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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 192/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
BURZICHELLI DANIELE, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 62/2024 depositato il 15/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Ragusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29720239007152601 REGISTRO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 29720239007152601, notificata in data 24 ottobre
2023, con cui è richiesto il pagamento di € 5.898,49. Nel ricorso, per quanto in questa sede interessa, si rappresenta in fatto e in diritto quanto segue: a)
l'intimazione si riferisce a quattro cartelle di pagamento che l'agente della riscossione assume notificate, ma che il ricorrente non ha mai ricevuto;
b) l'intimazione è quindi priva di presupposto e, inoltre, difetto di adeguata motivazione, non risultando comprensibili le ragioni dell'iscrizione a ruolo e non indicando l'atto gli elementi di fatto e le ragioni giuridiche del provvedimento qui contestato;
c) è maturata la prescrizione del credito quanto ai tributi locali e alle tasse automobilistiche.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione si è costituita in giudizio e ha svolto, in sintesi, le seguenti difese: a) si eccepisce la nullità della notifica del ricorso per assenza della relata di notifica;
b) il ricorso è anche inammissibile per mancata omessa impugnazione nei termini delle cartelle presupposte;
c) le cartelle n.
29720170007391782000, n. 29720180000085912000, n. 29720180001333425000 e n. 29720180001333526000 sono state notificate tramite posta elettronica certificata in data 20 dicembre 2017, 22 febbraio 2018, 13 aprile 2018 e 13 aprile 2018, come risulta documentazione versata in atti;
d) si contesta, comunque, il dedotto il difetto di motivazione e al riguardo si evidenzia che le cartelle e l'intimazione sono state redatte secondo il modello ministeriale e gli atti contengono gli elementi identificativi della pretesa;
e) risulta generica l'eccezione di prescrizione, che è, comunque, infondata;
f) si chiede, ad ogni buon conto, l'autorizzazione per la chiamata in causa dell'ente impositore.
In data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto attiene alla richiesta di chiamata in causa dell'ente impositorie, va rilevato che, come affermato dalla Suprema Corte (Cassazione Civile, V, n. 22939 del 17 ottobre 2007, la quale fa seguito alla pronuncia delle Sezioni Unite, n. 16412 del 25 luglio 2007): a) nell'ipotesi di impugnazione della cartella di pagamento
(o di altro atto esecutivo) la legittimazione passiva spetta in primo luogo all'ente titolare del credito tributario;
b) il contribuente può, tuttavia, proporre ricorso contro la cartella di pagamento (o altro atto esecutivo) evocando in giudizio a sua scelta l'ente creditore e/o il concessionario della riscossione;
b) qualora sia evocato in giudizio solo il concessionario della riscossione, questi deve chiamare in giudizio l'ente creditore, se non vuole rispondere dell'esito della lite (art. 39 del decreto legislativo n. 112/1999, il quale dispone che il concessionario, nelle liti che non riguardino esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore, rispondendo, in mancanza, delle conseguenze della lite); d) il giudice non è tenuto a disporre l'integrazione del contraddittorio in quanto nella specie non è configurabile un'ipotesi di litisconsorzio necessario;
e) trattandosi di mera “litis denuntatio” e non di chiamata in causa del terzo, essa non necessita di autorizzazione da parte del giudice e può essere effettuata anche oltre il termine previsto per la costituzione in giudizio.
L'eccezione di nullità della notifica del ricorso per omessa redazione della cosiddetta relata non può trovare accoglimento, in quanto: a) nel processo tributario telematico la notifica del ricorso all'ente impositore mediante posta elettronica certificata è disciplinata dalla regola “speciale” del codice del processo tributario
(art. 16-bis, comma 3, d.lgs. n. 546/1992) e dalle relative disposizioni attuative;
b) in tale perimetro non emerge, quale requisito di validità, l'obbligo di redigere e allegare una “relata di notifica” in senso tecnico analoga a quella prevista per le notifiche in proprio dell'avvocato ex art.
3-bis legge n. 53/1994; c) In altri termini, l'assenza di una relata non comporta, di per sé, nullità o inesistenza della notifica del ricorso tributario tramite posta elettronica certificata;
d) la prova e la tracciabilità della notifica ruotano piuttosto attorno al messaggio di posta elettronica certificata e alle relative ricevute (di accettazione e di avvenuta consegna), che sono gli elementi tipici da conservare e da depositare nel fascicolo telematico. Ciò precisato, deve osservarsi che le (mai impugnate) cartelle di pagamento menzionate dall'agente della riscossione sono state notificate in epoca anteriore al quinquennio (e per ciò che concerne la tassa automobilistica in data anteriore al triennio) rispetto alla notifica dell'intimazione impugnata con il presente ricorso, sicché, quando l'intimazione è stata notificata, risultava effettivamente maturata l'eccepita prescrizione (quinquennale e triennale).
Il ricorso, pertanto, va accolto, con conseguente annullamento dell'atto impugnato, mentre, tenuto conto del complessivo svolgimento della vicenda, le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
1) accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato;
2) compensa fra le parti le spese di giudizio.
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
BURZICHELLI DANIELE, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 62/2024 depositato il 15/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Ragusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29720239007152601 REGISTRO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 29720239007152601, notificata in data 24 ottobre
2023, con cui è richiesto il pagamento di € 5.898,49. Nel ricorso, per quanto in questa sede interessa, si rappresenta in fatto e in diritto quanto segue: a)
l'intimazione si riferisce a quattro cartelle di pagamento che l'agente della riscossione assume notificate, ma che il ricorrente non ha mai ricevuto;
b) l'intimazione è quindi priva di presupposto e, inoltre, difetto di adeguata motivazione, non risultando comprensibili le ragioni dell'iscrizione a ruolo e non indicando l'atto gli elementi di fatto e le ragioni giuridiche del provvedimento qui contestato;
c) è maturata la prescrizione del credito quanto ai tributi locali e alle tasse automobilistiche.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione si è costituita in giudizio e ha svolto, in sintesi, le seguenti difese: a) si eccepisce la nullità della notifica del ricorso per assenza della relata di notifica;
b) il ricorso è anche inammissibile per mancata omessa impugnazione nei termini delle cartelle presupposte;
c) le cartelle n.
29720170007391782000, n. 29720180000085912000, n. 29720180001333425000 e n. 29720180001333526000 sono state notificate tramite posta elettronica certificata in data 20 dicembre 2017, 22 febbraio 2018, 13 aprile 2018 e 13 aprile 2018, come risulta documentazione versata in atti;
d) si contesta, comunque, il dedotto il difetto di motivazione e al riguardo si evidenzia che le cartelle e l'intimazione sono state redatte secondo il modello ministeriale e gli atti contengono gli elementi identificativi della pretesa;
e) risulta generica l'eccezione di prescrizione, che è, comunque, infondata;
f) si chiede, ad ogni buon conto, l'autorizzazione per la chiamata in causa dell'ente impositore.
In data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto attiene alla richiesta di chiamata in causa dell'ente impositorie, va rilevato che, come affermato dalla Suprema Corte (Cassazione Civile, V, n. 22939 del 17 ottobre 2007, la quale fa seguito alla pronuncia delle Sezioni Unite, n. 16412 del 25 luglio 2007): a) nell'ipotesi di impugnazione della cartella di pagamento
(o di altro atto esecutivo) la legittimazione passiva spetta in primo luogo all'ente titolare del credito tributario;
b) il contribuente può, tuttavia, proporre ricorso contro la cartella di pagamento (o altro atto esecutivo) evocando in giudizio a sua scelta l'ente creditore e/o il concessionario della riscossione;
b) qualora sia evocato in giudizio solo il concessionario della riscossione, questi deve chiamare in giudizio l'ente creditore, se non vuole rispondere dell'esito della lite (art. 39 del decreto legislativo n. 112/1999, il quale dispone che il concessionario, nelle liti che non riguardino esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore, rispondendo, in mancanza, delle conseguenze della lite); d) il giudice non è tenuto a disporre l'integrazione del contraddittorio in quanto nella specie non è configurabile un'ipotesi di litisconsorzio necessario;
e) trattandosi di mera “litis denuntatio” e non di chiamata in causa del terzo, essa non necessita di autorizzazione da parte del giudice e può essere effettuata anche oltre il termine previsto per la costituzione in giudizio.
L'eccezione di nullità della notifica del ricorso per omessa redazione della cosiddetta relata non può trovare accoglimento, in quanto: a) nel processo tributario telematico la notifica del ricorso all'ente impositore mediante posta elettronica certificata è disciplinata dalla regola “speciale” del codice del processo tributario
(art. 16-bis, comma 3, d.lgs. n. 546/1992) e dalle relative disposizioni attuative;
b) in tale perimetro non emerge, quale requisito di validità, l'obbligo di redigere e allegare una “relata di notifica” in senso tecnico analoga a quella prevista per le notifiche in proprio dell'avvocato ex art.
3-bis legge n. 53/1994; c) In altri termini, l'assenza di una relata non comporta, di per sé, nullità o inesistenza della notifica del ricorso tributario tramite posta elettronica certificata;
d) la prova e la tracciabilità della notifica ruotano piuttosto attorno al messaggio di posta elettronica certificata e alle relative ricevute (di accettazione e di avvenuta consegna), che sono gli elementi tipici da conservare e da depositare nel fascicolo telematico. Ciò precisato, deve osservarsi che le (mai impugnate) cartelle di pagamento menzionate dall'agente della riscossione sono state notificate in epoca anteriore al quinquennio (e per ciò che concerne la tassa automobilistica in data anteriore al triennio) rispetto alla notifica dell'intimazione impugnata con il presente ricorso, sicché, quando l'intimazione è stata notificata, risultava effettivamente maturata l'eccepita prescrizione (quinquennale e triennale).
Il ricorso, pertanto, va accolto, con conseguente annullamento dell'atto impugnato, mentre, tenuto conto del complessivo svolgimento della vicenda, le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
1) accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato;
2) compensa fra le parti le spese di giudizio.