Ciò posto in linea generale, nella vicenda contenziosa in esame vengono contestati all’istituto ricorrente sia l’omessa comunicazione di una variazione di servizio del 5.09.2024 che l’impossibilità di ascoltare presso la sede operativa le registrazioni radio e telefoniche.
8.1. Quanto all’omessa comunicazione della variazione di servizio, dalle allegazioni documentali in atti risulta ragionevole quanto sostenuto da parte ricorrente ossia che la variazione fu comunicata nell’arco di poco più di due ore dal verificarsi dell’evento (“ore 21:00 malore e sostituzione; ore 23,25 comunicazione cfr. doc.7”: così in ricorso); né viene contestata dall’amministrazione resistente l’assenza dell’operatore dal servizio, né ancora l'aver utilizzato personale non in possesso dei requisiti richiesti, sicché, con riferimento alla contestazione in esame (mancanza di “tempestività” nella comunicazione), la misura sanzionatoria adottata non trova adeguata motivazione quanto ai suoi presupposti applicativi (non idoneamente esplicitati) e, in ogni caso, risulta sproporzionata.
La circostanza dedotta nel provvedimento che il regolamento di servizio e le prescrizioni aggiuntive allo stesso prevedano l’obbligo di comunicare alla Questura “tempestivamente” le variazioni agli ordini di servizio, a parere del Collegio, in assenza di una compiuta regolamentazione di tale aspetto (non riferita nel caso di specie), non può costituire adeguata motivazione dell’incameramento effettuato e ciò anche tenendo conto della peculiarità della situazione (sostituzione per malore alle 21 e sua comunicazione alle 23,25) e del carattere isolato dell’evento, che comunque non risulta avere inciso sulla qualità del servizio, regolarmente coperto da personale.
8.2. Quanto alla contestazione che non sarebbe stato rispettato “ l’obbligo di garantire il perfetto funzionamento degli impianti e la fruibilità, in ogni momento, da parte delle Forze dell’Ordine, delle registrazioni ”, parte ricorrente deduce che “ la presunta violazione attiene in verità non ad una compromissione dell’attività di registrazione ma bensì nella impossibilità meramente temporanea di accedere a tali registrazioni superabile mediante la semplice indicazione di una password da parte dell’istallatore del software (soggetto peraltro estraneo alla società di vigilanza e in relazione al quale non vi può essere una integrale assunzione di responsabilità )”.
Invero, anche in tal caso manca l’indicazione nel provvedimento impugnato della specifica norma di legge (o regolamentare o di prescrizione contenuta nella licenza) asseritamente violata, in forza della quale il rilievo è sanzionabile con il detto incameramento.
A ciò va aggiunto che non vi è prova (e non viene neanche sostenuto) che il sistema non funzionasse o che le registrazioni mancassero o non venissero regolarmente effettuate, né ancora che vi sia stata una compromissione nella qualità del servizio, fornendo parte ricorrente una motivazione della temporanea mancanza della password per accedere alle registrazioni legata all’aggiornamento del programma. È vero quanto sostenuto nel provvedimento ossia che “ La formazione del personale all’utilizzo del nuovo software e la conseguente consegna delle password di accesso alle registrazioni da parte della società, avrebbe dovuto essere, diligentemente effettuata contestualmente all’aggiornamento del programma e non in epoca successiva, stante il su richiamato obbligo ricadente in capo al titolare, di assicurare la piena e continua funzionalità degli impianti di registrazione ”, ma è anche vero che tale disguido non risulta avere compromesso la funzionalità degli impianti di registrazione e delle registrazioni stesse e risulta connesso a una situazione temporanea e particolare di facile risoluzione, sicché, in assenza peraltro di pregresse situazioni analoghe, la misura sanzionatoria contestata (€ 20.000) risulta non adeguatamente motivata e sicuramente sproporzionata.
8.3. In altra fattispecie questo T.A.R., con sentenza di n. 2179 del 2024 (richiamata nella memoria difensiva dell’amministrazione), ha ritenuto l’incameramento legittimo, ma in quel caso lo stesso era adeguatamente motivato dall’utilizzo di personale non iscritto nell’albo della Prefettura, circostanza integrante una condotta sanzionabile, peraltro in presenza di precedente analoga violazione delle prescrizioni poste dalla licenza.
Nel caso in questione, invece, il provvedimento non è supportato da chiare né tantomeno gravi violazioni di legge o di regolamento o di prescrizioni di licenza, tant’è che (correttamente, ad avviso del Collegio) non è stata applicata né la sospensione né la revoca della licenza e quest’ultima, medio tempore , è stata rinnovata (con provvedimento prot. n.-OMISSIS-), con riconoscimento implicito della piena idoneità della ricorrente a proseguire le attività di vigilanza.
8.4. Né può sostenersi che l’incameramento sia stato disposto in ragione della non gravità della violazione e rilevi quale sanzione autonoma (e non quale sanzione accessoria rispetto alla sospensione o revoca), in quanto in tale caso esso avrebbe dovuto essere oggetto di autonoma comunicazione di avvio del procedimento e ciò per dare la possibilità alla parte di controdedurre sul punto sia in merito all’ an che in termini di proporzionalità dell’eventuale incameramento.
9. La fondatezza delle esaminate censure assume valenza assorbente ed esime il Collegio dalla delibazione delle ulteriori censure sin qui non esaminate, comportando l’accoglimento del ricorso, con annullamento del provvedimento impugnato.
10. La peculiarità della vicenda contenziosa giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate, salva la rifusione del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità di parte ricorrente.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
PA AR SA, Presidente
EP AN DO, Consigliere, Estensore
Agata Gabriella Caudullo, Consigliere
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| EP AN DO | PA AR SA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.