Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 192
CGT1
Sentenza 3 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Mancata ricezione delle cartelle di pagamento presupposte

    La Corte ha ritenuto che, poiché le cartelle presupposte erano state notificate in epoca anteriore al quinquennio (e al triennio per la tassa automobilistica) rispetto alla notifica dell'intimazione, il credito era prescritto al momento della notifica dell'intimazione.

  • Rigettato
    Difetto di adeguata motivazione dell'intimazione

    La Corte ha accolto il ricorso basandosi sulla prescrizione del credito, implicitamente rigettando o ritenendo assorbito il motivo relativo al difetto di motivazione.

  • Accolto
    Prescrizione del credito

    La Corte ha ritenuto che le cartelle presupposte fossero state notificate in epoca anteriore al quinquennio (e al triennio per la tassa automobilistica) rispetto alla notifica dell'intimazione, determinando la maturazione della prescrizione al momento della notifica dell'intimazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 192
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa
    Numero : 192
    Data del deposito : 3 febbraio 2026

    Testo completo